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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5834/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5834/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MACINA Bartolomeo, giusta Parte_1 procura in atti;
-attore-
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'Avv. MONTERISI Giuliano, giusta procura in atti;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. Con atto di citazione del 21.4.2022, conveniva in giudizio Parte_1 con la richiesta di “accertare e dichiarare Controparte_1
pagina 1 di 10 l'inadempimento contrattuale per mala fede o colpa grave di Controparte_1
già , in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, p.i. n. , con sede legale in viale P.IVA_1 regina Margherita, 25, Roma, nell'esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto con il signor , cod. cliente n. Parte_1
; 2) per l'effetto condannare già P.IVA_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, p.i. n. , con sede legale in viale regina Margherita, 25, P.IVA_1
Roma al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad €
100.000,00 (centomila euro/00); 3) In via subordinata, (…) in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 c.c., contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, condannare già Controparte_1 [...]
al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore Controparte_2 dell'attore; 4) condannare per l'effetto al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, in distrazione.”.
A sostegno delle proprie pretese, deduceva che il medesimo è titolare Pt_1 di un'utenza di energia elettrica, giusto contratto di fornitura del 5.9.2007, con potenza impegnata di 3,0 kW, per uso domestico di residenza erogata dalla società di energia convenuta presso la propria abitazione sita in Giovinazzo
(Ba) alla contrada Rosmarino snc, ove solo recapita la Controparte_3 corrispondenza a domicilio e non il corriere privato di cui il fornitore abitualmente si avvale.
Pertanto, attesa la mancata ricezione a domicilio delle bollette, servizio il cui onere contrattuale ricade in via esclusiva sul fornitore, il ricorrente non si trovava nella possibilità pagare i consumi maturati a far data dal mese di aprile
2017.
Tuttavia, tale inadempimento contrattuale non può essere imputatogli, atteso il reclamo del 16.11.2015, inviato via PEC alla società fornitrice, con cui il medesimo contestava al fornitore di aver ricevuto avviso di pagamento per la fornitura di energia elettrica relativo alla fattura n. 0722893530216434, con pagina 2 di 10 scadenza il 08/10/2015, mai ricevuta, e richiedeva la spedizione all'indirizzo di pagamento sia della fattura non pagata (con relativo bollettino postale) sia delle successive fatture (con scadenza successiva a quella del 8/10/2015) per l'adempimento delle proprie obbligazioni (cfr. doc. 2, prod. attore).
Vieppiù, tali episodi si verificavano in più occasioni, come riscontrabile dalle comunicazioni che il ricorrente si vedeva costretto ad inviare al fornitore alla scadenza di ogni bimestre (All.4-5-6-7).
In particolare, esperiva un ulteriore reclamo in data 07.03.2016, con Pt_1 riferimento alla fattura n. 0722893530216436 in scadenza il 27.01.2016 (cfr. doc. 3, prod. attore).
Nonostante ciò, il fornitore, con le diffide ad adempiere del 04.04.2017 e del
19.05.2017 (cfr. doc. 10 e 12, prod. attore), gli intimava l'adempimento al pagamento delle fatture n. 0722893530216433 (con scadenza 30.01.2017) e n. 0722893530216434 (con scadenza 27.03.2017).
Pertanto, segnalava la vicenda alla competente Autorità Garante per Pt_1
l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) (cfr. doc.13, prod. attore), la quale, nel pronunciarsi sulla vicenda oggetto di causa, riconosceva le responsabilità del fornitore precisando che “la società di vendita è comunque tenuta a mettere in atto tutte le misure necessarie ad assicurare che la stampa
e la consegna della corrispondenza al cliente avvenga (e) con la massima celerità, verificando, altresì, la tempestiva consegna della stessa” (cfr. doc.14, prod. attore).
Ed invero, in data 22.06.2017, non appena ricevuti, a mezzo Pt_1 [...]
i duplicati dei bollettini postali di conto corrente relativi alle Controparte_3 fatture n. 0722893530216433 con scadenza 30.01.2017 e n.
0722893530216434 con scadenza 27.03.2017, provvedeva in data 22.06.2017 al loro immediato pagamento (cfr. doc.15, prod. attore).
Tuttavia, senza preavviso alcuno, dapprima il 22.01.2018 l'attore si vedeva arrivare in casa un operatore della società il Controparte_1 quale, mediante intervento diretto sul contatore, limitava l'erogazione di corrente elettrica;
successivamente in data 05.02.2018, sempre a mezzo pagina 3 di 10 intervento di proprio operatore, la società Controparte_1 eseguiva il totale distacco dell'utenza dalla fornitura di energia elettrica.
A fronte di tali allegazioni in fatto, dopo aver dedotto di aver chiesto e ottenuto, con provvedimento giudiziale del 13.02.2018, tutela in via d'urgenza in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. con il ripristino della fornitura elettrica,
l'attore richiedeva dunque il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della protratta interruzione dell'energia elettrica.
III. Costituendosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e chiedeva
[...] il rigetto della domanda attorea, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
In particolare, la convenuta eccepiva la negligente condotta inerte a sua volta assunta dall'attore nel lungo lasso di tempo intercorso tra la data di scadenza delle fatture e quella di sospensione della fornitura.
IV. Istruita la causa per mezzo di prove documentali, con ordinanza del
21.10.2024, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.04.2025, ove veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. e art. 7 co. 3 d. lgs. 164/2024.
V. La domanda attorea è infondata e merita le sorti del rigetto.
Oggetto della presente controversia, è l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della società fornitrice di energia, la quale, in violazione dell'art. 6 del contratto di somministrazione stipulato in data 05/09/2017, non recapitava presso l'indirizzo dell'utente le fatture di pagamento e, per l'effetto,
l'accertamento del danno patrimoniale e non arrecato all'attore, alla cui utenza veniva dapprima limitata l'erogazione di corrente elettrica e dopo eseguito il totale distacco, a causa del mancato adempimento delle proprie obbligazioni, a lui non asseritamente imputabile.
Ora, nella specie, non risultano contestati né il rapporto contrattuale di somministrazione esistente tra le parti, né la avvenuta fornitura dell'energia pagina 4 di 10 elettrica, né la quantificazione dei consumi, né il mancato, tempestivo pagamento delle bollette da parte dell'utente né il verificarsi dell'interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica.
La domanda di risarcimento danni non può tuttavia essere accolta, per le seguenti, assorbenti ragioni.
Giova innanzitutto evidenziare che, come allegato dalla stessa parte attrice, il mancato recapito delle bollette al proprio indirizzo di residenza – posto alla base del carattere incolpevole della morosità addotto dallo stesso attore a giustificazione del (non contestato) inadempimento dell'obbligazione sullo stesso gravante di pagamento del corrispettivo dovuto per i consumi di energia elettrica pacificamente fruiti – costituiva problema risalente nel tempo (e legato all'attività del corriere postale privato di cui si avvale la convenuta) e già segnalato alla società fornitrice negli anni precedenti e con riferimento a pregressi periodi di fatturazione.
A fronte di ciò, se è pur vero che nelle obbligazioni pecuniarie l'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto non può spingersi sino al punto di obbligare il debitore a richiedere l'invio delle fatture, è parimenti vero che la mancata richiesta di informazioni o la mancata esecuzione di verifiche al riguardo integra un comportamento valutabile nell'ottica di cui all'articolo 1227 comma 2 c.c., nel caso in cui cioè da tale condotta derivino dei danni, dei quali si chieda il risarcimento.
In giurisprudenza, si è infatti chiarito che “i principi di diligenza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione impongano al debitore di controllare il corretto recapito della fattura (…) È infatti onere del debitore, verificato
l'esatto adempimento da parte del fornitore nell'erogazione dell'energia, provvedere al pagamento della fornitura stessa” (così, Trib. Catania, n.
3854/2017; conf. Trib. Napoli, n. 3416/2017; Corte Appello Napoli, n.
3829/2021).
Nella specie, è pacifico che l'attore non ha pagato i consumi maturati a far data dal mese di aprile 2017, subendo, per tale ragione, l'intervento di pagina 5 di 10 limitazione dell'erogazione di corrente elettrica attuato il 22/01/2018, al quale
è seguito il distacco dell'utenza operato il 05/02/2018.
Ora, l'attore ha addotto a propria discolpa la mancata ricezione delle bollette, allegando l'inadempimento della società fornitrice all'obbligo di recapito delle fatture presso l'indirizzo indicato, inadempimento che, integrando l'illegittimità dell'operato dalla convenuta, è alla fonte dei danni pretesi in questa sede.
Si ritiene tuttavia che appaia davvero assolutamente negligente il comportamento tenuto dal cliente di un contratto di somministrazione di energia elettrica che, pur consapevole della doverosità di pagamenti con cadenza bimestrale, in mancanza del recapito di fatture per svariati mesi, nulla faccia, omettendo di segnalare il problema nelle competenti sedi o attivandosi ai fini della risoluzione presso la società fornitrice (nulla ha infatti dimostrato in tal senso parte attrice con specifico riferimento al periodo di morosità per cui è causa), e ciò soprattutto se, come è avvenuto nel caso di specie, il mancato recapito delle bollette era circostanza ben nota all'utente, che aveva già lamentato il disservizio con riferimento ai pregressi periodi di fatturazione.
Il periodo di inerzia dell'attore di durata rilevante rende invero applicabile l'articolo 1227 comma 2 c.c. per il mancato svolgimento di verifiche, agevoli ed opportune, circa la mancata ricezione di fatture per la fornitura di energia elettrica.
A ciò si aggiunga che, fermo restando che è da escludersi che il mancato recapito delle fatture potesse esimere dal pagamento della fornitura non essendo certamente idoneo a far venir meno il credito per la fornitura di energia elettrica effettuata, di cui l'utente ha usufruito, l'inerzia dell'attore si è significativamente protratta anche all'indomani dell'intervento di riduzione dell'energia elettrica cagionato dalla riscontrata morosità, con la conseguenza che, pacifico il mancato pagamento del corrispettivo per i consumi di energia fruiti nei mesi precedenti, la tempestiva attivazione del cliente (ai fini dell'acquisizione di informazioni in ordine alle fatture non trasmesse e del conseguente versamento delle somme dovute, peraltro di modesta entità, e pagina 6 di 10 quindi tali da non compromettere la situazione economica dell'attore) avrebbe evitato il distacco dell'utenza e scongiurato i danni lamentati in questa sede.
Ciò che rileva, infatti, è che l'attore, nel caso di specie, con un comportamento estremamente contrario alla buona fede, ha atteso fino all'interruzione della fornitura per dolersi della mancata ricezione delle fatture relative agli addebiti, senza chiedere delucidazioni circa il mancato recapito delle fatture durante i mesi precedenti, o richiedere al gestore un duplicato delle bollette, così da adempiere alle scadenze stabilite (come peraltro già avvenuto in precedenza).
Inoltre, sotto altro concorrente profilo, è rimasta altresì indimostrata la sussistenza del danno lamentato.
Invero, alcuna dimostrazione è stata offerta in relazione ad eventuali spese sostenute a causa della interruzione del servizio e del tutto generica è da ritenersi la domanda di ristoro rispetto al danno non patrimoniale asseritamente patito.
L'attore si è infatti limitato ad allegare il “calvario esistenziale” subìto nel periodo di distacco della fornitura, deducendo di essersi trovato nella impossibilità di svolgere le più semplice attività quotidiane, come il cucinare o lavarsi o proteggersi dal freddo.
Si tratta tuttavia di mere allegazioni che non hanno trovato alcun riscontro probatorio (l'attore ha invero rinunciato alla prova testimoniale articolata sul punto).
L'accertamento dell'inadempimento posto in essere dalla società appellata non
è da solo sufficiente a far ritenere che dal medesimo sia derivato un danno di cui può essere chiesto il ristoro. Si tratta di un danno-conseguenza che in alcun modo può essere ritenuto in re ipsa.
Tale lacuna probatoria non può essere colmata facendo ricorso all'equità in quanto, come insegna la Suprema Corte, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
c.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata pagina 7 di 10 risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass.
4310/18).
Non è possibile, invece, mediante il ricorso all'equità, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Cass. 10607/10).
Peraltro, in relazione al disagio lamentato va considerato che il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non del mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (Cass. 27229/17): condizioni non ravvisabili nella fattispecie in esame in cui, iuxta alligata et probata, l'interruzione dell'energia elettrica, seppure suscettibile di determinare una situazione fastidiosa, non ha dato luogo ad un pregiudizio meritevole di ristoro.
Più specificamente, il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza (Cass. 1766/14).
La domanda attorea va pertanto respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per la fase decisoria, tenuto conto del carattere pagina 8 di 10 documentale della controversia, dell'entità delle questioni trattate e dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
Non può infine essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 III comma c.p.c., formulata da parte convenuta nei confronti di parte attrice, non sussistendone i presupposti soggettivi richiesti dalla legge.
In proposito, come noto, la condivisa giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 3,
c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. 31030/2019).
Ebbene, nella presente controversia, la domanda di parte attrice, seppure infondata, non risulta connotata da dolo (come consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave (come carenza dell'ordinaria diligenza) né è ravvisabile un abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5843/2022 R.G., tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
pagina 9 di 10 1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che liquida in € 9.142,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese forf., Iva e cpa come per legge.
Bari, 23 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5834/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MACINA Bartolomeo, giusta Parte_1 procura in atti;
-attore-
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'Avv. MONTERISI Giuliano, giusta procura in atti;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. Con atto di citazione del 21.4.2022, conveniva in giudizio Parte_1 con la richiesta di “accertare e dichiarare Controparte_1
pagina 1 di 10 l'inadempimento contrattuale per mala fede o colpa grave di Controparte_1
già , in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, p.i. n. , con sede legale in viale P.IVA_1 regina Margherita, 25, Roma, nell'esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto con il signor , cod. cliente n. Parte_1
; 2) per l'effetto condannare già P.IVA_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, p.i. n. , con sede legale in viale regina Margherita, 25, P.IVA_1
Roma al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad €
100.000,00 (centomila euro/00); 3) In via subordinata, (…) in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 c.c., contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, condannare già Controparte_1 [...]
al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore Controparte_2 dell'attore; 4) condannare per l'effetto al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, in distrazione.”.
A sostegno delle proprie pretese, deduceva che il medesimo è titolare Pt_1 di un'utenza di energia elettrica, giusto contratto di fornitura del 5.9.2007, con potenza impegnata di 3,0 kW, per uso domestico di residenza erogata dalla società di energia convenuta presso la propria abitazione sita in Giovinazzo
(Ba) alla contrada Rosmarino snc, ove solo recapita la Controparte_3 corrispondenza a domicilio e non il corriere privato di cui il fornitore abitualmente si avvale.
Pertanto, attesa la mancata ricezione a domicilio delle bollette, servizio il cui onere contrattuale ricade in via esclusiva sul fornitore, il ricorrente non si trovava nella possibilità pagare i consumi maturati a far data dal mese di aprile
2017.
Tuttavia, tale inadempimento contrattuale non può essere imputatogli, atteso il reclamo del 16.11.2015, inviato via PEC alla società fornitrice, con cui il medesimo contestava al fornitore di aver ricevuto avviso di pagamento per la fornitura di energia elettrica relativo alla fattura n. 0722893530216434, con pagina 2 di 10 scadenza il 08/10/2015, mai ricevuta, e richiedeva la spedizione all'indirizzo di pagamento sia della fattura non pagata (con relativo bollettino postale) sia delle successive fatture (con scadenza successiva a quella del 8/10/2015) per l'adempimento delle proprie obbligazioni (cfr. doc. 2, prod. attore).
Vieppiù, tali episodi si verificavano in più occasioni, come riscontrabile dalle comunicazioni che il ricorrente si vedeva costretto ad inviare al fornitore alla scadenza di ogni bimestre (All.4-5-6-7).
In particolare, esperiva un ulteriore reclamo in data 07.03.2016, con Pt_1 riferimento alla fattura n. 0722893530216436 in scadenza il 27.01.2016 (cfr. doc. 3, prod. attore).
Nonostante ciò, il fornitore, con le diffide ad adempiere del 04.04.2017 e del
19.05.2017 (cfr. doc. 10 e 12, prod. attore), gli intimava l'adempimento al pagamento delle fatture n. 0722893530216433 (con scadenza 30.01.2017) e n. 0722893530216434 (con scadenza 27.03.2017).
Pertanto, segnalava la vicenda alla competente Autorità Garante per Pt_1
l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) (cfr. doc.13, prod. attore), la quale, nel pronunciarsi sulla vicenda oggetto di causa, riconosceva le responsabilità del fornitore precisando che “la società di vendita è comunque tenuta a mettere in atto tutte le misure necessarie ad assicurare che la stampa
e la consegna della corrispondenza al cliente avvenga (e) con la massima celerità, verificando, altresì, la tempestiva consegna della stessa” (cfr. doc.14, prod. attore).
Ed invero, in data 22.06.2017, non appena ricevuti, a mezzo Pt_1 [...]
i duplicati dei bollettini postali di conto corrente relativi alle Controparte_3 fatture n. 0722893530216433 con scadenza 30.01.2017 e n.
0722893530216434 con scadenza 27.03.2017, provvedeva in data 22.06.2017 al loro immediato pagamento (cfr. doc.15, prod. attore).
Tuttavia, senza preavviso alcuno, dapprima il 22.01.2018 l'attore si vedeva arrivare in casa un operatore della società il Controparte_1 quale, mediante intervento diretto sul contatore, limitava l'erogazione di corrente elettrica;
successivamente in data 05.02.2018, sempre a mezzo pagina 3 di 10 intervento di proprio operatore, la società Controparte_1 eseguiva il totale distacco dell'utenza dalla fornitura di energia elettrica.
A fronte di tali allegazioni in fatto, dopo aver dedotto di aver chiesto e ottenuto, con provvedimento giudiziale del 13.02.2018, tutela in via d'urgenza in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. con il ripristino della fornitura elettrica,
l'attore richiedeva dunque il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della protratta interruzione dell'energia elettrica.
III. Costituendosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e chiedeva
[...] il rigetto della domanda attorea, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
In particolare, la convenuta eccepiva la negligente condotta inerte a sua volta assunta dall'attore nel lungo lasso di tempo intercorso tra la data di scadenza delle fatture e quella di sospensione della fornitura.
IV. Istruita la causa per mezzo di prove documentali, con ordinanza del
21.10.2024, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.04.2025, ove veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. e art. 7 co. 3 d. lgs. 164/2024.
V. La domanda attorea è infondata e merita le sorti del rigetto.
Oggetto della presente controversia, è l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della società fornitrice di energia, la quale, in violazione dell'art. 6 del contratto di somministrazione stipulato in data 05/09/2017, non recapitava presso l'indirizzo dell'utente le fatture di pagamento e, per l'effetto,
l'accertamento del danno patrimoniale e non arrecato all'attore, alla cui utenza veniva dapprima limitata l'erogazione di corrente elettrica e dopo eseguito il totale distacco, a causa del mancato adempimento delle proprie obbligazioni, a lui non asseritamente imputabile.
Ora, nella specie, non risultano contestati né il rapporto contrattuale di somministrazione esistente tra le parti, né la avvenuta fornitura dell'energia pagina 4 di 10 elettrica, né la quantificazione dei consumi, né il mancato, tempestivo pagamento delle bollette da parte dell'utente né il verificarsi dell'interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica.
La domanda di risarcimento danni non può tuttavia essere accolta, per le seguenti, assorbenti ragioni.
Giova innanzitutto evidenziare che, come allegato dalla stessa parte attrice, il mancato recapito delle bollette al proprio indirizzo di residenza – posto alla base del carattere incolpevole della morosità addotto dallo stesso attore a giustificazione del (non contestato) inadempimento dell'obbligazione sullo stesso gravante di pagamento del corrispettivo dovuto per i consumi di energia elettrica pacificamente fruiti – costituiva problema risalente nel tempo (e legato all'attività del corriere postale privato di cui si avvale la convenuta) e già segnalato alla società fornitrice negli anni precedenti e con riferimento a pregressi periodi di fatturazione.
A fronte di ciò, se è pur vero che nelle obbligazioni pecuniarie l'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto non può spingersi sino al punto di obbligare il debitore a richiedere l'invio delle fatture, è parimenti vero che la mancata richiesta di informazioni o la mancata esecuzione di verifiche al riguardo integra un comportamento valutabile nell'ottica di cui all'articolo 1227 comma 2 c.c., nel caso in cui cioè da tale condotta derivino dei danni, dei quali si chieda il risarcimento.
In giurisprudenza, si è infatti chiarito che “i principi di diligenza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione impongano al debitore di controllare il corretto recapito della fattura (…) È infatti onere del debitore, verificato
l'esatto adempimento da parte del fornitore nell'erogazione dell'energia, provvedere al pagamento della fornitura stessa” (così, Trib. Catania, n.
3854/2017; conf. Trib. Napoli, n. 3416/2017; Corte Appello Napoli, n.
3829/2021).
Nella specie, è pacifico che l'attore non ha pagato i consumi maturati a far data dal mese di aprile 2017, subendo, per tale ragione, l'intervento di pagina 5 di 10 limitazione dell'erogazione di corrente elettrica attuato il 22/01/2018, al quale
è seguito il distacco dell'utenza operato il 05/02/2018.
Ora, l'attore ha addotto a propria discolpa la mancata ricezione delle bollette, allegando l'inadempimento della società fornitrice all'obbligo di recapito delle fatture presso l'indirizzo indicato, inadempimento che, integrando l'illegittimità dell'operato dalla convenuta, è alla fonte dei danni pretesi in questa sede.
Si ritiene tuttavia che appaia davvero assolutamente negligente il comportamento tenuto dal cliente di un contratto di somministrazione di energia elettrica che, pur consapevole della doverosità di pagamenti con cadenza bimestrale, in mancanza del recapito di fatture per svariati mesi, nulla faccia, omettendo di segnalare il problema nelle competenti sedi o attivandosi ai fini della risoluzione presso la società fornitrice (nulla ha infatti dimostrato in tal senso parte attrice con specifico riferimento al periodo di morosità per cui è causa), e ciò soprattutto se, come è avvenuto nel caso di specie, il mancato recapito delle bollette era circostanza ben nota all'utente, che aveva già lamentato il disservizio con riferimento ai pregressi periodi di fatturazione.
Il periodo di inerzia dell'attore di durata rilevante rende invero applicabile l'articolo 1227 comma 2 c.c. per il mancato svolgimento di verifiche, agevoli ed opportune, circa la mancata ricezione di fatture per la fornitura di energia elettrica.
A ciò si aggiunga che, fermo restando che è da escludersi che il mancato recapito delle fatture potesse esimere dal pagamento della fornitura non essendo certamente idoneo a far venir meno il credito per la fornitura di energia elettrica effettuata, di cui l'utente ha usufruito, l'inerzia dell'attore si è significativamente protratta anche all'indomani dell'intervento di riduzione dell'energia elettrica cagionato dalla riscontrata morosità, con la conseguenza che, pacifico il mancato pagamento del corrispettivo per i consumi di energia fruiti nei mesi precedenti, la tempestiva attivazione del cliente (ai fini dell'acquisizione di informazioni in ordine alle fatture non trasmesse e del conseguente versamento delle somme dovute, peraltro di modesta entità, e pagina 6 di 10 quindi tali da non compromettere la situazione economica dell'attore) avrebbe evitato il distacco dell'utenza e scongiurato i danni lamentati in questa sede.
Ciò che rileva, infatti, è che l'attore, nel caso di specie, con un comportamento estremamente contrario alla buona fede, ha atteso fino all'interruzione della fornitura per dolersi della mancata ricezione delle fatture relative agli addebiti, senza chiedere delucidazioni circa il mancato recapito delle fatture durante i mesi precedenti, o richiedere al gestore un duplicato delle bollette, così da adempiere alle scadenze stabilite (come peraltro già avvenuto in precedenza).
Inoltre, sotto altro concorrente profilo, è rimasta altresì indimostrata la sussistenza del danno lamentato.
Invero, alcuna dimostrazione è stata offerta in relazione ad eventuali spese sostenute a causa della interruzione del servizio e del tutto generica è da ritenersi la domanda di ristoro rispetto al danno non patrimoniale asseritamente patito.
L'attore si è infatti limitato ad allegare il “calvario esistenziale” subìto nel periodo di distacco della fornitura, deducendo di essersi trovato nella impossibilità di svolgere le più semplice attività quotidiane, come il cucinare o lavarsi o proteggersi dal freddo.
Si tratta tuttavia di mere allegazioni che non hanno trovato alcun riscontro probatorio (l'attore ha invero rinunciato alla prova testimoniale articolata sul punto).
L'accertamento dell'inadempimento posto in essere dalla società appellata non
è da solo sufficiente a far ritenere che dal medesimo sia derivato un danno di cui può essere chiesto il ristoro. Si tratta di un danno-conseguenza che in alcun modo può essere ritenuto in re ipsa.
Tale lacuna probatoria non può essere colmata facendo ricorso all'equità in quanto, come insegna la Suprema Corte, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
c.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata pagina 7 di 10 risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass.
4310/18).
Non è possibile, invece, mediante il ricorso all'equità, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Cass. 10607/10).
Peraltro, in relazione al disagio lamentato va considerato che il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non del mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (Cass. 27229/17): condizioni non ravvisabili nella fattispecie in esame in cui, iuxta alligata et probata, l'interruzione dell'energia elettrica, seppure suscettibile di determinare una situazione fastidiosa, non ha dato luogo ad un pregiudizio meritevole di ristoro.
Più specificamente, il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza (Cass. 1766/14).
La domanda attorea va pertanto respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per la fase decisoria, tenuto conto del carattere pagina 8 di 10 documentale della controversia, dell'entità delle questioni trattate e dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
Non può infine essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 III comma c.p.c., formulata da parte convenuta nei confronti di parte attrice, non sussistendone i presupposti soggettivi richiesti dalla legge.
In proposito, come noto, la condivisa giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 3,
c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. 31030/2019).
Ebbene, nella presente controversia, la domanda di parte attrice, seppure infondata, non risulta connotata da dolo (come consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave (come carenza dell'ordinaria diligenza) né è ravvisabile un abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5843/2022 R.G., tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
pagina 9 di 10 1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che liquida in € 9.142,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese forf., Iva e cpa come per legge.
Bari, 23 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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