TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martina Nadia e Lucia Parte_1
Pulieri;
-ricorrente-
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo;
-opposto resistente- E , in persona del legale Controparte_2 rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Gnoni Christian;
-opposto resistente- oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 4.01.2025, l'opponente di cui in epigrafe, premettendo di aver ricevuto in data 26.11.2024, per la prima volta, la notifica dell'avviso di intimazione N. 059 2024 90086843 27/00, emesso dall' Controparte_2 di Lecce in relazione, tra i tanti, agli avvisi di addebito 1)“n. 35920150003996073000, presuntivamente notificato il 27/01/2016 e recante l'importo pari ad euro 1.557,99, relativa a contributi dovuti all' nell'anno 2010 CP_1
(contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e 2) n. 35920180002738090000, presuntivamente notificata l'11.07.2018 e recante l'importo pari ad euro 929,10, relativa a contributi dovuti all nell'anno 2017 CP_1
(contributi I.V.S. a percentuale sul minimale)”, eccependo, in particolare, la giuridica inesistenza della notificazione dei citati avvisi di addebito, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare nullo il suddetto avviso di intimazione n. 059 2024 90086843 27/00 e i due sottesi avvisi di addebito n. 35920150003996073000 e n. 35920180002738090000, per CP_ illegittimità della pretesa creditoria dell' di Lecce e in Controparte_2 CP_3 persona del legale rapp.te pro-tempore, per prescrizione dei crediti, nonché l'estinzione del diritto dell'ente impositore a riscuotere le somme di cui alla cartella. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti legali”.
costituitosi, ha concluso per il rigetto della domanda, chiedendo la condanna CP_1 del ricorrente al pagamento di quanto previsto nell'avviso opposto o nella diversa maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia. L' , costituitasi in giudizio, ha resistito, così Controparte_2 concludendo: “B°) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione
1 passiva dell' per i motivi elencati;
C°) nel merito, accertare e Controparte_4 dichiarare, la legittimità e ritualità dell'atto notificato per quanto innanzi detto, poiché priva di pregio risulta essere l'eccezione di prescrizione;
D°) dichiarare tenuto l'Ente Impositore, a garantire l'Agente di Riscossione da ogni pretesa avversaria, anche per questioni attinenti il merito e, per l'effetto, in caso di accoglimento della domanda per motivi riguardanti lo stesso ente condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di lite anche nei confronti di;
E°) condannare in ogni Controparte_5 caso, chi di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento” Con ordinanza del 18.03.2025, il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 35920150003996073000. Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Preliminarmente, deve essere superata la censura mossa da parte opponente che involge la mancata notifica degli avvisi di addebito prodromici, risultando dalla documentazione prodotta dall' come detti avvisi siano stati debitamente notificati CP_1 all'odierno ricorrente. In particolare, dagli atti di causa, risulta che l'avviso di addebito n. 35920150003996073000 è stato notificato in data 27.01.2016 tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (recante n. 65034866456-8) mentre l'avviso di addebito n. 35920180002738090000 è stato notificato telematicamente tramite pec in data 11.07.2018 all'indirizzo , non contestato da parte Email_1 ricorrente. Tanto rilevato, sono, quindi, da dichiarare inammissibili i motivi di opposizione inerenti al merito della pretesa contributiva azionata (nel caso, segnatamente riferiti alla decadenza ex art. 25 D. Lgs n. 46/99) in quanto proposti ben oltre lo spirare del termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs n. 46 del 1999 decorrente, attesa la regolarità dell'attività di notifica espletata, dalle date dappresso indicate. A tale specifico riguardo, occorre, infatti, evidenziare che “in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva, impedisce l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella” (vds. Cassazione civile, sez. lav., 29.3.2023, n. 8853°, Cass. 26102/17, Cass. 4978/15). Quanto alla perentorietà del termine che viene in rilievo, la Suprema Corte (vds, ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) ha specificatamente puntualizzato che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione normativa, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, ha soggiunto la Corte, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso”; ciò con la puntualizzazione
2 che “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). Ciò premesso, occorre, pertanto, esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito, che, quale fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo, può essere fatto valere anche una volta maturato il termine di cui all'art. 24, comma 5 del D.lgs. n.46/1999. Sotto tale profilo, deve, difatti, puntualizzarsi che, se, da un lato, l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Con riguardo all'eccezione di prescrizione e alla regolarità degli atti interruttivi,
ha evidenziato, che: Controparte_6
“- la comunicazione preventiva di ipoteca n. 05976202200003903000 è stata notificata in data 25.10.2022, mediante consegna nelle mani di famigliare convivente, come da ricevute che si allegano.
- l'avviso di intimazione n. 0592021900316048100 è stato notificato in data 15.05.2023, mediante deposito nella casa comunale, come da ricevute che si allegano.
- l'avviso di intimazione n. 05920229003890720000 è stato notificato in data 06.06.2023, mediante deposito nella casa comunale, come da ricevute che si allegano.
- l'avviso di intimazione n. 05920249008684327000 è stato notificato in data 26.11.2024, mediante consegna in mani proprie del destinatario.”
Sulla scorta della documentazione versata in atti, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione con riguardo ai crediti di cui all'avviso di addebito n.35920150003996073000 posto che il primo atto interruttivo versato in atti, inerente al precipitato avviso (i.e. l'avviso di intimazione n. 0592021900316048100, mentre la comunicazione preventiva di ipoteca involge solo l'avviso di addebito sub.2) ) è stato notificato ben oltre il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 L.335/1995 comprensivo degli ulteriori 311 giorni ( 129 giorni + 183 giorni) di cui al D.L. n.18/2020 e D.L. n.183/2020, che hanno previsto la sospensione del corso prescrizione ( dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente dal 21 dicembre 2020 al 30 giugno 2021).
Deve, invece, diversamente concludersi con riguardo all'avviso di addebito n. 35920180002738090000, atteso che è intercorso un lasso temporale inferiore al lustro tra la data di notifica del suddetto titolo prodromico (11.7.2018) e la data di notifica del
3 primo atto interruttivo risultante dagli atti, ovvero la comunicazione preventiva di ipoteca nr. n. 05976202200003903000, regolarmente eseguita in data 25.10.2022 mediante consegna presso l'indirizzo del ricorrente (Via Geremia re n.67) a mani della figlia convivente. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve, quindi, essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 35920150003996073000 dovendosi, per il resto, rigettare l'opposizione proposta. L'esito parzialmente favorevole dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 4.01.2025 , da
[...] nei confronti di ed così provvede: Pt_1 Controparte_2 CP_1 accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme oggetto dell'avviso di addebito n. 35920150003996073000, per intervenuta prescrizione dei relativi crediti;
rigetta la parte residua dell'opposizione; compensa le spese di lite. Lecce, 29 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, MOT presso il
Tribunale di Lecce, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
4
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martina Nadia e Lucia Parte_1
Pulieri;
-ricorrente-
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo;
-opposto resistente- E , in persona del legale Controparte_2 rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Gnoni Christian;
-opposto resistente- oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 4.01.2025, l'opponente di cui in epigrafe, premettendo di aver ricevuto in data 26.11.2024, per la prima volta, la notifica dell'avviso di intimazione N. 059 2024 90086843 27/00, emesso dall' Controparte_2 di Lecce in relazione, tra i tanti, agli avvisi di addebito 1)“n. 35920150003996073000, presuntivamente notificato il 27/01/2016 e recante l'importo pari ad euro 1.557,99, relativa a contributi dovuti all' nell'anno 2010 CP_1
(contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e 2) n. 35920180002738090000, presuntivamente notificata l'11.07.2018 e recante l'importo pari ad euro 929,10, relativa a contributi dovuti all nell'anno 2017 CP_1
(contributi I.V.S. a percentuale sul minimale)”, eccependo, in particolare, la giuridica inesistenza della notificazione dei citati avvisi di addebito, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare nullo il suddetto avviso di intimazione n. 059 2024 90086843 27/00 e i due sottesi avvisi di addebito n. 35920150003996073000 e n. 35920180002738090000, per CP_ illegittimità della pretesa creditoria dell' di Lecce e in Controparte_2 CP_3 persona del legale rapp.te pro-tempore, per prescrizione dei crediti, nonché l'estinzione del diritto dell'ente impositore a riscuotere le somme di cui alla cartella. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti legali”.
costituitosi, ha concluso per il rigetto della domanda, chiedendo la condanna CP_1 del ricorrente al pagamento di quanto previsto nell'avviso opposto o nella diversa maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia. L' , costituitasi in giudizio, ha resistito, così Controparte_2 concludendo: “B°) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione
1 passiva dell' per i motivi elencati;
C°) nel merito, accertare e Controparte_4 dichiarare, la legittimità e ritualità dell'atto notificato per quanto innanzi detto, poiché priva di pregio risulta essere l'eccezione di prescrizione;
D°) dichiarare tenuto l'Ente Impositore, a garantire l'Agente di Riscossione da ogni pretesa avversaria, anche per questioni attinenti il merito e, per l'effetto, in caso di accoglimento della domanda per motivi riguardanti lo stesso ente condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di lite anche nei confronti di;
E°) condannare in ogni Controparte_5 caso, chi di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento” Con ordinanza del 18.03.2025, il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 35920150003996073000. Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Preliminarmente, deve essere superata la censura mossa da parte opponente che involge la mancata notifica degli avvisi di addebito prodromici, risultando dalla documentazione prodotta dall' come detti avvisi siano stati debitamente notificati CP_1 all'odierno ricorrente. In particolare, dagli atti di causa, risulta che l'avviso di addebito n. 35920150003996073000 è stato notificato in data 27.01.2016 tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (recante n. 65034866456-8) mentre l'avviso di addebito n. 35920180002738090000 è stato notificato telematicamente tramite pec in data 11.07.2018 all'indirizzo , non contestato da parte Email_1 ricorrente. Tanto rilevato, sono, quindi, da dichiarare inammissibili i motivi di opposizione inerenti al merito della pretesa contributiva azionata (nel caso, segnatamente riferiti alla decadenza ex art. 25 D. Lgs n. 46/99) in quanto proposti ben oltre lo spirare del termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs n. 46 del 1999 decorrente, attesa la regolarità dell'attività di notifica espletata, dalle date dappresso indicate. A tale specifico riguardo, occorre, infatti, evidenziare che “in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva, impedisce l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella” (vds. Cassazione civile, sez. lav., 29.3.2023, n. 8853°, Cass. 26102/17, Cass. 4978/15). Quanto alla perentorietà del termine che viene in rilievo, la Suprema Corte (vds, ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) ha specificatamente puntualizzato che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione normativa, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, ha soggiunto la Corte, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso”; ciò con la puntualizzazione
2 che “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). Ciò premesso, occorre, pertanto, esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito, che, quale fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo, può essere fatto valere anche una volta maturato il termine di cui all'art. 24, comma 5 del D.lgs. n.46/1999. Sotto tale profilo, deve, difatti, puntualizzarsi che, se, da un lato, l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Con riguardo all'eccezione di prescrizione e alla regolarità degli atti interruttivi,
ha evidenziato, che: Controparte_6
“- la comunicazione preventiva di ipoteca n. 05976202200003903000 è stata notificata in data 25.10.2022, mediante consegna nelle mani di famigliare convivente, come da ricevute che si allegano.
- l'avviso di intimazione n. 0592021900316048100 è stato notificato in data 15.05.2023, mediante deposito nella casa comunale, come da ricevute che si allegano.
- l'avviso di intimazione n. 05920229003890720000 è stato notificato in data 06.06.2023, mediante deposito nella casa comunale, come da ricevute che si allegano.
- l'avviso di intimazione n. 05920249008684327000 è stato notificato in data 26.11.2024, mediante consegna in mani proprie del destinatario.”
Sulla scorta della documentazione versata in atti, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione con riguardo ai crediti di cui all'avviso di addebito n.35920150003996073000 posto che il primo atto interruttivo versato in atti, inerente al precipitato avviso (i.e. l'avviso di intimazione n. 0592021900316048100, mentre la comunicazione preventiva di ipoteca involge solo l'avviso di addebito sub.2) ) è stato notificato ben oltre il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 L.335/1995 comprensivo degli ulteriori 311 giorni ( 129 giorni + 183 giorni) di cui al D.L. n.18/2020 e D.L. n.183/2020, che hanno previsto la sospensione del corso prescrizione ( dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente dal 21 dicembre 2020 al 30 giugno 2021).
Deve, invece, diversamente concludersi con riguardo all'avviso di addebito n. 35920180002738090000, atteso che è intercorso un lasso temporale inferiore al lustro tra la data di notifica del suddetto titolo prodromico (11.7.2018) e la data di notifica del
3 primo atto interruttivo risultante dagli atti, ovvero la comunicazione preventiva di ipoteca nr. n. 05976202200003903000, regolarmente eseguita in data 25.10.2022 mediante consegna presso l'indirizzo del ricorrente (Via Geremia re n.67) a mani della figlia convivente. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve, quindi, essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 35920150003996073000 dovendosi, per il resto, rigettare l'opposizione proposta. L'esito parzialmente favorevole dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 4.01.2025 , da
[...] nei confronti di ed così provvede: Pt_1 Controparte_2 CP_1 accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme oggetto dell'avviso di addebito n. 35920150003996073000, per intervenuta prescrizione dei relativi crediti;
rigetta la parte residua dell'opposizione; compensa le spese di lite. Lecce, 29 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, MOT presso il
Tribunale di Lecce, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
4