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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 590/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. FRANCESCO DE CESARE, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIA CENTO, CP_1
giusta procura in atti;
- appellato in proprio e n.q. di mandatario di rappresentato e difeso dall'Avv. Angela CP_2 CP_3
Maria Rosa Fazio, giusta procura in atti;
e
, CP_4
E
Controparte_5
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione – a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Massa Carrara - al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, proponeva opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 06620189000784624000 in relazione alle cartelle ed agli avvisi di addebito indicati in ricorso, eccependo la prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
CP_ Il Giudice di prime cure, dopo avere ritenuto legittimi contraddittori sia l' che così CP_6 statuiva: dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali riportati nell'intimazione di pagamento n. 06620189000784624000, in relazione alle cartelle nn. 06620020001946618000,
06620030000861127000, 06620040002882745000, 06620050001953536000,
06620060000395462000, 06620060013275861000, 06620070000405654000,
06620080012783836000, 06620070012135580000, 06620080000430305000,
06620080001642335000, 06620080011645087000, 06620080013500138000,
06620090000994550000, 06620090002924203000, 06620090010984366000,
06620090012104313000, 06620100000950558000, 06620100009686187000,
06620100011305102000, 06620100013972275000, 06620110000414676000,
06620110002414782000, nonché agli avvisi di addebito nn. 36620120000792819000 e
36620120001210713000. Condanna al pagamento in favore del Controparte_7 ricorrente delle spese di lite che si liquidano con distrazione in € 4.000,00 per onorari, oltre Iva e
CPA, rimborso forfettario al 15% come per legge.
Compensa le spese nei confronti dell' , anche in qualità di mandatario di e CP_2 CP_8 dell' CP_4
Interponeva appello solo in relazione alla cartella esattoriale n. 06620080000430305000 CP_4
e avviso di addebito identificato con il n. 3662012000792819000, deducendo, in ordine alla prima , che dopo la notifica della stessa avvenuta il 23-2-2008, era stato notificato il 9-11-2012 il pignoramento presso terzi fascicolo 066/2012/16981, così come riconosciuto dal Giudice di prime cure, e successivamente l'intimazione di pagamento n. 0662013000322374100 notificata il 25-10-
2013, di cui il Giudice non si era avveduto, ed infine l'intimazione oggetto del presente giudizio.
Allo stesso modo, con riferimento all'avviso di addebito notificato il 9-11-2012, era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 0662013000322374100 notificata il 25-10-2013 e infine la l'intimazione oggetto del presente giudizio.
Concludeva chiedendo di “dichiarare la non intervenuta prescrizione e la dovutezza della cartella 06620130003223741000 per € 14.452,32 e dell'avviso di addebito 3662012000792819000, per € 5.270,59”
Si è costituito per resistere all'appello. CP_9 CP_ Si è costituto chiedendo l'accoglimento dello stesso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dà atto di un evidente refuso contenuto nelle conclusioni del ricorso, atteso che dal percorso argomentativo dell'appello appare chiaro che lo stesso era volto alla richiesta di rigetto dell'eccezione di prescrzione con riferimento alla cartella di pagamento n.
06620080000430305000 e all'avviso di addebito n. 3662012000792819000 e l'intimazione di pagamento n. 06620130003223741000 era stata allegata solo a tali fini.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Correttemente il Giudice di prime cure aveva rilevato che non vi erano atti idonei ad interrompere la prescrizione, in quanto con riferimento all cartella di pagamento
06620080000430305000 vi era in atti solo la prova della notifica del pignoramento presso terzi 9-11-
2012 e con riferimento all'avviso di addebito n. 3662012000792819000 il successivo atto notificato era costituito dall'intimazione di pagamento n.06620189000784624000, che si collocava oltre il termine prescrizionale.
Ed, infatti, non vi è prova in atti della notifica dell'intimazione di pagamento n.
06620139000322374100, intimazione che, peraltro, riguardava solo cartella di pagamento
06620080000430305000.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese, nei confronti di seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante nella CP_9 misura indicata in dispositivo sulla base del D.M. n 122/47, valori medi dimidiati vista la semplicità
della controversia.
Spese compensate nei confronti di attesa l'identità di posizione sostanziale. CP_2
Nulla sulle spese nei confronti di e attesa la CP_4 Controparte_10 contumacia degli stessi.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro , , , , avverso la sentenza n. 240/2022 del Giudice CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 04/02/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 2.906,00, CP_9
oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Dichiara interamente compensate le spese tra e . Parte_1 CP_2
Nulla sulle spese nei confronti di e di CP_4 Controparte_10 CP_5 CP_5
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 590/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. FRANCESCO DE CESARE, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIA CENTO, CP_1
giusta procura in atti;
- appellato in proprio e n.q. di mandatario di rappresentato e difeso dall'Avv. Angela CP_2 CP_3
Maria Rosa Fazio, giusta procura in atti;
e
, CP_4
E
Controparte_5
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione – a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Massa Carrara - al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, proponeva opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 06620189000784624000 in relazione alle cartelle ed agli avvisi di addebito indicati in ricorso, eccependo la prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
CP_ Il Giudice di prime cure, dopo avere ritenuto legittimi contraddittori sia l' che così CP_6 statuiva: dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali riportati nell'intimazione di pagamento n. 06620189000784624000, in relazione alle cartelle nn. 06620020001946618000,
06620030000861127000, 06620040002882745000, 06620050001953536000,
06620060000395462000, 06620060013275861000, 06620070000405654000,
06620080012783836000, 06620070012135580000, 06620080000430305000,
06620080001642335000, 06620080011645087000, 06620080013500138000,
06620090000994550000, 06620090002924203000, 06620090010984366000,
06620090012104313000, 06620100000950558000, 06620100009686187000,
06620100011305102000, 06620100013972275000, 06620110000414676000,
06620110002414782000, nonché agli avvisi di addebito nn. 36620120000792819000 e
36620120001210713000. Condanna al pagamento in favore del Controparte_7 ricorrente delle spese di lite che si liquidano con distrazione in € 4.000,00 per onorari, oltre Iva e
CPA, rimborso forfettario al 15% come per legge.
Compensa le spese nei confronti dell' , anche in qualità di mandatario di e CP_2 CP_8 dell' CP_4
Interponeva appello solo in relazione alla cartella esattoriale n. 06620080000430305000 CP_4
e avviso di addebito identificato con il n. 3662012000792819000, deducendo, in ordine alla prima , che dopo la notifica della stessa avvenuta il 23-2-2008, era stato notificato il 9-11-2012 il pignoramento presso terzi fascicolo 066/2012/16981, così come riconosciuto dal Giudice di prime cure, e successivamente l'intimazione di pagamento n. 0662013000322374100 notificata il 25-10-
2013, di cui il Giudice non si era avveduto, ed infine l'intimazione oggetto del presente giudizio.
Allo stesso modo, con riferimento all'avviso di addebito notificato il 9-11-2012, era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 0662013000322374100 notificata il 25-10-2013 e infine la l'intimazione oggetto del presente giudizio.
Concludeva chiedendo di “dichiarare la non intervenuta prescrizione e la dovutezza della cartella 06620130003223741000 per € 14.452,32 e dell'avviso di addebito 3662012000792819000, per € 5.270,59”
Si è costituito per resistere all'appello. CP_9 CP_ Si è costituto chiedendo l'accoglimento dello stesso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dà atto di un evidente refuso contenuto nelle conclusioni del ricorso, atteso che dal percorso argomentativo dell'appello appare chiaro che lo stesso era volto alla richiesta di rigetto dell'eccezione di prescrzione con riferimento alla cartella di pagamento n.
06620080000430305000 e all'avviso di addebito n. 3662012000792819000 e l'intimazione di pagamento n. 06620130003223741000 era stata allegata solo a tali fini.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Correttemente il Giudice di prime cure aveva rilevato che non vi erano atti idonei ad interrompere la prescrizione, in quanto con riferimento all cartella di pagamento
06620080000430305000 vi era in atti solo la prova della notifica del pignoramento presso terzi 9-11-
2012 e con riferimento all'avviso di addebito n. 3662012000792819000 il successivo atto notificato era costituito dall'intimazione di pagamento n.06620189000784624000, che si collocava oltre il termine prescrizionale.
Ed, infatti, non vi è prova in atti della notifica dell'intimazione di pagamento n.
06620139000322374100, intimazione che, peraltro, riguardava solo cartella di pagamento
06620080000430305000.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese, nei confronti di seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante nella CP_9 misura indicata in dispositivo sulla base del D.M. n 122/47, valori medi dimidiati vista la semplicità
della controversia.
Spese compensate nei confronti di attesa l'identità di posizione sostanziale. CP_2
Nulla sulle spese nei confronti di e attesa la CP_4 Controparte_10 contumacia degli stessi.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro , , , , avverso la sentenza n. 240/2022 del Giudice CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 04/02/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 2.906,00, CP_9
oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Dichiara interamente compensate le spese tra e . Parte_1 CP_2
Nulla sulle spese nei confronti di e di CP_4 Controparte_10 CP_5 CP_5
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)