Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1428/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CAMPO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Livorno (LI),
Piazza Benamozegh n.6, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
SILVIA LEONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Seravezza (LU), via G.
Marconi n.65/69, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I) I ricorrenti saranno autorizzati a vivere separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove riterrà più opportuno;
di tale residenza e dei relativi indirizzi, nonché dei successivi eventuali mutamenti sarà data vicendevole comunicazione;
I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo, reciproco rispetto.
II) I ricorrenti dichiarano di essere attualmente entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, e dichiarano di rinunciare ad ogni domanda, richiesta di mantenimento/sostentamento reciproco.
III) I ricorrenti dichiarano voler regolamentare i prestiti e finanziamenti di cui in parte motiva nel seguente modo: il sig. ha provveduto ad estinguere in data 16.09.2024 il finanziamento Pt_1
n. 808419301 del 18.05.2018 per € 18.550,00= della durata di 7 anni acceso il Parte_3
17.6.2018 e con scadenza in data 17.03.25 con rata mensile di € 274,00=, sottoscritto per l'acquisto dell'autoveicolo Kia Stonic targato FL320FX; tale pagamento rimarrà a suo esclusivo carico senza che niente egli possa richiedere alla a titolo di rimborso;
Parte_2
1
- il predetto autoveicolo, già intestato alla rimane alla stessa assegnato;
Parte_2
– tale restituzione e pagamenti non sono da intendersi quale assegno di mantenimento.
- rimarrà intestato e ad esclusivo carico di il finanziamento codice contratto Parte_1 Pt_4
n. 70127579 del 21.03.2023, con scadenza 20.03.2030 per n. 84 rate mensili di € 263,50= ciascuna, allo stesso intestato, e che lo stesso continuerà a pagare sino alla sua estinzione, senza che niente sia richiesto per tale titolo alla;
il predetto finanziamento è stato acceso per Parte_2
l'acquisto della moto Yamaha tg EH30417 (doc. - libretto circolazione), intestata e di proprietà della sig.ra e da sempre in uso al marito;
Parte_2
- il predetto motociclo Yamaha Tg. EH30417 rimane assegnato e trasferito in esclusiva proprietà al sig in forza e per effetto del presente procedimento;
all'uopo ed a predetto fine è Parte_1 stato già perfezionato comodato in attesa di definire la separazione ed il divorzio;
le parti si impegnano con la sentenza anche non definitiva di separazione a formalizzare, entro 15 giorni dall'emissione del provvedimento, il passaggio di proprietà, ad esclusivo carico e spese del Pt_1
del motociclo;
[...]
IV) i due gatti di nome e resteranno nella precedente casa familiare assegnati alla Per_1 Per_2 sig.ra le spese per il mantenimento, alimenti e cure veterinarie (queste ultime Parte_2 previo preventivo di spesa, salvo necessità ed urgenza) degli animali domestici rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno;
ciascun coniuge dovrà provvedere al rimborso in favore dell'altro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle ricevute di spesa.
V) Il signor provvederà al rimborso in favore della moglie della somma di Parte_1 complessive € 312,48= per spese dalla stessa anticipate in suo favore per cura e mantenimento degli animali dal 06.02.24, pagamento multe e rata luglio 2024 del veicolo Tg. FL320XL, e come specificato in narrativa, mediante 3 rate di €100,00 = mensili e la quarta di € 12,48= , da versare a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e sino al saldo;
VI) I ricorrenti concordano altresì che sia corrisposto da a Parte_1 Parte_2 assegno divorzile in unica soluzione ex art 5/8° L. 898/1970, una tantum, per € 3.000,00= che i coniugi convengono sia corrisposto in 30 rate mensili ciascuna di uguale importo ovvero per €
100,00= mensili decorrenti dalla firma del presente atto, per anni 2 e mesi 6 e così per mesi 30, non fruttifere di interessi e non soggette ad aggiornamento istat, per l'effetto nessuna domanda di natura economica anche a titolo di assegno divorzile, mantenimento, sostentamento, potrà esser più proposta e fatta valere tra i coniugi neanche a titolo di pensione di reversibilità, cui in ogni caso i coniugi espressamente rinunciano così come reciprocamente dichiarano, con riferimento a qualsivoglia pretesa dedotta e/o deducibile e/o che nel pregresso rapporto tra le parti possa trovare fondamento, di essere integralmente soddisfatti e di rinunciare ad ogni ulteriore diritto, azione e pretesa che a qualsivoglia titolo possa esser vantata e di rilasciare la più ampia e liberatoria quietanza di saldo e di nulla aver più a che pretendere l'uno dall'altra;
VII) I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e carta d'identità per l'espatrio.
VIII) I ricorrenti sono titolari di conti correnti separati in cui potranno versare i loro risparmi e rinunciano a pretese reciproche in ordine a tali somme.
IX) I beni mobili presenti nell'immobile condotto in locazione e acquistati in costanza di matrimonio rimarranno di esclusiva proprietà e disponibilità di ad eccezione dei seguenti Parte_2
2 beni: stufa a pellet, libreria, un tavolo sul terrazzo, con vari tavoli e sedie in metallo, bauletto Moto ed oggetti personali tutti ancora presenti nella casa familiare, che dovranno essere ritirati dal signor improrogabilmente entro e non oltre il giorno 31.03.2025, ripristinando lo stesso, entro la Pt_1 predetta data, a sua cura e spese ed entro tale data al ripristino delle porzioni di murature ed intonaci nei punti dove toglierà la stufa e la libreria pareti, muratura, intonaci e imbiancatura delle pareti.
Dopo tale data i predetti beni mobili rimarranno nella disponibilità della signora che sarà Parte_2 totalmente libera di disporne senza che il possa avanzare alcunché. Pt_1
X) con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra indicate i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, rinunciando parimenti ad ogni diritto, azione e pretesa.
La signora manterrà la residenza nella casa familiare. Parte_2
XI) I coniugi, fatti salvi i diritti di rimborso vantati dalla signora per le causali di cui in Parte_2 premessa e sino al loro adempimento, dichiarano di rinunciare ad ogni altra domanda di rimborso e/o ristoro e/o restituzione per spese e/o doni e/o spese sostenute prima durante e nel corso della loro vita matrimoniale e se ed ove occorse in costanza di matrimonio;
XII) I coniugi dichiarano di avere così tra di essi diviso conti, conti correnti, titoli, depositi, somme di danaro, polizze, doni di matrimonio, doni, oggetti, beni, beni mobili anche di valore e anche di cui in precedenza siano stati se ed ove cointestatari, anche beni mobili che si trovavano all'interno del bene immobile adibito a casa familiare, e di aver estinto finanziamenti e/o mutui, ad eccezione di quelli indicati nel presente atto, di cui siano stati in passato cointestatari e, con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui in premessa, di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere, a tal fine rinunciano reciprocamente ad ogni domanda, diritto azione e pretesa a qualsivoglia titolo possa esser vantata anche conseguenti, connesse o collegate ed in ordine a predette causali;
XIII) Le parti dichiarano che non sussistono altri procedimenti, civili o penali, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, cui in ogni caso con il presente atto dichiarano rinunciare essendo integralmente soddisfatti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 20/8/2016, dal quale non sono nati figli
- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Seravezza (LU) in data 20/8/2016, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 10, Parte I, Ufficio
1, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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