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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7462 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto:
inadempimento/contratto di sponsorizzazione
TRA
, P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Cassino, alla via
D'Annunzio n. 11, elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza
Principe Umberto n. 29, presso lo studio dell'avv. Fabio Olivares, dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Liguori giusta procura alle liti allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
ATTORE
E P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., con sede in Pozzuoli, alla via Campana n. 233, elettivamente domiciliata in Pozzuoli, al Corso della Repubblica n. 20, presso lo studio dell'avv. Laura Fortuna, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 23.03.2018, la Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Parte_1 Controparte_1
per chiedere la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di euro 5.000,00, oltre IVA e interessi moratori, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo e sfruttamento del diritto d'immagine dell'atleta da parte della resistente. Pt_2
premesso che:
in data 15.12.2014 le parti sottoscrivevano il contratto di sponsorizzazione e diritto d'uso di immagine, in cui la
[...]
in qualità di Promoter e organizzatore del Parte_1
Campionato Sportivo “World traditional Kung Fu Championship” e del Galà professionistico “Dragons Night e Fighters Legend”, si impegnava a pubblicizzare, in occasione degli eventi citati, l'uso dei prodotti di abbigliamento e accessori sportivi con marchio “Barrus”
della Sponsor, nonché a garantire alla Controparte_1
controparte l'esclusiva sulle pubblicità della gara;
con il citato accordo, il legale rapp.te della Parte_1
in qualità di manager dell'atleta
[...] Persona_1
concedeva alla controparte il diritto di utilizzo e Pt_2
sfruttamento dell'immagine dello sportivo a fini pubblicitari e commerciali;
il prezzo della sponsorizzazione veniva concordato in euro 1.000,00 oltre IVA, mentre quello relativo allo sfruttamento dell'immagine di veniva fissato in euro 5.000,00, oltre IVA;
Pt_2
con bonifico del 02.01.2015 la convenuta effettuava un pagamento di euro 1.220,00 in favore di parte attrice, come corrispettivo
(comprensivo di IVA) della sponsorizzazione dei due eventi,
lasciando impagata la somma prevista per lo sfruttamento dell'immagine dell'atleta;
con missiva del 30.06.2015, l'attrice sollecitava il pagamento del saldo pari ad euro 5.000,00 in risposta alla quale la convenuta, con comunicazione del 07.07.2015, dichiarava che non avrebbe pagato l'importo richiesto, in quanto la si era Parte_1
resa inadempiente rispetto all'obbligazione prevista dalla lettera “g” del contratto, consistente nella trasmissione del materiale multimediale, audio e video, relativo ai due eventi sponsorizzati;
con mail dell'08.07.2015, l'attrice contestava il rilievo di controparte,
esponendo di aver più volte trasmesso il materiale multimediale anche attraverso la piattaforma “WeTransfer” e che la convenuta aveva condiviso un grande quantitativo di immagini sul web,
invitando nuovamente la al versamento di quanto Controparte_1
dovuto, senza ricevere alcun riscontro;
l'attrice proponeva, allora, ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per chiedere la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo dello sfruttamento dell'immagine dell'atleta come concordato Pt_2
/pattuito nel contratto del 15.12.2014.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“- verificate proponibilità, procedibilità e proseguibilità della domanda, per quanto da rilevarsi ex officio.
- Rilevate (eventuali) eccezioni sottratte all'officium iudicis.
- Disattesa e reietta ogni (eventuale) contraria eccezione, deduzione,
richiesta.
- Riconosciuta la legitimationes ad causam dell'intimata, nel caso di
sua assenza dichiararne la contumacia ad ogni effetto.
- In accoglimento della domanda, ammissibile e fondata, condannare
la in p.l.r.p.t. al pagamento in favore della Controparte_1 [...] in pl.r.p.t. della somma di euro Controparte_2
5.000,00 oltre fiscali di legge ed interessi moratori ex D. Lgs
231/2002 a far data dalla sottoscrizione del contratto al soddisfo,
anche a titolo di risarcimento del danno ulteriore.
- Condannare, in ogni caso, la in p.l.r.p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, oltre C.S.G. (tariffa vigente), C.P.A. ed I.V.A. di legge, da attribuirsi all'Avv. Fabio
Olivares che si dichiara antistatario;
oltre tutte le successive
occorrende ai fini del giudicato.
- In sentenza provvisoriamente esecutiva, limitatamente alle
statuizioni di condanna.
- Con ogni altro provvedimento di ragione e legge.”
Si costituiva ritualmente la convenuta, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in quanto la causa richiedeva un'istruzione non sommaria;
ancora, deduceva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, in quanto la controversia rientrava tra le materie soggette a tale procedimento ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014.
Nel merito, sollevava eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., esponendo che l'obbligazione prevista dalla lettera “g” dell'accordo era strettamente funzionale all'utilizzo e sfruttamento del diritto d'immagine di di fatto, la ricorrente non fornendo il Pt_2 materiale multimediale richiesto, non aveva consentito alla resistente lo sfruttamento dell'immagine dell'atleta.
Sottolineava, infine, che l'IVA non era dovuta e che la somma che la controparte poteva eventualmente richiedere era pari ad euro 4.780,00,
atteso l'avvenuto pagamento di euro 1.220,00 in favore dell'attrice.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare l'inadempimento (inesatto e/o tardivo adempimento) contrattuale della in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t. ; Persona_1
B) Di conseguenza rigettare la domanda da questa avanzata in quanto
infondata sia in fatto che in diritto;
C) Condannare la in persona del l.r.p.t. Controparte_2
Miri alla refusione delle spese e competenze del Persona_1
presente giudizio oltre oneri accessori come per legge con
attribuzione al procuratore per anticipo fattone.”
Alla prima udienza del 18.02.2019 il Giudice, rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per lo svolgimento della procedura.
In data 09.04.2019 le parti depositavano il verbale di negoziazione assistita con esito negativo.
All'udienza del 15.04.2019 il Giudice, su istanza congiunta delle parti, disponeva la conversione del rito da sommario a ordinario e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
All'udienza del 29.10.2020 veniva ammessa la prova per testi diretta e contraria articolata dalle parti.
All'udienza del 30.09.2021 si escuteva la teste di parte convenuta e alla successiva udienza del 23.02.2023, la teste di Tes_1
parte attrice all'esito, il Giudice si riservava sulla Testimone_2
richiesta di parte convenuta di nominare un CTU informatico.
Con ordinanza del 21.08.2023, disattesa la richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 04.07.2024 con i termini di legge.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, può dirsi assolta la condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014, in quanto le parti hanno esperito la procedura di negoziazione assistita che ha dato esito negativo, come risulta dal relativo verbale del 09.04.2019.
Nel merito, si osserva che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass.n.5128/2022). Il creditore ricorrente ha depositato il contratto di sponsorizzazione con il quale veniva pattuito la durata della sponsorizzazione limitata ai singoli eventi e il diritto allo sfruttamento dell'immagine di per 12 mesi con decorrenza dalla Pt_2
sottoscrizione del contratto. Sennonchè in riferimento al contestato inadempimento, la convenuta opponeva il mancato/inesatto adempimento dell'attrice rispetto all'obbligazione prevista dalla lettera “g” del contratto del 15.12.2014, a norma del quale il Promoter si obbligava “a fornire allo Sponsor, a titolo gratuito, tutto il materiale multimediale audio e video relativo ai due eventi”.
Nei termini di tale prospettazione, vi sarebbe un collegamento funzionale tra la prestazione prevista dalla lettera “g” dell'accordo e l'effettivo utilizzo e sfruttamento dell'immagine dell'atleta da parte dello Sponsor, per cui mancando la prima non si potrebbe configurare il secondo: la sostiene in sostanza di non aver potuto Controparte_1
sfruttare a fini pubblicitari e commerciali l'immagine di a Pt_2
causa della mancata trasmissione del materiale multimediale richiesto e che, pertanto, non è tenuta al pagamento della somma di euro 5.000
prevista a titolo di corrispettivo.
Se si esamina il contratto del 15.12.2014 (cfr. doc. 2 all. ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) si evince come lo stesso abbia ad oggetto sia la sponsorizzazione dei due eventi sportivi, il Campionato e il sia Per_2
l'utilizzo e lo sfruttamento dell'immagine dell'atleta a fini pubblicitari e/o commerciali, con la previsione di un corrispettivo di euro 1.000,00
per la prima e di euro 5.000,00 per il secondo.
Orbene, la prestazione di cui alla citata lett. “g” è riferita all'attività di sponsorizzazione dei due eventi, sia perché è inserita in un elenco di obbligazioni del Promoter dirette a tale scopo, sia perché non contiene alcun riferimento specifico all'atleta, in quanto prevede la trasmissione di “tutto il materiale multimediale […] relativo ai due eventi”; inoltre, in relazione a tale attività, parte convenuta ha già provveduto al pagamento del relativo compenso con il bonifico del
02.01.2015 di euro 1.220,00 (euro 1.000 + IVA) (cfr. all. comparsa di costituzione e risposta).
Al contrario, parte attrice ha dimostrato l'effettivo utilizzo e/o sfruttamento dell'immagine di da parte della Pt_2 CP_1
in primo luogo, mediante l'allegazione di fotografie in cui
[...]
l'atleta indossa accessori sportivi, in particolare maglia e guantoni, recanti il marchio “Barrus” (cfr. all. memoria 183, II termine parte attrice dalla foto CCC-1483 alla foto CCC-1515); in secondo luogo,
allegando immagini comprovanti la condivisione sui social network,
in particolare sulla pagina personale Facebook di , Controparte_3
legale rapp.te della società e la pagina Facebook della CP_1
di fotografie che ritraggono proprio l'atleta (cfr. foto
[...] Pt_2
23.01.2015, 31.12.143 e 31.12.144). Pertanto, per le ragioni suesposte l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta appare infondata e deve essere rigettata. Parimenti, infondato si ritiene l'ulteriore motivo di parte convenuta sull'esenzione dall'IVA prevista per le Associazioni Sportive
Dilettantistiche, quale la , in quanto tale Parte_1
normativa si applica alle “prestazioni di servizi connessi con la
pratica sportiva, compresi quelli didattici e formativi, rese da
organismi senza fine di lucro (compresi gli enti sportivi
dilettantistici), nei confronti di persone che esercitano lo sport o
l'educazione fisica” (art. 36-bis l. conv. D.L. 95/2023) e non può, pertanto, applicarsi al caso in esame, trattandosi di prestazioni rese nei confronti di una società che persegue fini commerciali.
In conclusione, la domanda proposta dall'attrice è fondata e deve essere accolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di euro 5.000,00 + Iva, oltre interessi moratori ex d.lg.n.231 del 2002 dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di euro 5.000,00 Parte_1 Parte_1
oltre IVA e interessi moratori di cui al d.lg.n.231/02 dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1
, delle spese del giudizio che si Parte_1
liquidano per compenso in euro 2.550, oltre s.g., IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Fabio Olivares
Così deciso in Napoli il 21.03.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti