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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10720/2018 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti Vecchio Nicola e Gorraso Irene, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati in Battipaglia, Via Etruria n. 4;
- Attori –
CONTRO
P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lanza
Calogero e Giarratana Matteo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Landi Rosa Maria in
Baronissi, Corso Garibaldi n. 160;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri e Parte_1
convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_1 chiedendo al Tribunale di Salerno di: - accertare e dichiarare la illegittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento in quanto e' stato applicato un Taeg diverso da quello dichiarato dalla CP_1
- conseguentemente dichiarare nulla la clausola del Taeg per gravi
[...] violazioni normative e per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi sulla quota capitale oppure limitare gli interessi alla quota prevista per i BOT a un anno;
- accertare l'eventuale applicazione ai rapporti bancari de quibus di saggi d'interesse usurari ai sensi della L. 108/96 e della della Legge
1 2/2009 (art. 2 bis) e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inesigibilità da parte della degli interessi riscossi e pretesi e in Controparte_1 subordine la riduzione degli stessi entro il “saggio soglia di periodo” in riferimento ai contratti di finanziamento;
- alla condanna, conseguentemente, della società convenuta alla ripetizione in favore della parte attrice di tutte le somme illegittimamente, per le ragioni di cui sopra, riscosse e/o addebitategli, il tutto oltre interessi, come da richiedenda c.t.u..
In ogni caso, condannare la al pagamento di spese e competenze di CP_1 causa. In via istruttoria chiedevano di ordinare, alla di esibire, ai CP_1 sensi dell'art. 210 c.p.c., eventuali contratti in suo possesso, tutti gli estratti conto e ogni altra documentazione inerente il rapporto bancario in oggetto, da cui evincere le condizioni economiche effettivamente applicate.
Chiedevano, poi, di ammettere C.t.u. per accertare l'effettivo dare e avere tra le parti, fin dall'inizio del rapporto, eliminando gli interessi non dovuti nonché restituendo le somme maggiormente corrisposte;
precisare il
TAEG dichiarato e il TAEG applicato, includendo nei costi del Taeg le spese di assicurazione, di istruttoria e quant'altro; rideterminare le somme percepite illegittimamente;
calcolare le somme eventualmente rimaste senza l'applicazione degli interessi in quanto nulli, oppure applicando il tasso di interesse di un BOT ad un anno.
A tal fine, gli attori esponevano che nel 2017 la sig.ra Parte_1 aveva concluso con la convenuta un contratto di finanziamento (n. CP_1
17708039), in relazione al quale il sig. aveva prestato garanzia. In Pt_2 particolare, il suddetto contratto prevedeva l'erogazione di una somma pari ad € 27.000,00, da restituire in 84 rate mensili di € 504,36 a far data dal
15.7.2017, con applicazione di un TAN del 9,99% e di un TAEG del 10,93%, per un importo complessivo da rimborsare pari a € 42.384,80.
Gli attori riferivano, inoltre, che la cliente, dopo aver provveduto a corrispondere alla la somma di € 8.088,32, si era avveduta CP_1 dell'applicazione, da parte dell'istituto di credito, di un TAEG superiore a quello fissato in contratto. Essi, dunque, deducevano il mancato computo, ai fini del calcolo del TAEG pattuito, dei costi relativi alla polizza assicurativa, di importo pari ad € 3.200,00, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale ed applicazione del saggio di interessi dei buoni ordinari del tesoro annuali ex art. 117, comma 6, T.U.B; nonché
2 l'applicazione di interessi usurari, con conseguente nullità della clausola ed inesigibilità delle somme ex art. 1815, comma 2, c.c.
Infine, gli attori rilevavano la violazione degli obblighi informativi precontrattuali, in ordine alle informazioni relative ai costi del credito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.07.2019, si costituiva in giudizio la la quale, nell'impugnare e Controparte_1 contestare il contenuto dell'atto di citazione, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, in ragione della genericità delle deduzioni in esso formulate.
Nel merito, la rilevava la pretestuosità e l'infondatezza delle CP_1 domande, in considerazione, in primo luogo, della corrispondenza tra l'ammontare degli interessi contrattualmente pattuito e il tasso indicato nel piano di ammortamento;
ed, in secondo luogo, della natura meramente facoltativa della polizza assicurativa accessoria, ai sensi dell'art. 3 del contratto, della cui sottoscrizione, peraltro, non risulta fornita prova documentale.
La Banca contestava, inoltre, l'usurarietà del tasso di interesse pattuito, nonché la violazione degli obblighi di informazione gravanti sul finanziatore, deducendo di aver fornito tutte le informazioni imposte dalla legge.
Instaurato il contraddittorio e verificato il corretto esperimento della procedura di mediazione, la quale si chiudeva con esito negativo, all'udienza del 21.5.2020 venivano concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c..
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Qualificazione della domanda e merito
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta. CP_1
Tale eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.
L'art. 164, comma 4, c.p.c. stabilisce che la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito del petitum. La disposizione in esame deve, invero, intendersi nel senso che l'atto di citazione è affetto da nullità quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando sia comunque possibile individuare il petitum attraverso un esame complessivo dell'atto
3 introduttivo del giudizio (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012;
Cass. n. 27670 del 21/11/2008; Cass. n. 7074 del 05/04/2005).
Sicché, non sussiste il predetto vizio di invalidità ogni qual volta, come nel caso di specie, il convenuto sia comunque in grado di comprendere le richieste dell'attore e di predisporre una linea difensiva.
2. Il merito
Quanto al merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento e la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
Le domande principali degli attori vanno, dunque, qualificate come domanda di accertamento e di ripetizione dell'indebito. Difatti, si configura un'ipotesi di indebito oggettivo tutte le volte in cui manchi la causa della prestazione e l'accipiens non abbia titolo per riceverla, e ciò tanto nei casi di nullità del contratto, quanto nei casi di nullità di specifiche clausole contrattuali, da cui consegua la restituzione delle prestazioni aventi la propria fonte nelle clausole invalide (Cass. n. 21096 del
28/10/2005).
Le domande principali degli attori sono entrambe fondate su un titolo contrattuale, contestando l'applicazione di un TAEG superiore rispetto a quello originariamente stabilito nel contratto, in quanto non comprensivo dei costi assicurativi, con applicazione, peraltro, di interessi usurari.
Parte convenuta eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte attrice, non avendo quest'ultima depositato il contratto di finanziamento né la polizza assicurativa.
L'eccezione merita di essere accolta nei termini che seguono.
Gli attori non hanno provveduto a produrre, a sostegno delle allegazioni svolte nel proprio atto introduttivo, il contratto di finanziamento - versato poi in atti dalla convenuta - né la polizza assicurativa accessoria che CP_1 assumono obbligatoria per la concessione del credito.
Al riguardo, è utile ricordare che nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo incombe sull'attore la prova dell'inesistenza della causa debendi, così come dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra i predetti elementi, trattandosi di elemento costitutivo della domanda restitutoria (Cass. n. 5896 del 17/03/2006). Pertanto, allorché l'attore alleghi di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, chiedendo la
4 ripetizione della somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che assume non dovuta (Cass. n. 11294 del 12/06/2020).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nel caso di specie, dal momento che gli attori non hanno dimostrato l'effettiva sottoscrizione di una polizza assicurativa accessoria al contratto di finanziamento, né la qualificazione di detta polizza come obbligatoria per la concessione del credito, in quanto solo in questo caso viene computata nel calcolo del TAEG ai sensi dell'art. 125 sexiex T.U.B. Né, d'altra parte, risulta provata in alcun modo l'entità degli oneri assicurativi, come quantificata da parte attrice nel proprio atto introduttivo, che si pretende di ricomprendere nell'ammontare dei costi dell'operazione.
Per converso, dall'esame del contratto di finanziamento, emerge come la copertura assicurativa accessoria al credito fosse espressamente definita come facoltativa. Ne consegue che correttamente il calcolo dei costi del finanziamento non ha tenuto conto di qualsiasi onere assicurativo.
Parimenti sfornita di prova risulta la domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento, giacché gli attori, non avendo fornito la dimostrazione dell'effettiva sottoscrizione di una polizza assicurativa e dei relativi costi, non hanno chiarito se ed in quali termini sia necessario considerare le relative somme quale componente della base di calcolo del saggio di interessi applicato in sede di accertamento della denunciata usurarietà.
In relazione alla violazione dei doveri di informazione gravanti sull'istituto di credito, dall'esame del documento contrattuale prodotto dalla Banca emerge che quest'ultima abbia consegnato ai clienti, all'atto della stipula, il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, attraverso cui, ai sensi dell'art. 124, comma 2, T.U.B., devono considerarsi assolti gli obblighi informativi imposti dalla legge.
Con riferimento alle richieste istruttorie, l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice è inammissibile. Non risulta, invero, agli atti alcuna prova che gli attori abbiano richiesto alla Banca, ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B., l'inoltro della documentazione inerente al rapporto di finanziamento in essere.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a
5 singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall'art. 119, comma 4, T.U.B., può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., ricorrendone i presupposti, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima non abbia ottemperato senza giustificazione
(Cass. n. 24641 del 13/09/2021).
Parimenti inammissibile è l'istanza di nomina di C.T.U., pure formulata da parte attrice, in quanto volta a supplire alle esposte carenze probatorie.
Com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo solo una finalità di ausilio del giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, sicché il consulente può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, che siano necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, purché non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, non potendo tale strumento essere utilizzato per supplire alla deficienza di allegazioni o offerte di prova, ovvero per compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n.
8498 del 31/03/2025; Cass., Sez. U, n. 3086 del 01/02/2022).
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
Infine, in accoglimento dell'istanza ex art. 52 D. lgs. 196/2003 formulata dall'interessata, si dispone, in caso di divulgazione del presente provvedimento l'oscuramento dei dati identificativi di CP_1
[...]
Sulle spese processuali
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse vanno poste a carico di parte attrice e liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di valore indeterminabile del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in euro 3.809,00 (euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge oltre euro 518 per C.U.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda di parte attrice, per le motivazioni di cui in premessa.
6 2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa liquidate in complessivi euro 3.809,00 (euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge oltre euro 518 per C.U.
3) Dispone che in caso di divulgazione del presente provvedimento sia disposto l'oscuramento dei dati identificativi di CP_1
[...]
Così deciso in Salerno il 9-6-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dott.ssa Camilla Scarpa.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10720/2018 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti Vecchio Nicola e Gorraso Irene, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati in Battipaglia, Via Etruria n. 4;
- Attori –
CONTRO
P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lanza
Calogero e Giarratana Matteo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Landi Rosa Maria in
Baronissi, Corso Garibaldi n. 160;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri e Parte_1
convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_1 chiedendo al Tribunale di Salerno di: - accertare e dichiarare la illegittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento in quanto e' stato applicato un Taeg diverso da quello dichiarato dalla CP_1
- conseguentemente dichiarare nulla la clausola del Taeg per gravi
[...] violazioni normative e per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi sulla quota capitale oppure limitare gli interessi alla quota prevista per i BOT a un anno;
- accertare l'eventuale applicazione ai rapporti bancari de quibus di saggi d'interesse usurari ai sensi della L. 108/96 e della della Legge
1 2/2009 (art. 2 bis) e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inesigibilità da parte della degli interessi riscossi e pretesi e in Controparte_1 subordine la riduzione degli stessi entro il “saggio soglia di periodo” in riferimento ai contratti di finanziamento;
- alla condanna, conseguentemente, della società convenuta alla ripetizione in favore della parte attrice di tutte le somme illegittimamente, per le ragioni di cui sopra, riscosse e/o addebitategli, il tutto oltre interessi, come da richiedenda c.t.u..
In ogni caso, condannare la al pagamento di spese e competenze di CP_1 causa. In via istruttoria chiedevano di ordinare, alla di esibire, ai CP_1 sensi dell'art. 210 c.p.c., eventuali contratti in suo possesso, tutti gli estratti conto e ogni altra documentazione inerente il rapporto bancario in oggetto, da cui evincere le condizioni economiche effettivamente applicate.
Chiedevano, poi, di ammettere C.t.u. per accertare l'effettivo dare e avere tra le parti, fin dall'inizio del rapporto, eliminando gli interessi non dovuti nonché restituendo le somme maggiormente corrisposte;
precisare il
TAEG dichiarato e il TAEG applicato, includendo nei costi del Taeg le spese di assicurazione, di istruttoria e quant'altro; rideterminare le somme percepite illegittimamente;
calcolare le somme eventualmente rimaste senza l'applicazione degli interessi in quanto nulli, oppure applicando il tasso di interesse di un BOT ad un anno.
A tal fine, gli attori esponevano che nel 2017 la sig.ra Parte_1 aveva concluso con la convenuta un contratto di finanziamento (n. CP_1
17708039), in relazione al quale il sig. aveva prestato garanzia. In Pt_2 particolare, il suddetto contratto prevedeva l'erogazione di una somma pari ad € 27.000,00, da restituire in 84 rate mensili di € 504,36 a far data dal
15.7.2017, con applicazione di un TAN del 9,99% e di un TAEG del 10,93%, per un importo complessivo da rimborsare pari a € 42.384,80.
Gli attori riferivano, inoltre, che la cliente, dopo aver provveduto a corrispondere alla la somma di € 8.088,32, si era avveduta CP_1 dell'applicazione, da parte dell'istituto di credito, di un TAEG superiore a quello fissato in contratto. Essi, dunque, deducevano il mancato computo, ai fini del calcolo del TAEG pattuito, dei costi relativi alla polizza assicurativa, di importo pari ad € 3.200,00, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale ed applicazione del saggio di interessi dei buoni ordinari del tesoro annuali ex art. 117, comma 6, T.U.B; nonché
2 l'applicazione di interessi usurari, con conseguente nullità della clausola ed inesigibilità delle somme ex art. 1815, comma 2, c.c.
Infine, gli attori rilevavano la violazione degli obblighi informativi precontrattuali, in ordine alle informazioni relative ai costi del credito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.07.2019, si costituiva in giudizio la la quale, nell'impugnare e Controparte_1 contestare il contenuto dell'atto di citazione, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, in ragione della genericità delle deduzioni in esso formulate.
Nel merito, la rilevava la pretestuosità e l'infondatezza delle CP_1 domande, in considerazione, in primo luogo, della corrispondenza tra l'ammontare degli interessi contrattualmente pattuito e il tasso indicato nel piano di ammortamento;
ed, in secondo luogo, della natura meramente facoltativa della polizza assicurativa accessoria, ai sensi dell'art. 3 del contratto, della cui sottoscrizione, peraltro, non risulta fornita prova documentale.
La Banca contestava, inoltre, l'usurarietà del tasso di interesse pattuito, nonché la violazione degli obblighi di informazione gravanti sul finanziatore, deducendo di aver fornito tutte le informazioni imposte dalla legge.
Instaurato il contraddittorio e verificato il corretto esperimento della procedura di mediazione, la quale si chiudeva con esito negativo, all'udienza del 21.5.2020 venivano concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c..
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Qualificazione della domanda e merito
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta. CP_1
Tale eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.
L'art. 164, comma 4, c.p.c. stabilisce che la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito del petitum. La disposizione in esame deve, invero, intendersi nel senso che l'atto di citazione è affetto da nullità quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando sia comunque possibile individuare il petitum attraverso un esame complessivo dell'atto
3 introduttivo del giudizio (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012;
Cass. n. 27670 del 21/11/2008; Cass. n. 7074 del 05/04/2005).
Sicché, non sussiste il predetto vizio di invalidità ogni qual volta, come nel caso di specie, il convenuto sia comunque in grado di comprendere le richieste dell'attore e di predisporre una linea difensiva.
2. Il merito
Quanto al merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento e la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
Le domande principali degli attori vanno, dunque, qualificate come domanda di accertamento e di ripetizione dell'indebito. Difatti, si configura un'ipotesi di indebito oggettivo tutte le volte in cui manchi la causa della prestazione e l'accipiens non abbia titolo per riceverla, e ciò tanto nei casi di nullità del contratto, quanto nei casi di nullità di specifiche clausole contrattuali, da cui consegua la restituzione delle prestazioni aventi la propria fonte nelle clausole invalide (Cass. n. 21096 del
28/10/2005).
Le domande principali degli attori sono entrambe fondate su un titolo contrattuale, contestando l'applicazione di un TAEG superiore rispetto a quello originariamente stabilito nel contratto, in quanto non comprensivo dei costi assicurativi, con applicazione, peraltro, di interessi usurari.
Parte convenuta eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte attrice, non avendo quest'ultima depositato il contratto di finanziamento né la polizza assicurativa.
L'eccezione merita di essere accolta nei termini che seguono.
Gli attori non hanno provveduto a produrre, a sostegno delle allegazioni svolte nel proprio atto introduttivo, il contratto di finanziamento - versato poi in atti dalla convenuta - né la polizza assicurativa accessoria che CP_1 assumono obbligatoria per la concessione del credito.
Al riguardo, è utile ricordare che nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo incombe sull'attore la prova dell'inesistenza della causa debendi, così come dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra i predetti elementi, trattandosi di elemento costitutivo della domanda restitutoria (Cass. n. 5896 del 17/03/2006). Pertanto, allorché l'attore alleghi di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, chiedendo la
4 ripetizione della somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che assume non dovuta (Cass. n. 11294 del 12/06/2020).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nel caso di specie, dal momento che gli attori non hanno dimostrato l'effettiva sottoscrizione di una polizza assicurativa accessoria al contratto di finanziamento, né la qualificazione di detta polizza come obbligatoria per la concessione del credito, in quanto solo in questo caso viene computata nel calcolo del TAEG ai sensi dell'art. 125 sexiex T.U.B. Né, d'altra parte, risulta provata in alcun modo l'entità degli oneri assicurativi, come quantificata da parte attrice nel proprio atto introduttivo, che si pretende di ricomprendere nell'ammontare dei costi dell'operazione.
Per converso, dall'esame del contratto di finanziamento, emerge come la copertura assicurativa accessoria al credito fosse espressamente definita come facoltativa. Ne consegue che correttamente il calcolo dei costi del finanziamento non ha tenuto conto di qualsiasi onere assicurativo.
Parimenti sfornita di prova risulta la domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento, giacché gli attori, non avendo fornito la dimostrazione dell'effettiva sottoscrizione di una polizza assicurativa e dei relativi costi, non hanno chiarito se ed in quali termini sia necessario considerare le relative somme quale componente della base di calcolo del saggio di interessi applicato in sede di accertamento della denunciata usurarietà.
In relazione alla violazione dei doveri di informazione gravanti sull'istituto di credito, dall'esame del documento contrattuale prodotto dalla Banca emerge che quest'ultima abbia consegnato ai clienti, all'atto della stipula, il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, attraverso cui, ai sensi dell'art. 124, comma 2, T.U.B., devono considerarsi assolti gli obblighi informativi imposti dalla legge.
Con riferimento alle richieste istruttorie, l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice è inammissibile. Non risulta, invero, agli atti alcuna prova che gli attori abbiano richiesto alla Banca, ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B., l'inoltro della documentazione inerente al rapporto di finanziamento in essere.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a
5 singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall'art. 119, comma 4, T.U.B., può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., ricorrendone i presupposti, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima non abbia ottemperato senza giustificazione
(Cass. n. 24641 del 13/09/2021).
Parimenti inammissibile è l'istanza di nomina di C.T.U., pure formulata da parte attrice, in quanto volta a supplire alle esposte carenze probatorie.
Com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo solo una finalità di ausilio del giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, sicché il consulente può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, che siano necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, purché non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, non potendo tale strumento essere utilizzato per supplire alla deficienza di allegazioni o offerte di prova, ovvero per compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n.
8498 del 31/03/2025; Cass., Sez. U, n. 3086 del 01/02/2022).
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
Infine, in accoglimento dell'istanza ex art. 52 D. lgs. 196/2003 formulata dall'interessata, si dispone, in caso di divulgazione del presente provvedimento l'oscuramento dei dati identificativi di CP_1
[...]
Sulle spese processuali
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse vanno poste a carico di parte attrice e liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di valore indeterminabile del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in euro 3.809,00 (euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge oltre euro 518 per C.U.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda di parte attrice, per le motivazioni di cui in premessa.
6 2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa liquidate in complessivi euro 3.809,00 (euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge oltre euro 518 per C.U.
3) Dispone che in caso di divulgazione del presente provvedimento sia disposto l'oscuramento dei dati identificativi di CP_1
[...]
Così deciso in Salerno il 9-6-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dott.ssa Camilla Scarpa.
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