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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3757/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. SI LI TO - Presidente
Dott.ssa Paola Belvedere - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3757/2025 promossa da:
, nata a [...] il giorno 8 maggio 1991; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Iolanda Chierici del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno presentato note scritte con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità degli accordi scritti di cui al ricorso introduttivo congiunto. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 maggio 2025 e hanno premesso di avere un Parte_1 Parte_2 tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nata (il 3 dicembre 2020) la figlia minore . Per_1
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro legame, essi hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) della figlia minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte in luogo dell'udienza di comparizione, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi scritti raggiunti dai medesimi interessati, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che Per_1 per ragioni d'età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, per altro verso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti come testualmente riportati nel ricorso datato 15 maggio 2025 e depositato il 16 maggio 2025.
Così deciso in Parma il 13 ottobre 2025
Il Presidente
SI LI TO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. SI LI TO - Presidente
Dott.ssa Paola Belvedere - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3757/2025 promossa da:
, nata a [...] il giorno 8 maggio 1991; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Iolanda Chierici del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno presentato note scritte con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità degli accordi scritti di cui al ricorso introduttivo congiunto. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 maggio 2025 e hanno premesso di avere un Parte_1 Parte_2 tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nata (il 3 dicembre 2020) la figlia minore . Per_1
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro legame, essi hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) della figlia minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte in luogo dell'udienza di comparizione, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi scritti raggiunti dai medesimi interessati, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che Per_1 per ragioni d'età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, per altro verso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti come testualmente riportati nel ricorso datato 15 maggio 2025 e depositato il 16 maggio 2025.
Così deciso in Parma il 13 ottobre 2025
Il Presidente
SI LI TO
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