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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1334/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1334/2020 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CONTI MICHELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI ROBERTO e dell'avv. CRETA PAOLO
( ) PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 40126 BOLOGNA;
C.F._2
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto pagina 1 di 9 appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 43/2020 emessa dal Tribunale di Ravenna, giudice
Dott.ssa Annarita Donofrio, nell'ambito del procedimento R.G. n. 1865/2017. depositata in cancelleria il
16 gennaio 2020, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in via principale: rigettare ogni pretesa richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi in premessa indicati;
nel merito: dichiarare illegittimo e/o nullo e/o, comunque, privo di ogni giuridico effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in atti e perché comunque il presunto credito non
è certo, né liquido, né esigibile per tutti di cui in narrativa;
in ogni caso, respingere ogni avversaria domanda siccome assolutamente infondata sia in fatto in diritto per i motivi di cui alla presente opposizione dichiarando non dovuta la somma di € 8.002,58 richiesta dalla
(c.f./p.iva ), con sede in Cervia (RA), Lungo Mare G. D'Annunzio, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa agli effetti tutti dall'Avv. Parte_2
Roberto Ridolfi, presso lo studio e la persona del quale in Ravenna (RA), Via Diaz, n. 47 per i motivi di cui in condannare in via riconvenzionale la (c.f./p.iva sede in Cervia (RA) Lungo CP_1 P.IVA_1
Mare G. D'Annunzio, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. al risarcimento in Parte_2 favore dell'odierno attore delle spese necessarie per il ripristino dell'imbarcazione del Sig. a seguito Pt_1 delle manomissioni che si quantificano in € 5.236,16, oltre ai danni morali derivanti dal mancato utilizzo per tutto l'anno 2016 della barca, pari ad € 20.000,000 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che qualora la Corte d'Appello adita riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 del c.c., oltre interessi legali e art. 1226 del c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo -- e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, si richiede in via istruttoria l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: -- la richiesta di chiarimento al CTU nominato (pag. 4--55--9 della consulenza tecnica) • Rispetto al punto 1 e 2 indichi il CTU come perviene alla somma di € 550,00; • Rispetto al punto 3 indichi il CTU da cosa desume che sia necessaria una mano di verniciatura;
• Rispetto al punto 4 indichi il CTU il motivo esatto della mancata quantificazione;
• Rispetto al punto n. 5 indichi il CTU perché e da quali documenti il prezzo risulta elevato;
Rispetto al punto 6--7--8--9 e 10 indichi il CTU da quali documenti desume che gli importi sono inferiori a quelli di mercato;
• Rispetto al punto 11 indichi il CTU attraverso quali parametri ha determinato la manodopera in 2,5; • Rispetto al punto 12 come ha determinato che il lavoro necessita di 2,5 ore;
Rispetto al punto 13 indichi il CTU le motivazioni per le quali ha ritenuto che pur in assenza di pagina 2 di 9 specifiche per i lavori effettuati e i pezzi di ricambio sia in grado di valutare l'importo inferiore al valore di mercato;
• Rispetto al punto 14 indichi il CTU quale dovrebbe essere il valore adeguato;
• Rispetto al punto
15 indichi il CTU quale valore sarebbe adeguato;
• Rispetto al punto 16 indichi il CTU come ha determinato la manodopera in 2,5 ore e con tre persone ritendo quindi il valore inferiore al valore di mercato;
di mercato;
• Rispetto al punto 17 indichi il CTU quali sono i valori per le singole voci che comportano la congruità dell'importo; • Rispetto al punto 18 indichi il CTU come ha determinato l'ammontare inferiore ai valori di mercato avendo dichiarato che la voce manca di alcuni dettagli;
• Rispetto al punto 19 indichi il CTU il motivo del valore inferiore ai valori di mercato;
• Rispetto al punto 20 spieghi il CTU se tale voce è da ritenersi congrua o meno;
• Rispetto al punto 21 spieghi il CTU come ha determinato la manodopera in 2,5 ore e con tre persone ritendo quindi il valore inferiore al valore di mercato;
• Rispetto al punto 22 indichi il CTU il motivo della congruità pur in assenza di specifica di tempo e persone;
• Rispetto al punto 23 indichi il CTU quali documentazioni ha ritenuto i vari importi congrui o meno.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, rigettare l'appello proposto da contro la Parte_1 sentenza del Tribunale di Ravenna n. 43/2020 con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto su ricorso di Parte_1
per il mancato pagamento di lavori di manutenzione effettuati dal cantiere Controparte_1
nell'estate 2016 sull'imbarcazione di sua proprietà.
L'attore contestava la corretta esecuzione dei lavori commissionati, chiedendo la revoca del decreto e svolgeva anche domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni patiti per le spese sostenute per il ripristino dell'imbarcazione a seguito di asserite manomissioni alla centralina elettrica dei motori che il ricollegava al periodo in cui la barca era stata in Pt_1
custodia presso il cantiere;
chiedeva inoltre il risarcimento dei danni morali per il mancato utilizzo dell'imbarcazione durante la stagione estiva 2016.
2. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione e la CP_1
pagina 3 di 9 conferma del decreto.
In corso di causa si procedeva all'escussione dei testi ammessi e veniva disposta CTU per accertare la congruità dei lavori di cui la chiedeva il pagamento. CP_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Ravenna rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal che veniva Pt_1
condannato al pagamento delle spese di lite e di ctu.
3. Osservava il Tribunale che gestore del cantiere nautico all'interno del porto CP_1
turistico di Marina di Cervia, nell'estate 2016 era stata incaricata dal di eseguire alcuni Pt_1
lavori di manutenzione sull'imbarcazione di sua proprietà, per i quali il aveva versato Pt_1
un acconto di € 1.500,00, rifiutandosi di provvedere al saldo dell'importo indicato nella fattura azionata di € 8.002,58, contestando la regolarità formale del documento e dichiarando di aver anche sporto denuncia alle competenti autorità.
Il Tribunale evidenziava inoltre che, al di là della correttezza formale del documento, nel caso di specie tutti i testi escussi avevano confermato che i lavori indicati in fattura erano stati realizzati dal cantiere e la CTU, verificando le singole voci, aveva accertato CP_1
che i prezzi richiesti per le opere suddette risultavano congrui e in alcuni casi anche inferiori ai prezzi di mercato.
4. In relazione, invece, alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente in relazione ai danni che l'imbarcazione avrebbe subìto per asserite manomissioni alla centralina elettrica da parte di terzi, il Tribunale rilevava che tale circostanza era risultata totalmente indimostrata, in quanto tutti i testi escussi avevano confermato che la barca era stata trasportata al cantiere a traino e a motori spenti, non era mai stata messa in moto durante la permanenza in cantiere, neanche durante i vari trasferimenti effettuati da giugno a settembre, e lo stesso opposto, nella comparsa di risposta, aveva dichiarato che la barca non era mai stata messa in moto fino al mese di settembre.
5. Il giudice di primo grado osservava, inoltre, che tutti i testi avevano riferito che la barca, durante i lavori, era stata posizionata nel piazzale, ben illuminato e recintato, custodito anche mediante un servizio di guardiania notturna organizzato dalla concessionaria Marina di Cervia, ed avevano precisato che, nello specifico, la barca era stata posizionata quasi a pagina 4 di 9 ridosso della Capitaneria, in una zona molto illuminata e in vista.
Infine il Tribunale evidenziava che anche la lettera dell'assicurazione prodotta dall'opponente non poteva da sola dimostrare che durante il ricovero nel piazzale ci fosse stata manomissione della centralina ad opera di qualcuno, giacché la compagnia si era limitata a negare la debenza di qualsiasi indennizzo a seguito della denuncia cautelativa inviata da CP_1
6. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma e Parte_1
si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.03.2023, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Con ordinanza 19.10.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una nuova ctu e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha nuovamente trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini ridotti per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia tenuto conto ai fini della decisione solo della “pseudo fattura” e dell'elaborato peritale del CTU, deducendone di entrambi l'illegittimità e l'infondatezza.
8. Quanto alla fattura, si deduce che la stessa non può essere considerata tale in quanto carente degli elementi essenziali che per legge la devono contraddistinguere, ovvero: 1) il costo orario della mano d'opera; 2) la data di quando sono stati eseguiti i lavori;
3) chi ha svolto i lavori e il tempo che ha impiegato;
4) quale tipologia di lavoro (ossia la descrizione particolareggiata di ogni attività che è stata effettuata) è stato eseguito.
Quanto alla CTU, si deduce che la stessa non poteva essere presa in considerazione tenuto conto, in buona sostanza, che il perito non avrebbe mai visionato lo stato dell'imbarcazione dell'appellante al fine di verificare la corrispondenza di quanto scritto in fattura con il risultato del lavoro realmente eseguito, e che avrebbe erroneamente ritenuto congrui gli pagina 5 di 9 importi esposti in fattura senza chiarire dettagliatamente come fosse pervenuto a tali risultati, non indicando la metodologia di calcolo.
9. Si lamenta, dunque, che la causa non sia stata rimessa in istruttoria, come richiesto dall'odierno appellante in comparsa conclusionale, affinché il perito fornisse chiarimenti su come fosse pervenuto alla motivazione di congruità degli importi indicati in fattura, indicando esattamente per ognuno di essi la metodologia, i documenti e le fonti utilizzate, oltre al ragionamento attraverso il quale era pervenuto al computo totale delle ore di manodopera per ogni singolo lavoro effettuato
10. Con il secondo motivo si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni, materiali e morali, derivanti all'avvenuta manomissione delle due centraline elettroniche della barca, deducendo: a) che le prove testimoniali poste alla base del ragionamento del Giudice di primo grado sarebbero da ritenersi contraddittorie e prive di rilevanza;
b) che sullo specifico punto della causa relativo all'esistenza del servizio di guardianaggio della controparte non aveva convocato come teste colui che CP_1
svolgeva il servizio di guardianaggio, e anche i testi interrogati sul punto sarebbero stati vaghi e imprecisi.
11. Così riepilogate le doglianze dell'appellante, il primo motivo è parzialmente fondato nei limiti che verranno esposti nel prosieguo.
Osserva la Corte che, in effetti, mentre le lavorazioni indicate nella fattura sono state confermate dalle testimonianze assunte in primo grado, superando in tal modo le contestazioni sulla forma e il contenuto del documento ad eccezione delle voci n. 4 e 20, come vedremo, la consulenza tecnica svolta in primo grado non ha invece fornito adeguata risposta circa la congruità degli importi indicati in fattura, rendendo quindi necessario rimettere la causa sul ruolo per porre al nuovo consulente il seguente quesito:
“Accerti il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa depositati nel rispetto delle preclusioni istruttorie, la congruità degli importi indicati nella fattura oggetto di causa rispetto ai lavori eseguiti e ai materiali forniti alla luce dei prezzi correnti di mercato all'epoca di esecuzione dei lavori”.
12. Il ctu Geom. le cui conclusioni questa Corte ritiene di condividere in Persona_1
quanto frutto di approfondita analisi immune da vizi metodologici e svolta nel pagina 6 di 9 contraddittorio delle parti, ha preliminarmente dato atto di non aver potuto visionare l'imbarcazione, che nel frattempo l'appellante ha dichiarato di aver venduto, ma sulla base della documentazione prodotta dalle parti nel rispetto delle preclusioni istruttorie ha dato atto: “All'incontro tenutosi presso il mio studio in data 22.02.2024, in presenza dell'ing. CP_2
(C.T.P. per l'appellata), Rag. (appellante personalmente intervenuto) e dell'avv. Michele Parte_1
Conti (per la parte appellante), ho proceduto, unitamente ai presenti, all'approfondimento di tutte le voci indicate nella fattura in esame (fatt. n. 02/17 del 08.02.2017), ed alla compilazione di una tabella informato Excel, riportando le diverse valutazioni espresse dai presenti, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Durante l'incontro i presenti hanno condiviso di considerare un costo orario applicabile alle lavorazioni svolte, pari a 38,00 €/ora.
Esaminando una ad una le voci indicate in fattura, ciascuna parte ha dichiarato le proprie valutazioni, che sono state riportate nella tabella, poi sottoscritta e allegata al verbale di incontro (cfr. ver. allegato 1/b).”
13. Dunque, sulla base di queste premesse, e tenuto conto delle osservazioni svolte dal ctp di parte appellata e dall'appellante personalmente (a seguito della rinuncia del ctp nominato dal suo procuratore), il consulente nella tabella riassuntiva esposta a pag. 36 dell'elaborato ha esaminato voce per voce le lavorazioni indicate in fattura ed ha raggiunto le seguenti conclusioni: “In conclusione, esaminati gli atti e documenti di causa depositati nel rispetto delle preclusioni istruttorie, ed in particolare, approfondita l'analisi in merito alla congruità degli importi indicati nella fattura n. 2/17 datata 08.02.2017, nel rispetto del contraddittorio, alla luce dei prezzi correnti di mercato all'epoca di esecuzione dei lavori, il sottoscritto C.T.U. è giunto alla seguente determinazione:...
A fronte della fattura in esame recante un importo complessivo pari ad €. 8.002,58 (incluso IVA),
l'appellante ha espresso una valutazione pari a €. 5.539,37, il C.T.P. dell'appellata un importo pari ad €.
7.978,15, mentre il sottoscritto C.T.U. un importo pari a €. 6.489,75 (tutti inclusa IVA).”
14. Conseguentemente, ritiene la Corte che in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'odierno appellante deve essere condannato a pagare a il minor importo di € 6.489,75, incluso IVA, oltre agli interessi dalla data CP_1
della fattura al saldo, non dovendo tener conto delle voci indicate ai punti 4 (sistemazione passerella) e 20 (manutenzione impianto elettrico) della fattura, tenuto conto che a tale pagina 7 di 9 riguardo il ctu ha rilevato: “gli importi di cui alle attività elencate in fattura agli articoli 4 e 20, sono indeterminabili (cfr. schede art. 4 e 20 di cui all'allegato n.3). Di fatto, nel caso di cui agli art.li 4 e 20, senza conoscere quali attività siano state effettivamente svolte, da cui si potrebbero stimare le ore necessarie a compiere le lavorazioni (che sono altresì controverse tra le parti), queste voci di costo, alquanto sommarie, non si riescono oggettivamente a quantificare.”
15. Deve invece essere rigettato il secondo motivo, con il quale si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nei confronti di per il risarcimento dei danni CP_1
asseritamente derivanti dall'omessa custodia dell'imbarcazione, che a detta dell'odierno appellante avrebbe subìto la manomissione delle centraline elettriche durante il periodo in cui era ricoverata presso il cantiere nautico.
16. Ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante non colgono nel segno, sia perché le testimonianze non mostrano affatto le carenze lamentate in termini di contraddittorietà e precisione delle dichiarazioni, avendo invece i testi confermato che l'imbarcazione non era mai stata messa in moto durante la permanenza in cantiere, e che era stata posizionata in un'area ben illuminata a ridosso della Capitaneria di porto, comunque soggetta a servizio di guardiania notturna;
di tal che nessuna responsabilità potrebbe mai ascriversi al cantiere per le lamentate manomissioni delle centraline elettriche dell'imbarcazione, come CP_1
correttamente stabilito dal giudice di prime cure.
17. In conclusione la sentenza merita riforma limitatamente al minor importo degli interventi che l'appellante dovrà pagare rispetto a quanto ingiunto con decreto.
In considerazione dell'esito complessivo della causa, che ha visto l'accoglimento della domanda dell'opposta, seppur in misura ridotta, ed il totale rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico dell'appellante nella misura di 4/5 e compensate per il restante 1/5; nella stessa misura devono essere poste definitivamente a carico dell'appellante le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa.
PQM
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 513/2017 R.G. del Tribunale di Ravenna;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
6.489,75, incluso IVA, oltre agli interessi dalla data della fattura al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di dei 4/5 delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero, quanto al primo grado in € 4.835,00 per compensi ed € 13,81 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA;
quanto al grado di appello in € 3.966,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA;
compensa tra le parti le spese di lite per il residuo 1/5;
- pone in via definitiva a carico di le spese di CTU nella misura di 4/5 e a Parte_1
carico di nella residua misura di 1/5. CP_1
Così deciso in Bologna, il 23.12.2024
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1334/2020 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CONTI MICHELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI ROBERTO e dell'avv. CRETA PAOLO
( ) PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 40126 BOLOGNA;
C.F._2
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto pagina 1 di 9 appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 43/2020 emessa dal Tribunale di Ravenna, giudice
Dott.ssa Annarita Donofrio, nell'ambito del procedimento R.G. n. 1865/2017. depositata in cancelleria il
16 gennaio 2020, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in via principale: rigettare ogni pretesa richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi in premessa indicati;
nel merito: dichiarare illegittimo e/o nullo e/o, comunque, privo di ogni giuridico effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in atti e perché comunque il presunto credito non
è certo, né liquido, né esigibile per tutti di cui in narrativa;
in ogni caso, respingere ogni avversaria domanda siccome assolutamente infondata sia in fatto in diritto per i motivi di cui alla presente opposizione dichiarando non dovuta la somma di € 8.002,58 richiesta dalla
(c.f./p.iva ), con sede in Cervia (RA), Lungo Mare G. D'Annunzio, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa agli effetti tutti dall'Avv. Parte_2
Roberto Ridolfi, presso lo studio e la persona del quale in Ravenna (RA), Via Diaz, n. 47 per i motivi di cui in condannare in via riconvenzionale la (c.f./p.iva sede in Cervia (RA) Lungo CP_1 P.IVA_1
Mare G. D'Annunzio, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. al risarcimento in Parte_2 favore dell'odierno attore delle spese necessarie per il ripristino dell'imbarcazione del Sig. a seguito Pt_1 delle manomissioni che si quantificano in € 5.236,16, oltre ai danni morali derivanti dal mancato utilizzo per tutto l'anno 2016 della barca, pari ad € 20.000,000 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che qualora la Corte d'Appello adita riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 del c.c., oltre interessi legali e art. 1226 del c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo -- e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, si richiede in via istruttoria l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: -- la richiesta di chiarimento al CTU nominato (pag. 4--55--9 della consulenza tecnica) • Rispetto al punto 1 e 2 indichi il CTU come perviene alla somma di € 550,00; • Rispetto al punto 3 indichi il CTU da cosa desume che sia necessaria una mano di verniciatura;
• Rispetto al punto 4 indichi il CTU il motivo esatto della mancata quantificazione;
• Rispetto al punto n. 5 indichi il CTU perché e da quali documenti il prezzo risulta elevato;
Rispetto al punto 6--7--8--9 e 10 indichi il CTU da quali documenti desume che gli importi sono inferiori a quelli di mercato;
• Rispetto al punto 11 indichi il CTU attraverso quali parametri ha determinato la manodopera in 2,5; • Rispetto al punto 12 come ha determinato che il lavoro necessita di 2,5 ore;
Rispetto al punto 13 indichi il CTU le motivazioni per le quali ha ritenuto che pur in assenza di pagina 2 di 9 specifiche per i lavori effettuati e i pezzi di ricambio sia in grado di valutare l'importo inferiore al valore di mercato;
• Rispetto al punto 14 indichi il CTU quale dovrebbe essere il valore adeguato;
• Rispetto al punto
15 indichi il CTU quale valore sarebbe adeguato;
• Rispetto al punto 16 indichi il CTU come ha determinato la manodopera in 2,5 ore e con tre persone ritendo quindi il valore inferiore al valore di mercato;
di mercato;
• Rispetto al punto 17 indichi il CTU quali sono i valori per le singole voci che comportano la congruità dell'importo; • Rispetto al punto 18 indichi il CTU come ha determinato l'ammontare inferiore ai valori di mercato avendo dichiarato che la voce manca di alcuni dettagli;
• Rispetto al punto 19 indichi il CTU il motivo del valore inferiore ai valori di mercato;
• Rispetto al punto 20 spieghi il CTU se tale voce è da ritenersi congrua o meno;
• Rispetto al punto 21 spieghi il CTU come ha determinato la manodopera in 2,5 ore e con tre persone ritendo quindi il valore inferiore al valore di mercato;
• Rispetto al punto 22 indichi il CTU il motivo della congruità pur in assenza di specifica di tempo e persone;
• Rispetto al punto 23 indichi il CTU quali documentazioni ha ritenuto i vari importi congrui o meno.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, rigettare l'appello proposto da contro la Parte_1 sentenza del Tribunale di Ravenna n. 43/2020 con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto su ricorso di Parte_1
per il mancato pagamento di lavori di manutenzione effettuati dal cantiere Controparte_1
nell'estate 2016 sull'imbarcazione di sua proprietà.
L'attore contestava la corretta esecuzione dei lavori commissionati, chiedendo la revoca del decreto e svolgeva anche domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni patiti per le spese sostenute per il ripristino dell'imbarcazione a seguito di asserite manomissioni alla centralina elettrica dei motori che il ricollegava al periodo in cui la barca era stata in Pt_1
custodia presso il cantiere;
chiedeva inoltre il risarcimento dei danni morali per il mancato utilizzo dell'imbarcazione durante la stagione estiva 2016.
2. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione e la CP_1
pagina 3 di 9 conferma del decreto.
In corso di causa si procedeva all'escussione dei testi ammessi e veniva disposta CTU per accertare la congruità dei lavori di cui la chiedeva il pagamento. CP_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Ravenna rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal che veniva Pt_1
condannato al pagamento delle spese di lite e di ctu.
3. Osservava il Tribunale che gestore del cantiere nautico all'interno del porto CP_1
turistico di Marina di Cervia, nell'estate 2016 era stata incaricata dal di eseguire alcuni Pt_1
lavori di manutenzione sull'imbarcazione di sua proprietà, per i quali il aveva versato Pt_1
un acconto di € 1.500,00, rifiutandosi di provvedere al saldo dell'importo indicato nella fattura azionata di € 8.002,58, contestando la regolarità formale del documento e dichiarando di aver anche sporto denuncia alle competenti autorità.
Il Tribunale evidenziava inoltre che, al di là della correttezza formale del documento, nel caso di specie tutti i testi escussi avevano confermato che i lavori indicati in fattura erano stati realizzati dal cantiere e la CTU, verificando le singole voci, aveva accertato CP_1
che i prezzi richiesti per le opere suddette risultavano congrui e in alcuni casi anche inferiori ai prezzi di mercato.
4. In relazione, invece, alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente in relazione ai danni che l'imbarcazione avrebbe subìto per asserite manomissioni alla centralina elettrica da parte di terzi, il Tribunale rilevava che tale circostanza era risultata totalmente indimostrata, in quanto tutti i testi escussi avevano confermato che la barca era stata trasportata al cantiere a traino e a motori spenti, non era mai stata messa in moto durante la permanenza in cantiere, neanche durante i vari trasferimenti effettuati da giugno a settembre, e lo stesso opposto, nella comparsa di risposta, aveva dichiarato che la barca non era mai stata messa in moto fino al mese di settembre.
5. Il giudice di primo grado osservava, inoltre, che tutti i testi avevano riferito che la barca, durante i lavori, era stata posizionata nel piazzale, ben illuminato e recintato, custodito anche mediante un servizio di guardiania notturna organizzato dalla concessionaria Marina di Cervia, ed avevano precisato che, nello specifico, la barca era stata posizionata quasi a pagina 4 di 9 ridosso della Capitaneria, in una zona molto illuminata e in vista.
Infine il Tribunale evidenziava che anche la lettera dell'assicurazione prodotta dall'opponente non poteva da sola dimostrare che durante il ricovero nel piazzale ci fosse stata manomissione della centralina ad opera di qualcuno, giacché la compagnia si era limitata a negare la debenza di qualsiasi indennizzo a seguito della denuncia cautelativa inviata da CP_1
6. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma e Parte_1
si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.03.2023, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Con ordinanza 19.10.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una nuova ctu e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha nuovamente trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini ridotti per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia tenuto conto ai fini della decisione solo della “pseudo fattura” e dell'elaborato peritale del CTU, deducendone di entrambi l'illegittimità e l'infondatezza.
8. Quanto alla fattura, si deduce che la stessa non può essere considerata tale in quanto carente degli elementi essenziali che per legge la devono contraddistinguere, ovvero: 1) il costo orario della mano d'opera; 2) la data di quando sono stati eseguiti i lavori;
3) chi ha svolto i lavori e il tempo che ha impiegato;
4) quale tipologia di lavoro (ossia la descrizione particolareggiata di ogni attività che è stata effettuata) è stato eseguito.
Quanto alla CTU, si deduce che la stessa non poteva essere presa in considerazione tenuto conto, in buona sostanza, che il perito non avrebbe mai visionato lo stato dell'imbarcazione dell'appellante al fine di verificare la corrispondenza di quanto scritto in fattura con il risultato del lavoro realmente eseguito, e che avrebbe erroneamente ritenuto congrui gli pagina 5 di 9 importi esposti in fattura senza chiarire dettagliatamente come fosse pervenuto a tali risultati, non indicando la metodologia di calcolo.
9. Si lamenta, dunque, che la causa non sia stata rimessa in istruttoria, come richiesto dall'odierno appellante in comparsa conclusionale, affinché il perito fornisse chiarimenti su come fosse pervenuto alla motivazione di congruità degli importi indicati in fattura, indicando esattamente per ognuno di essi la metodologia, i documenti e le fonti utilizzate, oltre al ragionamento attraverso il quale era pervenuto al computo totale delle ore di manodopera per ogni singolo lavoro effettuato
10. Con il secondo motivo si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni, materiali e morali, derivanti all'avvenuta manomissione delle due centraline elettroniche della barca, deducendo: a) che le prove testimoniali poste alla base del ragionamento del Giudice di primo grado sarebbero da ritenersi contraddittorie e prive di rilevanza;
b) che sullo specifico punto della causa relativo all'esistenza del servizio di guardianaggio della controparte non aveva convocato come teste colui che CP_1
svolgeva il servizio di guardianaggio, e anche i testi interrogati sul punto sarebbero stati vaghi e imprecisi.
11. Così riepilogate le doglianze dell'appellante, il primo motivo è parzialmente fondato nei limiti che verranno esposti nel prosieguo.
Osserva la Corte che, in effetti, mentre le lavorazioni indicate nella fattura sono state confermate dalle testimonianze assunte in primo grado, superando in tal modo le contestazioni sulla forma e il contenuto del documento ad eccezione delle voci n. 4 e 20, come vedremo, la consulenza tecnica svolta in primo grado non ha invece fornito adeguata risposta circa la congruità degli importi indicati in fattura, rendendo quindi necessario rimettere la causa sul ruolo per porre al nuovo consulente il seguente quesito:
“Accerti il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa depositati nel rispetto delle preclusioni istruttorie, la congruità degli importi indicati nella fattura oggetto di causa rispetto ai lavori eseguiti e ai materiali forniti alla luce dei prezzi correnti di mercato all'epoca di esecuzione dei lavori”.
12. Il ctu Geom. le cui conclusioni questa Corte ritiene di condividere in Persona_1
quanto frutto di approfondita analisi immune da vizi metodologici e svolta nel pagina 6 di 9 contraddittorio delle parti, ha preliminarmente dato atto di non aver potuto visionare l'imbarcazione, che nel frattempo l'appellante ha dichiarato di aver venduto, ma sulla base della documentazione prodotta dalle parti nel rispetto delle preclusioni istruttorie ha dato atto: “All'incontro tenutosi presso il mio studio in data 22.02.2024, in presenza dell'ing. CP_2
(C.T.P. per l'appellata), Rag. (appellante personalmente intervenuto) e dell'avv. Michele Parte_1
Conti (per la parte appellante), ho proceduto, unitamente ai presenti, all'approfondimento di tutte le voci indicate nella fattura in esame (fatt. n. 02/17 del 08.02.2017), ed alla compilazione di una tabella informato Excel, riportando le diverse valutazioni espresse dai presenti, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Durante l'incontro i presenti hanno condiviso di considerare un costo orario applicabile alle lavorazioni svolte, pari a 38,00 €/ora.
Esaminando una ad una le voci indicate in fattura, ciascuna parte ha dichiarato le proprie valutazioni, che sono state riportate nella tabella, poi sottoscritta e allegata al verbale di incontro (cfr. ver. allegato 1/b).”
13. Dunque, sulla base di queste premesse, e tenuto conto delle osservazioni svolte dal ctp di parte appellata e dall'appellante personalmente (a seguito della rinuncia del ctp nominato dal suo procuratore), il consulente nella tabella riassuntiva esposta a pag. 36 dell'elaborato ha esaminato voce per voce le lavorazioni indicate in fattura ed ha raggiunto le seguenti conclusioni: “In conclusione, esaminati gli atti e documenti di causa depositati nel rispetto delle preclusioni istruttorie, ed in particolare, approfondita l'analisi in merito alla congruità degli importi indicati nella fattura n. 2/17 datata 08.02.2017, nel rispetto del contraddittorio, alla luce dei prezzi correnti di mercato all'epoca di esecuzione dei lavori, il sottoscritto C.T.U. è giunto alla seguente determinazione:...
A fronte della fattura in esame recante un importo complessivo pari ad €. 8.002,58 (incluso IVA),
l'appellante ha espresso una valutazione pari a €. 5.539,37, il C.T.P. dell'appellata un importo pari ad €.
7.978,15, mentre il sottoscritto C.T.U. un importo pari a €. 6.489,75 (tutti inclusa IVA).”
14. Conseguentemente, ritiene la Corte che in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'odierno appellante deve essere condannato a pagare a il minor importo di € 6.489,75, incluso IVA, oltre agli interessi dalla data CP_1
della fattura al saldo, non dovendo tener conto delle voci indicate ai punti 4 (sistemazione passerella) e 20 (manutenzione impianto elettrico) della fattura, tenuto conto che a tale pagina 7 di 9 riguardo il ctu ha rilevato: “gli importi di cui alle attività elencate in fattura agli articoli 4 e 20, sono indeterminabili (cfr. schede art. 4 e 20 di cui all'allegato n.3). Di fatto, nel caso di cui agli art.li 4 e 20, senza conoscere quali attività siano state effettivamente svolte, da cui si potrebbero stimare le ore necessarie a compiere le lavorazioni (che sono altresì controverse tra le parti), queste voci di costo, alquanto sommarie, non si riescono oggettivamente a quantificare.”
15. Deve invece essere rigettato il secondo motivo, con il quale si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nei confronti di per il risarcimento dei danni CP_1
asseritamente derivanti dall'omessa custodia dell'imbarcazione, che a detta dell'odierno appellante avrebbe subìto la manomissione delle centraline elettriche durante il periodo in cui era ricoverata presso il cantiere nautico.
16. Ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante non colgono nel segno, sia perché le testimonianze non mostrano affatto le carenze lamentate in termini di contraddittorietà e precisione delle dichiarazioni, avendo invece i testi confermato che l'imbarcazione non era mai stata messa in moto durante la permanenza in cantiere, e che era stata posizionata in un'area ben illuminata a ridosso della Capitaneria di porto, comunque soggetta a servizio di guardiania notturna;
di tal che nessuna responsabilità potrebbe mai ascriversi al cantiere per le lamentate manomissioni delle centraline elettriche dell'imbarcazione, come CP_1
correttamente stabilito dal giudice di prime cure.
17. In conclusione la sentenza merita riforma limitatamente al minor importo degli interventi che l'appellante dovrà pagare rispetto a quanto ingiunto con decreto.
In considerazione dell'esito complessivo della causa, che ha visto l'accoglimento della domanda dell'opposta, seppur in misura ridotta, ed il totale rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico dell'appellante nella misura di 4/5 e compensate per il restante 1/5; nella stessa misura devono essere poste definitivamente a carico dell'appellante le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa.
PQM
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 513/2017 R.G. del Tribunale di Ravenna;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
6.489,75, incluso IVA, oltre agli interessi dalla data della fattura al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di dei 4/5 delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero, quanto al primo grado in € 4.835,00 per compensi ed € 13,81 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA;
quanto al grado di appello in € 3.966,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA;
compensa tra le parti le spese di lite per il residuo 1/5;
- pone in via definitiva a carico di le spese di CTU nella misura di 4/5 e a Parte_1
carico di nella residua misura di 1/5. CP_1
Così deciso in Bologna, il 23.12.2024
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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