Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 22.05.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8861/2022 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Amato, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Bognanni, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1486/2022, emesso dal Tribunale di Bari in data 09.05.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 4665/2022 R.G.
CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come da verbale dell'udienza del
22.05.2025, che qui si ha per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1
2-Con atto di citazione, notificato in data 15.07.2022, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della _1
, della somma di € 221.247,81, oltre agli interessi ed alle
[...] spese della fase monitoria.
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito che, per un verso, la controparte non aveva dimostrato la consegna della merce, indicata nelle fatture monitorie e, per altro verso, che la _1 aveva realizzato un abuso di dipendenza economica, per il quale si sarebbe riservata di agire in un autonomo e separato giudizio, ha chiesto, in accoglimento dell'opposizione la revoca del decreto ingiuntivo de quo, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
30.11.2022, si è costituita la la quale, dopo aver _1 eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
22.05.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, esaurita la discussione orale, il Giudice si è riservato per la decisione, ex art. 281 sexies, ultimo, comma c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolto secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-L'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che, è pacifico in giurisprudenza, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione,
2 risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi”. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino
n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento si rileva che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento,
3 ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del contratto di fornitura di materiale termo-idraulico in esecuzione del quale la ha chiesto alla _1 [...] il pagamento del corrispettivo contrattuale Parte_1 non è in contestazione tra le parti.
II. opponente ha, invece, eccepito di non aver ricevuto la CP_2 merce, indicata nelle fatture monitorie.
II.
8-L'eccezione è infondata.
II.
9-Deve, in particolare, osservarsi che la parte creditrice, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (doc. 5) ha prodotto una comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata dal difensore dell'opponente in data 15.07.2020 e sottoscritta per ratifica dal legale rappresentante della stessa
ID nella quale si legge testualmente:
“A causa di una imprevedibile crisi di liquidità, diretta conseguenza della prolungata sospensione dell'attività, imposta dalle normative di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, ha maturato un importante debito nei vostri Parte_1 confronti, in gran parte già scaduto (€ 169.014,40 nei confronti di
) in parte in di prossima scadenza (€ 24.849,53) _1
Fatta eccezione per la ingente debitoria nei vostri confronti, non ha esposizioni significative verso altri Parte_1 creditori.
Pertanto, la mia Assistita ritiene opportuno ricercare un bonario componimento, che consenta una liquidazione del proprio
4 patrimonio e la miglior soddisfazione possibile dei vostri crediti, dovendo altrimenti fare accesso a procedure concorsuali, che comporterebbero inevitabile aggravio di costi e conseguente pregiudizio per le vostre ragioni.
Confidando nella possibilità di trovare un'intesa in merito, Vi preghiamo, in pendenza di trattative, di non porre all'incasso ulteriori titoli in Vostro possesso e di non avviare iniziative giudiziarie nei confronti della che renderebbero Parte_1 inevitabile il ricorso agli accennati strumenti concorsuali”.
II.10-A fronte di tale documento, di cui l'opponente non ha contestato il contenuto né ha disconosciuto la sottoscrizione, la
ID ha eccepito che non vi è prova, a fronte anche del duraturo rapporto di fornitura, esistente tra le parti, che il credito azionato in via monitoria, corrisponda allo stesso, indicato nella suddetta missiva.
II.11-L'eccezione è infondata.
II.12-Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la parte opponente nel dolersi della non riconducibilità della ricognizione di debito al credito litigioso non ha, tuttavia, nemmeno allegato, come avrebbe potuto, avendo sottoscritto la missiva del 15.07.2020, con riferimento a quale specifico rapporto obbligatorio si è riconosciuta debitrice nei confronti dell'opposta della somma di €
169.014,40, come debito già scaduto e dell'ulteriore importo di €
24.849,53, quale debito prossimo alla scadenza.
II.13-Deve, inoltre, osservarsi che la riferibilità della ricognizione di debito al rapporto di fornitura oggetto di causa è avvalorata sia dall'entità dell'importo del debito, oggetto di riconoscimento, corrispondente, tenendo conto anche degli interessi medio tempore maturati, a quello indicato nelle fatture monitorie, sia, sul piano temporale, dalla circostanza che le fatture sono scadute, in un arco di tempo ricompreso tra il 30.11.2019 ed il
30.06.2020 e che la missiva, contenente l'atto di riconoscimento di
5 debito, è stata inviata il 15.07.2020, ovverosia a distanza di soli quindici giorni dal termine di scadenze delle fatture più recenti.
II.14-Corrobora ulteriormente la fondatezza del diritto di credito la circostanza che l'importo di € 193.863,76, indicato nell'atto di riconoscimento di debito, corrisponde esattamente a quello riportato complessivamente nei quindici assegni bancari, rimasti impagati, sottoscritti dalla in della Parte_1 Pt_2 nel periodo ricompreso tra il 31.03.2020 e il _1
31.08.2020 (doc. 6 fasc. e che la circostanza, _1 allegata dall'opposta, che tali assegni sono stati emessi dall'opponente, a saldo delle fatture monitorie, non è stata specificamente contestata dalla parte opponente la quale non ha nemmeno allegato a fronte di quali distinti rapporti obbligatori avrebbe emesso e sottoscritto, gli assegni prodotti dalla controparte.
II.15-Tanto premesso, deve evidenziarsi che l'atto di riconoscimento di debito, contenuto sia nella missiva inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 15.07.2020 sia negli assegni bancari, emessi dalla in favore della Parte_1 _1 esonera ex art. 1988 c.c. il creditore dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, ivi compreso, il proprio inadempimento, gravando sul debitore l'onere di allegare dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto obbligatorio sottostante.
II.16-Si veda, sul punto, Cass. 11332/2009 “La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre
l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è
6 invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito (nella specie, un assegno bancario), incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento, ivi compreso
l'inadempimento del creditore procedente, qualora mediante
l'opposizione sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento del rapporto fondamentale”.
III.1-È, infine, irrilevante, prima ancora che infondato, il motivo di opposizione, incentrato sull'abuso di dipendenza economica, asseritamente perpetrato dall'opposta ai danni dell'opponente.
III.
2-Orbene, a norma dell'art. 9 della Legge 192/1998, “É vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.
L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in
7 merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.
Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.
III.
3-Nel caso di specie, la dopo aver allegato di Pt_1 essere dipendente economicamente dalla avendo _1 commercializzato da anni i relativi prodotti, ha lamentato che la controparte l'avrebbe costretta, a partire dal mese di giugno del
2019, ad aumentare i prezzi di vendita, soprattutto sul canale e- commerce, nei confronti dei propri clienti e che tale circostanza ne avrebbe aggravato la relativa posizione sul mercato.
III.
4-Ciò posto è evidente che tale eccezione, prescindendo dalla sussistenza o meno dei fatti costituitivi posti a base della stessa e contestati dalla controparte, non è idonea, nemmeno in astratto, a neutralizzare la pretesa creditoria della _1
III.
5-Si rileva, in particolare, che, quand'anche si volesse ritenere sussistente l'abuso di dipendenza economica, addebitato all'opposta, tale circostanza determinerebbe, al più, ex art. 9 della
L. 192/1998 la nullità del patto con cui la avrebbe _1 imposto alla di aumentare i prezzi applicati nei confronti Pt_1 dei propri clienti e non anche l'invalidità del distinto ed autonomo rapporto di fornitura, stipulato tra le parti in causa, avente ad oggetto la fornitura di merce tra la e la Pt_1 _1
III.
6-Per quanto riguarda, invece, i presunti danni, nemmeno quantificati, che l'opponente avrebbe subito, a causa dell'abuso di dipendenza economica, addebitato alla controparte, deve evidenziarsi che l' non ha opposto in compensazione il relativo Pt_1 controcredito, né in via di eccezione né di domanda riconvenzionale, essendosi, invece, in senso contrario, riservata di agire, per il ristoro degli stessi, in un autonomo e separato giudizio.
8 III.
7-In definitiva, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare
si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva-
mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di
liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi
in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo
alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale
data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi
non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui-
dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte
del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018),
assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad €
221.247,81.
IV.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e delle questioni trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 50% i soli onorari della fase di trattazione,
non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00
Parte_3
[...]
9 Studio 2.552,00 // 2.552,00
Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
Trattazione 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 // 4.253,00
Totale € 11.268,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di citazione notificato il 15.07.2022, Parte_1 nei confronti della avverso il decreto ingiuntivo _1
n. 1486/2022, emesso dal Tribunale di Bari in data 09.05.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 4665/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1486/2022, emesso dal Tribunale di Bari in data 09.05.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 4665/2022 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. CONDANNA la al pagamento, in Parte_1 favore della delle spese processuali che _1 liquida in € 11.268,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 27.05.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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