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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 333/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022 (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia) in sostituzione dell'udienza del 31/12/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 333/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Mauro Marsella
E
titolare della omonima impresa individuale Resistente Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Carlo Beneduci
E
-Esercente la potestà genitoriale su Interventrice Controparte_2 Persona_1
Volontaria
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Mauro Marsella
OGGETTO: Risarcimento danni.
pagina 1 di 12
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento danni proposta da Parte_1
e (quest'ultima quale esercente la potestà genitoriale sulla
[...] Controparte_2 minore ) e dichiara la responsabilità esclusiva di Persona_1 Controparte_1
, titolare della omonima impresa individuale, in ordine alla verificazione
[...] dell'infortunio mortale occorso in data 21.01.2019 al dipendente Persona_2 presso il Centro Commerciale Panorama di Ariccia.
2. Per l'effetto, condanna , titolare della omonima impresa Controparte_1 individuale, a corrispondere in favore di la somma di € 132.390 oltre Parte_1 accessori di legge, e in favore di , in qualità di esercente la potestà Controparte_2 genitoriale sulla minore , la somma di € 304.007, oltre accessori di legge. Persona_1
3. Condanna a rimborsare alle ricorrenti le spese processuali Controparte_1 liquidate in complessivi € 3.000,00 per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, genitrice ed erede di deceduto in data 21.01.2019, con Parte_1 Persona_2 ricorso depositato in data 23.01.2023 conviene in giudizio , Controparte_1 titolare della omonima impresa individuale con sede in Piedimonte San Germano Via Verdi
1, di cui il è stato dipendente con le mansioni di addetto al montaggio e Per_1 riparazione di luminarie, chiedendo che sia accertata la responsabilità esclusiva del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., in relazione all'infortunio mortale occorso al figlio presso il Centro Commerciale Panorama di Ariccia dove erano in corso lavori di smontaggio delle luminarie natalizie commissionati alla ditta convenuta. Riferisce, in particolare, che: dalla Relazione INAIL del 5.02.2019; dal Rapporto del Servizio PRESAL della ASL RM6 del
22.01.2019; dal successivo Verbale di Ispezione e Prescrizioni del 31.01.2019; nonché dalle dichiarazioni rese da in data 22.01.2019; risulta che Testimone_1 Persona_2 mentre si trovava da solo sulla copertura del Centro Commerciale - costituita da cupolini in materiale plastico-, a causa dello sfondamento di un lucernario, precipitava al suolo da un'altezza di circa 8 metri così riportando le lesioni gravissime per le quali decedeva lo stesso giorno presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale EM di Roma. Riferisce, infine, che la Procura della Repubblica di Velletri aveva chiesto il rinvio a giudizio di Controparte_1
, e che l'udienza preliminare si sarebbe tenuta il 31.05.2023. Sostiene, quindi, che il
[...] datore di lavoro si è reso responsabile di plurime violazioni del D.lgs. 81/2008,
pagina 2 di 12 segnatamente delle norme di cui agli artt. 43 comma 1 lett. b), 77 comma 4 lett. e) e 96 comma 1 lett. b) e g); per cui chiede che sia condannato a Controparte_1 risarcirle il patito danno da perdita parentale corrispondendo in suo favore la somma di €
333.427,80, oltre accessori, ovvero quella diversa che dovesse risultare in corso di causa.
Allega documentazione.
Con comparsa depositata in data 7.06.2023, ai sensi degli artt. 105 e 419 c.p.c., CP_2
, esercente la potestà genitoriale sulla minore , figlia ed erede del
[...] Persona_1 deceduto interviene volontariamente nel giudizio e, sulla base delle Persona_2 medesime allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso depositato da , Parte_1 chiede che sia condannato a risarcire il danno da perdita Controparte_1 parentale patito dalla figlia minore, corrispondendo in suo favore la somma di €
304.007,70, oltre accessori, ovvero quella diversa che dovesse risultare in corso di causa.
Allega documentazione.
si costituisce tardivamente in giudizio e chiede di rigettare le Controparte_1 domande delle parti attrici. Sostiene, infatti, che, al momento dell'intervento: i dipendenti e erano stati informati che la Piattaforma di Lavoro Persona_2 Testimone_1
Elevabile (PLE o cd cestello) doveva essere utilizzata da due operatori;
in data 12.11.2018 aveva regolarmente consegnato al i DPI, incluso il sistema anticaduta con Per_1 imbracatura e cordino dissipatore;
il lavoratore deceduto era stato adeguatamente formato circa l'utilizzo della PLE e dei DPI necessari per svolgere in sicurezza i compiti assegnatigli;
il
POS era stato predisposto, revisionato ed implementato, e descriveva in modo ancora più specifico le attività di delimitazione, segnalazione, montaggio e rimozione delle luminarie.
Conclude, pertanto, che l'accaduto si è verificato per una sfortunata ed imprevedibile circostanza dovuta ad una condotta errata del lavoratore che, per una sua scelta imprudente e di carattere abnorme rispetto alle mansioni di lavoro affidategli, si trovava in un luogo dove non avrebbe dovuto stare. In particolare, il non avrebbe dovuto Per_1 allontanarsi dalla zona calpestabile della copertura e avventurarsi in una parte della struttura non adatta al camminamento e che non poteva sopportare il suo peso.
La causa veniva istruita con la prova documentale (con esclusione di quella depositata dal resistente stante la tardività della costituzione in giudizio) e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
(nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 3 di 12 Con riferimento alla competenza del Tribunale di Velletri in funzione di Giudice Unico del
Lavoro ci si riporta integralmente all'ordinanza del 5.11.2024 che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Così riassunto il thema decidendum, e prima di affrontare il merito del giudizio, è bene rammentare che l'art. 2087 c.c. (definito norma di chiusura dell'ordinamento) e l'art. 32
Cost., prevedono rispettivamente che: “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” e “il riconoscimento della tutela della salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività”.
Il legislatore, inoltre, con il D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul
Lavoro), definisce, in modo compiuto e puntuale, gli obblighi del datore di lavoro, distinguendoli peraltro, agli artt. 17 e 18, tra quelli delegabili e quelli non delegabili e tra i principali obblighi del datore di lavoro rientra quello di disporre e pretendere che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di vigilanza e controllo sul comportamento che il lavoratore tiene nello svolgimento della propria attività.
Il datore di lavoro è, infatti, titolare di una posizione di garanzia che gli impone, non solo di disporre le misure antinfortunistiche che si rendono concretamente necessarie rispetto alla specifica lavorazione, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte dei prestatori quale garante della loro incolumità fisica.
La giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, tuttavia, non esclude casi nei quali la vittima di un infortunio sul lavoro può essere ritenuto responsabile del danno subito, e ciò laddove il rischio a cui si espone è privo di connessione con l'attività lavorativa, e il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali. In tali casi non si è più in presenza di un "rischio lavorativo", bensì di un "rischio elettivo", cioè creato dallo stesso prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, ergo non meritevole della tutela risarcitoria, in quanto la condotta abnorme del lavoratore è tale da recidere il nesso causale tra l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l'infortunio intervenuto. Può, quindi, ritenersi principio immanente del settore quello secondo cui le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione o persino ascrivibili ad imperizia, e negligenza dello stesso (ex multis Cass. n. 25597/2021). Ancora più di recente la S. Corte è tornata sulla materia ed ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “… il comportamento del datore di lavoro, che non adotti le idonee misure protettive e non eserciti sufficiente controllo e
pagina 4 di 12 vigilanza sull'adozione effettiva di tali misure da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi e pone in capo al datore, in via esclusiva, la responsabilità dell'infortunio occorso al lavoratore”(Ord. n. 11227/2022).
In altri termini l'eventuale negligenza o imprudenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, esigibili ex ante al fine di impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso. A titolo esemplificativo la Cassazione ha, quindi, escluso il concorso di colpa del prestatore, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. (“se il fatto colposo del creditore (ndr lavoratore) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento
è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguente che ne sono derivate”), “quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza;
oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si sia verificato l'infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante” (sent. 8988/2020).
Sullo stesso solco si pone, peraltro, anche la giurisprudenza penale (ad es. Cass. pen.
46841/2023) che esclude la responsabilità del datore di lavoro solo qualora la condotta del prestatore: “sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
In sintesi, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al prestatore, sia quando ometta di adottare le idonee misure preventive e protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendosi attribuire alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. L'unico caso in cui la responsabilità datoriale viene meno, secondo Giudici di legittimità, è quello del rischio elettivo di cui si è detto, configurabile soltanto quando il prestatore: ponga in essere un contegno abnorme, estraneo ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo a cui di fatto è stato adibito e non si attenga agli ordini e alle specifiche direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere.
pagina 5 di 12 Alla luce dei succitati principi di diritto che costituiscono la cornice ermeneutica entro cui inquadrare i fatti di causa, ed essendo incontestato il nesso di causalità tra le lesioni riportate da in occasione dell'infortunio de quo e il decesso intervenuto Persona_2 per dopo poche ore dal trasporto presso il P.S. dell'Ospedale Controparte_3
EM di Roma (come accertato in sede di esame necroscopico disposto dalla Procura della Repubblica di Velletri doc. 9), va preliminarmente ricostruita la dinamica dell'infortunio (fatto materiale e fattore di rischio) e, quindi, va verificata la eventuale sussistenza della responsabilità del datore di lavoro per avere Controparte_1 violato obblighi di comportamento imposti dalla normativa dettata a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Sotto il primo profilo, dal combinato risvolto probatorio dei documenti acquisiti al processo
(Rapporto del Servizio PRESAL della ASL RM6 del 22.01.2019; Verbale di Ispezione e
Prescrizioni del 31.01.2019; Relazione INAIL del 5.02.2019) e della testimonianza resa da all'udienza del 4.04.2024 (oltre che le sommarie informazioni rese dal Testimone_1 medesimo il 21.01.2019 agli UPG del Servizio PRESAL), la dinamica dell'infortunio Tes_1 può essere così ricostruita: la mattina del 21.01.2019 la squadra di lavoro composta da e , dipendenti della ditta individuale Persona_2 Testimone_1 Parte_2
Luminarie di Urbano Massimo Riccardo, si recava presso il Centro Commerciale Panorama di Ariccia per eseguire i lavori commissionati dalla aventi ad oggetto Controparte_4 lo smontaggio delle luminarie natalizie poste sulla facciata principale della struttura (cfr. descrizioni dell'opera e rilievi fotografici di cui a pag. del POS doc 18). Il titolare della ditta e l'altro operaio Yaskin Igor si recavano, invece, ad Albano. La prima parte del lavoro di smontaggio delle luminarie poste sul secondo ingresso della struttura -lato sinistro- veniva svolta dal solo con l'utilizzo della Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE EASY LIFT Tes_1
Modello AT180) installata sull'automezzo Nissan CABSTER Tg. DL421SV. Per proseguire lo smontaggio delle luminarie collocate sulla parte centrale della struttura, invece, Tes_1
e utilizzando la PLE, sbarcavano sulla copertura, che in quel
[...] Persona_2 tratto è calpestabile e munita di muretto di protezione, mentre rimaneva a Parte_2 terra. Rimosse le luminarie ivi collocate, scendeva a terra per spostare Testimone_1
l'automezzo con il cestello in direzione del primo ingresso -lato destro- dove dovevano essere ultimati i lavori di rimozione delle luminarie, lasciando il da solo sulla Per_1 copertura per “pulire le fascette in avanzo”. Poco dopo, mentre stava spostando l'automezzo, il udiva un rumore di vetri rotti ed un tonfo e, raggiunto a piedi il Tes_1 primo ingresso, rinveniva il disteso a terra privo di sensi. E', quindi, del tutto Per_1 verosimile ritenere che il , dopo avere pulito le fascette in avanzo, si sia portato sul Per_1 lato del primo ingresso -la cui copertura è costituta da cupolini in materiale plastico- e, a pagina 6 di 12 causa dello sfondamento di uno dei lucernari calpestato per motivi che non è stato possibile accertare, è precipitato al suolo da una distanza di circa 8 metri.
Quanto ai profili di responsabilità della ditta datrice di lavoro del individuati dal Per_1
Servizio PRESAL della ASL RM6, è bene premettere che la PLE (come risulta dal libretto di manutenzione in atti doc. 16) è un'attrezzatura di lavoro mobile che serve per il sollevamento degli operatori al fine di consentire l'esecuzione di lavori in quota ed è munita di una cintura di sicurezza che va agganciata al cestello. Ne consegue che tale macchinario non doveva essere utilizzato (o il suo utilizzo non doveva essere consentito) per sbarcare sulla copertura del Centro Commerciale in quanto il passaggio dalla PLE al solaio implicava lo sganciamento della cinta di sicurezza con conseguente rischio di caduta.
Ed infatti, al punto 3 del Verbale di Ispezione e Prescrizione del Servizio PRESAL si contesta al resistente la violazione dell'art. 71, comma 4 lett. a) punto 1 del D.lgs. 81/2008 per avere consentito un utilizzo improprio dell'attrezzatura, peraltro con la presenza di un solo operatore istruito all'uso ( ). Testimone_1
Invero, con specifico riferimento alla posizione lavorativa del , risulta che questi Per_1 era stato assunto dalla resistente in data 7.01.2019 con contratto a termine in CP_5 scadenza l'8.02.2021, purtuttavia anche in anni precedenti aveva svolto periodi di lavoro alle dipendenze della medesima ditta (in particolare dal 16 novembre al 16 dicembre 2011; dal 10 gennaio al 9 febbraio 2012; dall'1 giugno 2012 al 28 maggio 2018; dal 7 novembre al
7 dicembre 2018) e che nel 2013 aveva partecipato ad un corso di formazione teorico- pratico destinato ai lavoratori addetti alla conduzione delle PLE.
Ciò posto, va opportunamente evidenziato che, come riferito da e non Testimone_1 contestato dai procuratori delle parti, la ditta dell'Urbano si era occupata dei lavori di montaggio e smontaggio delle luminarie presso il Centro Commerciale di Ariccia anche nei due/tre anni precedenti, e che la squadra che si è occupata dello smontaggio nel gennaio
2019 era composta dai medesimi operai che si erano occupati del montaggio nei mesi di novembre/dicembre 2018, incluso ha riferito, inoltre, Persona_2 Testimone_1 circostanza anch'essa non oggetto di specifica contestazione, che la procedura di lavoro adottata nel 2019 è stata la stessa adottata in precedenza e prevedeva che il montaggio e lo smontaggio delle luminarie poste su due ingressi del Centro Commerciale avvenisse dall'interno del cestello, mentre invece la rimozione delle luminarie poste sulla parte centrale dell'edificio (dove è collocata l'insegna PANORAMA), avvenisse con lo sbarco sulla copertura che in quel tratto è calpestabile e dotata di parapetto. E' stato, altresì, accertato che i tre operai erano muniti di casco di protezione, scarpe antinfortunistiche, guanti e cintura di sicurezza, purtuttavia il Cavaliere ha riferito di non ricordare se il Per_1
pagina 7 di 12 utilizzasse durante il lavoro la cintura di sicurezza. Ha, infine, precisato che, per quanto a sua conoscenza, negli anni precedenti gli operai avevano camminato solo sulla parte del solaio calpestabile e mai sui lucernari, ma di non ricordare se il datore di lavoro avesse indicato i percorsi su cui muoversi. Ed ancora, nel Verbale di Ispezione e Prescrizione del
Servizio PRESAL si da atto che l'Urbano in data 12.11.2018 aveva consegnato al Per_1
l'attrezzatura anticaduta costituita da imbracatura + cordino dissipatore, purtuttavia si contesta al datore di lavoro di non avere preliminarmente informato il lavoratore dei rischi ai quali i predetti dispositivi lo proteggevano, né gli aveva assicurato un adeguato e specifico addestramento sull'uso corretto e pratico dei DPI forniti (art. 77 comma 4 lett. e) del D.lgs. 81/2008).
Con il medesimo Verbale viene, altresì, contestata la violazione dell'art. 96 comma 1 lett. g) del D.lgs. 81/2008 per non avere redatto il Piano Operativo di Sicurezza del 15.11.2018 in conformità a quanto previsto dall'allegato XV al D.lgs. 81/2008 punto 3.2.1 lettere B, C e L che così dispone:
3.2.1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato;
esso contiene almeno i seguenti elementi: b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere”, nonché la violazione dell'art. 96, comma 1 lett. b), per non avere predisposto la delimitazione delle aree di lavoro benché nel
POS la Fase 1 dei lavori viene indicata proprio come quella di delimitazione delle aree di montaggio mediante l'utilizzo di coni, nastro e segnaletica.
Non assume, invece, particolare rilevanza ai fini del presente giudizio, per quanto detto, la contestata violazione dell'art. 43 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/2008 (non avere garantito un'adeguata e specifica formazione con riferimento alla composizione della squadra di lavoro).
Ebbene, a prescindere dalle violazioni contestate dal Servizio PRESAL, a giudizio della scrivente il POS del 15.11.2018 appare carente in quanto non risultano previste adeguate disposizioni di dettaglio, ossia le specifiche modalità operative attraverso le quali sarebbe dovuto avvenire il montaggio e lo smontaggio delle luminarie. In particolare non viene precisato se gli operai per montare/rimuovere le luminarie da tutta la facciata della struttura avrebbero dovuto utilizzare la sola PLE, quindi lavorare stando sempre nel cestello
(così come sostenuto dall' nel corso del procedimento penale), ovvero se, per lo CP_1 svolgimento di una parte dei lavori, si rendeva necessario (o era consentito) salire sulla copertura (così come riferito dal Cavaliere). In questo ultimo caso avrebbero dovuto essere pagina 8 di 12 stabilite le vie di accesso per raggiungere le luminarie, i camminamenti o i corridoi specifici da percorrere durante l'esecuzione dei lavori e, considerato che una parte della copertura della struttura (i due ingressi laterali) è costituta da cupolini in materiale plastico , il datore di lavoro, in conformità a quando disposto dall'art. 146 del TU (in tema di difesa delle aperture), avrebbe dovuto segnalare il rischio rappresentato dalla presenza dei lucernari e, quindi, precluderne l'accesso. Infatti, l'art. 148 dispone che:
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti
a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Ed ancora, benché, come detto, risulti consegnata al l'attrezzatura anticaduta Per_1 costituita da imbracatura + cordino dissipatore, il cui utilizzo è prescritto per i lavori in altezza non protetti, non risultano essere stati predisposti sulla copertura della struttura specifici ancoraggi di sicurezza ai quali assicurare l'operaio durante l'esecuzione dei lavori, in violazione del comma 4 dell'art. 111 del D.lgs. 81/2008 che, con riferimento ai lavori in quota, stabilisce che “il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati mezzi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto” né sono stati previsti ed installati dispositivi di protezione dalla cadute (reti di protezione o sottopalchi) nella zona adiacente il cantiere né sotto la tettoia dove è avvenuto l'incidente, in contrasto con quanto previso dal comma 5 dell'art. 111 del D.lgs. 81/2008.
Ne consegue che il datore di lavoro non ha adeguatamente valutato i rischi connessi all'attività di cantiere e non ha adottato ogni misura di protezione necessaria ad evitare il rischio della verificazione di infortuni ai propri dipendenti.
Diversamente, volendo dare credito alla tesi del resistente che, come accennato, nel verbale di interrogatorio delegato ai Carabinieri di Piedimonte San Germano del 20.06.2022 ha sostenuto che: “l'attività lavorativa in atto presso il centro commerciale Panorama... prevedeva l'utilizzo della in via esclusiva...non essendo di contro mai Parte_3 stato contemplato né in via teorica, né nella pratica, l'utilizzo della Piattaforma Elevabile stessa come strumento per lo sbarco in quota dei lavoratori”, ne consegue che il datore di lavoro ha omesso di vigilare sul rispetto da parte dei dipendenti della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 18 del TU), demandando alla squadra presente sul posto le decisioni operative afferenti attività non compiutamente descritte nel POS (cfr. SIT di del 21.01.2019 rese agli UPG del Servizio PRESAL : “in assenza del Testimone_1
pagina 9 di 12 datore di lavoro le decisioni in merito allo svolgimento delle attività vengono condivise tra noi operatori”).
A ciò si aggiunga che , oltre alla qualifica di datore di lavoro, Controparte_1 rivestiva anche quella di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (come risulta dal POS in atti) e che nel POS include tra le misure di prevenzione e protezione previste per fronteggiare i rischi ivi individuati, la verifica dell'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. Come detto invece, non era Controparte_1 presente sul posto, né era presente il Responsabile dei Lavori, dott. per Testimone_2 cui di fatto non vi era nessun soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo che accertasse che tutti i lavori fossero eseguiti in sicurezza dalla PLE, inibendo l'utilizzo del macchinario per lo sbarco in quota, soprattutto in considerazione del fatto che anche negli anni precedenti gli operai avevano fatto un uso improprio della PLE, circostanza che doveva o avrebbe dovuto essere conosciuta dal datore di lavoro. A parere del giudicante, quindi,
si è reso responsabile della violazione di plurime norme del TU in Controparte_1 materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, che si pongono in rapporto diretto di derivazione causale con l'infortunio mortale occorso al dipendente.
Non può, quindi, condividersi la prospettazione della difesa di parte resistente secondo cui l'infortunio si sarebbe verificato per una scelta del imprudente e di carattere Per_1 abnorme rispetto alle mansioni di lavoro affidategli (il lavoratore non avrebbe dovuto allontanarsi dalla zona calpestabile della copertura e avventurarsi in una parte della struttura non adatta al camminamento e che non poteva sopportare il suo peso). Ed infatti, non può dirsi sussistere alcuna abnormità nel comportamento del de cuius che non si è trovato esposto ad un rischio determinato dall'interruzione del collegamento tra azione e fine lavorativo, ovvero abnorme rispetto al medesimo fine lavorativo, ovvero creato per esibizionismo o impulsi meramente personali.
Per completezza si osserva che il procedimento penale a carico di Controparte_1
si è concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.
[...]
444 c.p.c., come risulta dalla sentenza depositata dal procuratore del resistente che si acquisisce agli atti di causa anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., poiché, secondo quanto affermato dalla Cassazione, la sentenza di patteggiamento vale nel processo civile quale elemento di prova della responsabilità datoriale (da ultimo ord. n. 3643/2019).
La responsabilità contrattuale del resistente in relazione all'infortunio mortale occorso a ha, quindi, determinato alle odierne parti attrici, strette congiunte del Persona_2 danneggiato, in quanto madre e figlia del de cuius, il danno da perdita parentale identificato dalla giurisprudenza come terza categoria di danno non patrimoniale pagina 10 di 12 conseguente alla perdita del rapporto con il proprio congiunto nei casi di morte del lavoratore o lesioni personali gravissime. Si tratta della sofferenza morale soggettiva, che si collega non già alla lesione del diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.), configurabile le volte in cui il turbamento d'animo o il dolore intimo sofferto dal parente si trasformi in una patologia, bensì alla dimensione dinamico-relazionale della persona che viene lesa dalla perdita del congiunto e, dunque, al vuoto “esistenziale” lasciato dalla scomparsa di un componente del nucleo familiare, con conseguente offesa di diritti e principi di rango costituzionale. Al riguardo la S. Corte di Cassazione ha affermato che il danno da lesione del vincolo parentale: “va al di là del crudo dolore che la morte in sé della persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio e tra fratello e fratello, nell'alterazione che una scomparsa del genere produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Nel caso di specie, quindi, considerato lo stretto rapporto di parentela esistente tra le ricorrenti e nonché delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del Persona_2
4.04.2024 da -relativamente all'intensità del rapporto esistente tra Controparte_6
e il figlio-, può dirsi accertata la sussistenza del danno rivendicato dalle parti Parte_1 attrici in questa sede, che invero può ritenersi sussistente anche solo in via presuntiva tenuto conto della “qualità ed intensità” della relazione affettiva che legano un genitore al proprio figlio, ancorché uscito dal nucleo familiare di origine, e una figlia di pochi anni di vita, nata dalla formazione di una nuova famiglia nucleare, al padre.
Procedendo, dunque, alla quantificazione dei danni patiti dalle odierne parti attrici, va ribadito che, in assenza di rischio elettivo, non rilevano ai fini risarcitori eventuali condotte negligenti e/o imprudenti addebitabili al lavoratore, per cui sotto tale profilo non rileva che il GIP abbia ritenuto sussistente il concorso di colpa del nella valutazione della Per_1 congruità della pena patteggiata.
Applicando, quindi, la Tabella del Tribunale di Roma (Anno 2019) tenuto conto dei seguenti parametri: età del congiunto (52 anni e circa 3 anni ); grado di Parte_1 Persona_1 parentela (madre e figlia del deceduto) rapporto di convivenza al momento del fatto;
età della vittima (29 anni); va riconosciuta a la somma di € 132.390 (€ 264.780 Parte_1 per arrotondamento ridotta della metà per la non convivenza con la vittima e la presenza di altri parenti entro il 2° grado anche non conviventi) e a , esercente la Controparte_2 potestà genitoriale sulla minore , la somma di € 304.008 per Persona_1 arrotondamento.
pagina 11 di 12 Ed infatti, il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto rileva in quanto, secondo l'id quod plaerunque accidit, il danno è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
l'età del congiunto rileva in quanto il danno è tanto maggiore quanto minore è
l'età del congiunto superstite essendo destinato a protrarsi nel tempo;
l'età della vittima rileva in quanto è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della stessa;
la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite rileva dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite. Infine, rileva la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari anche non conviventi (fino al 2° grado di parentela), posto che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
In conclusione, , titolare dell'omonima impresa individuale, va, Controparte_1 quindi, condannato a risarcire a e alla minore il danno da Parte_1 Persona_1 perdita parentale dalle medesime subito per il decesso di intervenuto il Persona_2
29.01.2019 in conseguenza di infortunio sul lavoro, corrispondendo in favore delle parti ricorrenti le somme innanzi indicate, oltre accessori di legge dal dì della maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell'Avv.to Marsella che se ne dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 8 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022 (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia) in sostituzione dell'udienza del 31/12/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 333/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Mauro Marsella
E
titolare della omonima impresa individuale Resistente Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Carlo Beneduci
E
-Esercente la potestà genitoriale su Interventrice Controparte_2 Persona_1
Volontaria
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Mauro Marsella
OGGETTO: Risarcimento danni.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento danni proposta da Parte_1
e (quest'ultima quale esercente la potestà genitoriale sulla
[...] Controparte_2 minore ) e dichiara la responsabilità esclusiva di Persona_1 Controparte_1
, titolare della omonima impresa individuale, in ordine alla verificazione
[...] dell'infortunio mortale occorso in data 21.01.2019 al dipendente Persona_2 presso il Centro Commerciale Panorama di Ariccia.
2. Per l'effetto, condanna , titolare della omonima impresa Controparte_1 individuale, a corrispondere in favore di la somma di € 132.390 oltre Parte_1 accessori di legge, e in favore di , in qualità di esercente la potestà Controparte_2 genitoriale sulla minore , la somma di € 304.007, oltre accessori di legge. Persona_1
3. Condanna a rimborsare alle ricorrenti le spese processuali Controparte_1 liquidate in complessivi € 3.000,00 per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, genitrice ed erede di deceduto in data 21.01.2019, con Parte_1 Persona_2 ricorso depositato in data 23.01.2023 conviene in giudizio , Controparte_1 titolare della omonima impresa individuale con sede in Piedimonte San Germano Via Verdi
1, di cui il è stato dipendente con le mansioni di addetto al montaggio e Per_1 riparazione di luminarie, chiedendo che sia accertata la responsabilità esclusiva del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., in relazione all'infortunio mortale occorso al figlio presso il Centro Commerciale Panorama di Ariccia dove erano in corso lavori di smontaggio delle luminarie natalizie commissionati alla ditta convenuta. Riferisce, in particolare, che: dalla Relazione INAIL del 5.02.2019; dal Rapporto del Servizio PRESAL della ASL RM6 del
22.01.2019; dal successivo Verbale di Ispezione e Prescrizioni del 31.01.2019; nonché dalle dichiarazioni rese da in data 22.01.2019; risulta che Testimone_1 Persona_2 mentre si trovava da solo sulla copertura del Centro Commerciale - costituita da cupolini in materiale plastico-, a causa dello sfondamento di un lucernario, precipitava al suolo da un'altezza di circa 8 metri così riportando le lesioni gravissime per le quali decedeva lo stesso giorno presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale EM di Roma. Riferisce, infine, che la Procura della Repubblica di Velletri aveva chiesto il rinvio a giudizio di Controparte_1
, e che l'udienza preliminare si sarebbe tenuta il 31.05.2023. Sostiene, quindi, che il
[...] datore di lavoro si è reso responsabile di plurime violazioni del D.lgs. 81/2008,
pagina 2 di 12 segnatamente delle norme di cui agli artt. 43 comma 1 lett. b), 77 comma 4 lett. e) e 96 comma 1 lett. b) e g); per cui chiede che sia condannato a Controparte_1 risarcirle il patito danno da perdita parentale corrispondendo in suo favore la somma di €
333.427,80, oltre accessori, ovvero quella diversa che dovesse risultare in corso di causa.
Allega documentazione.
Con comparsa depositata in data 7.06.2023, ai sensi degli artt. 105 e 419 c.p.c., CP_2
, esercente la potestà genitoriale sulla minore , figlia ed erede del
[...] Persona_1 deceduto interviene volontariamente nel giudizio e, sulla base delle Persona_2 medesime allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso depositato da , Parte_1 chiede che sia condannato a risarcire il danno da perdita Controparte_1 parentale patito dalla figlia minore, corrispondendo in suo favore la somma di €
304.007,70, oltre accessori, ovvero quella diversa che dovesse risultare in corso di causa.
Allega documentazione.
si costituisce tardivamente in giudizio e chiede di rigettare le Controparte_1 domande delle parti attrici. Sostiene, infatti, che, al momento dell'intervento: i dipendenti e erano stati informati che la Piattaforma di Lavoro Persona_2 Testimone_1
Elevabile (PLE o cd cestello) doveva essere utilizzata da due operatori;
in data 12.11.2018 aveva regolarmente consegnato al i DPI, incluso il sistema anticaduta con Per_1 imbracatura e cordino dissipatore;
il lavoratore deceduto era stato adeguatamente formato circa l'utilizzo della PLE e dei DPI necessari per svolgere in sicurezza i compiti assegnatigli;
il
POS era stato predisposto, revisionato ed implementato, e descriveva in modo ancora più specifico le attività di delimitazione, segnalazione, montaggio e rimozione delle luminarie.
Conclude, pertanto, che l'accaduto si è verificato per una sfortunata ed imprevedibile circostanza dovuta ad una condotta errata del lavoratore che, per una sua scelta imprudente e di carattere abnorme rispetto alle mansioni di lavoro affidategli, si trovava in un luogo dove non avrebbe dovuto stare. In particolare, il non avrebbe dovuto Per_1 allontanarsi dalla zona calpestabile della copertura e avventurarsi in una parte della struttura non adatta al camminamento e che non poteva sopportare il suo peso.
La causa veniva istruita con la prova documentale (con esclusione di quella depositata dal resistente stante la tardività della costituzione in giudizio) e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
(nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 3 di 12 Con riferimento alla competenza del Tribunale di Velletri in funzione di Giudice Unico del
Lavoro ci si riporta integralmente all'ordinanza del 5.11.2024 che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Così riassunto il thema decidendum, e prima di affrontare il merito del giudizio, è bene rammentare che l'art. 2087 c.c. (definito norma di chiusura dell'ordinamento) e l'art. 32
Cost., prevedono rispettivamente che: “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” e “il riconoscimento della tutela della salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività”.
Il legislatore, inoltre, con il D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul
Lavoro), definisce, in modo compiuto e puntuale, gli obblighi del datore di lavoro, distinguendoli peraltro, agli artt. 17 e 18, tra quelli delegabili e quelli non delegabili e tra i principali obblighi del datore di lavoro rientra quello di disporre e pretendere che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di vigilanza e controllo sul comportamento che il lavoratore tiene nello svolgimento della propria attività.
Il datore di lavoro è, infatti, titolare di una posizione di garanzia che gli impone, non solo di disporre le misure antinfortunistiche che si rendono concretamente necessarie rispetto alla specifica lavorazione, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte dei prestatori quale garante della loro incolumità fisica.
La giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, tuttavia, non esclude casi nei quali la vittima di un infortunio sul lavoro può essere ritenuto responsabile del danno subito, e ciò laddove il rischio a cui si espone è privo di connessione con l'attività lavorativa, e il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali. In tali casi non si è più in presenza di un "rischio lavorativo", bensì di un "rischio elettivo", cioè creato dallo stesso prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, ergo non meritevole della tutela risarcitoria, in quanto la condotta abnorme del lavoratore è tale da recidere il nesso causale tra l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l'infortunio intervenuto. Può, quindi, ritenersi principio immanente del settore quello secondo cui le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione o persino ascrivibili ad imperizia, e negligenza dello stesso (ex multis Cass. n. 25597/2021). Ancora più di recente la S. Corte è tornata sulla materia ed ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “… il comportamento del datore di lavoro, che non adotti le idonee misure protettive e non eserciti sufficiente controllo e
pagina 4 di 12 vigilanza sull'adozione effettiva di tali misure da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi e pone in capo al datore, in via esclusiva, la responsabilità dell'infortunio occorso al lavoratore”(Ord. n. 11227/2022).
In altri termini l'eventuale negligenza o imprudenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, esigibili ex ante al fine di impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso. A titolo esemplificativo la Cassazione ha, quindi, escluso il concorso di colpa del prestatore, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. (“se il fatto colposo del creditore (ndr lavoratore) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento
è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguente che ne sono derivate”), “quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza;
oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si sia verificato l'infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante” (sent. 8988/2020).
Sullo stesso solco si pone, peraltro, anche la giurisprudenza penale (ad es. Cass. pen.
46841/2023) che esclude la responsabilità del datore di lavoro solo qualora la condotta del prestatore: “sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
In sintesi, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al prestatore, sia quando ometta di adottare le idonee misure preventive e protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendosi attribuire alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. L'unico caso in cui la responsabilità datoriale viene meno, secondo Giudici di legittimità, è quello del rischio elettivo di cui si è detto, configurabile soltanto quando il prestatore: ponga in essere un contegno abnorme, estraneo ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo a cui di fatto è stato adibito e non si attenga agli ordini e alle specifiche direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere.
pagina 5 di 12 Alla luce dei succitati principi di diritto che costituiscono la cornice ermeneutica entro cui inquadrare i fatti di causa, ed essendo incontestato il nesso di causalità tra le lesioni riportate da in occasione dell'infortunio de quo e il decesso intervenuto Persona_2 per dopo poche ore dal trasporto presso il P.S. dell'Ospedale Controparte_3
EM di Roma (come accertato in sede di esame necroscopico disposto dalla Procura della Repubblica di Velletri doc. 9), va preliminarmente ricostruita la dinamica dell'infortunio (fatto materiale e fattore di rischio) e, quindi, va verificata la eventuale sussistenza della responsabilità del datore di lavoro per avere Controparte_1 violato obblighi di comportamento imposti dalla normativa dettata a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Sotto il primo profilo, dal combinato risvolto probatorio dei documenti acquisiti al processo
(Rapporto del Servizio PRESAL della ASL RM6 del 22.01.2019; Verbale di Ispezione e
Prescrizioni del 31.01.2019; Relazione INAIL del 5.02.2019) e della testimonianza resa da all'udienza del 4.04.2024 (oltre che le sommarie informazioni rese dal Testimone_1 medesimo il 21.01.2019 agli UPG del Servizio PRESAL), la dinamica dell'infortunio Tes_1 può essere così ricostruita: la mattina del 21.01.2019 la squadra di lavoro composta da e , dipendenti della ditta individuale Persona_2 Testimone_1 Parte_2
Luminarie di Urbano Massimo Riccardo, si recava presso il Centro Commerciale Panorama di Ariccia per eseguire i lavori commissionati dalla aventi ad oggetto Controparte_4 lo smontaggio delle luminarie natalizie poste sulla facciata principale della struttura (cfr. descrizioni dell'opera e rilievi fotografici di cui a pag. del POS doc 18). Il titolare della ditta e l'altro operaio Yaskin Igor si recavano, invece, ad Albano. La prima parte del lavoro di smontaggio delle luminarie poste sul secondo ingresso della struttura -lato sinistro- veniva svolta dal solo con l'utilizzo della Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE EASY LIFT Tes_1
Modello AT180) installata sull'automezzo Nissan CABSTER Tg. DL421SV. Per proseguire lo smontaggio delle luminarie collocate sulla parte centrale della struttura, invece, Tes_1
e utilizzando la PLE, sbarcavano sulla copertura, che in quel
[...] Persona_2 tratto è calpestabile e munita di muretto di protezione, mentre rimaneva a Parte_2 terra. Rimosse le luminarie ivi collocate, scendeva a terra per spostare Testimone_1
l'automezzo con il cestello in direzione del primo ingresso -lato destro- dove dovevano essere ultimati i lavori di rimozione delle luminarie, lasciando il da solo sulla Per_1 copertura per “pulire le fascette in avanzo”. Poco dopo, mentre stava spostando l'automezzo, il udiva un rumore di vetri rotti ed un tonfo e, raggiunto a piedi il Tes_1 primo ingresso, rinveniva il disteso a terra privo di sensi. E', quindi, del tutto Per_1 verosimile ritenere che il , dopo avere pulito le fascette in avanzo, si sia portato sul Per_1 lato del primo ingresso -la cui copertura è costituta da cupolini in materiale plastico- e, a pagina 6 di 12 causa dello sfondamento di uno dei lucernari calpestato per motivi che non è stato possibile accertare, è precipitato al suolo da una distanza di circa 8 metri.
Quanto ai profili di responsabilità della ditta datrice di lavoro del individuati dal Per_1
Servizio PRESAL della ASL RM6, è bene premettere che la PLE (come risulta dal libretto di manutenzione in atti doc. 16) è un'attrezzatura di lavoro mobile che serve per il sollevamento degli operatori al fine di consentire l'esecuzione di lavori in quota ed è munita di una cintura di sicurezza che va agganciata al cestello. Ne consegue che tale macchinario non doveva essere utilizzato (o il suo utilizzo non doveva essere consentito) per sbarcare sulla copertura del Centro Commerciale in quanto il passaggio dalla PLE al solaio implicava lo sganciamento della cinta di sicurezza con conseguente rischio di caduta.
Ed infatti, al punto 3 del Verbale di Ispezione e Prescrizione del Servizio PRESAL si contesta al resistente la violazione dell'art. 71, comma 4 lett. a) punto 1 del D.lgs. 81/2008 per avere consentito un utilizzo improprio dell'attrezzatura, peraltro con la presenza di un solo operatore istruito all'uso ( ). Testimone_1
Invero, con specifico riferimento alla posizione lavorativa del , risulta che questi Per_1 era stato assunto dalla resistente in data 7.01.2019 con contratto a termine in CP_5 scadenza l'8.02.2021, purtuttavia anche in anni precedenti aveva svolto periodi di lavoro alle dipendenze della medesima ditta (in particolare dal 16 novembre al 16 dicembre 2011; dal 10 gennaio al 9 febbraio 2012; dall'1 giugno 2012 al 28 maggio 2018; dal 7 novembre al
7 dicembre 2018) e che nel 2013 aveva partecipato ad un corso di formazione teorico- pratico destinato ai lavoratori addetti alla conduzione delle PLE.
Ciò posto, va opportunamente evidenziato che, come riferito da e non Testimone_1 contestato dai procuratori delle parti, la ditta dell'Urbano si era occupata dei lavori di montaggio e smontaggio delle luminarie presso il Centro Commerciale di Ariccia anche nei due/tre anni precedenti, e che la squadra che si è occupata dello smontaggio nel gennaio
2019 era composta dai medesimi operai che si erano occupati del montaggio nei mesi di novembre/dicembre 2018, incluso ha riferito, inoltre, Persona_2 Testimone_1 circostanza anch'essa non oggetto di specifica contestazione, che la procedura di lavoro adottata nel 2019 è stata la stessa adottata in precedenza e prevedeva che il montaggio e lo smontaggio delle luminarie poste su due ingressi del Centro Commerciale avvenisse dall'interno del cestello, mentre invece la rimozione delle luminarie poste sulla parte centrale dell'edificio (dove è collocata l'insegna PANORAMA), avvenisse con lo sbarco sulla copertura che in quel tratto è calpestabile e dotata di parapetto. E' stato, altresì, accertato che i tre operai erano muniti di casco di protezione, scarpe antinfortunistiche, guanti e cintura di sicurezza, purtuttavia il Cavaliere ha riferito di non ricordare se il Per_1
pagina 7 di 12 utilizzasse durante il lavoro la cintura di sicurezza. Ha, infine, precisato che, per quanto a sua conoscenza, negli anni precedenti gli operai avevano camminato solo sulla parte del solaio calpestabile e mai sui lucernari, ma di non ricordare se il datore di lavoro avesse indicato i percorsi su cui muoversi. Ed ancora, nel Verbale di Ispezione e Prescrizione del
Servizio PRESAL si da atto che l'Urbano in data 12.11.2018 aveva consegnato al Per_1
l'attrezzatura anticaduta costituita da imbracatura + cordino dissipatore, purtuttavia si contesta al datore di lavoro di non avere preliminarmente informato il lavoratore dei rischi ai quali i predetti dispositivi lo proteggevano, né gli aveva assicurato un adeguato e specifico addestramento sull'uso corretto e pratico dei DPI forniti (art. 77 comma 4 lett. e) del D.lgs. 81/2008).
Con il medesimo Verbale viene, altresì, contestata la violazione dell'art. 96 comma 1 lett. g) del D.lgs. 81/2008 per non avere redatto il Piano Operativo di Sicurezza del 15.11.2018 in conformità a quanto previsto dall'allegato XV al D.lgs. 81/2008 punto 3.2.1 lettere B, C e L che così dispone:
3.2.1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato;
esso contiene almeno i seguenti elementi: b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere”, nonché la violazione dell'art. 96, comma 1 lett. b), per non avere predisposto la delimitazione delle aree di lavoro benché nel
POS la Fase 1 dei lavori viene indicata proprio come quella di delimitazione delle aree di montaggio mediante l'utilizzo di coni, nastro e segnaletica.
Non assume, invece, particolare rilevanza ai fini del presente giudizio, per quanto detto, la contestata violazione dell'art. 43 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/2008 (non avere garantito un'adeguata e specifica formazione con riferimento alla composizione della squadra di lavoro).
Ebbene, a prescindere dalle violazioni contestate dal Servizio PRESAL, a giudizio della scrivente il POS del 15.11.2018 appare carente in quanto non risultano previste adeguate disposizioni di dettaglio, ossia le specifiche modalità operative attraverso le quali sarebbe dovuto avvenire il montaggio e lo smontaggio delle luminarie. In particolare non viene precisato se gli operai per montare/rimuovere le luminarie da tutta la facciata della struttura avrebbero dovuto utilizzare la sola PLE, quindi lavorare stando sempre nel cestello
(così come sostenuto dall' nel corso del procedimento penale), ovvero se, per lo CP_1 svolgimento di una parte dei lavori, si rendeva necessario (o era consentito) salire sulla copertura (così come riferito dal Cavaliere). In questo ultimo caso avrebbero dovuto essere pagina 8 di 12 stabilite le vie di accesso per raggiungere le luminarie, i camminamenti o i corridoi specifici da percorrere durante l'esecuzione dei lavori e, considerato che una parte della copertura della struttura (i due ingressi laterali) è costituta da cupolini in materiale plastico , il datore di lavoro, in conformità a quando disposto dall'art. 146 del TU (in tema di difesa delle aperture), avrebbe dovuto segnalare il rischio rappresentato dalla presenza dei lucernari e, quindi, precluderne l'accesso. Infatti, l'art. 148 dispone che:
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti
a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Ed ancora, benché, come detto, risulti consegnata al l'attrezzatura anticaduta Per_1 costituita da imbracatura + cordino dissipatore, il cui utilizzo è prescritto per i lavori in altezza non protetti, non risultano essere stati predisposti sulla copertura della struttura specifici ancoraggi di sicurezza ai quali assicurare l'operaio durante l'esecuzione dei lavori, in violazione del comma 4 dell'art. 111 del D.lgs. 81/2008 che, con riferimento ai lavori in quota, stabilisce che “il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati mezzi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto” né sono stati previsti ed installati dispositivi di protezione dalla cadute (reti di protezione o sottopalchi) nella zona adiacente il cantiere né sotto la tettoia dove è avvenuto l'incidente, in contrasto con quanto previso dal comma 5 dell'art. 111 del D.lgs. 81/2008.
Ne consegue che il datore di lavoro non ha adeguatamente valutato i rischi connessi all'attività di cantiere e non ha adottato ogni misura di protezione necessaria ad evitare il rischio della verificazione di infortuni ai propri dipendenti.
Diversamente, volendo dare credito alla tesi del resistente che, come accennato, nel verbale di interrogatorio delegato ai Carabinieri di Piedimonte San Germano del 20.06.2022 ha sostenuto che: “l'attività lavorativa in atto presso il centro commerciale Panorama... prevedeva l'utilizzo della in via esclusiva...non essendo di contro mai Parte_3 stato contemplato né in via teorica, né nella pratica, l'utilizzo della Piattaforma Elevabile stessa come strumento per lo sbarco in quota dei lavoratori”, ne consegue che il datore di lavoro ha omesso di vigilare sul rispetto da parte dei dipendenti della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 18 del TU), demandando alla squadra presente sul posto le decisioni operative afferenti attività non compiutamente descritte nel POS (cfr. SIT di del 21.01.2019 rese agli UPG del Servizio PRESAL : “in assenza del Testimone_1
pagina 9 di 12 datore di lavoro le decisioni in merito allo svolgimento delle attività vengono condivise tra noi operatori”).
A ciò si aggiunga che , oltre alla qualifica di datore di lavoro, Controparte_1 rivestiva anche quella di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (come risulta dal POS in atti) e che nel POS include tra le misure di prevenzione e protezione previste per fronteggiare i rischi ivi individuati, la verifica dell'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. Come detto invece, non era Controparte_1 presente sul posto, né era presente il Responsabile dei Lavori, dott. per Testimone_2 cui di fatto non vi era nessun soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo che accertasse che tutti i lavori fossero eseguiti in sicurezza dalla PLE, inibendo l'utilizzo del macchinario per lo sbarco in quota, soprattutto in considerazione del fatto che anche negli anni precedenti gli operai avevano fatto un uso improprio della PLE, circostanza che doveva o avrebbe dovuto essere conosciuta dal datore di lavoro. A parere del giudicante, quindi,
si è reso responsabile della violazione di plurime norme del TU in Controparte_1 materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, che si pongono in rapporto diretto di derivazione causale con l'infortunio mortale occorso al dipendente.
Non può, quindi, condividersi la prospettazione della difesa di parte resistente secondo cui l'infortunio si sarebbe verificato per una scelta del imprudente e di carattere Per_1 abnorme rispetto alle mansioni di lavoro affidategli (il lavoratore non avrebbe dovuto allontanarsi dalla zona calpestabile della copertura e avventurarsi in una parte della struttura non adatta al camminamento e che non poteva sopportare il suo peso). Ed infatti, non può dirsi sussistere alcuna abnormità nel comportamento del de cuius che non si è trovato esposto ad un rischio determinato dall'interruzione del collegamento tra azione e fine lavorativo, ovvero abnorme rispetto al medesimo fine lavorativo, ovvero creato per esibizionismo o impulsi meramente personali.
Per completezza si osserva che il procedimento penale a carico di Controparte_1
si è concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.
[...]
444 c.p.c., come risulta dalla sentenza depositata dal procuratore del resistente che si acquisisce agli atti di causa anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., poiché, secondo quanto affermato dalla Cassazione, la sentenza di patteggiamento vale nel processo civile quale elemento di prova della responsabilità datoriale (da ultimo ord. n. 3643/2019).
La responsabilità contrattuale del resistente in relazione all'infortunio mortale occorso a ha, quindi, determinato alle odierne parti attrici, strette congiunte del Persona_2 danneggiato, in quanto madre e figlia del de cuius, il danno da perdita parentale identificato dalla giurisprudenza come terza categoria di danno non patrimoniale pagina 10 di 12 conseguente alla perdita del rapporto con il proprio congiunto nei casi di morte del lavoratore o lesioni personali gravissime. Si tratta della sofferenza morale soggettiva, che si collega non già alla lesione del diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.), configurabile le volte in cui il turbamento d'animo o il dolore intimo sofferto dal parente si trasformi in una patologia, bensì alla dimensione dinamico-relazionale della persona che viene lesa dalla perdita del congiunto e, dunque, al vuoto “esistenziale” lasciato dalla scomparsa di un componente del nucleo familiare, con conseguente offesa di diritti e principi di rango costituzionale. Al riguardo la S. Corte di Cassazione ha affermato che il danno da lesione del vincolo parentale: “va al di là del crudo dolore che la morte in sé della persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio e tra fratello e fratello, nell'alterazione che una scomparsa del genere produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Nel caso di specie, quindi, considerato lo stretto rapporto di parentela esistente tra le ricorrenti e nonché delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del Persona_2
4.04.2024 da -relativamente all'intensità del rapporto esistente tra Controparte_6
e il figlio-, può dirsi accertata la sussistenza del danno rivendicato dalle parti Parte_1 attrici in questa sede, che invero può ritenersi sussistente anche solo in via presuntiva tenuto conto della “qualità ed intensità” della relazione affettiva che legano un genitore al proprio figlio, ancorché uscito dal nucleo familiare di origine, e una figlia di pochi anni di vita, nata dalla formazione di una nuova famiglia nucleare, al padre.
Procedendo, dunque, alla quantificazione dei danni patiti dalle odierne parti attrici, va ribadito che, in assenza di rischio elettivo, non rilevano ai fini risarcitori eventuali condotte negligenti e/o imprudenti addebitabili al lavoratore, per cui sotto tale profilo non rileva che il GIP abbia ritenuto sussistente il concorso di colpa del nella valutazione della Per_1 congruità della pena patteggiata.
Applicando, quindi, la Tabella del Tribunale di Roma (Anno 2019) tenuto conto dei seguenti parametri: età del congiunto (52 anni e circa 3 anni ); grado di Parte_1 Persona_1 parentela (madre e figlia del deceduto) rapporto di convivenza al momento del fatto;
età della vittima (29 anni); va riconosciuta a la somma di € 132.390 (€ 264.780 Parte_1 per arrotondamento ridotta della metà per la non convivenza con la vittima e la presenza di altri parenti entro il 2° grado anche non conviventi) e a , esercente la Controparte_2 potestà genitoriale sulla minore , la somma di € 304.008 per Persona_1 arrotondamento.
pagina 11 di 12 Ed infatti, il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto rileva in quanto, secondo l'id quod plaerunque accidit, il danno è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
l'età del congiunto rileva in quanto il danno è tanto maggiore quanto minore è
l'età del congiunto superstite essendo destinato a protrarsi nel tempo;
l'età della vittima rileva in quanto è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della stessa;
la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite rileva dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite. Infine, rileva la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari anche non conviventi (fino al 2° grado di parentela), posto che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
In conclusione, , titolare dell'omonima impresa individuale, va, Controparte_1 quindi, condannato a risarcire a e alla minore il danno da Parte_1 Persona_1 perdita parentale dalle medesime subito per il decesso di intervenuto il Persona_2
29.01.2019 in conseguenza di infortunio sul lavoro, corrispondendo in favore delle parti ricorrenti le somme innanzi indicate, oltre accessori di legge dal dì della maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell'Avv.to Marsella che se ne dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 8 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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