Articolo 9 della Legge 15 marzo 1973, n. 44
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 aprile 1973
Art. 9. Disposizioni finali

E' abrogato l'articolo 7, secondo comma, del regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 , con effetto dal primo giorno dell'anno di pubblicazione della presente legge.
Sono abrogate, altresi', tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.
Entrata in vigore il 1 aprile 1973
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