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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4166/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 14 luglio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4166 dell'anno 2022
T R A
p.iva , in persona del legale rappresentante, con sede in Ginosa Parte_1 P.IVA_1
(TA) alla via Edmondo DE AMICIS n. 1, elettivamente domiciliata in Bari, alla Piazza Europa n. 40, presso e nello studio dell'avv Raffaele PARISI (codice fiscale: ), che la C.F._1
rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Annamaria ZONNO (c.f.
) come da documentazione in atti;
C.F._2
Attore
C O N T R O
( c.f.. ), elettivamente domiciliato alla via C. Nitti 31 in Controparte_1 C.F._3
TA presso lo studio dell'avv. Cesare de Baggis (c.f ), dal quale è CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Convenuto, attore in chiamata di terzo
E N E I C O N F R O N T I D I
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Parte_2
1 GT2C256592P-LB (società di diritto Belga, con sede legale in Bastion Tower – Floor 14, 5 Place du
Champ de Mars / 5 Marsveldplein, 1050, Bruxelles;
di seguito “LIC” o gli “Assicuratori”), in persona del rappresentante generale della sua sede secondaria per l'Italia (sita in Milano, Corso
Garibaldi 86; c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Foglia (c.f. P.IVA_2
e Maria Assunta Iuorio (c.f. ) come da C.F._5 C.F._6
documentazione in atti;
Terza chiamata nuova ragione sociale della Parte_3 [...]
con sede legale di Napoli alla Via Santa Brigida n. 39 ( C.F. e Controparte_2
P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Esposito (c.f. ) P.IVA_3 CodiceFiscale_7
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in TA al Corso Umberto I n. 139 come da documentazione in atti;
Interventore
Ove all'udienza del 21 marzo 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 21 maggio 2025 e del 09 giugno 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale
2 premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione. Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio la evocava innanzi al Tribunale di TA il Parte_4
, ora , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3 Controparte_4
[1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'istituto creditizio Controparte_5
(già nella determinazione della dichiarata nullità della
[...] Controparte_3
procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di TA, recante RGE 342/1996;
2) per l'effetto, condannare la convenuta (già Controparte_5 [...]
al pagamento in favore della della somma di € 576.000,00, CP_3 Parte_5
a titolo di risarcimento danni, per tutte le causali indicate in premessa, quantificati in via equitativa ossia in misura pari al valore commerciale dell'immobile sito in Ginosa (TA) alla via strada statale n. 580, giusta perizia a firma dell'ing. (doc. 9), depositata nell'ambito della Controparte_6
procedura esecutiva TRIB. TA RGE 117/2020, o di quella minore o maggiore somma;
3) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari maturati sia nella fase stragiudiziale, sia nel presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. ] Così argomentava le proprie richieste la : Pt_4
[- che, sino alla data del 18.06.2020, pendeva dinnanzi al Tribunale civile di TA la procedura esecutiva immobiliare, recante RGE 342/1996, avviata in data 11/05/1996, dal Controparte_3
in danno dei sigg.ri , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
- che, nell'ambito della suddetta procedura immobiliare, l'istante, a seguito di rituale asta immobiliare, in data 24/09/2019, si aggiudicava l'immobile staggito, costituente il lotto 1 della relazione di stima, sito in Ginosa (TA) alla via Strada Statale n. 580 per la complessiva somma di €
144.000,00 (doc. 1);
- che la SO pertanto, chiedeva ed otteneva a proprio Istituto di credito di Parte_1
fiducia un finanziamento da utilizzare per il pagamento del prezzo di vendita e in data 2.01.2020 provvedeva al versamento del c.d. saldo aggiudicazione (doc. 2);
- che, con provvedimento del 18/06/2020, di cui l'istante veniva a conoscenza in data 22.06.2020 attraversa il professionista delegato, il Tribunale di TA – in persona del dott. Andrea PAIANO così disponeva: “ rilevato che il pignoramento che ha dato corso alla presente esecuzione, in ordine ai beni costituenti il lotto n. 1 della relazione di stima è radicalmente nullo, per avere il creditore procedente pignorato solo la quota di ½ nei confronti di , nonostante il bene Parte_6
appartenga per intero allo stesso;
rilevato, al riguardo, che il creditore non può creare diritti parziali o comproprietari inesistenti in capo al debitore e che il pignoramento eseguito per difetto è radicalmente nullo ed invalido per l'inesistenza del diritto pignorato;
ritenuto, pertanto, che rispetto al suddetto lotto, deve essere revocata l'aggiudicazione disposta in favore ndi Parte_1
ritenuto che non può essere accolta la richiesta di con la quale si chiede un rinvio CP_7
della causa, per avere la suddetta società notificato un nuovo atto di pignoramento, essendo sufficiente rilevare come il nuovo pignoramento non risulti ancora trascritto e, in ogni caso, tenuto conto che un eventuale nuovo pignoramento non può determinare la sanatoria del precedente pignoramento invalido, né tanto meno degli atti posti in essere in ragione del pignoramento nullo;
ritenuto che
gli ulteriori beni pignorati (costituenti i lotti nn. 2 e 3 della relazione di stima) dopo alcuni esperimenti di vendita non sono stati più posti in vendita in ragione dell'irrisorietà del loro
6 valore, e che rispetto agli stessi deve trovare applicazione il disposto dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
REVOCA l'aggiudicazione disposta in favore di e dispone la restituzione Parte_1
di tutte somme dalla stessa versate a titolo di cauzione;
DICHIARA l'improcedibilità dell'esecuzione
R.G.E. 342/1996 e ordina la cancellazione del pignoramento trascritto il 19.7.1996 al n.r.p. 7754, nonché della rinnovazione trascritta il 4.7.2016 al n.r.p. 10860.2 (doc. 3);
- che la dichiarata invalidità del suddetto pignoramento è imputabile all'Istituto creditizio
[...]
(ora ) che ha, erroneamente e negligentemente Controparte_3 Controparte_5
pignorato l'immobile, costituente il lotto 1 della relazione di stima, solo nella misura di ½ sebbene nella piena proprietà del sig. (doc. 4); Parte_6
- che la dichiarata invalidità del pignoramento ha arrecato un grave pregiudizio all'attività imprenditoriale della SO istante la quale non ha potuto realizzare il progetto edilizio per il quale aveva partecipato all'asta di vendita;
- che, successivamente, la SO – nuovo titolare del credito vantato nei confronti CP_7
degli esecutati – introduceva pignoramento immobiliare sempre dinanzi al Tribunale di TA
(recante RGE 117/2020) nell'ambito della quale venivano fissate nuove aste di vendita per il Lotto 1
(doc. 5);
- che, invero, la SO non ha potuto e non può partecipare all'asta di vendita Parte_1
fissata per il giorno 16.03.2022 perché nella impossibilità oggettiva non solo di versare la somma richiesta per il c.d. saldo di aggiudicazione ma soprattutto per il successivo saldo prezzo (oggi pari a più del triplo del prezzo di aggiudicazione del 2019) (doc. 6);
- che la società istante, infatti, ad oggi, non può richiedere ulteriori finanziamenti al proprio istituto di credito di fiducia o ad altri istituti di credito avendo già concesso in garanzia tutti gli immobili a sua disposizione per ottenere il finanziamento necessario all'acquisto dell'immobile oggetto della aggiudicazione revocata (cfr. doc. 7);
- che la SO istante dal 2019 provvede mensilmente alla restituzione della somma erogata con il suindicato finanziamento unitamente al versamento di corposi interessi (cfr. doc. 6), giusto piano di
7 ammortamento in atti,
- che, con diffida del 2.03.2022 (doc. 8), la SO ichiedeva all'Istituto creditizio Parte_1
il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dalla stessa subiti a Controparte_3
causa della grave negligenta mostrata nell'introduzione di un pignoramento ab origine nullo;
- che, pertanto, ad oggi, L'Istituto creditizio convenuto non ha provveduto al risarcimento dei danni arrecati alla SO istante e si è reso necessario ed indispensabile il ricorso al competente
Tribunale, al fine di tutelare il buon diritto della SO istante.
Considerato in diritto
Come risulta da quanto esposto in narrativa e dalla documentazione allegata è di cristallina evidenza l'errore in cui è incorso il creditore procedente nell'aver azionato un procedura esecutiva illegittima perché avviata su un bene nella piena proprietà del debitore esecutato.
Orbene, è notorio che chi compra a seguito di una vendita forzata dovrebbe avere poco da temere per i vizi del procedimento: l'art. 2929 c.c., infatti, pone a suo favore una regola generale di insensibilità della vendita (od assegnazione) forzata alle nullità degli atti esecutivi che l'hanno preceduta;
e prevede una sola eccezione a tale regola, per il caso di collusione con il creditore procedente, escludendo comunque da qualsiasi obbligo restitutorio gli altri creditori.
Non si estende quindi, in danno dell'aggiudicatario, alcuna illegittimità del processo, benché sia una regola generale quella della trasmissione di questa ad ogni atto derivante o dipendente.
Anche questo è un tema assai dibattuto tra gli interpreti, per la grandissima rilevanza pratica delle conseguenze in tema di affidabilità degli estranei al processo - quali sono di norma gli aggiudicatari
- sulla stabilità degli effetti dei loro sforzi, spesso anche importanti, per rendersi acquirenti in quella sede del bene offerto da un ufficio pubblico e, quindi, da un soggetto che dovrebbe offrire le massime garanzie di serietà nell'attività espletata e di bontà ed effettività dei risultati promessi.
Una vendita forzata deve essere conveniente, altrimenti nessuno ci si impegnerebbe: e, per essere conveniente, non deve presentare profili di precarietà derivanti da vizi del procedimento che
8 l'aggiudicatario non è stato in grado di conoscere e quindi di valutare nel momento in cui ha considerato la convenienza economica del suo investimento e della sua positiva risposta alla sollecitazione al pubblico operata dall'ufficio giudiziario con il bando di vendita.
La tutela dell'aggiudicatario comporta allora che, in via del tutto eccezionale e sempre che egli stesso non sia colluso o comunque consapevole del «retroscena», non potranno essergli opposte le nullità del processo esecutivo, diverse da quelle immediatamente da lui percepibili perché relative allo stesso procedimento di vendita.
In più occasioni la Giurisprudenza di legittimità e di merito ha statuito che l'aggiudicatario è tutelato anche nel caso in cui venga meno fin dall'origine («ex tunc») il titolo esecutivo posto a fondamento del processo (Cass., S.U., n. 21110/12); che la tutela dell'aggiudicatario “incolpevole” è uno degli attuali principi fondanti del processo esecutivo (Cass., n. 9255/15; Cass., n. 7708/14; Cass., S.U., n.
21110/12; Cass., n. 26202/11; Cass., n. 12960/11; Cass., S.U., n. 262/10).
D'altra parte, è noto a questa difesa che la suddetta tutela non opera nella fattispecie di cui è causa, ma appare necessario sottolineare, al fine di richiedere all'Illustre Giudicante adeguato ristoro dei danni subiti dalla odierna attrice, che nella fattispecie di causa, la dopo aver CP_2 Parte_1
tentato per ben tre volte di acquistare il lotto 1 della relazione di stima si è vista revocare l'avvenuta assegnazione questa volta non per colpa a lei imputabile ma per la grave negligenza del creditore procedente.
In merito a quanto sopradetto appare necessario, a sommesso parere dello scrivente, portare all'attenzione del Giudicante la circostanza che nel corso di una prima asta, svoltasi nel maggio del
2018, la si aggiudicava l'immobile di cui è causa ma, non riuscendo ad ottenere Parte_1
dal proprio istituto creditizio un finanziamento, non versava il c.d. saldo prezzo con conseguente revoca della assegnazione e perdita della cauzione versata per la partecipazione all'asta di vendita.
Non c'è chi non veda come la palese ed innegabile negligenza dell'odierna convenuta abbia causato danni economici alla SO , la quale già nel 2018 ha partecipato ad una asta Parte_1
nell'ambito di una procedura esecutiva nulla nella quale ha perduto la somma versata a titolo di
9 cauzione.
Successivamente, la medesima partecipava alla successiva asta di vendita Parte_1
ottenendo, nuovamente, l'aggiudicazione dell'immobile staggito ma anche questa assegnazione veniva revocata a seguito di accoglimento di un reclamo proposto da altri partecipanti alla vendita per un vizio, imputabile al professionista delegato, contenuto nell'avviso di vendita.
A seguito delle suindicate vendite, pertanto, veniva fissata l'asta di vendita del 24/09/2019 nella quale, come detto, la SO attrice si vedeva aggiudicato l'immobile, versava il saldo aggiudicazione, riusciva a procurarsi il finanziamento necessario per il pagamento del saldo prezzo per poi, inaspettatamente, dopo aver profuso energie e sostenute ingenti costi, vedersi revocata la suddetta assegnazione per nullità assoluta del pignoramento incardinato nel lontano 1996 dal
[...]
per un vizio originario della procedura determinato da grave negligenza del Controparte_3
creditore procedente, errore che il creditore ben avrebbe potuto evitare attraverso una semplice verifica della documentazione ipocatastale in suo possesso e/o anche accertare nel corso degli anni.
Per queste ragioni sussiste, anche una grave responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 2, in capo al creditore procedente che ha sottoposto a pignoramento immobiliare un immobile, identificato nel lotto 1 della relazione di stima, indicando lo stesso essere di proprietà paritaria dei sigg.
[...]
e , la cui illegittimità accertata dal giudice dell'esecuzione ha comportato Pt_6 Parte_7
e continuo a comportare per la SO danni alla propria attività imprenditoriale. ] Parte_1
Si costituiva con comparsa di risposta l'interventore Controparte_8
rassegnando le seguenti conclusioni:
[2) in via principale,rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del P.D. Avv. CP_1
in ordine alla causazione del presunto evento dannoso denunciato da parte attrice con
[...]
conseguenziale sua condanna a risarcire i danni rappresentati dall'attrice, ove sussistenti, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio;
4) in via ulteriormente subordinata, condannare il P.D. Avv. a manlevare e Controparte_1
10 mantenere indenne a ogni e qualsiasi pregiudizio che alla stessa dovesse conseguire CP_7
a seguito della domanda proposta da Parte_1
5) condannare chi di dovere al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre agli accessori di legge. ]
Così argomentava le proprie conclusioni l'interventore:
[- che nell'ambito degli interventi legislativi di cui al D.L. 24 settembre 1996, n. 497, recante
“Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del CP_3
Cont
, convertito con modifiche in L. 19.11.1996, n. 588, la con scrittura privata autenticata
[...]
dal notaio dott. in data 31.12.1996 (rep. 45847), registrata all'Ufficio del Registro Persona_1
di Napoli il 7 gennaio 1997 al n. 302, si è resa cessionaria in blocco e pro soluto, ai sensi dell'art. 58 TULB, con finalità di realizzo di una pluralità di crediti ed attivi di problematica recuperabilità del (all. 2); Controparte_3
- che della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sul foglio delle inserzioni della
Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1997, n. 12 (all. 3);
- che per effetto del combinato disposto dell'art. 58 TULB e dell'art. 3, comma 6 del citato D.L.
497/1996 “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate e comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”;
- che nell'ambito della citata operazione di cessione erano ricompresi i crediti già vantati dal
[...]
oggetto del presente giudizio;
CP_3
- che contestualmente la con scrittura privata autenticata in data 31.12.1996 dal notaio CP_2
, rep. 45848, conferiva al mandato con rappresentanza per la gestione, Per_1 Controparte_3
riscossione ed amministrazione degli attivi ceduti (all. 4);
[...
- che a seguito di vicende societarie che hanno interessato l'originaria dante causa, al CP_3
sono subentrati nell'esecuzione del mandato: CP_3
11 Il con effetti a far data dal 1°.01.2003, a seguito di fusione per incorporazione Parte_9
del (atto notaio del 18.12.2002, rep. 100971, racc. 15159) (all. 5); Controparte_3 Per_2
I , con effetti a far data dal 1°.01.2007 a seguito di fusione tra Controparte_9 CP_10
e (atto notaio del 28.12.2006, rep. 109563, racc. 17118) (all. 6);
[...] Parte_9 Per_2
Cont
- che a seguito di un processo di riorganizzazione, la ha avocato a sè la gestione dei crediti, con conseguente cessazione del mandato già conferito al Controparte_3
- che, a seguito di modifica di denominazione per atto Notaio di Roma in data Persona_3
19/7/2019, Rep. 59590, Racc. 30481, registrato a Roma 5 l'8/8/2019 al n. 11481/1T, la
[...]
ha assunto la denominazione di Controparte_2 CP_8
all. 7); Parte_3
- tanto premesso, la così come innanzi Parte_3
rappresentata e difesa, visto il difetto di legittimazione passiva di e ribadito Controparte_4
per quanto sopra rappresentato di essere l'unica legittimata a resistere alla domanda oggi proposta dall'attrice nel giudizio civile n. 4166/2022 R.G. in essere presso il Tribunale di Parte_1
TA, interviene volontariamente nel presente giudizio al fine di eccepire preliminarmente la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'atto introduttivo e, comunque, la sua estraneità ai fatti ivi rappresentati eventualmente da ascriversi ad altro soggetto che col presente atto viene chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
____________________________ Con l'atto di citazione notificato a Controparte_11 [...]
assume di essere stata gravemente danneggiata da una presunta condotta del creditore Parte_1
pignorante di un immobile che si era aggiudicato in sede di vendita all'asta ma che, a causa della errata indicazione del diritto di proprietà in capo a parte debitrice, si era visto revocare l'aggiudicazione. Per quanto sopra l'attrice formula le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in premessa, così provvedere:
1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'istituto creditizio Controparte_5
(già nella determinazione della dichiarata nullità della
[...] Controparte_3
12 procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di TA, recante RGE 342/1996;
2) per l'effetto, condannare la convenuta (già Controparte_5 [...]
al pagamento in favore della della somma di € 576.000,00, CP_3 Parte_5
a titolo di risarcimento danni, per tutte le causali indicate in premessa, quantificati in via equitativa ossia in misura pari al valore commerciale dell'immobile sito in Ginosa (TA) alla via strada statale n. 580, giusta perizia a firma dell'ing. (doc. 9), depositata nell'ambito della Controparte_6
procedura esecutiva TRIB. TA RGE 117/2020, o di quella minore o maggiore somma;
3) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari maturati sia nella fase stragiudiziale, sia nel presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Tutto quanto innanzi premesso, si costituisce dunque nel presente giudizio al fine di CP_7
eccepire la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'atto introduttivo e, comunque, la sua estraneità ai fatti ivi dedotti e, tanto, per le seguenti ragioni: IL PIGNORAMENTO DELL'11/05/1996
TRASCRITTO IL 19/07/1996 Non si può certamente smentire che il pignoramento in intestazione era affetto da errore sulla titolarità del bene immobile staggito che era (ed è) di proprietà del solo e non anche di . Ma non si può neppure disconoscere che tale errore Parte_6 Parte_7
aveva la sua origine già negli atti iniziali in forza dei quali ebbe inizio la procedura esecutiva. Il titolo esecutivo, infatti, era costituito da un contratto di mutuo fondiario del 20/09/1991 (all. 8) che indicava il quale parte mutuante e e quale parte Controparte_3 Parte_6 Parte_7
mutuataria i quali concedevano ipoteca volontaria sul bene immobile che erroneamente veniva indicato essere di loro proprietà, come chiaramente si evince dalla lettura dell'art. 5 del contratto, da quella dell'atto di quietanza del 30/10/1991 (all. 9) e dalla nota di iscrizione ipotecaria dell'08/10/1991 (all. 10). È pertanto evidente che, disponendo il di siffatti Controparte_3
documenti, non poteva che avviare l'esecuzione immobiliare notificando precetto e pignoramento a e che apparivano essere entrambi proprietari del bene immobile Parte_6 Parte_7
staggito e oggetto della presente causa. IL PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 342/1996 R.G.E.
Incardinato quindi il procedimento esecutivo, il (successivamente e Controparte_3 CP_2
13 infine chiedeva disporsi la vendita dell'immobile pignorato e, a seguito di tanto, il CP_7
G.E. provvedeva a nominare il Custode Giudiziario, poi Professionista Delegato, nella persona dell'Avv. del Foro di TA, assegnandogli i compiti previsti dalla legge e Controparte_1
dall'ordinanza di delega, e a nominare il C.T.U. per provvedere alla descrizione e valutazione dell'immobile a vendersi. È noto che le attività connesse alle operazioni di vendita, sia quelle preliminari che quelle successive, sono demandate al Professionista Delegato al quale sono affidati diversi compiti tra i quali, primo fra tutti, quello di verificare la titolarità dell'immobile pignorato e controllare la rispondenza della proprietà del debitore pignorato a quella risultante dai registri immobiliari. In definitiva il creditore pignorante si limita a chiedere la vendita, ma questa, con tutte le incombenze connesse, viene disposta dal Giudice dell'Esecuzione e, per esso, dal delegato a norma dell'art. 591 bis c.p.c.; si vuole dire, alla fine, che qualsiasi anomalia nelle operazioni di vendita, soprattutto se connessa alla titolarità dell'immobile staggito, non può che ricadere nella responsabilità del Professionista Delegato. In particolare, con riferimento alla vicenda che ci occupa, deve essere posta in rilievo la decisiva circostanza secondo cui nella ordinanza di delega, alla pagine 2 n. 1 (all. 11) si legge testualmente che “il professionista delegato dovrà effettuare il controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione notarile sostitutiva depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice ai sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informare questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio”.
È sintomatico che il controllo della titolarità in capo al debitore deve essere effettuato dal delegato sulla base della documentazione ipo-catastale o del certificato notarile e della relazione dell'esperto, giammai su quanto il creditore procedente ha dichiarato nell'atto di pignoramento;
e tali documenti indicano inequivocabilmente che la proprietà del bene staggito è di proprietà esclusiva di
[...]
Tanto è sufficiente per affermare che, ove mai la richiesta risarcitoria della società attrice Pt_6
sia assistita da un minimo di plausibilità (il che viene drasticamente contestato), la responsabilità di tanto non può che far capo al Professionista Delegato che ha omesso il dovuto controllo della titolarità del bene pignorato, provvedendo poi a venderlo in data 24/09/2019 aggiudicandolo alla
14 per il prezzo di € 144.000,00, salvo successivamente a prendere atto che aveva posto Parte_1
in vendita un immobile che era di esclusiva proprietà di e non anche di Parte_6 Pt_7
. Di tale decisiva anomalia il professionista delegato prendeva contezza a seguito di visure
[...]
ipotecarie allorché la vendita era stata già effettuata, tant'è che con sua relazione del 20/02/2020
(all. 12), egli stesso la rappresentava al G.E. al quale chiedeva disporsi la revoca e tanto avveniva col provvedimento del 18/06/2020 di quest'ultimo (all. 13). LA SUCCESSIVA PROCEDURA
ESECUTIVA N. 117/2020 R.G.E. Dichiarata quindi la revoca della vendita del 24/09/2019 e la conseguente improcedibilità della procedura esecutiva n. 342/1996 R.G.E., l' CP_7
procedeva ad un nuovo pignoramento del bene in oggetto, questa volta correttamente indicando il
Signor quale unico ed esclusivo proprietario dello stesso;
veniva nominato altro e Parte_6
diverso professionista delegato rispetto a quello della precedente procedura nella persona dell'avv.
Roberto Pugliese e tale procedimento esecutivo è iscritto al n. 117/2020 R.G.E..
Orbene, allo stato attuale anche quest'ultima procedura è pervenuta alla vendita e dopo l'esito negativo di tre aste, è stata fissata ora quella del 18/01/2023 (all. 14) ove il prezzo base dell'immobile per cui è causa è stabilito in € 243.000,00 e l'offerta minima (che poi è il valore da prendere in considerazione) in € 182.250,00, e tanto è sufficiente ad apprezzare del tutto inammissibile e pretestuosa la richiesta di un risarcimento di ben € 576.000,00. LA RICHIESTA DI
RISARCIMENTO DI € 576.000,00 Come sopra dedotto, tale richiesta è inammissibile e pretestuosa in quanto non è affatto accettabile riferire il valore dell'immobile a quello di una perizia quando invece tale valore deve essere correttamente riferito alle dinamiche reali all'attualità del mercato immobiliare e queste indicano che l'offerta minima per concorrere all'asta è di € 182.250,00, senza considerare che ove la prossima asta del 18/01/2023 dovesse andare deserta (il che è più che possibile considerata la situazione congiunturale in essere) il prezzo base subirebbe una ulteriore falcidia del 25% risultando esso addirittura inferiore rispetto a quanto ebbe ad offrire Parte_1
(€ 144.000,00) allorché si aggiudicò l'immobile all'asta del 24/09/2019 relativa alla procedura n.
342/1996 R.G.E.. Ma v'è molto di più. È la stessa che determina il valore Parte_1
dell'immobile addirittura ricorrendo ad una perizia di parte per mano del Geometra Per_4
all'uopo incaricato, che formulò la relazione del 02/07/2020 qui prodotta (all. 15). Questi i
[...]
15 fatti connessi alla suddetta circostanza: a seguito della revoca dell'aggiudicazione l'attrice, a mezzo del suo consulente finanziario Dr. avviava una trattativa con tesa a Persona_5 CP_7
pervenire ad una transazione mediante una offerta di denaro estintiva del debito da corrispondere all'accettazione “a semplice richiesta”.
Tale proposta veniva formulata con lettera del 29/12/2020 del Dr. (all. 16) che offriva la Per_5
somma di € 68.000,00 omnicomprensiva, peraltro giustificata dalla predetta relazione peritale del
Geom. che riteneva “ragionevole” una offerta d'acquisto pari ad € 90.000,00, Persona_4
tale dovendosi stimare il valore reale dell'immobile. Poiché declinava la suddetta offerta di CP_7
€ 68.000,00 ritenendola eccessivamente penalizzante per i suoi interessi, il Dr. per conto Per_5
di , elevava l'offerta ad € 87.000,00 con lettera del 21/01/2021 (all. 17) (non 2020 come Parte_1
chiaramente si può apprezzare essere stato un refuso) ma, purtroppo, anche tale soluzione non ebbe ad incontrare il favore di , che, quindi, dovette dare impulso alla seconda procedura esecutiva CP_7
rubricata al n. 117/2020 R.G.E.. È, dunque, del tutto evidente che la richiesta risarcitoria di €
576.000,00, tale considerata addirittura “in via equitativa” e parametrata al valore commerciale dell'immobile, è semplicemente iperbolica, solo considerando, appunto, che la stessa società attrice a mezzo di un suo tecnico di fiducia, quantificava il valore del cespite in € 90.000,00, ovvero in un importo circa sette volte minore del chiesto risarcimento. ________________________ Per le suesposte ragioni, ferme restando l'infondatezza della domanda attrice e la inaccettabile temerarietà delle sue richieste, il professionista delegato della procedura esecutiva immobiliare n. 342/1996
R.G.E., Avv. , deve essere chiamato a partecipare al presente giudizio in forza della Controparte_1
responsabilità di cui è onerato quale ausiliario del G.E. e, pertanto, a rispondere direttamente degli eventuali danni lamentati da parte attrice ovvero, subordinatamente, a rivalere , da ogni CP_7
conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio.]
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva con comparsa di risposta l'Avv. Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[1) in rito, fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo,
[...]
con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86, ed in persona del legale Parte_2
16 rappresentante pro tempore, a norma dell'art. 269 c.p.c. e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 163 bis c.p.c.;
2) Nel merito, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto.
3) In via subordinata, rigettare la chiamata in causa dell'avv. , quale Delegato alle Controparte_1
operazioni di vendita, in quanto destituita di ogni e qualsiasi fondamento.
4) in via ancor più gradata, salvo gravame, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, e/o di quella di , e/o di accertamento di una qualsiasi Parte_3
responsabilità del Delegato alle operazioni di vendita, dichiarare che il chiamato in causa,
[...]
è tenuto a manlevare l'avv. da ogni e qualsiasi avversa Parte_2 Controparte_1
pretesa e, quindi, ove occorrendo, condannare direttamente quest'ultima a rifondere chi di ragione quanto dovesse eventualmente essere accertato nel corso del giudizio a carico dell'odierno professionista , e/o, comunque, a mantenerlo indenne da ogni e qualsivoglia pregiudizio che allo stesso dovesse conseguire a seguito della domanda proposta dalla e/o dalla Parte_1 [...]
. Controparte_12
5) Condannare l'attrice, la convenuta e/o chi di ragione al pagamento delle spese di lite.]
Così argomentava il terzo chiamato Avv. le proprie richieste processuali: Controparte_1
[Quanto alla domanda attrice, si rileva che la stessa non solo risulta infondata, ma anche del tutto sproporzionata rispetto ai valori dei quali si discute.
In primo luogo si osserva che l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice non è stata impugnata né dal creditore procedente, né dall'aggiudicataria, né dalle altre parti del processo esecutivo. In realtà, come ha stabilito la Suprema Corte, “in materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore…..”
(Cass. 20.10.2021 n. 29018; conf. n. 18312/14; 26963/17).
17 Nel caso di specie, le parti non hanno inteso impugnare il detto provvedimento, lasciando che lo stesso passasse in giudicato e inducendo il creditore ad avviare, questa volta correttamente, una nuova espropriazione immobiliare sullo stesso bene.
In secondo luogo, si evidenzia come nel caso in esame non si ravvisi e non possa ravvisarsi una qualsivoglia lesione a carico del patrimonio dell'aggiudicataria, in quanto quest'ultima, ed in seguito alla revoca dell'aggiudicazione, si è vista riaccreditare tutte le somme versate in sede di aggiudicazione, con la conseguenza che è da escludersi qualsiasi forma di responsabilità, venendo meno il nesso eziologico proprio della tutela risarcitoria.
Ed invero, la clausola generale su cui si fonda la responsabilità richiede certamente l'esistenza di un danno meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, presupposto non ricorrente nel caso di specie atteso che la dopo aver ottenuto la tempestiva restituzione delle somme, Parte_1
avrebbe potuto estinguere il mutuo o utilizzare nuovamente e immediatamente l'importo mutuato per l'acquisto di un altro bene immobile.
La scelta di non estinguere il mutuo e di partecipare nuovamente all'asta per lo stesso bene immobile
(posto in vendita dal medesimo creditore in un separato procedimento esecutivo) e, quindi, la lamentata presunta lesione, è pertanto imputabile esclusivamente all'odierna attrice e non attribuibile a soggetti terzi. Nel caso di specie appare molto difficile ravvisare una effettiva lesione ed indentificare l'interesse giuridico meritevole di protezione.
Al contrario, lo svolgimento della vicenda acclara come nella realtà l'aggiudicataria sia stata tutelata dal Professionista Delegato, posto che questi ha portato a conoscenza del Giudice un vizio della procedura, così evitando, alla fine, il trasferimento di un bene immobile che, in futuro, avrebbe potuto comportare problemi all'aggiudicataria.
Circa poi l'ammontare del risarcimento richiesto, lo stesso appare incomprensibile e del tutto sproporzionato rispetto alla vicenda.
A tale riguardo si rammenta che il bene è stato aggiudicato per la somma di € 144.000,00, e che in seguito all'aggiudicazione la al fine di poter pagare il saldo del prezzo, si è indotta a Parte_1
18 chiedere un mutuo (pag. 1/2 dell'atto di citazione); va però ricordato, così come affermato dalla stessa aggiudicataria, che in precedenza quest'ultima si era aggiudicata altre due volte lo stesso bene, ma in tali circostanze non aveva chiesto alcun mutuo.
Ciò al fine di evidenziare come le motivazioni che abbiano indotto l'aggiudicataria a chiedere il mutuo per il saldo del prezzo attengono alla sua sfera personale;
è stata una sua decisione, ma le conseguenze della stessa (decisione), alla luce di quanto in seguito accaduto, non possono certamente essere addebitate ad altri.
In ogni caso , ed anche sotto particolare profilo, si ribadisce il concetto che se l'aggiudicataria, ed a seguito della revoca dell'aggiudicazione e dell'immediato riaccredito delle somme versate, avesse restituito, come doveva , le somme alla Banca ed estinto il mutuo (a distanza di pochi mesi dalla sua accensione) parleremmo, ora, di un ipotetico (e disconosciuto) danno di poche migliaia di euro.
SULLA CHIAMATA IN CAUSA DEL DELEGATO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA
Come ricordato dalla chiamante in causa , l'avv. Parte_3 CP_1
fu nominato dal Giudice dell'esecuzioni immobiliari, dott. Andrea Paiano, quale Delegato
[...]
alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. limitatamente al Lotto 1 e, cioè, al fabbricato allo stato grezzo sito in Ginosa (TA) sulla SS. 580.
Ricevuto l'incarico, il delegato procedeva a tutti gli adempimenti di sua pertinenza, così come previsti e disciplinati dalla citata norma che, lo si evidenzia, non prevede affatto che lo stesso debba procedere anche ad un controllo sulla titolarità dei diritti reali a favore degli esecutati!
Nel caso di specie questo controllo è stato pertanto inserito impropriamente nella Delega poiché il
Delegato non può di certo entrare nel merito degli atti processuali, né tanto meno deve eseguire un controllo formale degli stessi, trattandosi di incombenti riservati ad altri soggetti della procedura , tra cui le stesse parti interessate che hanno il diritto di proporre opposizione ex art. 615 e segg. c.p.c.
In altre parole, nella Delega richiamata dalla quale Controparte_12
fondamento della domanda dalla stessa svolta nei confronti dell'odierno deducente, sono previste delle attività ulteriori che, però, non sono di competenza del Delegato, il quale si occupa “della
19 vendita” dei beni, provvedendo alla predisposizione di tutti i relativi atti , e dell' espletamento, in seguito, di tutti gli adempimenti di carattere fiscale (e non, ivi compresi quelli tesi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli esistenti sul bene stesso), e ciò al fine “dell'esatta realizzazione della vendita forzata ” .
In buona sostanza, la delega non può derogare e/o ampliare a piacimento la norma di carattere generale, e cioè l'art. 591 bis c.p.c., che prevede quali siano i compiti del Delegato alle operazioni di vendita;
questi svolge una funzione pubblicistica tesa alla esecuzione degli atti preparatori e successivi alla vendita del bene pignorato, come specificamente contemplati dalla legge, ma non può di certo essere chiamato a rispondere per attività e controlli riservati ad altri soggetti della procedura.
In realtà, il G.E. ha posto a fondamento del suo provvedimento di estinzione la nullità dell'atto di pignoramento, che è un atto proveniente dal creditore procedente, e non certamente dal
Professionista Delegato alle operazioni di vendita. Il Professionista, come è noto, e come si evince dalle stesse norme in tema di esecuzione immobiliare, viene nominato dal G.E. soltanto in un momento successivo all'incardinamento del processo, che è ad impulso del creditore procedente o dei creditori che ne abbiano interesse, ed all'esito della verifica e del controllo tanto dell'istanza di vendita, quanto di tutti gli atti preliminari alla stessa, venendo quindi preposto , ed in un momento successivo , all'espletamento solo degli incombenti relativi alla concreta vendita dei beni pignorati.
A tal riguardo, ed in una fattispecie identica a quella che ci occupa, anche la Suprema Corte ha affermato che “Nell'espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore” (Cass. 26.05.2014 n. 11638)
E' singolare, inoltre, la circostanza per la quale il creditore, pur riconoscendo l'esistenza di un suo errore nel pignorare (vedasi pag. 12 del suo atto introduttivo laddove afferma che: “Non si può certamente smentire che il pignoramento in intestazione era affetto da errore sulla titolarità del bene
20 immobile staggito che era (ed è) di proprietà del solo e non anche di Parte_6 Pt_7
), possa chiedere oggi che le conseguenze del suo errore ricadano sul Delegato !!
[...]
A tal riguardo, si rammenta che il legame tra la condotta e l'evento è ritenuto, sia dalla giurisprudenza più autorevole che dalla dottrina maggioritaria, conditio sine qua non ai fini della configurabilità della responsabilità da risarcimento.
Nel caso di specie, il Giudice ha posto a fondamento del provvedimento di estinzione la nullità dell'atto di pignoramento, che è un atto proveniente dal creditore procedente, e non certamente dal
Professionista delegato che, lo si ribadisce, è un Ausiliario nominato dal G.E. soltanto in un momento successivo all'incardinamento del processo esecutivo.
Pertanto, il comportamento del delegato non si pone come conditio sine qua non del provvedimento di nullità all'uopo ricordandosi anche che l'accertamento sulla causalità avviene attraverso un procedimento di eliminazione mentale;
e, invero, eliminando la condotta dell'avv. , Controparte_1
il provvedimento di nullità sarebbe stato comunque emesso dal G.E, per nullità dell'atto di pignoramento.
Deve, pertanto, essere esclusa una qualsivoglia forma di responsabilità del Delegato, il quale con il suo comportamento ha, e nella realtà, tutelato la dal trasferimento di un bene gravato Parte_1
da un errore a monte, ed imputabile al creditore procedente.
Alla luce di tali premesse è evidente che la chiamata in causa del Professionista Delegato alle operazioni di vendita effettuata da è del tutto priva di ogni e Parte_3
qualsiasi fondamento giuridico, e pertanto la stessa deve essere rigettata con ogni conseguenza di legge.
SULLA CHIAMATA IN CAUSA DELLA Parte_2
Fermo restando quanto innanzi dedotto, eccepito ed allegato, si partecipa che l'avv. CP_1
ed al momento della sua chiamata in causa nell'odierno giudizio, era regolarmente
[...]
assicurato (per i danni rinvenienti dall'esercizio dell'attività professionale) con la Pt_2 Parte_2
con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 86, mediante la Polizza n.
[...]
21 GT2C256592P – LB.
Detta Polizza copriva, anche, le attività di Delegato alle operazioni di vendita oltre che di Custode giudiziario, curatore fallimentare, ecc. e tanto si evince a pag. 7 della Polizza stessa (all. 2).
Una volta ricevuta la notifica dell'atto di citazione l'odierno deducente ha immediatamente denunciato il sinistro alla Compagnia di Assicurazioni (all. 3).
Pertanto, e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice, o di quella della convenuta/intervenuta , l'avv. intende essere garantito e CP_7 Controparte_1
manlevato dalla per tutti i danni che, ipoteticamente, dovessero Parte_2
essere accertati nel corso del presente giudizio e, quindi, dichiara, ai sensi dell'art. 269 co 2 c.p.c., di voler chiamare in causa quest'ultima. ]
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva con comparsa di risposta la Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
[in via principale: - rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'Avv. in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare le domande di manleva svolte dall'Avv. CP_1
nei confronti degli Assicuratori;
- rigettare in ogni caso le domande di manleva svolte dell'Avv. nei confronti degli Assicuratori in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata CP_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'operatività delle polizze poste a fondamento delle domande di manleva: - escludere o limitare e ridurre l'eventuale indennizzo dovuto nei limiti della responsabilità effettivamente ascrivibile all'Assicurato (se del caso con liquidazione da effettuarsi in via equitativa); - subordinare il pagamento dell'indennizzo determinato in favore dell'Avv. all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte CP_1
di quest'ultimi in favore degli aventi diritto;
- limitare l'eventuale obbligo indennitario degli
Assicuratori alla sola quota di responsabilità in concreto attribuibile all'Avv. In ogni caso: CP_1
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre iva, cpa e spese generali sugli stessi. In via istruttoria, oltre alla procura alle liti (All. A) e agli atti di chiamata in causa (All. B) con riserva di ulteriori deduzioni e deposito di prove documentali e istanze di prove, si deposita copia certificato di polizza
22 n. GT2C256592P-LB.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la : Parte_2
[Con il presente atto si costituisce con riferimento al rischio Parte_2
assunto con il certificato n. GT2C256592P-LB come in epigrafe rappresentata e difesa, rileva la palese infondatezza delle domande tutte svolte dall'attrice, dalla e l'infondatezza delle CP_7
domande di manleva svolte dall'Assicurato in forza dei motivi di seguito esposti.
II. Insussistenza dell'obbligo indennitario in capo agli Assicuratori per infondatezza delle pretese azionate nel merito nei confronti dell . Parte_10
Non vi sarebbe neppure luogo a discutere di pretesi obblighi indennitari gravanti sugli Assicuratori ai sensi della polizza posta a fondamento della domanda di manleva dell'Assicurato, ove risultasse accertata l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione risarcitoria in capo all'Avv. CP_1
Le domande svolte nei suoi confronti sono del tutto infondate stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità in concreto ascrivibile all'operato dell . Parte_10
Al proposito, sia consentito rimandare integralmente a quanto dedotto e documentato dalla difesa di quest'ultimo, le cui eccezioni e difese - rispetto all'infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti – vengono condivise e fatte proprie dalla scrivente difesa.
Nella propria comparsa di costituzione la difesa dell'Avv. ha illustrato puntualmente i CP_1
plurimi profili di infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti, gli scriventi Assicuratori
(estranei al rapporto sostanziale tra la , da un lato, e l'Avv. dall'altro) si riservano Parte_1 CP_1
di svolgere, se del caso, più complete e autonome difese e argomentazioni “di merito” circa le domande avanzate nel prosieguo del procedimento.
III – DELLA MANCATA ESTENSIONE DELLA DOMANDA DI EDIL GASD NEI
CONFRONTI DELL'AVV. MAGGIO.
Preliminarmente, questa difesa non può non evidenziare come, nel caso di specie, non possa dirsi verificata la automatica estensione della domanda attorea nei confronti del terzo.
23 Come è noto, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.
Tuttavia, in una recentissima pronuncia della Suprema Corte, quest'ultima ha avuto modo di chiarire che: "se è vero che la chiamata di terzo responsabile genera automaticamente una domanda risarcitoria dell'attore originario nei confronti del terzo, senza bisogno di espressa istanza, non si può negare all'attore il diritto di rifiutare il contraddittorio sul punto".
In altre parole, afferma la Cassazione che una parte non può "essere costretta, contro la sua volontà,
a proporre una domanda contro un altro soggetto nei cui confronti non intende agire per le più svariate ragioni (familiari, morali, contrattuali, transattive, di opportunità) perché altrimenti si verrebbe a determinare un inaccettabile vulnus al diritto di azione costituzionalmente tutelato, anche nella libertà negativa di non esercitarlo".
In altri termini, nulla impedisce all'originario attore di omettere o rifiutarsi di estendere la propria domanda al terzo. E tale omissione o rifiuto dell'attore di estendere la propria domanda al terzo può dipendere dalle più svariate ragioni: familiari, morali, contrattuali, transattive, di opportunità (Cfr.
Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, (ud. 03/02/2023, dep. 20/03/2023), n.7930).
Nel nostro caso, l'attore nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 novembre
2022 espressamente afferma che: "appare alquanto paradossale il tentativo della odierna convenuta di eccepire una assenza di responsabilità in capo all'istituto creditizio procedente, per addossarlo al professionista delegato, laddove testualmente si ammette sia che il pignoramento dell'11/05/1996 era affetto da errore sulla titolarità del bene immobile staggito (ossia la sua assoluta nullità!!), e sia che tale errore era già presente nel contratto di mutuo, costituente il titolo esecutivo della procedura, stipulato dallo stesso Istituto creditizio.
Vorrà spiegarci l'Istituto creditizio come sia stato possibile sottoscrivere un contratto di mutuo
24 fondiario con tale macroscopico errore, come sia stato possibile trascrive un pignoramento su un bene non di proprietà di uno degli esecutati e come sia stato possibile depositare i certificati di cui all' art. 567 c.p.c. o il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari senza mai accorgersi (o con la consapevolezza??!) della “errata” titolarità sul bene immobile staggito, tanto prima ancora che venisse nominato un professionista delegato alla vendita."
Per cui, in considerazione della pretestuosità della chiamata dell'avv. effettuata dalla CP_1
, la non ha poi provveduto alla modifica delle iniziali conclusioni, bensì ha CP_7 Parte_1
richiamato le conclusioni originariamente rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, ciò
a evidenziare la mancanza di volontà nel volere estendere la propria domanda anche contro l'Assicurato Avv. CP_1
Alla luce di quanto evidenziato si chiede che Codesto Tribunale voglia dichiarare la manifesta infondatezza della chiamata dell'avv. con conseguente rigetto delle pretese avanzate nei suoi CP_1
confronti.
IV - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DELLA RISPETTO AL MERITO DEL Parte_1
GIUDIZIO.
VI.A – SULLA ESATTA INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI DEL PROFESSIONISTA
DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 591 BIS C.P.C.
L'avv. fu nominato dal Giudice dell'esecuzioni immobiliari, dott. Andrea Paiano, Controparte_1
quale Delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. limitatamente al Lotto 1 e, cioè, al fabbricato allo stato grezzo sito in Ginosa (TA) sulla SS. 580
La chiamante come sopra evidenziato, ha chiamato in causa l'avv. poiché, a suo CP_7 CP_1
avviso,
"È noto che le attività connesse alle operazioni di vendita, sia quelle preliminari che quelle successive, sono demandate al Professionista Delegato al quale sono affidati diversi compiti tra i quali, primo fra tutti, quello di verificare la titolarità dell'immobile pignorato e controllare la rispondenza della proprietà del debitore pignorato a quella risultante dai registri immobiliari" (cfr.
25 pag. 5 comparsa di costituzione ). CP_7
Afferma ancora "In definitiva il creditore pignorante si limita a chiedere la vendita, ma questa, CP_7
con tutte le incombenze connesse, viene disposta dal Giudice dell'Esecuzione e, per esso, dal delegato a norma dell'art. 591 bis c.p.c.; si vuole dire, alla fine, che qualsiasi anomalia nelle operazioni di vendita, soprattutto se connessa alla titolarità dell'immobile staggito, non può che ricadere nella responsabilità del Professionista Delegato". (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione ). CP_7
Tale considerazione sarebbe corroborata dal fatto che risulterebbe dalla ordinanza di delega la necessità che il professionista delegato effettui il controllo della titolarità in capo al debitore esecutato del diritto reale oggetto di pignoramento.
Di conseguenza, su tale assunto, la , per quel che qui interessa, ha chiesto l'accertamento CP_7
della responsabilità (e conseguente condanna al risarcimento del danno) dell'Avv. che CP_1
avrebbe omesso "il dovuto controllo della titolarità del bene pignorato, provvedendo poi a venderlo in data 24/09/2019 aggiudicandolo alla per il prezzo di € 144.000,00, salvo Parte_1
successivamente a prendere atto che aveva posto in vendita un immobile che era di esclusiva proprietà di e non anche di ." (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione Parte_6 Parte_7
). CP_7
La domanda di parte convenuta, come già ampiamente e puntualmente evidenziato non solo dall ma anche da parte attrice, è del tutto infondata. Parte_10
Sotto un primo profilo si rileva che, in termini generali, come noto, la disposizione di cui all'art. 591 bis c.p.c. non prevede affatto che il professionista delegato alla vendita debba procedere anche ad un controllo sulla titolarità dei diritti reali a favore degli esecutati.
Tale ultima disposizione prevede, infatti, che il Delegato svolga una funzione pubblicistica tesa alla esecuzione degli atti preparatori e successivi alla vendita del bene pignorato, come specificamente contemplati dalla legge, provvedendo alla predisposizione di tutti i relativi atti , e dell' espletamento, in seguito, di tutti gli adempimenti di carattere fiscale (e non, ivi compresi quelli tesi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli esistenti sul bene stesso), e ciò al fine “dell'esatta
26 realizzazione della vendita forzata ” .
A ben vedere, la competenza dei controlli sulla titolarità dei diritti reali sui beni pignorati non può che essere riservata esclusivamente al Giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. 26 maggio 2014, n. 11638).
Infatti, il Giudice dell'Esecuzione della procedura esecutiva de quibus ha posto a fondamento del suo provvedimento di estinzione proprio la nullità dell'atto di pignoramento e non la condotta del
Professionista Delegato.
E che vi sia stato un vizio nell'atto di pignoramento lo riconosce la stessa che a pag. 12 CP_7
dell'atto di citazione espressamente afferma: "Non si può certamente smentire che il pignoramento in intestazione era affetto da errore sulla titolarità del bene immobile staggito che era (ed è) di proprietà del solo e non anche di )". Parte_6 Parte_7
A tale riguardo, a nulla rileva che nella Delega richiamata dalla siano previste tali attività di CP_7
controllo anche in capo al professionista, poiché è evidente che in nessun caso tale provvedimento non può derogare alla disposizione di legge di cui all'art. 591 bis c.p.c.
È evidente, quindi, che già solo in considerazione di quanto appena riportato la domanda della nei confronti dell'Assicurato non potrà che trovare il più ampio rigetto. CP_7
III.B - IN SUBORDINE. IN OGNI CASO, DELLA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI
PARTE ATTRICE.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse automaticamente estesa la domanda di parte attrice anche in assenza di un suo consenso, seppur implicito, anche all'Avv.
e nel caso in cui si volesse ritenere configurabile anche solo astrattamente, nel caso di specie, CP_1
una responsabilità del Professionista Delegato alla vendita, in ogni caso sarebbe assolutamente infondata la domanda della . Parte_1
Infatti, in primo luogo, come correttamente rilevato sia dalla che dall , l'ordinanza CP_7 Parte_10
di estinzione emessa dal GE non è stata impugnata né dal creditore procedente, né dall'aggiudicataria, né dalle altre parti del processo esecutivo, così facendola passare in giudicato
27 e obbligando il creditore ad avviare una nuova espropriazione immobiliare sullo stesso bene.
In secondo luogo, non è dato comprendersi come concretamente possa ravvisarsi una lesione in concreto posto che la ha ricevuto, una volta revocata la vendita, il riaccredito di tutte le Parte_1
somme versate in sede di aggiudicazione.
Ebbene, tutto quanto appena riportato impedisce di ritenere esistente qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'Assicurato Avv. CP_1
Fermo quanto sopra esposto, gli scriventi Assicuratori si associano a tutti i rilievi formulati dall'Assicurato che, all'evidenza, dimostrano il corretto operato dello stesso svolto sulla base e previo esame della documentazione fornita dal debitore esecutato.
Ne consegue che la pretesa risarcitoria avanzata contro l'Assicurato è del tutto infondata e indimostrata con la conseguenza che la domanda della non potrà che andare incontro ad Parte_1
una pronuncia di integrale rigetto.
IV. INFONDATEZZA DELLA DOMANDA RISARCITORIA NEL QUANTUM.
Fermo restando quanto innanzi esposto in merito all'assenza di qualsivoglia responsabilità professionale ascrivibile all'Assicurato Avv. e la conseguente infondatezza delle domande CP_1
risarcitorie avanzate nei suoi confronti , gli scriventi Assicuratori contestano integralmente la quantificazione dei danni ex adverso richiesti privi, tra l'altro, di adeguata dimostrazione.
In particolare, non risulta essere dovuto l'importo che la ha preteso a titolo di risarcimento Parte_1
poiché non può condividersi l'assunto per cui il (presunto) danno possa semplicisticamente quantificarsi in misura pari ai quanto indicato in una perizia di parte, come correttamente indicato sia dall'Assicurato che dalla . CP_7
Risulta evidente che la quantificazione dei danni ex adverso formulata (Euro 576.000,00) è sfornita di qualsiasi allegazione e prova
Si insiste, pertanto, per l'integrale rigetto della domanda di parte attrice.
V. SULLA DOMANDA DI GARANZIA SVOLTA DALL'ASSICURATO AVV. MAGGIO.
28 L'Assicurato Avv. ha chiesto, in caso di accertamento della propria responsabilità e di CP_1
conseguente sua condanna al risarcimento dei danni, di essere tenuto indenei dagli scriventi
Assicuratori in forza del certificato n. GT2C256592P-LB (con periodo di copertura dal 15 febbraio
2022 al 15 febbraio 2023 nel seguito “Polizza”).
In via preliminare precisiamo che la predetta copertura assicurativa è strutturata secondo il noto meccanismo claims made trovando applicazione solo con riferimento alle pretese risarcitorie intervenute durante il periodo di operatività della polizza. In altri termini: il presupposto per l'esistenza della copertura assicurativa è dato dal ricevimento da parte dell'assicurato, durante il periodo di operatività della polizza, di una richiesta risarcitoria (così come definita nel testo contrattuale) derivante da condotte colpose poste in essere dall'assicurato nello svolgimento della propria attività professionale.
Nel caso che ci occupa, l'Avv. in data 19 gennaio 2023, provvedeva a denunciare il sinistro CP_1
affermando di avere ricevuto in data 17 gennaio 2023 la notifica dell'atto di chiamata da parte di
. CP_7
In considerazione di quanto sopra, la Polizza azionata in giudizio è quella che viene in considerazione rispetto al claim di cui è causa e rispetto alla quale occorrerà illustrare i motivi di inoperatività della garanzia assicurativa.
V.B. ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO INDENNITARIO PER PREGRESSA CONOSCENZA DI
CIRCOSTANZA RILEVANTI.
Si rileva che a pag. 10 della Polizza dove vengono disciplinate le esclusioni di copertura, viene previsto espressamente che: “L'Assicurazione non opera:
1) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a
CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva
RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui;
".
In particolare, per Circostanza si deve intendere:
29 "a) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un
ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
b) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI".
A tal riguardo si fa presente che, dall'esame della documentazione allegata in atti, le prime criticità relative al claim sono emerse a far data dal 20 febbraio 2020, data in cui l'Avv depositava CP_1
la relazione in cui dava conto dell'errore nell'atto di pignoramento chiedendo al Giudice dell'esecuzione la revoca dell'aggiudicazione dell'immobile (vedi allegato 12 comparsa ). CP_7
E' evidente che detti eventi rappresentano circostanze di cui l'Avv. è venuto a conoscenza CP_1
prima della data di decorrenza della polizza (i.e. 15 febbraio 2022 - 15 febbraio 2023) e che dette circostanze non risultano essere state regolarmente denunciate agli Assicuratori o di cui quest'ultimi siano stati in alcun modo informati né al momento della notifica delle circostanze di sinistro, con conseguente esclusione di copertura ai sensi di quanto previsto dalla sopra richiamata previsione.
Alla luce di quanto precede, pertanto, dovrà concludersi che, con riguardo al claim dedotto nel presente giudizio, in ragione della pregressa conoscenza da parte dell'Assicurato della Circostanza
(errore nell'indicazione del titolo esecutivo a base della aggiudicazione di vendita) che avrebbe
30 potuto portare ad una Richiesta di Risarcimento (cosa che infatti poi si è verificata), l'esclusione sopra citata trova applicazione e, pertanto, la Polizza non può ritenersi operante in forza della predetta esclusione di copertura.
In via subordinata, senza recesso alcuno da quanto sopra esposto, la predetta circostanza assume rilievo anche in ossequio ai principi generali previsti dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
L'articolo 1892 c.c., come noto, dispone che “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave...”.
L'articolo 1893 c.c., inoltre, prevede che laddove le reticenze o dichiarazioni inesatte non siano imputabili a dolo o colpa grave dell'assicurato, il contratto di assicurazione non viene annullato ma, ove il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore venga a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza, l'importo dell'indennizzo dovuto all'assicurato è congruamente e correlativamente ridotto.
In altri termini, se al momento della stipulazione della polizza ovvero nella precedente fase di negoziazione tra le parti, il Contraente (e/o l'assicurato) era a conoscenza di informazioni o circostanze rilevanti ai fini della valutazione del rischio e ha omesso di comunicarle all'assicuratore
(o le abbia comunicate in modo incompleto, falso, scorretto, etc.), quest'ultimo non è tenuto a corrispondere l'indennizzo ovvero, in assenza di dolo o colpa grave nella condotta dell'assicurato,
è tenuto a corrispondere un indennizzo ridotto.
Le suddette norme di legge sono espressione del principio per cui, da un lato, l'assicurato non può omettere di informare il proprio assicuratore di circostanze e fatti rilevanti al fine della valutazione del rischio e, dall'altro, è inammissibile che una copertura assicurativa operi in riferimento a sinistri o circostanze già noti all'assicurato (o che il medesimo avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere) ma sottaciuti all'assicuratore.
Alla luce di quanto sopra esposto, è del tutto evidente come la reticenza da parte dell'Assicurato di
31 circostanze di assoluto rilievo come quelle sopra esposte, costituiscono ne più né meno che un volontario (o quanto meno gravemente colposo) tentativo di fornire all'Assicuratore un'informazione falsa, per indurlo ad emettere la copertura.
È fin troppo chiaro, infatti, che qualora gli fossero stati tempestivamente e regolarmente Parte_11
informati dei fatti sopra evidenziati, questi sarebbero stati messi nella possibilità di (a) valutare correttamente il rischio da assicurare, nonché (b) decidere se negare la stipula della Polizza ovvero se stipularla a condizioni diverse (ad esempio escludendo espressamente i fatti relativi alla predetta vicenda), qualora la stessa fosse ricaduta su un'altra e precedente copertura assicurativa.
Tutto ciò, evidentemente, non può che condurre al rigetto della domanda di indennizzo svolta dall'Assicurato nei confronti dell'Assicuratori o, in subordine, e per la non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che le omissioni informative, le reticenze e le false informazioni rese dall'Avv. siano riconducibili a mera colpa lieve, quanto meno ad una consistente e significativa CP_1
riduzione dell'obbligo indennitario, ai sensi dell'art. 1892 c.c.
VI. IN VIA SUBORDINATA. SUI LIMITI DI MASSIMALE DELLA POLIZZA
Per quanto le superiori argomentazioni siano sufficienti a legittimare il rigetto delle pretese attoree e la conseguente assenza di qualsivoglia obbligo indennitario in capo agli scriventi Assicuratori, si ritiene opportuno precisare i limiti di indennizzo e le franchigie previste dalla Polizza La Polizza prevede una franchigia pari ad euro 1.000,00 e un massimale per annualità assicurativa pari ad €
1.000.000,00, di cui si dovrà tenere conto nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell e di conseguente riconoscimento dell'obbligo di manleva in capo agli il Parte_10 Parte_11
tutto – peraltro – nei limiti del massimale disponibile al momento dell'eventuale sorgere dell'obbligo di pagamento e, pertanto, dovendosi escludere sin d'ora qualsiasi obbligo in capo agli Parte_11
qualora, nelle more del presente giudizio, il predetto massimale dovesse risultare parzialmente o totalmente eroso a cagione di ulteriori e distinti sinistri.
Infine, qualunque obbligo indennitario degli Assicuratori (e quindi la loro condanna al pagamento in favore dell'attrice, essendo pacificamente escluso ogni indennizzo diretto), dovrà essere comunque
32 subordinato: (i) alla dimostrazione dell'effettivo pagamento del risarcimento dovuto dall Parte_10
(essendo inteso che l'indennizzo non potrà comunque mai eccedere tale importo effettivamente pagato) e (ii) all'infruttuosa escussione da parte dall di tutti i soggetti che dovessero Parte_10
eventualmente essere tenuti a manlevarlo o tenerlo indenne, nonché in ogni caso (iii) nei limiti della responsabilità ascrivibile specificamente al all .] Parte_10
III.- Con ordinanza emessa il 18 giugno 2020 nel proc. 342/1996 R.G.ES. il G.E. del Tribunale di
TA così disponeva:
[ letta la relazione del professionista delegato;
lette le note di trattazione scritta depositate da
[...]
e da CP_13 CP_7
rilevato che il pignoramento che ha dato corso alla presente esecuzione, in ordine ai beni costituenti il lotto n. 1 della relazione di stima è radicalmente nullo, per avere il creditore procedente pignorato solo la quota di ½ nei confronti di , nonostante il bene appartenga per intero allo Parte_6
stesso;
rilevato, al riguardo, che il creditore non può creare diritti parziali o comproprietà inesistenti in capo al debitore e che il pignoramento eseguito per difetto è radicalmente nullo ed invalido per l'inesistenza del diritto pignorato;
ritenuto, pertanto, che rispetto al suddetto lotto, deve essere revocata l'aggiudicazione disposta in favore di Parte_1
ritenuto che non può essere accolta la richiesta di con la quale si chiede un rinvio CP_7
della causa, per avere la suddetta società notificato un nuovo atto di pignoramento, essendo sufficiente rilevare come il nuovo pignoramento non risulti ancora trascritto e, in ogni caso, tenuto conto che un eventuale nuovo pignoramento non può determinare la sanatoria del precedente pignoramento invalido, né tanto meno degli atti posti in essere in ragione del pignoramento nullo;
ritenuto che gli ulteriori beni pignorati (costituenti i lotti nn. 2 e 3 della relazione di stima) dopo alcuni esperimenti di vendita non sono stati più posti in vendita in ragione dell'irrisorietà del loro valore, e che rispetto agli stessi deve trovare applicazione il disposto dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;
33
P.Q.M.
REVOCA l'aggiudicazione disposta in favore di e dispone la restituzione Parte_1
di tutte somme dalla stessa versate a titolo di cauzione;
DICHIARA l'improcedibilità dell'esecuzione
R.G.E. 342/1996 e ordina la cancellazione del pignoramento trascritto il 19.7.1996 al n.r.p. 7754, nonché della rinnovazione trascritta il 4.7.2016 al n.r.p. 10860.]
L'art. 156 cpc, sotto la rubrica “rilevanza della nullità”, così dispone: “1.- Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. 2.- Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. 3.- La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”
L'art. 157 cpc, sotto la rubrica “rilevabilità e sanatoria della nullità” così dispone: “1.- Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.
2.- Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. 3.- La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.”
Nessuna disposizione di legge sembra comminare la nullità per il pignoramento eseguito su una quota indivisa di un immobile appartenente per intero al soggetto debitore.
Ugualmente nessuna parte della ordinanza emessa il 18 giugno 2020 fa esplicito riferimento ad una norma di legge comminatrice della nullità per la vicenda sottoposta a giudizio.
Deve quindi escludersi che si verta in una ipotesi di nullità comminata dalla Legge.
Con tutta evidenza nell'ordinanza de qua, pur se priva di riferimenti normativi, il G.E. ha fatto applicazione della cd nullità ritenuta dal giudice che, tuttavia, è sottoposta ai requisiti contenuti nell'art. 156 comma 2 cpc: “2.- Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. 3.- La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”
L'art. 555 cpc, sotto la rubrica “forma del pignoramento”, così dispone: “1.- Il pignoramento
34 immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'intimazione prevista nell'art. 492.”
Nel pignoramento che ha dato vita ex art. 491 cpc alla procedura esecutiva n. 342/2020 R.G.ES. vi
è l'indicazione dell'immobile, vi è l'indicazione della persona del debitore, vi è l'indicazione del diritto che si intende vincolare al soddisfacimento del credito, il diritto di proprietà, limitato tuttavia ad una quota dell'immobile.
Mancano davvero i “requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”, senza i quali soltanto è ipotizzabile la nullità creata dal giudice ?
Al Tribunale sembra di no, poiché il diritto del comproprietario in comunione ex art. 1100 e ss cc è diverso solo quantitativamente del diritto del proprietario pieno ex art. 832 cc.
E' sufficiente infatti la definizione dettata dall'articolo 1100 cc: “Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.”
La comproprietà è semplicemente la stessa proprietà che appartiene contemporaneamente a più titolari, per effetto dei quali l'ampiezza, ma non la qualità, del diritto si riduce nella misura della quota di cui al successivo art. 1101 cc : “1.- Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono ugual.
2.- Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.”
Può dirsi che il diritto pignorato per quota fosse inesistente, come ritenuto dalla ordinanza emessa dal
G.E. il 18 giugno 2020 (“….il pignoramento eseguito per difetto è radicalmente nullo ed invalido per l'inesistenza del diritto pignorato…”) ?
Le disposizioni di legge esaminate sembrerebbero escluderlo.
Nessuna disposizione di legge poi attribuisce all'atto di pignoramento l'efficacia di poter modificare
35 lo status giuridico della cosa pignorata, ad esempio instaurandovi una comunione o costituendovi un diritto reale parziario.
Le parti non sembrano aver evidenziato la presenza nell'atto di pignoramento che ha dato vita al procedimento n. 342/1996 R.G.ES. di dichiarazioni dirette ad esplicitare la volontà giuridica dell'istante di produrre un simile effetto.
Ne consegue che l'atto di pignoramento de quo era del tutto inidoneo a conseguire l'effetto paventato dal G.E. (“….il creditore non può creare diritti parziali o comproprietà inesistenti in capo al debitore e che il pignoramento eseguito per difetto è radicalmente nullo ed invalido per l'inesistenza del diritto pignorato…”) sia per intrinseca inidoneità derivante dall'assenza di disposizioni di legge che prevedano e dispongano astrattamente una efficacia in tale senso, sia per mancanza della volontà giuridica esplicitata in atto dal suo autore, che le parti, repetita iuvant, non sembrano aver evidenziato.
Ed allora, se l'atto di pignoramento individua esattamente l'immobile, la persona del debitore, la natura del diritto da pignorare, attribuendolo però solo pro quota al debitore, è completamente inidoneo per legge a produrre effetti costitutivi reali, è completamente privo di una volontà giuridica del suo autore diretta a produrli, potrebbe davvero affermarsi che “…è radicalmente nullo, per avere il creditore procedente pignorato solo la quota di ½ nei confronti di , nonostante il Parte_6
bene appartenga per intero allo stesso;
” ?
Il Tribunale ritiene invece che ricorra una mera ipotesi di errore materiale della parte, facilmente emendabile con la reiterazione dell'atto che non sembra essere vietata da alcuna norma di legge.
L'articolo 493 cc, sotto la rubrica “pignoramenti su istanza di più creditori”, così dispone: “1.- Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene. 2.- Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.
3.- Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.”
La Legge prevede così espressamente la possibilità che sullo stesso bene si succedano più pignoramenti, anche da parte di differenti creditori , e non vieta affatto che più pignoramenti sulla medesima cosa provengano dal medesimo creditore.
36 A fortiori ciò è possibile, in assenza di divieto normativo, quando un creditore intenda emendare un errore commesso nel precedente, con il conforto del principio di conservazione dell'atto giuridico operante nell'ordinamento e diretto a mantenere in vita l'atto irregolare o imperfetto, soprattutto se non attinto da una espressa sanzione di invalidità comminata dalla legge ai sensi dell'art. 156 comma
1 cpc (“1.- Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.).
Nell'ordinanza emessa il 18 giugno 2020, a fronte delle conclusioni impegnative raggiunte [
P.Q.M.
REVOCA l'aggiudicazione disposta in favore di e dispone la restituzione di tutte Parte_1
somme dalla stessa versate a titolo di cauzione;
DICHIARA l'improcedibilità dell'esecuzione R.G.E.
342/1996 e ordina la cancellazione del pignoramento trascritto il 19.7.1996 al n.r.p. 7754, nonché della rinnovazione trascritta il 4.7.2016 al n.r.p. 10860.] non sembrano indicate le norme di legge che le sosterrebbero, come imposto dall'art. 111 comma 6 della Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
In conclusione il pignoramento eseguito nel proc. 342/1996 R.G.ES. fu viziato da un mero errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 493 commi 2 e 3 mediante un pignoramento successivo e, di conseguenza, era un atto inidoneo a configurare un pregiudizio risarcibile in danno del terzo aggiudicatario oggi attore.
Quand'anche si volesse ritenere che vi sia stata nullità ( ma si è visto che così non è ), verrebbe in applicazione l'articolo 159 cpc che, sotto la rubrica “estensione della nullità”, così dispone: “1.- La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti. 2.- La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
3.- Se il vizio un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.”
L'errore commesso nel pignorare proquota un immobile appartenente al debitore per l'intero colpirebbe solo la limitazione alla quota erroneamente fatta, risultando così una nullità parziale che non travolgerebbe l'atto nella sua interezza, sia per il principio generale di conservazione dell'atto giuridico appartenente agli apices iuris;
sia per la volontà ipotetica del creditore procedente autore dell'atto che, se avesse conosciuto lo stato effettivo delle cose, avrebbe voluto il pignoramento per
37 l'intero, applicandosi per analogia legis la regola dettata dall'art. 1419 cc per la nullità di diritto sostanziale;
sia per l'idoneità dell'atto di pignoramento, eliminata la parte erronea, a produrre effetti utili per l'ordinamento, quale l'assoggettamento nella sua interezza di un bene effettivamente appartenente al debitore all'azione esecutiva del creditore, salvo procedersi a riduzione ai sensi dell'art. 496 cpc.
IV.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda proposta da Parte_1
b) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore della Controparte_8
in persona del l.r.p.t., liquidandole in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre
[...]
accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
c) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore di , liquidandole Controparte_1
in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
d) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore della Parte_2
n persona del l.r.p.t., liquidandole in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre
[...]
accessori come per legge;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 18 giugno 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
38
39 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri
3 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 14 luglio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4166 dell'anno 2022
T R A
p.iva , in persona del legale rappresentante, con sede in Ginosa Parte_1 P.IVA_1
(TA) alla via Edmondo DE AMICIS n. 1, elettivamente domiciliata in Bari, alla Piazza Europa n. 40, presso e nello studio dell'avv Raffaele PARISI (codice fiscale: ), che la C.F._1
rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Annamaria ZONNO (c.f.
) come da documentazione in atti;
C.F._2
Attore
C O N T R O
( c.f.. ), elettivamente domiciliato alla via C. Nitti 31 in Controparte_1 C.F._3
TA presso lo studio dell'avv. Cesare de Baggis (c.f ), dal quale è CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Convenuto, attore in chiamata di terzo
E N E I C O N F R O N T I D I
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Parte_2
1 GT2C256592P-LB (società di diritto Belga, con sede legale in Bastion Tower – Floor 14, 5 Place du
Champ de Mars / 5 Marsveldplein, 1050, Bruxelles;
di seguito “LIC” o gli “Assicuratori”), in persona del rappresentante generale della sua sede secondaria per l'Italia (sita in Milano, Corso
Garibaldi 86; c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Foglia (c.f. P.IVA_2
e Maria Assunta Iuorio (c.f. ) come da C.F._5 C.F._6
documentazione in atti;
Terza chiamata nuova ragione sociale della Parte_3 [...]
con sede legale di Napoli alla Via Santa Brigida n. 39 ( C.F. e Controparte_2
P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Esposito (c.f. ) P.IVA_3 CodiceFiscale_7
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in TA al Corso Umberto I n. 139 come da documentazione in atti;
Interventore
Ove all'udienza del 21 marzo 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 21 maggio 2025 e del 09 giugno 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale
2 premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione. Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio la evocava innanzi al Tribunale di TA il Parte_4
, ora , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3 Controparte_4
[1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'istituto creditizio Controparte_5
(già nella determinazione della dichiarata nullità della
[...] Controparte_3
procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di TA, recante RGE 342/1996;
2) per l'effetto, condannare la convenuta (già Controparte_5 [...]
al pagamento in favore della della somma di € 576.000,00, CP_3 Parte_5
a titolo di risarcimento danni, per tutte le causali indicate in premessa, quantificati in via equitativa ossia in misura pari al valore commerciale dell'immobile sito in Ginosa (TA) alla via strada statale n. 580, giusta perizia a firma dell'ing. (doc. 9), depositata nell'ambito della Controparte_6
procedura esecutiva TRIB. TA RGE 117/2020, o di quella minore o maggiore somma;
3) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari maturati sia nella fase stragiudiziale, sia nel presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. ] Così argomentava le proprie richieste la : Pt_4
[- che, sino alla data del 18.06.2020, pendeva dinnanzi al Tribunale civile di TA la procedura esecutiva immobiliare, recante RGE 342/1996, avviata in data 11/05/1996, dal Controparte_3
in danno dei sigg.ri , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
- che, nell'ambito della suddetta procedura immobiliare, l'istante, a seguito di rituale asta immobiliare, in data 24/09/2019, si aggiudicava l'immobile staggito, costituente il lotto 1 della relazione di stima, sito in Ginosa (TA) alla via Strada Statale n. 580 per la complessiva somma di €
144.000,00 (doc. 1);
- che la SO pertanto, chiedeva ed otteneva a proprio Istituto di credito di Parte_1
fiducia un finanziamento da utilizzare per il pagamento del prezzo di vendita e in data 2.01.2020 provvedeva al versamento del c.d. saldo aggiudicazione (doc. 2);
- che, con provvedimento del 18/06/2020, di cui l'istante veniva a conoscenza in data 22.06.2020 attraversa il professionista delegato, il Tribunale di TA – in persona del dott. Andrea PAIANO così disponeva: “ rilevato che il pignoramento che ha dato corso alla presente esecuzione, in ordine ai beni costituenti il lotto n. 1 della relazione di stima è radicalmente nullo, per avere il creditore procedente pignorato solo la quota di ½ nei confronti di , nonostante il bene Parte_6
appartenga per intero allo stesso;
rilevato, al riguardo, che il creditore non può creare diritti parziali o comproprietari inesistenti in capo al debitore e che il pignoramento eseguito per difetto è radicalmente nullo ed invalido per l'inesistenza del diritto pignorato;
ritenuto, pertanto, che rispetto al suddetto lotto, deve essere revocata l'aggiudicazione disposta in favore ndi Parte_1
ritenuto che non può essere accolta la richiesta di con la quale si chiede un rinvio CP_7
della causa, per avere la suddetta società notificato un nuovo atto di pignoramento, essendo sufficiente rilevare come il nuovo pignoramento non risulti ancora trascritto e, in ogni caso, tenuto conto che un eventuale nuovo pignoramento non può determinare la sanatoria del precedente pignoramento invalido, né tanto meno degli atti posti in essere in ragione del pignoramento nullo;
ritenuto che
gli ulteriori beni pignorati (costituenti i lotti nn. 2 e 3 della relazione di stima) dopo alcuni esperimenti di vendita non sono stati più posti in vendita in ragione dell'irrisorietà del loro
6 valore, e che rispetto agli stessi deve trovare applicazione il disposto dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
REVOCA l'aggiudicazione disposta in favore di e dispone la restituzione Parte_1
di tutte somme dalla stessa versate a titolo di cauzione;
DICHIARA l'improcedibilità dell'esecuzione
R.G.E. 342/1996 e ordina la cancellazione del pignoramento trascritto il 19.7.1996 al n.r.p. 7754, nonché della rinnovazione trascritta il 4.7.2016 al n.r.p. 10860.2 (doc. 3);
- che la dichiarata invalidità del suddetto pignoramento è imputabile all'Istituto creditizio
[...]
(ora ) che ha, erroneamente e negligentemente Controparte_3 Controparte_5
pignorato l'immobile, costituente il lotto 1 della relazione di stima, solo nella misura di ½ sebbene nella piena proprietà del sig. (doc. 4); Parte_6
- che la dichiarata invalidità del pignoramento ha arrecato un grave pregiudizio all'attività imprenditoriale della SO istante la quale non ha potuto realizzare il progetto edilizio per il quale aveva partecipato all'asta di vendita;
- che, successivamente, la SO – nuovo titolare del credito vantato nei confronti CP_7
degli esecutati – introduceva pignoramento immobiliare sempre dinanzi al Tribunale di TA
(recante RGE 117/2020) nell'ambito della quale venivano fissate nuove aste di vendita per il Lotto 1
(doc. 5);
- che, invero, la SO non ha potuto e non può partecipare all'asta di vendita Parte_1
fissata per il giorno 16.03.2022 perché nella impossibilità oggettiva non solo di versare la somma richiesta per il c.d. saldo di aggiudicazione ma soprattutto per il successivo saldo prezzo (oggi pari a più del triplo del prezzo di aggiudicazione del 2019) (doc. 6);
- che la società istante, infatti, ad oggi, non può richiedere ulteriori finanziamenti al proprio istituto di credito di fiducia o ad altri istituti di credito avendo già concesso in garanzia tutti gli immobili a sua disposizione per ottenere il finanziamento necessario all'acquisto dell'immobile oggetto della aggiudicazione revocata (cfr. doc. 7);
- che la SO istante dal 2019 provvede mensilmente alla restituzione della somma erogata con il suindicato finanziamento unitamente al versamento di corposi interessi (cfr. doc. 6), giusto piano di
7 ammortamento in atti,
- che, con diffida del 2.03.2022 (doc. 8), la SO ichiedeva all'Istituto creditizio Parte_1
il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dalla stessa subiti a Controparte_3
causa della grave negligenta mostrata nell'introduzione di un pignoramento ab origine nullo;
- che, pertanto, ad oggi, L'Istituto creditizio convenuto non ha provveduto al risarcimento dei danni arrecati alla SO istante e si è reso necessario ed indispensabile il ricorso al competente
Tribunale, al fine di tutelare il buon diritto della SO istante.
Considerato in diritto
Come risulta da quanto esposto in narrativa e dalla documentazione allegata è di cristallina evidenza l'errore in cui è incorso il creditore procedente nell'aver azionato un procedura esecutiva illegittima perché avviata su un bene nella piena proprietà del debitore esecutato.
Orbene, è notorio che chi compra a seguito di una vendita forzata dovrebbe avere poco da temere per i vizi del procedimento: l'art. 2929 c.c., infatti, pone a suo favore una regola generale di insensibilità della vendita (od assegnazione) forzata alle nullità degli atti esecutivi che l'hanno preceduta;
e prevede una sola eccezione a tale regola, per il caso di collusione con il creditore procedente, escludendo comunque da qualsiasi obbligo restitutorio gli altri creditori.
Non si estende quindi, in danno dell'aggiudicatario, alcuna illegittimità del processo, benché sia una regola generale quella della trasmissione di questa ad ogni atto derivante o dipendente.
Anche questo è un tema assai dibattuto tra gli interpreti, per la grandissima rilevanza pratica delle conseguenze in tema di affidabilità degli estranei al processo - quali sono di norma gli aggiudicatari
- sulla stabilità degli effetti dei loro sforzi, spesso anche importanti, per rendersi acquirenti in quella sede del bene offerto da un ufficio pubblico e, quindi, da un soggetto che dovrebbe offrire le massime garanzie di serietà nell'attività espletata e di bontà ed effettività dei risultati promessi.
Una vendita forzata deve essere conveniente, altrimenti nessuno ci si impegnerebbe: e, per essere conveniente, non deve presentare profili di precarietà derivanti da vizi del procedimento che
8 l'aggiudicatario non è stato in grado di conoscere e quindi di valutare nel momento in cui ha considerato la convenienza economica del suo investimento e della sua positiva risposta alla sollecitazione al pubblico operata dall'ufficio giudiziario con il bando di vendita.
La tutela dell'aggiudicatario comporta allora che, in via del tutto eccezionale e sempre che egli stesso non sia colluso o comunque consapevole del «retroscena», non potranno essergli opposte le nullità del processo esecutivo, diverse da quelle immediatamente da lui percepibili perché relative allo stesso procedimento di vendita.
In più occasioni la Giurisprudenza di legittimità e di merito ha statuito che l'aggiudicatario è tutelato anche nel caso in cui venga meno fin dall'origine («ex tunc») il titolo esecutivo posto a fondamento del processo (Cass., S.U., n. 21110/12); che la tutela dell'aggiudicatario “incolpevole” è uno degli attuali principi fondanti del processo esecutivo (Cass., n. 9255/15; Cass., n. 7708/14; Cass., S.U., n.
21110/12; Cass., n. 26202/11; Cass., n. 12960/11; Cass., S.U., n. 262/10).
D'altra parte, è noto a questa difesa che la suddetta tutela non opera nella fattispecie di cui è causa, ma appare necessario sottolineare, al fine di richiedere all'Illustre Giudicante adeguato ristoro dei danni subiti dalla odierna attrice, che nella fattispecie di causa, la dopo aver CP_2 Parte_1
tentato per ben tre volte di acquistare il lotto 1 della relazione di stima si è vista revocare l'avvenuta assegnazione questa volta non per colpa a lei imputabile ma per la grave negligenza del creditore procedente.
In merito a quanto sopradetto appare necessario, a sommesso parere dello scrivente, portare all'attenzione del Giudicante la circostanza che nel corso di una prima asta, svoltasi nel maggio del
2018, la si aggiudicava l'immobile di cui è causa ma, non riuscendo ad ottenere Parte_1
dal proprio istituto creditizio un finanziamento, non versava il c.d. saldo prezzo con conseguente revoca della assegnazione e perdita della cauzione versata per la partecipazione all'asta di vendita.
Non c'è chi non veda come la palese ed innegabile negligenza dell'odierna convenuta abbia causato danni economici alla SO , la quale già nel 2018 ha partecipato ad una asta Parte_1
nell'ambito di una procedura esecutiva nulla nella quale ha perduto la somma versata a titolo di
9 cauzione.
Successivamente, la medesima partecipava alla successiva asta di vendita Parte_1
ottenendo, nuovamente, l'aggiudicazione dell'immobile staggito ma anche questa assegnazione veniva revocata a seguito di accoglimento di un reclamo proposto da altri partecipanti alla vendita per un vizio, imputabile al professionista delegato, contenuto nell'avviso di vendita.
A seguito delle suindicate vendite, pertanto, veniva fissata l'asta di vendita del 24/09/2019 nella quale, come detto, la SO attrice si vedeva aggiudicato l'immobile, versava il saldo aggiudicazione, riusciva a procurarsi il finanziamento necessario per il pagamento del saldo prezzo per poi, inaspettatamente, dopo aver profuso energie e sostenute ingenti costi, vedersi revocata la suddetta assegnazione per nullità assoluta del pignoramento incardinato nel lontano 1996 dal
[...]
per un vizio originario della procedura determinato da grave negligenza del Controparte_3
creditore procedente, errore che il creditore ben avrebbe potuto evitare attraverso una semplice verifica della documentazione ipocatastale in suo possesso e/o anche accertare nel corso degli anni.
Per queste ragioni sussiste, anche una grave responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 2, in capo al creditore procedente che ha sottoposto a pignoramento immobiliare un immobile, identificato nel lotto 1 della relazione di stima, indicando lo stesso essere di proprietà paritaria dei sigg.
[...]
e , la cui illegittimità accertata dal giudice dell'esecuzione ha comportato Pt_6 Parte_7
e continuo a comportare per la SO danni alla propria attività imprenditoriale. ] Parte_1
Si costituiva con comparsa di risposta l'interventore Controparte_8
rassegnando le seguenti conclusioni:
[2) in via principale,rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del P.D. Avv. CP_1
in ordine alla causazione del presunto evento dannoso denunciato da parte attrice con
[...]
conseguenziale sua condanna a risarcire i danni rappresentati dall'attrice, ove sussistenti, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio;
4) in via ulteriormente subordinata, condannare il P.D. Avv. a manlevare e Controparte_1
10 mantenere indenne a ogni e qualsiasi pregiudizio che alla stessa dovesse conseguire CP_7
a seguito della domanda proposta da Parte_1
5) condannare chi di dovere al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre agli accessori di legge. ]
Così argomentava le proprie conclusioni l'interventore:
[- che nell'ambito degli interventi legislativi di cui al D.L. 24 settembre 1996, n. 497, recante
“Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del CP_3
Cont
, convertito con modifiche in L. 19.11.1996, n. 588, la con scrittura privata autenticata
[...]
dal notaio dott. in data 31.12.1996 (rep. 45847), registrata all'Ufficio del Registro Persona_1
di Napoli il 7 gennaio 1997 al n. 302, si è resa cessionaria in blocco e pro soluto, ai sensi dell'art. 58 TULB, con finalità di realizzo di una pluralità di crediti ed attivi di problematica recuperabilità del (all. 2); Controparte_3
- che della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sul foglio delle inserzioni della
Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1997, n. 12 (all. 3);
- che per effetto del combinato disposto dell'art. 58 TULB e dell'art. 3, comma 6 del citato D.L.
497/1996 “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate e comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”;
- che nell'ambito della citata operazione di cessione erano ricompresi i crediti già vantati dal
[...]
oggetto del presente giudizio;
CP_3
- che contestualmente la con scrittura privata autenticata in data 31.12.1996 dal notaio CP_2
, rep. 45848, conferiva al mandato con rappresentanza per la gestione, Per_1 Controparte_3
riscossione ed amministrazione degli attivi ceduti (all. 4);
[...
- che a seguito di vicende societarie che hanno interessato l'originaria dante causa, al CP_3
sono subentrati nell'esecuzione del mandato: CP_3
11 Il con effetti a far data dal 1°.01.2003, a seguito di fusione per incorporazione Parte_9
del (atto notaio del 18.12.2002, rep. 100971, racc. 15159) (all. 5); Controparte_3 Per_2
I , con effetti a far data dal 1°.01.2007 a seguito di fusione tra Controparte_9 CP_10
e (atto notaio del 28.12.2006, rep. 109563, racc. 17118) (all. 6);
[...] Parte_9 Per_2
Cont
- che a seguito di un processo di riorganizzazione, la ha avocato a sè la gestione dei crediti, con conseguente cessazione del mandato già conferito al Controparte_3
- che, a seguito di modifica di denominazione per atto Notaio di Roma in data Persona_3
19/7/2019, Rep. 59590, Racc. 30481, registrato a Roma 5 l'8/8/2019 al n. 11481/1T, la
[...]
ha assunto la denominazione di Controparte_2 CP_8
all. 7); Parte_3
- tanto premesso, la così come innanzi Parte_3
rappresentata e difesa, visto il difetto di legittimazione passiva di e ribadito Controparte_4
per quanto sopra rappresentato di essere l'unica legittimata a resistere alla domanda oggi proposta dall'attrice nel giudizio civile n. 4166/2022 R.G. in essere presso il Tribunale di Parte_1
TA, interviene volontariamente nel presente giudizio al fine di eccepire preliminarmente la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'atto introduttivo e, comunque, la sua estraneità ai fatti ivi rappresentati eventualmente da ascriversi ad altro soggetto che col presente atto viene chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
____________________________ Con l'atto di citazione notificato a Controparte_11 [...]
assume di essere stata gravemente danneggiata da una presunta condotta del creditore Parte_1
pignorante di un immobile che si era aggiudicato in sede di vendita all'asta ma che, a causa della errata indicazione del diritto di proprietà in capo a parte debitrice, si era visto revocare l'aggiudicazione. Per quanto sopra l'attrice formula le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in premessa, così provvedere:
1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'istituto creditizio Controparte_5
(già nella determinazione della dichiarata nullità della
[...] Controparte_3
12 procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di TA, recante RGE 342/1996;
2) per l'effetto, condannare la convenuta (già Controparte_5 [...]
al pagamento in favore della della somma di € 576.000,00, CP_3 Parte_5
a titolo di risarcimento danni, per tutte le causali indicate in premessa, quantificati in via equitativa ossia in misura pari al valore commerciale dell'immobile sito in Ginosa (TA) alla via strada statale n. 580, giusta perizia a firma dell'ing. (doc. 9), depositata nell'ambito della Controparte_6
procedura esecutiva TRIB. TA RGE 117/2020, o di quella minore o maggiore somma;
3) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari maturati sia nella fase stragiudiziale, sia nel presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Tutto quanto innanzi premesso, si costituisce dunque nel presente giudizio al fine di CP_7
eccepire la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'atto introduttivo e, comunque, la sua estraneità ai fatti ivi dedotti e, tanto, per le seguenti ragioni: IL PIGNORAMENTO DELL'11/05/1996
TRASCRITTO IL 19/07/1996 Non si può certamente smentire che il pignoramento in intestazione era affetto da errore sulla titolarità del bene immobile staggito che era (ed è) di proprietà del solo e non anche di . Ma non si può neppure disconoscere che tale errore Parte_6 Parte_7
aveva la sua origine già negli atti iniziali in forza dei quali ebbe inizio la procedura esecutiva. Il titolo esecutivo, infatti, era costituito da un contratto di mutuo fondiario del 20/09/1991 (all. 8) che indicava il quale parte mutuante e e quale parte Controparte_3 Parte_6 Parte_7
mutuataria i quali concedevano ipoteca volontaria sul bene immobile che erroneamente veniva indicato essere di loro proprietà, come chiaramente si evince dalla lettura dell'art. 5 del contratto, da quella dell'atto di quietanza del 30/10/1991 (all. 9) e dalla nota di iscrizione ipotecaria dell'08/10/1991 (all. 10). È pertanto evidente che, disponendo il di siffatti Controparte_3
documenti, non poteva che avviare l'esecuzione immobiliare notificando precetto e pignoramento a e che apparivano essere entrambi proprietari del bene immobile Parte_6 Parte_7
staggito e oggetto della presente causa. IL PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 342/1996 R.G.E.
Incardinato quindi il procedimento esecutivo, il (successivamente e Controparte_3 CP_2
13 infine chiedeva disporsi la vendita dell'immobile pignorato e, a seguito di tanto, il CP_7
G.E. provvedeva a nominare il Custode Giudiziario, poi Professionista Delegato, nella persona dell'Avv. del Foro di TA, assegnandogli i compiti previsti dalla legge e Controparte_1
dall'ordinanza di delega, e a nominare il C.T.U. per provvedere alla descrizione e valutazione dell'immobile a vendersi. È noto che le attività connesse alle operazioni di vendita, sia quelle preliminari che quelle successive, sono demandate al Professionista Delegato al quale sono affidati diversi compiti tra i quali, primo fra tutti, quello di verificare la titolarità dell'immobile pignorato e controllare la rispondenza della proprietà del debitore pignorato a quella risultante dai registri immobiliari. In definitiva il creditore pignorante si limita a chiedere la vendita, ma questa, con tutte le incombenze connesse, viene disposta dal Giudice dell'Esecuzione e, per esso, dal delegato a norma dell'art. 591 bis c.p.c.; si vuole dire, alla fine, che qualsiasi anomalia nelle operazioni di vendita, soprattutto se connessa alla titolarità dell'immobile staggito, non può che ricadere nella responsabilità del Professionista Delegato. In particolare, con riferimento alla vicenda che ci occupa, deve essere posta in rilievo la decisiva circostanza secondo cui nella ordinanza di delega, alla pagine 2 n. 1 (all. 11) si legge testualmente che “il professionista delegato dovrà effettuare il controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione notarile sostitutiva depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice ai sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informare questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio”.
È sintomatico che il controllo della titolarità in capo al debitore deve essere effettuato dal delegato sulla base della documentazione ipo-catastale o del certificato notarile e della relazione dell'esperto, giammai su quanto il creditore procedente ha dichiarato nell'atto di pignoramento;
e tali documenti indicano inequivocabilmente che la proprietà del bene staggito è di proprietà esclusiva di
[...]
Tanto è sufficiente per affermare che, ove mai la richiesta risarcitoria della società attrice Pt_6
sia assistita da un minimo di plausibilità (il che viene drasticamente contestato), la responsabilità di tanto non può che far capo al Professionista Delegato che ha omesso il dovuto controllo della titolarità del bene pignorato, provvedendo poi a venderlo in data 24/09/2019 aggiudicandolo alla
14 per il prezzo di € 144.000,00, salvo successivamente a prendere atto che aveva posto Parte_1
in vendita un immobile che era di esclusiva proprietà di e non anche di Parte_6 Pt_7
. Di tale decisiva anomalia il professionista delegato prendeva contezza a seguito di visure
[...]
ipotecarie allorché la vendita era stata già effettuata, tant'è che con sua relazione del 20/02/2020
(all. 12), egli stesso la rappresentava al G.E. al quale chiedeva disporsi la revoca e tanto avveniva col provvedimento del 18/06/2020 di quest'ultimo (all. 13). LA SUCCESSIVA PROCEDURA
ESECUTIVA N. 117/2020 R.G.E. Dichiarata quindi la revoca della vendita del 24/09/2019 e la conseguente improcedibilità della procedura esecutiva n. 342/1996 R.G.E., l' CP_7
procedeva ad un nuovo pignoramento del bene in oggetto, questa volta correttamente indicando il
Signor quale unico ed esclusivo proprietario dello stesso;
veniva nominato altro e Parte_6
diverso professionista delegato rispetto a quello della precedente procedura nella persona dell'avv.
Roberto Pugliese e tale procedimento esecutivo è iscritto al n. 117/2020 R.G.E..
Orbene, allo stato attuale anche quest'ultima procedura è pervenuta alla vendita e dopo l'esito negativo di tre aste, è stata fissata ora quella del 18/01/2023 (all. 14) ove il prezzo base dell'immobile per cui è causa è stabilito in € 243.000,00 e l'offerta minima (che poi è il valore da prendere in considerazione) in € 182.250,00, e tanto è sufficiente ad apprezzare del tutto inammissibile e pretestuosa la richiesta di un risarcimento di ben € 576.000,00. LA RICHIESTA DI
RISARCIMENTO DI € 576.000,00 Come sopra dedotto, tale richiesta è inammissibile e pretestuosa in quanto non è affatto accettabile riferire il valore dell'immobile a quello di una perizia quando invece tale valore deve essere correttamente riferito alle dinamiche reali all'attualità del mercato immobiliare e queste indicano che l'offerta minima per concorrere all'asta è di € 182.250,00, senza considerare che ove la prossima asta del 18/01/2023 dovesse andare deserta (il che è più che possibile considerata la situazione congiunturale in essere) il prezzo base subirebbe una ulteriore falcidia del 25% risultando esso addirittura inferiore rispetto a quanto ebbe ad offrire Parte_1
(€ 144.000,00) allorché si aggiudicò l'immobile all'asta del 24/09/2019 relativa alla procedura n.
342/1996 R.G.E.. Ma v'è molto di più. È la stessa che determina il valore Parte_1
dell'immobile addirittura ricorrendo ad una perizia di parte per mano del Geometra Per_4
all'uopo incaricato, che formulò la relazione del 02/07/2020 qui prodotta (all. 15). Questi i
[...]
15 fatti connessi alla suddetta circostanza: a seguito della revoca dell'aggiudicazione l'attrice, a mezzo del suo consulente finanziario Dr. avviava una trattativa con tesa a Persona_5 CP_7
pervenire ad una transazione mediante una offerta di denaro estintiva del debito da corrispondere all'accettazione “a semplice richiesta”.
Tale proposta veniva formulata con lettera del 29/12/2020 del Dr. (all. 16) che offriva la Per_5
somma di € 68.000,00 omnicomprensiva, peraltro giustificata dalla predetta relazione peritale del
Geom. che riteneva “ragionevole” una offerta d'acquisto pari ad € 90.000,00, Persona_4
tale dovendosi stimare il valore reale dell'immobile. Poiché declinava la suddetta offerta di CP_7
€ 68.000,00 ritenendola eccessivamente penalizzante per i suoi interessi, il Dr. per conto Per_5
di , elevava l'offerta ad € 87.000,00 con lettera del 21/01/2021 (all. 17) (non 2020 come Parte_1
chiaramente si può apprezzare essere stato un refuso) ma, purtroppo, anche tale soluzione non ebbe ad incontrare il favore di , che, quindi, dovette dare impulso alla seconda procedura esecutiva CP_7
rubricata al n. 117/2020 R.G.E.. È, dunque, del tutto evidente che la richiesta risarcitoria di €
576.000,00, tale considerata addirittura “in via equitativa” e parametrata al valore commerciale dell'immobile, è semplicemente iperbolica, solo considerando, appunto, che la stessa società attrice a mezzo di un suo tecnico di fiducia, quantificava il valore del cespite in € 90.000,00, ovvero in un importo circa sette volte minore del chiesto risarcimento. ________________________ Per le suesposte ragioni, ferme restando l'infondatezza della domanda attrice e la inaccettabile temerarietà delle sue richieste, il professionista delegato della procedura esecutiva immobiliare n. 342/1996
R.G.E., Avv. , deve essere chiamato a partecipare al presente giudizio in forza della Controparte_1
responsabilità di cui è onerato quale ausiliario del G.E. e, pertanto, a rispondere direttamente degli eventuali danni lamentati da parte attrice ovvero, subordinatamente, a rivalere , da ogni CP_7
conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio.]
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva con comparsa di risposta l'Avv. Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[1) in rito, fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo,
[...]
con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86, ed in persona del legale Parte_2
16 rappresentante pro tempore, a norma dell'art. 269 c.p.c. e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 163 bis c.p.c.;
2) Nel merito, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto.
3) In via subordinata, rigettare la chiamata in causa dell'avv. , quale Delegato alle Controparte_1
operazioni di vendita, in quanto destituita di ogni e qualsiasi fondamento.
4) in via ancor più gradata, salvo gravame, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, e/o di quella di , e/o di accertamento di una qualsiasi Parte_3
responsabilità del Delegato alle operazioni di vendita, dichiarare che il chiamato in causa,
[...]
è tenuto a manlevare l'avv. da ogni e qualsiasi avversa Parte_2 Controparte_1
pretesa e, quindi, ove occorrendo, condannare direttamente quest'ultima a rifondere chi di ragione quanto dovesse eventualmente essere accertato nel corso del giudizio a carico dell'odierno professionista , e/o, comunque, a mantenerlo indenne da ogni e qualsivoglia pregiudizio che allo stesso dovesse conseguire a seguito della domanda proposta dalla e/o dalla Parte_1 [...]
. Controparte_12
5) Condannare l'attrice, la convenuta e/o chi di ragione al pagamento delle spese di lite.]
Così argomentava il terzo chiamato Avv. le proprie richieste processuali: Controparte_1
[Quanto alla domanda attrice, si rileva che la stessa non solo risulta infondata, ma anche del tutto sproporzionata rispetto ai valori dei quali si discute.
In primo luogo si osserva che l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice non è stata impugnata né dal creditore procedente, né dall'aggiudicataria, né dalle altre parti del processo esecutivo. In realtà, come ha stabilito la Suprema Corte, “in materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore…..”
(Cass. 20.10.2021 n. 29018; conf. n. 18312/14; 26963/17).
17 Nel caso di specie, le parti non hanno inteso impugnare il detto provvedimento, lasciando che lo stesso passasse in giudicato e inducendo il creditore ad avviare, questa volta correttamente, una nuova espropriazione immobiliare sullo stesso bene.
In secondo luogo, si evidenzia come nel caso in esame non si ravvisi e non possa ravvisarsi una qualsivoglia lesione a carico del patrimonio dell'aggiudicataria, in quanto quest'ultima, ed in seguito alla revoca dell'aggiudicazione, si è vista riaccreditare tutte le somme versate in sede di aggiudicazione, con la conseguenza che è da escludersi qualsiasi forma di responsabilità, venendo meno il nesso eziologico proprio della tutela risarcitoria.
Ed invero, la clausola generale su cui si fonda la responsabilità richiede certamente l'esistenza di un danno meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, presupposto non ricorrente nel caso di specie atteso che la dopo aver ottenuto la tempestiva restituzione delle somme, Parte_1
avrebbe potuto estinguere il mutuo o utilizzare nuovamente e immediatamente l'importo mutuato per l'acquisto di un altro bene immobile.
La scelta di non estinguere il mutuo e di partecipare nuovamente all'asta per lo stesso bene immobile
(posto in vendita dal medesimo creditore in un separato procedimento esecutivo) e, quindi, la lamentata presunta lesione, è pertanto imputabile esclusivamente all'odierna attrice e non attribuibile a soggetti terzi. Nel caso di specie appare molto difficile ravvisare una effettiva lesione ed indentificare l'interesse giuridico meritevole di protezione.
Al contrario, lo svolgimento della vicenda acclara come nella realtà l'aggiudicataria sia stata tutelata dal Professionista Delegato, posto che questi ha portato a conoscenza del Giudice un vizio della procedura, così evitando, alla fine, il trasferimento di un bene immobile che, in futuro, avrebbe potuto comportare problemi all'aggiudicataria.
Circa poi l'ammontare del risarcimento richiesto, lo stesso appare incomprensibile e del tutto sproporzionato rispetto alla vicenda.
A tale riguardo si rammenta che il bene è stato aggiudicato per la somma di € 144.000,00, e che in seguito all'aggiudicazione la al fine di poter pagare il saldo del prezzo, si è indotta a Parte_1
18 chiedere un mutuo (pag. 1/2 dell'atto di citazione); va però ricordato, così come affermato dalla stessa aggiudicataria, che in precedenza quest'ultima si era aggiudicata altre due volte lo stesso bene, ma in tali circostanze non aveva chiesto alcun mutuo.
Ciò al fine di evidenziare come le motivazioni che abbiano indotto l'aggiudicataria a chiedere il mutuo per il saldo del prezzo attengono alla sua sfera personale;
è stata una sua decisione, ma le conseguenze della stessa (decisione), alla luce di quanto in seguito accaduto, non possono certamente essere addebitate ad altri.
In ogni caso , ed anche sotto particolare profilo, si ribadisce il concetto che se l'aggiudicataria, ed a seguito della revoca dell'aggiudicazione e dell'immediato riaccredito delle somme versate, avesse restituito, come doveva , le somme alla Banca ed estinto il mutuo (a distanza di pochi mesi dalla sua accensione) parleremmo, ora, di un ipotetico (e disconosciuto) danno di poche migliaia di euro.
SULLA CHIAMATA IN CAUSA DEL DELEGATO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA
Come ricordato dalla chiamante in causa , l'avv. Parte_3 CP_1
fu nominato dal Giudice dell'esecuzioni immobiliari, dott. Andrea Paiano, quale Delegato
[...]
alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. limitatamente al Lotto 1 e, cioè, al fabbricato allo stato grezzo sito in Ginosa (TA) sulla SS. 580.
Ricevuto l'incarico, il delegato procedeva a tutti gli adempimenti di sua pertinenza, così come previsti e disciplinati dalla citata norma che, lo si evidenzia, non prevede affatto che lo stesso debba procedere anche ad un controllo sulla titolarità dei diritti reali a favore degli esecutati!
Nel caso di specie questo controllo è stato pertanto inserito impropriamente nella Delega poiché il
Delegato non può di certo entrare nel merito degli atti processuali, né tanto meno deve eseguire un controllo formale degli stessi, trattandosi di incombenti riservati ad altri soggetti della procedura , tra cui le stesse parti interessate che hanno il diritto di proporre opposizione ex art. 615 e segg. c.p.c.
In altre parole, nella Delega richiamata dalla quale Controparte_12
fondamento della domanda dalla stessa svolta nei confronti dell'odierno deducente, sono previste delle attività ulteriori che, però, non sono di competenza del Delegato, il quale si occupa “della
19 vendita” dei beni, provvedendo alla predisposizione di tutti i relativi atti , e dell' espletamento, in seguito, di tutti gli adempimenti di carattere fiscale (e non, ivi compresi quelli tesi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli esistenti sul bene stesso), e ciò al fine “dell'esatta realizzazione della vendita forzata ” .
In buona sostanza, la delega non può derogare e/o ampliare a piacimento la norma di carattere generale, e cioè l'art. 591 bis c.p.c., che prevede quali siano i compiti del Delegato alle operazioni di vendita;
questi svolge una funzione pubblicistica tesa alla esecuzione degli atti preparatori e successivi alla vendita del bene pignorato, come specificamente contemplati dalla legge, ma non può di certo essere chiamato a rispondere per attività e controlli riservati ad altri soggetti della procedura.
In realtà, il G.E. ha posto a fondamento del suo provvedimento di estinzione la nullità dell'atto di pignoramento, che è un atto proveniente dal creditore procedente, e non certamente dal
Professionista Delegato alle operazioni di vendita. Il Professionista, come è noto, e come si evince dalle stesse norme in tema di esecuzione immobiliare, viene nominato dal G.E. soltanto in un momento successivo all'incardinamento del processo, che è ad impulso del creditore procedente o dei creditori che ne abbiano interesse, ed all'esito della verifica e del controllo tanto dell'istanza di vendita, quanto di tutti gli atti preliminari alla stessa, venendo quindi preposto , ed in un momento successivo , all'espletamento solo degli incombenti relativi alla concreta vendita dei beni pignorati.
A tal riguardo, ed in una fattispecie identica a quella che ci occupa, anche la Suprema Corte ha affermato che “Nell'espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore” (Cass. 26.05.2014 n. 11638)
E' singolare, inoltre, la circostanza per la quale il creditore, pur riconoscendo l'esistenza di un suo errore nel pignorare (vedasi pag. 12 del suo atto introduttivo laddove afferma che: “Non si può certamente smentire che il pignoramento in intestazione era affetto da errore sulla titolarità del bene
20 immobile staggito che era (ed è) di proprietà del solo e non anche di Parte_6 Pt_7
), possa chiedere oggi che le conseguenze del suo errore ricadano sul Delegato !!
[...]
A tal riguardo, si rammenta che il legame tra la condotta e l'evento è ritenuto, sia dalla giurisprudenza più autorevole che dalla dottrina maggioritaria, conditio sine qua non ai fini della configurabilità della responsabilità da risarcimento.
Nel caso di specie, il Giudice ha posto a fondamento del provvedimento di estinzione la nullità dell'atto di pignoramento, che è un atto proveniente dal creditore procedente, e non certamente dal
Professionista delegato che, lo si ribadisce, è un Ausiliario nominato dal G.E. soltanto in un momento successivo all'incardinamento del processo esecutivo.
Pertanto, il comportamento del delegato non si pone come conditio sine qua non del provvedimento di nullità all'uopo ricordandosi anche che l'accertamento sulla causalità avviene attraverso un procedimento di eliminazione mentale;
e, invero, eliminando la condotta dell'avv. , Controparte_1
il provvedimento di nullità sarebbe stato comunque emesso dal G.E, per nullità dell'atto di pignoramento.
Deve, pertanto, essere esclusa una qualsivoglia forma di responsabilità del Delegato, il quale con il suo comportamento ha, e nella realtà, tutelato la dal trasferimento di un bene gravato Parte_1
da un errore a monte, ed imputabile al creditore procedente.
Alla luce di tali premesse è evidente che la chiamata in causa del Professionista Delegato alle operazioni di vendita effettuata da è del tutto priva di ogni e Parte_3
qualsiasi fondamento giuridico, e pertanto la stessa deve essere rigettata con ogni conseguenza di legge.
SULLA CHIAMATA IN CAUSA DELLA Parte_2
Fermo restando quanto innanzi dedotto, eccepito ed allegato, si partecipa che l'avv. CP_1
ed al momento della sua chiamata in causa nell'odierno giudizio, era regolarmente
[...]
assicurato (per i danni rinvenienti dall'esercizio dell'attività professionale) con la Pt_2 Parte_2
con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 86, mediante la Polizza n.
[...]
21 GT2C256592P – LB.
Detta Polizza copriva, anche, le attività di Delegato alle operazioni di vendita oltre che di Custode giudiziario, curatore fallimentare, ecc. e tanto si evince a pag. 7 della Polizza stessa (all. 2).
Una volta ricevuta la notifica dell'atto di citazione l'odierno deducente ha immediatamente denunciato il sinistro alla Compagnia di Assicurazioni (all. 3).
Pertanto, e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice, o di quella della convenuta/intervenuta , l'avv. intende essere garantito e CP_7 Controparte_1
manlevato dalla per tutti i danni che, ipoteticamente, dovessero Parte_2
essere accertati nel corso del presente giudizio e, quindi, dichiara, ai sensi dell'art. 269 co 2 c.p.c., di voler chiamare in causa quest'ultima. ]
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva con comparsa di risposta la Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
[in via principale: - rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'Avv. in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare le domande di manleva svolte dall'Avv. CP_1
nei confronti degli Assicuratori;
- rigettare in ogni caso le domande di manleva svolte dell'Avv. nei confronti degli Assicuratori in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata CP_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'operatività delle polizze poste a fondamento delle domande di manleva: - escludere o limitare e ridurre l'eventuale indennizzo dovuto nei limiti della responsabilità effettivamente ascrivibile all'Assicurato (se del caso con liquidazione da effettuarsi in via equitativa); - subordinare il pagamento dell'indennizzo determinato in favore dell'Avv. all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte CP_1
di quest'ultimi in favore degli aventi diritto;
- limitare l'eventuale obbligo indennitario degli
Assicuratori alla sola quota di responsabilità in concreto attribuibile all'Avv. In ogni caso: CP_1
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre iva, cpa e spese generali sugli stessi. In via istruttoria, oltre alla procura alle liti (All. A) e agli atti di chiamata in causa (All. B) con riserva di ulteriori deduzioni e deposito di prove documentali e istanze di prove, si deposita copia certificato di polizza
22 n. GT2C256592P-LB.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la : Parte_2
[Con il presente atto si costituisce con riferimento al rischio Parte_2
assunto con il certificato n. GT2C256592P-LB come in epigrafe rappresentata e difesa, rileva la palese infondatezza delle domande tutte svolte dall'attrice, dalla e l'infondatezza delle CP_7
domande di manleva svolte dall'Assicurato in forza dei motivi di seguito esposti.
II. Insussistenza dell'obbligo indennitario in capo agli Assicuratori per infondatezza delle pretese azionate nel merito nei confronti dell . Parte_10
Non vi sarebbe neppure luogo a discutere di pretesi obblighi indennitari gravanti sugli Assicuratori ai sensi della polizza posta a fondamento della domanda di manleva dell'Assicurato, ove risultasse accertata l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione risarcitoria in capo all'Avv. CP_1
Le domande svolte nei suoi confronti sono del tutto infondate stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità in concreto ascrivibile all'operato dell . Parte_10
Al proposito, sia consentito rimandare integralmente a quanto dedotto e documentato dalla difesa di quest'ultimo, le cui eccezioni e difese - rispetto all'infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti – vengono condivise e fatte proprie dalla scrivente difesa.
Nella propria comparsa di costituzione la difesa dell'Avv. ha illustrato puntualmente i CP_1
plurimi profili di infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti, gli scriventi Assicuratori
(estranei al rapporto sostanziale tra la , da un lato, e l'Avv. dall'altro) si riservano Parte_1 CP_1
di svolgere, se del caso, più complete e autonome difese e argomentazioni “di merito” circa le domande avanzate nel prosieguo del procedimento.
III – DELLA MANCATA ESTENSIONE DELLA DOMANDA DI EDIL GASD NEI
CONFRONTI DELL'AVV. MAGGIO.
Preliminarmente, questa difesa non può non evidenziare come, nel caso di specie, non possa dirsi verificata la automatica estensione della domanda attorea nei confronti del terzo.
23 Come è noto, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.
Tuttavia, in una recentissima pronuncia della Suprema Corte, quest'ultima ha avuto modo di chiarire che: "se è vero che la chiamata di terzo responsabile genera automaticamente una domanda risarcitoria dell'attore originario nei confronti del terzo, senza bisogno di espressa istanza, non si può negare all'attore il diritto di rifiutare il contraddittorio sul punto".
In altre parole, afferma la Cassazione che una parte non può "essere costretta, contro la sua volontà,
a proporre una domanda contro un altro soggetto nei cui confronti non intende agire per le più svariate ragioni (familiari, morali, contrattuali, transattive, di opportunità) perché altrimenti si verrebbe a determinare un inaccettabile vulnus al diritto di azione costituzionalmente tutelato, anche nella libertà negativa di non esercitarlo".
In altri termini, nulla impedisce all'originario attore di omettere o rifiutarsi di estendere la propria domanda al terzo. E tale omissione o rifiuto dell'attore di estendere la propria domanda al terzo può dipendere dalle più svariate ragioni: familiari, morali, contrattuali, transattive, di opportunità (Cfr.
Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, (ud. 03/02/2023, dep. 20/03/2023), n.7930).
Nel nostro caso, l'attore nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 novembre
2022 espressamente afferma che: "appare alquanto paradossale il tentativo della odierna convenuta di eccepire una assenza di responsabilità in capo all'istituto creditizio procedente, per addossarlo al professionista delegato, laddove testualmente si ammette sia che il pignoramento dell'11/05/1996 era affetto da errore sulla titolarità del bene immobile staggito (ossia la sua assoluta nullità!!), e sia che tale errore era già presente nel contratto di mutuo, costituente il titolo esecutivo della procedura, stipulato dallo stesso Istituto creditizio.
Vorrà spiegarci l'Istituto creditizio come sia stato possibile sottoscrivere un contratto di mutuo
24 fondiario con tale macroscopico errore, come sia stato possibile trascrive un pignoramento su un bene non di proprietà di uno degli esecutati e come sia stato possibile depositare i certificati di cui all' art. 567 c.p.c. o il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari senza mai accorgersi (o con la consapevolezza??!) della “errata” titolarità sul bene immobile staggito, tanto prima ancora che venisse nominato un professionista delegato alla vendita."
Per cui, in considerazione della pretestuosità della chiamata dell'avv. effettuata dalla CP_1
, la non ha poi provveduto alla modifica delle iniziali conclusioni, bensì ha CP_7 Parte_1
richiamato le conclusioni originariamente rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, ciò
a evidenziare la mancanza di volontà nel volere estendere la propria domanda anche contro l'Assicurato Avv. CP_1
Alla luce di quanto evidenziato si chiede che Codesto Tribunale voglia dichiarare la manifesta infondatezza della chiamata dell'avv. con conseguente rigetto delle pretese avanzate nei suoi CP_1
confronti.
IV - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DELLA RISPETTO AL MERITO DEL Parte_1
GIUDIZIO.
VI.A – SULLA ESATTA INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI DEL PROFESSIONISTA
DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 591 BIS C.P.C.
L'avv. fu nominato dal Giudice dell'esecuzioni immobiliari, dott. Andrea Paiano, Controparte_1
quale Delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. limitatamente al Lotto 1 e, cioè, al fabbricato allo stato grezzo sito in Ginosa (TA) sulla SS. 580
La chiamante come sopra evidenziato, ha chiamato in causa l'avv. poiché, a suo CP_7 CP_1
avviso,
"È noto che le attività connesse alle operazioni di vendita, sia quelle preliminari che quelle successive, sono demandate al Professionista Delegato al quale sono affidati diversi compiti tra i quali, primo fra tutti, quello di verificare la titolarità dell'immobile pignorato e controllare la rispondenza della proprietà del debitore pignorato a quella risultante dai registri immobiliari" (cfr.
25 pag. 5 comparsa di costituzione ). CP_7
Afferma ancora "In definitiva il creditore pignorante si limita a chiedere la vendita, ma questa, CP_7
con tutte le incombenze connesse, viene disposta dal Giudice dell'Esecuzione e, per esso, dal delegato a norma dell'art. 591 bis c.p.c.; si vuole dire, alla fine, che qualsiasi anomalia nelle operazioni di vendita, soprattutto se connessa alla titolarità dell'immobile staggito, non può che ricadere nella responsabilità del Professionista Delegato". (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione ). CP_7
Tale considerazione sarebbe corroborata dal fatto che risulterebbe dalla ordinanza di delega la necessità che il professionista delegato effettui il controllo della titolarità in capo al debitore esecutato del diritto reale oggetto di pignoramento.
Di conseguenza, su tale assunto, la , per quel che qui interessa, ha chiesto l'accertamento CP_7
della responsabilità (e conseguente condanna al risarcimento del danno) dell'Avv. che CP_1
avrebbe omesso "il dovuto controllo della titolarità del bene pignorato, provvedendo poi a venderlo in data 24/09/2019 aggiudicandolo alla per il prezzo di € 144.000,00, salvo Parte_1
successivamente a prendere atto che aveva posto in vendita un immobile che era di esclusiva proprietà di e non anche di ." (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione Parte_6 Parte_7
). CP_7
La domanda di parte convenuta, come già ampiamente e puntualmente evidenziato non solo dall ma anche da parte attrice, è del tutto infondata. Parte_10
Sotto un primo profilo si rileva che, in termini generali, come noto, la disposizione di cui all'art. 591 bis c.p.c. non prevede affatto che il professionista delegato alla vendita debba procedere anche ad un controllo sulla titolarità dei diritti reali a favore degli esecutati.
Tale ultima disposizione prevede, infatti, che il Delegato svolga una funzione pubblicistica tesa alla esecuzione degli atti preparatori e successivi alla vendita del bene pignorato, come specificamente contemplati dalla legge, provvedendo alla predisposizione di tutti i relativi atti , e dell' espletamento, in seguito, di tutti gli adempimenti di carattere fiscale (e non, ivi compresi quelli tesi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli esistenti sul bene stesso), e ciò al fine “dell'esatta
26 realizzazione della vendita forzata ” .
A ben vedere, la competenza dei controlli sulla titolarità dei diritti reali sui beni pignorati non può che essere riservata esclusivamente al Giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. 26 maggio 2014, n. 11638).
Infatti, il Giudice dell'Esecuzione della procedura esecutiva de quibus ha posto a fondamento del suo provvedimento di estinzione proprio la nullità dell'atto di pignoramento e non la condotta del
Professionista Delegato.
E che vi sia stato un vizio nell'atto di pignoramento lo riconosce la stessa che a pag. 12 CP_7
dell'atto di citazione espressamente afferma: "Non si può certamente smentire che il pignoramento in intestazione era affetto da errore sulla titolarità del bene immobile staggito che era (ed è) di proprietà del solo e non anche di )". Parte_6 Parte_7
A tale riguardo, a nulla rileva che nella Delega richiamata dalla siano previste tali attività di CP_7
controllo anche in capo al professionista, poiché è evidente che in nessun caso tale provvedimento non può derogare alla disposizione di legge di cui all'art. 591 bis c.p.c.
È evidente, quindi, che già solo in considerazione di quanto appena riportato la domanda della nei confronti dell'Assicurato non potrà che trovare il più ampio rigetto. CP_7
III.B - IN SUBORDINE. IN OGNI CASO, DELLA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI
PARTE ATTRICE.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse automaticamente estesa la domanda di parte attrice anche in assenza di un suo consenso, seppur implicito, anche all'Avv.
e nel caso in cui si volesse ritenere configurabile anche solo astrattamente, nel caso di specie, CP_1
una responsabilità del Professionista Delegato alla vendita, in ogni caso sarebbe assolutamente infondata la domanda della . Parte_1
Infatti, in primo luogo, come correttamente rilevato sia dalla che dall , l'ordinanza CP_7 Parte_10
di estinzione emessa dal GE non è stata impugnata né dal creditore procedente, né dall'aggiudicataria, né dalle altre parti del processo esecutivo, così facendola passare in giudicato
27 e obbligando il creditore ad avviare una nuova espropriazione immobiliare sullo stesso bene.
In secondo luogo, non è dato comprendersi come concretamente possa ravvisarsi una lesione in concreto posto che la ha ricevuto, una volta revocata la vendita, il riaccredito di tutte le Parte_1
somme versate in sede di aggiudicazione.
Ebbene, tutto quanto appena riportato impedisce di ritenere esistente qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'Assicurato Avv. CP_1
Fermo quanto sopra esposto, gli scriventi Assicuratori si associano a tutti i rilievi formulati dall'Assicurato che, all'evidenza, dimostrano il corretto operato dello stesso svolto sulla base e previo esame della documentazione fornita dal debitore esecutato.
Ne consegue che la pretesa risarcitoria avanzata contro l'Assicurato è del tutto infondata e indimostrata con la conseguenza che la domanda della non potrà che andare incontro ad Parte_1
una pronuncia di integrale rigetto.
IV. INFONDATEZZA DELLA DOMANDA RISARCITORIA NEL QUANTUM.
Fermo restando quanto innanzi esposto in merito all'assenza di qualsivoglia responsabilità professionale ascrivibile all'Assicurato Avv. e la conseguente infondatezza delle domande CP_1
risarcitorie avanzate nei suoi confronti , gli scriventi Assicuratori contestano integralmente la quantificazione dei danni ex adverso richiesti privi, tra l'altro, di adeguata dimostrazione.
In particolare, non risulta essere dovuto l'importo che la ha preteso a titolo di risarcimento Parte_1
poiché non può condividersi l'assunto per cui il (presunto) danno possa semplicisticamente quantificarsi in misura pari ai quanto indicato in una perizia di parte, come correttamente indicato sia dall'Assicurato che dalla . CP_7
Risulta evidente che la quantificazione dei danni ex adverso formulata (Euro 576.000,00) è sfornita di qualsiasi allegazione e prova
Si insiste, pertanto, per l'integrale rigetto della domanda di parte attrice.
V. SULLA DOMANDA DI GARANZIA SVOLTA DALL'ASSICURATO AVV. MAGGIO.
28 L'Assicurato Avv. ha chiesto, in caso di accertamento della propria responsabilità e di CP_1
conseguente sua condanna al risarcimento dei danni, di essere tenuto indenei dagli scriventi
Assicuratori in forza del certificato n. GT2C256592P-LB (con periodo di copertura dal 15 febbraio
2022 al 15 febbraio 2023 nel seguito “Polizza”).
In via preliminare precisiamo che la predetta copertura assicurativa è strutturata secondo il noto meccanismo claims made trovando applicazione solo con riferimento alle pretese risarcitorie intervenute durante il periodo di operatività della polizza. In altri termini: il presupposto per l'esistenza della copertura assicurativa è dato dal ricevimento da parte dell'assicurato, durante il periodo di operatività della polizza, di una richiesta risarcitoria (così come definita nel testo contrattuale) derivante da condotte colpose poste in essere dall'assicurato nello svolgimento della propria attività professionale.
Nel caso che ci occupa, l'Avv. in data 19 gennaio 2023, provvedeva a denunciare il sinistro CP_1
affermando di avere ricevuto in data 17 gennaio 2023 la notifica dell'atto di chiamata da parte di
. CP_7
In considerazione di quanto sopra, la Polizza azionata in giudizio è quella che viene in considerazione rispetto al claim di cui è causa e rispetto alla quale occorrerà illustrare i motivi di inoperatività della garanzia assicurativa.
V.B. ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO INDENNITARIO PER PREGRESSA CONOSCENZA DI
CIRCOSTANZA RILEVANTI.
Si rileva che a pag. 10 della Polizza dove vengono disciplinate le esclusioni di copertura, viene previsto espressamente che: “L'Assicurazione non opera:
1) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a
CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva
RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui;
".
In particolare, per Circostanza si deve intendere:
29 "a) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un
ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
b) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI".
A tal riguardo si fa presente che, dall'esame della documentazione allegata in atti, le prime criticità relative al claim sono emerse a far data dal 20 febbraio 2020, data in cui l'Avv depositava CP_1
la relazione in cui dava conto dell'errore nell'atto di pignoramento chiedendo al Giudice dell'esecuzione la revoca dell'aggiudicazione dell'immobile (vedi allegato 12 comparsa ). CP_7
E' evidente che detti eventi rappresentano circostanze di cui l'Avv. è venuto a conoscenza CP_1
prima della data di decorrenza della polizza (i.e. 15 febbraio 2022 - 15 febbraio 2023) e che dette circostanze non risultano essere state regolarmente denunciate agli Assicuratori o di cui quest'ultimi siano stati in alcun modo informati né al momento della notifica delle circostanze di sinistro, con conseguente esclusione di copertura ai sensi di quanto previsto dalla sopra richiamata previsione.
Alla luce di quanto precede, pertanto, dovrà concludersi che, con riguardo al claim dedotto nel presente giudizio, in ragione della pregressa conoscenza da parte dell'Assicurato della Circostanza
(errore nell'indicazione del titolo esecutivo a base della aggiudicazione di vendita) che avrebbe
30 potuto portare ad una Richiesta di Risarcimento (cosa che infatti poi si è verificata), l'esclusione sopra citata trova applicazione e, pertanto, la Polizza non può ritenersi operante in forza della predetta esclusione di copertura.
In via subordinata, senza recesso alcuno da quanto sopra esposto, la predetta circostanza assume rilievo anche in ossequio ai principi generali previsti dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
L'articolo 1892 c.c., come noto, dispone che “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave...”.
L'articolo 1893 c.c., inoltre, prevede che laddove le reticenze o dichiarazioni inesatte non siano imputabili a dolo o colpa grave dell'assicurato, il contratto di assicurazione non viene annullato ma, ove il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore venga a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza, l'importo dell'indennizzo dovuto all'assicurato è congruamente e correlativamente ridotto.
In altri termini, se al momento della stipulazione della polizza ovvero nella precedente fase di negoziazione tra le parti, il Contraente (e/o l'assicurato) era a conoscenza di informazioni o circostanze rilevanti ai fini della valutazione del rischio e ha omesso di comunicarle all'assicuratore
(o le abbia comunicate in modo incompleto, falso, scorretto, etc.), quest'ultimo non è tenuto a corrispondere l'indennizzo ovvero, in assenza di dolo o colpa grave nella condotta dell'assicurato,
è tenuto a corrispondere un indennizzo ridotto.
Le suddette norme di legge sono espressione del principio per cui, da un lato, l'assicurato non può omettere di informare il proprio assicuratore di circostanze e fatti rilevanti al fine della valutazione del rischio e, dall'altro, è inammissibile che una copertura assicurativa operi in riferimento a sinistri o circostanze già noti all'assicurato (o che il medesimo avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere) ma sottaciuti all'assicuratore.
Alla luce di quanto sopra esposto, è del tutto evidente come la reticenza da parte dell'Assicurato di
31 circostanze di assoluto rilievo come quelle sopra esposte, costituiscono ne più né meno che un volontario (o quanto meno gravemente colposo) tentativo di fornire all'Assicuratore un'informazione falsa, per indurlo ad emettere la copertura.
È fin troppo chiaro, infatti, che qualora gli fossero stati tempestivamente e regolarmente Parte_11
informati dei fatti sopra evidenziati, questi sarebbero stati messi nella possibilità di (a) valutare correttamente il rischio da assicurare, nonché (b) decidere se negare la stipula della Polizza ovvero se stipularla a condizioni diverse (ad esempio escludendo espressamente i fatti relativi alla predetta vicenda), qualora la stessa fosse ricaduta su un'altra e precedente copertura assicurativa.
Tutto ciò, evidentemente, non può che condurre al rigetto della domanda di indennizzo svolta dall'Assicurato nei confronti dell'Assicuratori o, in subordine, e per la non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che le omissioni informative, le reticenze e le false informazioni rese dall'Avv. siano riconducibili a mera colpa lieve, quanto meno ad una consistente e significativa CP_1
riduzione dell'obbligo indennitario, ai sensi dell'art. 1892 c.c.
VI. IN VIA SUBORDINATA. SUI LIMITI DI MASSIMALE DELLA POLIZZA
Per quanto le superiori argomentazioni siano sufficienti a legittimare il rigetto delle pretese attoree e la conseguente assenza di qualsivoglia obbligo indennitario in capo agli scriventi Assicuratori, si ritiene opportuno precisare i limiti di indennizzo e le franchigie previste dalla Polizza La Polizza prevede una franchigia pari ad euro 1.000,00 e un massimale per annualità assicurativa pari ad €
1.000.000,00, di cui si dovrà tenere conto nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell e di conseguente riconoscimento dell'obbligo di manleva in capo agli il Parte_10 Parte_11
tutto – peraltro – nei limiti del massimale disponibile al momento dell'eventuale sorgere dell'obbligo di pagamento e, pertanto, dovendosi escludere sin d'ora qualsiasi obbligo in capo agli Parte_11
qualora, nelle more del presente giudizio, il predetto massimale dovesse risultare parzialmente o totalmente eroso a cagione di ulteriori e distinti sinistri.
Infine, qualunque obbligo indennitario degli Assicuratori (e quindi la loro condanna al pagamento in favore dell'attrice, essendo pacificamente escluso ogni indennizzo diretto), dovrà essere comunque
32 subordinato: (i) alla dimostrazione dell'effettivo pagamento del risarcimento dovuto dall Parte_10
(essendo inteso che l'indennizzo non potrà comunque mai eccedere tale importo effettivamente pagato) e (ii) all'infruttuosa escussione da parte dall di tutti i soggetti che dovessero Parte_10
eventualmente essere tenuti a manlevarlo o tenerlo indenne, nonché in ogni caso (iii) nei limiti della responsabilità ascrivibile specificamente al all .] Parte_10
III.- Con ordinanza emessa il 18 giugno 2020 nel proc. 342/1996 R.G.ES. il G.E. del Tribunale di
TA così disponeva:
[ letta la relazione del professionista delegato;
lette le note di trattazione scritta depositate da
[...]
e da CP_13 CP_7
rilevato che il pignoramento che ha dato corso alla presente esecuzione, in ordine ai beni costituenti il lotto n. 1 della relazione di stima è radicalmente nullo, per avere il creditore procedente pignorato solo la quota di ½ nei confronti di , nonostante il bene appartenga per intero allo Parte_6
stesso;
rilevato, al riguardo, che il creditore non può creare diritti parziali o comproprietà inesistenti in capo al debitore e che il pignoramento eseguito per difetto è radicalmente nullo ed invalido per l'inesistenza del diritto pignorato;
ritenuto, pertanto, che rispetto al suddetto lotto, deve essere revocata l'aggiudicazione disposta in favore di Parte_1
ritenuto che non può essere accolta la richiesta di con la quale si chiede un rinvio CP_7
della causa, per avere la suddetta società notificato un nuovo atto di pignoramento, essendo sufficiente rilevare come il nuovo pignoramento non risulti ancora trascritto e, in ogni caso, tenuto conto che un eventuale nuovo pignoramento non può determinare la sanatoria del precedente pignoramento invalido, né tanto meno degli atti posti in essere in ragione del pignoramento nullo;
ritenuto che gli ulteriori beni pignorati (costituenti i lotti nn. 2 e 3 della relazione di stima) dopo alcuni esperimenti di vendita non sono stati più posti in vendita in ragione dell'irrisorietà del loro valore, e che rispetto agli stessi deve trovare applicazione il disposto dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;
33
P.Q.M.
REVOCA l'aggiudicazione disposta in favore di e dispone la restituzione Parte_1
di tutte somme dalla stessa versate a titolo di cauzione;
DICHIARA l'improcedibilità dell'esecuzione
R.G.E. 342/1996 e ordina la cancellazione del pignoramento trascritto il 19.7.1996 al n.r.p. 7754, nonché della rinnovazione trascritta il 4.7.2016 al n.r.p. 10860.]
L'art. 156 cpc, sotto la rubrica “rilevanza della nullità”, così dispone: “1.- Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. 2.- Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. 3.- La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”
L'art. 157 cpc, sotto la rubrica “rilevabilità e sanatoria della nullità” così dispone: “1.- Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.
2.- Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. 3.- La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.”
Nessuna disposizione di legge sembra comminare la nullità per il pignoramento eseguito su una quota indivisa di un immobile appartenente per intero al soggetto debitore.
Ugualmente nessuna parte della ordinanza emessa il 18 giugno 2020 fa esplicito riferimento ad una norma di legge comminatrice della nullità per la vicenda sottoposta a giudizio.
Deve quindi escludersi che si verta in una ipotesi di nullità comminata dalla Legge.
Con tutta evidenza nell'ordinanza de qua, pur se priva di riferimenti normativi, il G.E. ha fatto applicazione della cd nullità ritenuta dal giudice che, tuttavia, è sottoposta ai requisiti contenuti nell'art. 156 comma 2 cpc: “2.- Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. 3.- La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”
L'art. 555 cpc, sotto la rubrica “forma del pignoramento”, così dispone: “1.- Il pignoramento
34 immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'intimazione prevista nell'art. 492.”
Nel pignoramento che ha dato vita ex art. 491 cpc alla procedura esecutiva n. 342/2020 R.G.ES. vi
è l'indicazione dell'immobile, vi è l'indicazione della persona del debitore, vi è l'indicazione del diritto che si intende vincolare al soddisfacimento del credito, il diritto di proprietà, limitato tuttavia ad una quota dell'immobile.
Mancano davvero i “requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”, senza i quali soltanto è ipotizzabile la nullità creata dal giudice ?
Al Tribunale sembra di no, poiché il diritto del comproprietario in comunione ex art. 1100 e ss cc è diverso solo quantitativamente del diritto del proprietario pieno ex art. 832 cc.
E' sufficiente infatti la definizione dettata dall'articolo 1100 cc: “Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.”
La comproprietà è semplicemente la stessa proprietà che appartiene contemporaneamente a più titolari, per effetto dei quali l'ampiezza, ma non la qualità, del diritto si riduce nella misura della quota di cui al successivo art. 1101 cc : “1.- Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono ugual.
2.- Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.”
Può dirsi che il diritto pignorato per quota fosse inesistente, come ritenuto dalla ordinanza emessa dal
G.E. il 18 giugno 2020 (“….il pignoramento eseguito per difetto è radicalmente nullo ed invalido per l'inesistenza del diritto pignorato…”) ?
Le disposizioni di legge esaminate sembrerebbero escluderlo.
Nessuna disposizione di legge poi attribuisce all'atto di pignoramento l'efficacia di poter modificare
35 lo status giuridico della cosa pignorata, ad esempio instaurandovi una comunione o costituendovi un diritto reale parziario.
Le parti non sembrano aver evidenziato la presenza nell'atto di pignoramento che ha dato vita al procedimento n. 342/1996 R.G.ES. di dichiarazioni dirette ad esplicitare la volontà giuridica dell'istante di produrre un simile effetto.
Ne consegue che l'atto di pignoramento de quo era del tutto inidoneo a conseguire l'effetto paventato dal G.E. (“….il creditore non può creare diritti parziali o comproprietà inesistenti in capo al debitore e che il pignoramento eseguito per difetto è radicalmente nullo ed invalido per l'inesistenza del diritto pignorato…”) sia per intrinseca inidoneità derivante dall'assenza di disposizioni di legge che prevedano e dispongano astrattamente una efficacia in tale senso, sia per mancanza della volontà giuridica esplicitata in atto dal suo autore, che le parti, repetita iuvant, non sembrano aver evidenziato.
Ed allora, se l'atto di pignoramento individua esattamente l'immobile, la persona del debitore, la natura del diritto da pignorare, attribuendolo però solo pro quota al debitore, è completamente inidoneo per legge a produrre effetti costitutivi reali, è completamente privo di una volontà giuridica del suo autore diretta a produrli, potrebbe davvero affermarsi che “…è radicalmente nullo, per avere il creditore procedente pignorato solo la quota di ½ nei confronti di , nonostante il Parte_6
bene appartenga per intero allo stesso;
” ?
Il Tribunale ritiene invece che ricorra una mera ipotesi di errore materiale della parte, facilmente emendabile con la reiterazione dell'atto che non sembra essere vietata da alcuna norma di legge.
L'articolo 493 cc, sotto la rubrica “pignoramenti su istanza di più creditori”, così dispone: “1.- Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene. 2.- Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.
3.- Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.”
La Legge prevede così espressamente la possibilità che sullo stesso bene si succedano più pignoramenti, anche da parte di differenti creditori , e non vieta affatto che più pignoramenti sulla medesima cosa provengano dal medesimo creditore.
36 A fortiori ciò è possibile, in assenza di divieto normativo, quando un creditore intenda emendare un errore commesso nel precedente, con il conforto del principio di conservazione dell'atto giuridico operante nell'ordinamento e diretto a mantenere in vita l'atto irregolare o imperfetto, soprattutto se non attinto da una espressa sanzione di invalidità comminata dalla legge ai sensi dell'art. 156 comma
1 cpc (“1.- Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.).
Nell'ordinanza emessa il 18 giugno 2020, a fronte delle conclusioni impegnative raggiunte [
P.Q.M.
REVOCA l'aggiudicazione disposta in favore di e dispone la restituzione di tutte Parte_1
somme dalla stessa versate a titolo di cauzione;
DICHIARA l'improcedibilità dell'esecuzione R.G.E.
342/1996 e ordina la cancellazione del pignoramento trascritto il 19.7.1996 al n.r.p. 7754, nonché della rinnovazione trascritta il 4.7.2016 al n.r.p. 10860.] non sembrano indicate le norme di legge che le sosterrebbero, come imposto dall'art. 111 comma 6 della Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
In conclusione il pignoramento eseguito nel proc. 342/1996 R.G.ES. fu viziato da un mero errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 493 commi 2 e 3 mediante un pignoramento successivo e, di conseguenza, era un atto inidoneo a configurare un pregiudizio risarcibile in danno del terzo aggiudicatario oggi attore.
Quand'anche si volesse ritenere che vi sia stata nullità ( ma si è visto che così non è ), verrebbe in applicazione l'articolo 159 cpc che, sotto la rubrica “estensione della nullità”, così dispone: “1.- La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti. 2.- La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
3.- Se il vizio un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.”
L'errore commesso nel pignorare proquota un immobile appartenente al debitore per l'intero colpirebbe solo la limitazione alla quota erroneamente fatta, risultando così una nullità parziale che non travolgerebbe l'atto nella sua interezza, sia per il principio generale di conservazione dell'atto giuridico appartenente agli apices iuris;
sia per la volontà ipotetica del creditore procedente autore dell'atto che, se avesse conosciuto lo stato effettivo delle cose, avrebbe voluto il pignoramento per
37 l'intero, applicandosi per analogia legis la regola dettata dall'art. 1419 cc per la nullità di diritto sostanziale;
sia per l'idoneità dell'atto di pignoramento, eliminata la parte erronea, a produrre effetti utili per l'ordinamento, quale l'assoggettamento nella sua interezza di un bene effettivamente appartenente al debitore all'azione esecutiva del creditore, salvo procedersi a riduzione ai sensi dell'art. 496 cpc.
IV.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda proposta da Parte_1
b) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore della Controparte_8
in persona del l.r.p.t., liquidandole in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre
[...]
accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
c) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore di , liquidandole Controparte_1
in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
d) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore della Parte_2
n persona del l.r.p.t., liquidandole in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre
[...]
accessori come per legge;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 18 giugno 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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39 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri
3 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5