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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2779/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2779/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
16/02/1971 Con il patrocinio dell'Avv. DEL BOCA FLAVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] C.F._2
NE (NO) il 18/07/1974 Con il patrocinio dell'Avv. GRISO LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia il Tribunale Ill.mo:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 158 cod. civ.;
Pag. 1 2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgomanero (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
E OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) Separazione I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Responsabilità genitoriale I figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsab or ezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3) Tempi di permanenza.
e sono collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la residenza della madre. Potranno Per_1 Per_2
li te il padre secondo accordi di volta in volta assunti con lui. In ogni caso, salvo diverse migliori intese e compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e ludici, i minori trascorreranno in via alternata con il padre due fine settimana al mese, dal primo pomeriggio del sabato alla domenica prima di cena e un giorno infrasettimanale (di preferenza il mercoledì) dalle 18 alla mattina successiva. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, i figli potranno dividere equamente il tempo di permanenza con ciascun genitore, con un periodo di pari durata e continuativo da individuarsi 30 giorni prima. Durante il mese di agosto e potranno trascorrere le ferie estive alternativamente con i due genitori, Per_1 Per_2 anche compatibilmente con vo gli stessi;
per l'anno 2025 i minori potranno trascorrere le prime due settimane di agosto con la mamma e le successive due con il papà; anche le vacanze natalizie e pasquali potranno essere trascorse dai minori per pari giorni con i due genitori, alternando di anno in anno il giorno di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2025 e trascorreranno il Natale Per_1 Per_2 con il papà e S. Stefano con la mamma, Capodanno con il padre ed on re e per l'anno 2026 la Pasqua con il papà e Pasquetta con la mamma. Il padre potrà, comunque, vedere i figli e tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con gli stessi e l'altro genitore e tenuto conto, comunque, delle esigenze dei minori.
4) Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale, di proprietà pro quota della SI.ra è assegnata alla stessa, Controparte_1 con tutti gli arredi, nella sua qualità di genitore collocat
5) Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli CP_ L'Assegno Unico erogato dall' per i figli verrà percepito dalla SI.ra . CP_1
L'indennità di frequenza di continuerà ad essere accreditata sul libretto postale nominativo n. Per_1 000041358673 intestato a e potrà essere utilizzata esclusivamente per le esigenze del ragazzo, Controparte_3 previo accordo tra i genitori. A titolo di contributo al mantenimento dei minori il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese e mediante bonifico bancario sul c/c avente IBAN IT65 B030 6234 2100 0000 2102 622 la somma mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per i minori, di seguito specificate come da Protocollo in uso al Tribunale di Novara, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Pag. 2 spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa - buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);
• spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) abbigliamento stagionale e/o sportivo e/o di utilizzo non quotidiano;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non regolato con il presente atto.
7. Altre pattuizioni Il pagamento del premio relativo alla polizza vita n. 81856934 di e intestata a Controparte_4 [...]
, con beneficiario il figlio e con saldo al 30.06.2025 pari ad euro 7.863,79, sino Controparte_1 Per_1
denari donati al ragaz ione delle ricorrenze come Prima Comunione e Cresima, nonché denaro di entrambi i genitori, verrà domiciliato sul c/c della SI.ra . I Controparte_1 coniugi dichiarano che il denaro comune oggetto dell'accantonamento è destinat Per_1 stante la sua disabilità e si impegnano a rispettare questa finalità in caso di svincolo, prelievo e comunque utilizzo. Con la firma della separazione i coniugi dichiarano di avere già definito ogni altra questione patrimoniale non regolata in questa sede. CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Voglia il Tribunale Ill.mo:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 14.06.2003 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Borgomanero al N° 10 Parte II, Serie A, Anno 2003;
• ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgomanero (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
E OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
Pag. 3 1) Responsabilità genitoriale I figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsab or ezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
• 2) Tempi di permanenza.
e sono collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la residenza della madre. Potranno Per_1 Per_2
li te il padre secondo accordi di volta in volta assunti con lui. In ogni caso, salvo diverse migliori intese e compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e ludici, i minori trascorreranno in via alternata con il padre due fine settimana al mese, dal primo pomeriggio del sabato alla domenica prima di cena e un giorno infrasettimanale (di preferenza il mercoledì) dalle 18 alla mattina successiva. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, i figli potranno dividere equamente il tempo di permanenza con ciascun genitore, con un periodo di pari durata e continuativo da individuarsi 30 giorni prima. Durante il mese di agosto e potranno trascorrere le ferie estive alternativamente con i due genitori, Per_1 Per_2 anche compatibilmente con vo gli stessi;
per l'anno 2025 i minori potranno trascorrere le prime due settimane di agosto con la mamma e le successive due con il papà; anche le vacanze natalizie e pasquali potranno essere trascorse dai minori per pari giorni con i due genitori, alternando di anno in anno il giorno di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2025 e trascorreranno il Natale Per_1 Per_2 con il papà e S. Stefano con la mamma, Capodanno con il padre ed E l e per l'anno 2026 la Pasqua con il papà e Pasquetta con la mamma. Il padre potrà, comunque, vedere i figli e tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con gli stessi e l'altro genitore e tenuto conto, comunque, delle esigenze dei minori.
3) Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale, di proprietà pro quota della SI.ra è assegnata alla stessa, Controparte_1 con tutti gli arredi, nella sua qualità di genitore collocat
4) Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli CP_ L'Assegno Unico erogato dall' per i figli verrà percepito dalla SI.ra . L'indennità di frequenza di CP_1
continuerà ad essere accreditata sul libretto postale nominativo n. 000041358673 a intestato a Per_1 [...]
e potrà essere utilizzata esclusivamente per le esigenze del ragazzo, previo accordo tra i genitori. CP_3 A titolo di contributo al mantenimento dei minori il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese e mediante bonifico bancario sul c/c avente IBAN IT65 B030 6234 2100 0000 2102 622 la somma mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per i minori, di seguito specificate come da Protocollo in uso al Tribunale di Novara, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa - buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)
Pag. 4 corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);
• spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) abbigliamento stagionale e/o sportivo e/o di utilizzo non quotidiano;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non regolato con il presente atto.
7. Altre pattuizioni Il pagamento del premio relativo alla polizza vita n. 81856934 di e intestata a Controparte_4 [...]
, con beneficiario il figlio e con s ad euro 7.8 Controparte_1 Per_1 ad oggi alimentata con denari donati al ragazzo in occasione delle ricorrenze come Prima Comunione e Cresima, nonché denaro di entrambi i genitori, verrà domiciliato sul c/c della SI.ra . I Controparte_1 coniugi dichiarano che il denaro comune oggetto dell'accantonamento è destinato alle future esigenze del figlio Per_1 stante la sua disabilità e si impegnano a rispettare questa finalità in caso di svincolo, prelievo e comunque Con la firma della separazione i coniugi dichiarano di avere già definito ogni altra questione patrimoniale non regolata in questa sede.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in Borgomanero (NO), in data 14.6.2003 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2003. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , in data 23.1.2008 e in data 19.2.2011. Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 22.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della
Pag. 5 legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...]
NE (NO) in data 16/02/1971 e Controparte_1
, nata in [...] in data [...];
[...]
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 30/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2779/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
16/02/1971 Con il patrocinio dell'Avv. DEL BOCA FLAVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] C.F._2
NE (NO) il 18/07/1974 Con il patrocinio dell'Avv. GRISO LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia il Tribunale Ill.mo:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 158 cod. civ.;
Pag. 1 2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgomanero (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
E OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) Separazione I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Responsabilità genitoriale I figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsab or ezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3) Tempi di permanenza.
e sono collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la residenza della madre. Potranno Per_1 Per_2
li te il padre secondo accordi di volta in volta assunti con lui. In ogni caso, salvo diverse migliori intese e compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e ludici, i minori trascorreranno in via alternata con il padre due fine settimana al mese, dal primo pomeriggio del sabato alla domenica prima di cena e un giorno infrasettimanale (di preferenza il mercoledì) dalle 18 alla mattina successiva. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, i figli potranno dividere equamente il tempo di permanenza con ciascun genitore, con un periodo di pari durata e continuativo da individuarsi 30 giorni prima. Durante il mese di agosto e potranno trascorrere le ferie estive alternativamente con i due genitori, Per_1 Per_2 anche compatibilmente con vo gli stessi;
per l'anno 2025 i minori potranno trascorrere le prime due settimane di agosto con la mamma e le successive due con il papà; anche le vacanze natalizie e pasquali potranno essere trascorse dai minori per pari giorni con i due genitori, alternando di anno in anno il giorno di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2025 e trascorreranno il Natale Per_1 Per_2 con il papà e S. Stefano con la mamma, Capodanno con il padre ed on re e per l'anno 2026 la Pasqua con il papà e Pasquetta con la mamma. Il padre potrà, comunque, vedere i figli e tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con gli stessi e l'altro genitore e tenuto conto, comunque, delle esigenze dei minori.
4) Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale, di proprietà pro quota della SI.ra è assegnata alla stessa, Controparte_1 con tutti gli arredi, nella sua qualità di genitore collocat
5) Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli CP_ L'Assegno Unico erogato dall' per i figli verrà percepito dalla SI.ra . CP_1
L'indennità di frequenza di continuerà ad essere accreditata sul libretto postale nominativo n. Per_1 000041358673 intestato a e potrà essere utilizzata esclusivamente per le esigenze del ragazzo, Controparte_3 previo accordo tra i genitori. A titolo di contributo al mantenimento dei minori il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese e mediante bonifico bancario sul c/c avente IBAN IT65 B030 6234 2100 0000 2102 622 la somma mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per i minori, di seguito specificate come da Protocollo in uso al Tribunale di Novara, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Pag. 2 spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa - buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);
• spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) abbigliamento stagionale e/o sportivo e/o di utilizzo non quotidiano;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non regolato con il presente atto.
7. Altre pattuizioni Il pagamento del premio relativo alla polizza vita n. 81856934 di e intestata a Controparte_4 [...]
, con beneficiario il figlio e con saldo al 30.06.2025 pari ad euro 7.863,79, sino Controparte_1 Per_1
denari donati al ragaz ione delle ricorrenze come Prima Comunione e Cresima, nonché denaro di entrambi i genitori, verrà domiciliato sul c/c della SI.ra . I Controparte_1 coniugi dichiarano che il denaro comune oggetto dell'accantonamento è destinat Per_1 stante la sua disabilità e si impegnano a rispettare questa finalità in caso di svincolo, prelievo e comunque utilizzo. Con la firma della separazione i coniugi dichiarano di avere già definito ogni altra questione patrimoniale non regolata in questa sede. CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Voglia il Tribunale Ill.mo:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 14.06.2003 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Borgomanero al N° 10 Parte II, Serie A, Anno 2003;
• ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgomanero (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
E OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
Pag. 3 1) Responsabilità genitoriale I figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsab or ezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
• 2) Tempi di permanenza.
e sono collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la residenza della madre. Potranno Per_1 Per_2
li te il padre secondo accordi di volta in volta assunti con lui. In ogni caso, salvo diverse migliori intese e compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e ludici, i minori trascorreranno in via alternata con il padre due fine settimana al mese, dal primo pomeriggio del sabato alla domenica prima di cena e un giorno infrasettimanale (di preferenza il mercoledì) dalle 18 alla mattina successiva. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, i figli potranno dividere equamente il tempo di permanenza con ciascun genitore, con un periodo di pari durata e continuativo da individuarsi 30 giorni prima. Durante il mese di agosto e potranno trascorrere le ferie estive alternativamente con i due genitori, Per_1 Per_2 anche compatibilmente con vo gli stessi;
per l'anno 2025 i minori potranno trascorrere le prime due settimane di agosto con la mamma e le successive due con il papà; anche le vacanze natalizie e pasquali potranno essere trascorse dai minori per pari giorni con i due genitori, alternando di anno in anno il giorno di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2025 e trascorreranno il Natale Per_1 Per_2 con il papà e S. Stefano con la mamma, Capodanno con il padre ed E l e per l'anno 2026 la Pasqua con il papà e Pasquetta con la mamma. Il padre potrà, comunque, vedere i figli e tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con gli stessi e l'altro genitore e tenuto conto, comunque, delle esigenze dei minori.
3) Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale, di proprietà pro quota della SI.ra è assegnata alla stessa, Controparte_1 con tutti gli arredi, nella sua qualità di genitore collocat
4) Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli CP_ L'Assegno Unico erogato dall' per i figli verrà percepito dalla SI.ra . L'indennità di frequenza di CP_1
continuerà ad essere accreditata sul libretto postale nominativo n. 000041358673 a intestato a Per_1 [...]
e potrà essere utilizzata esclusivamente per le esigenze del ragazzo, previo accordo tra i genitori. CP_3 A titolo di contributo al mantenimento dei minori il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese e mediante bonifico bancario sul c/c avente IBAN IT65 B030 6234 2100 0000 2102 622 la somma mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per i minori, di seguito specificate come da Protocollo in uso al Tribunale di Novara, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa - buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)
Pag. 4 corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);
• spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) abbigliamento stagionale e/o sportivo e/o di utilizzo non quotidiano;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non regolato con il presente atto.
7. Altre pattuizioni Il pagamento del premio relativo alla polizza vita n. 81856934 di e intestata a Controparte_4 [...]
, con beneficiario il figlio e con s ad euro 7.8 Controparte_1 Per_1 ad oggi alimentata con denari donati al ragazzo in occasione delle ricorrenze come Prima Comunione e Cresima, nonché denaro di entrambi i genitori, verrà domiciliato sul c/c della SI.ra . I Controparte_1 coniugi dichiarano che il denaro comune oggetto dell'accantonamento è destinato alle future esigenze del figlio Per_1 stante la sua disabilità e si impegnano a rispettare questa finalità in caso di svincolo, prelievo e comunque Con la firma della separazione i coniugi dichiarano di avere già definito ogni altra questione patrimoniale non regolata in questa sede.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in Borgomanero (NO), in data 14.6.2003 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2003. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , in data 23.1.2008 e in data 19.2.2011. Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 22.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della
Pag. 5 legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...]
NE (NO) in data 16/02/1971 e Controparte_1
, nata in [...] in data [...];
[...]
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 30/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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