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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 384/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
IU ME ON - Presidente
EN NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 384/2025 degli affari civili contenziosi tra
, nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
(Avv. Eleonora Minio)
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: (Avv. IU Fabio CP_1 C.F._2
Cacciatore)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 25.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, , Parte_1 premettendo di avere contratto, in data 23.09.2011, matrimonio con CP_1 dalla cui unione erano nati quattro figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla CP_1 domanda di separazione e chiedeva, in riconvenzionale, che venisse pronunciata con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale trasferendosi in Italia e lasciando la famiglia in Germania.
All'udienza del 24.9.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art 473 bis .22
c.p.c e, all'udienza del 25.11.2025, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, considerato il dichiarato proposito dello stesso di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione di . CP_1
La convenuta ha formulato domanda di addebito deducendo che il ricorrente avrebbe abbandonato il tetto coniugale, lasciando moglie e figli in Germania per trasferirsi in Italia.
A fronte di tale deduzione, il convenuto ha sostenuto di essersi recato in in Italia soltanto per motivi di lavoro e di non avere abbandonato la famiglia.
Essendo queste le prospettazioni delle parti e non essendo minimamente provato che l'allontanamento di costituisca un abbandono del tetto coniugale Parte_1 né la sua efficienza causale sulla rottura del vincolo coniugale, la domanda di addebito deve essere rigetatta.
In ordine alle richieste relative all'affidamento dei figli, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.
Il regolamento UE n. 1111/2019, all'art. 7, prevede: “Le autorità giurisdizionali di 2 uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”; il successivo art 10 (Scelta del Foro) prevede “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:
a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.
Ebbene, nel caso in esame, risulta dalle prospettazioni di entrambe le parti che i minori vivono in Germania da ormai 10 anni, ciò che esclude la giurisdizione del giudice italiano a norma del citato articolo 7.
Né può ritenersi applicabile l'art. 10 perché difetta certamente la condizione di cui al punto b).
Ed infatti, sollevata d'ufficio la questione di giurisdizione, ha chiesto di CP_1 dichiarare il difetto di giurisdizione.
La convenuta ha altresì prodotto una sentenza del Tribunale di Ottweiler del
25/7/20224 che ha già provveduto a regolamentare gli aspetti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli.
Alla luce di ciò, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le statuizioni concernenti i figli delle parti.
Le spese di lite devono essere compensate stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i difensori, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
3 e , i quali hanno contratto matrimonio il in data 23.09.2011, in Palma di Pt_1 CP_1
Montechiaro, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palma di Montechiaro al n. 15. parte I,. dell'anno 2011;
rigetta la domanda di addebito;
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore del Giudice tedesco e assegna termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di
Agrigento in data 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN NI IU ME ON
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
IU ME ON - Presidente
EN NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 384/2025 degli affari civili contenziosi tra
, nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
(Avv. Eleonora Minio)
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: (Avv. IU Fabio CP_1 C.F._2
Cacciatore)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 25.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, , Parte_1 premettendo di avere contratto, in data 23.09.2011, matrimonio con CP_1 dalla cui unione erano nati quattro figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla CP_1 domanda di separazione e chiedeva, in riconvenzionale, che venisse pronunciata con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale trasferendosi in Italia e lasciando la famiglia in Germania.
All'udienza del 24.9.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art 473 bis .22
c.p.c e, all'udienza del 25.11.2025, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, considerato il dichiarato proposito dello stesso di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione di . CP_1
La convenuta ha formulato domanda di addebito deducendo che il ricorrente avrebbe abbandonato il tetto coniugale, lasciando moglie e figli in Germania per trasferirsi in Italia.
A fronte di tale deduzione, il convenuto ha sostenuto di essersi recato in in Italia soltanto per motivi di lavoro e di non avere abbandonato la famiglia.
Essendo queste le prospettazioni delle parti e non essendo minimamente provato che l'allontanamento di costituisca un abbandono del tetto coniugale Parte_1 né la sua efficienza causale sulla rottura del vincolo coniugale, la domanda di addebito deve essere rigetatta.
In ordine alle richieste relative all'affidamento dei figli, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.
Il regolamento UE n. 1111/2019, all'art. 7, prevede: “Le autorità giurisdizionali di 2 uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”; il successivo art 10 (Scelta del Foro) prevede “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:
a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.
Ebbene, nel caso in esame, risulta dalle prospettazioni di entrambe le parti che i minori vivono in Germania da ormai 10 anni, ciò che esclude la giurisdizione del giudice italiano a norma del citato articolo 7.
Né può ritenersi applicabile l'art. 10 perché difetta certamente la condizione di cui al punto b).
Ed infatti, sollevata d'ufficio la questione di giurisdizione, ha chiesto di CP_1 dichiarare il difetto di giurisdizione.
La convenuta ha altresì prodotto una sentenza del Tribunale di Ottweiler del
25/7/20224 che ha già provveduto a regolamentare gli aspetti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli.
Alla luce di ciò, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le statuizioni concernenti i figli delle parti.
Le spese di lite devono essere compensate stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i difensori, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
3 e , i quali hanno contratto matrimonio il in data 23.09.2011, in Palma di Pt_1 CP_1
Montechiaro, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palma di Montechiaro al n. 15. parte I,. dell'anno 2011;
rigetta la domanda di addebito;
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore del Giudice tedesco e assegna termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di
Agrigento in data 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN NI IU ME ON
(atto firmato digitalmente)
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