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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/02/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 20/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 3388/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. DIBITONTO Parte_1
MARCO
RICORRENTE
E
, CONTUMACE Controparte_1
RESISTENTE oggetto: retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 04/04/2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di avere prestato attività di docenza in supplenza per i periodi dal
11.03.2019 al 23.04.2019, dal 24.04.2019 al 12.06.2019, dal 04.10.2019 al 09.10.2019, dal
10.10.2019 al 21.12.2019, dal 13.01.2020 al 06.02.2020, per 18 h settimanali e di non avere ricevuto la voce stipendiale relativa alla “retribuzione professionale docenti”.
Richiamata la normativa contrattuale di riferimento ed i principi giurisprudenziali elaborati sulla predetta voce retributiva ha concluso chiedendo il riconoscimento del predetto trattamento retributivo con la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 1.152,36 per i periodi dal
11.03.2019 al 23.04.2019, dal 24.04.2019 al 12.06.2019, dal 04.10.2019 al 09.10.2019, dal
10.10.2019 al 21.12.2019, dal 13.01.2020 al 06.02.2020.
1.1. Parte convenuta, in seguito alla rituale notifica in rinnovazione del ricorso e dei pedissequi provvedimenti di fissazione dell'udienza, è rimasta contumace.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1. Come documentato in atti, parte ricorrente è stato docente temporaneo per i periodi 11.03.2019 al 23.04.2019, dal 24.04.2019 al 12.06.2019, dal 04.10.2019 al 09.10.2019, dal 10.10.2019 al
21.12.2019, dal 13.01.2020 al 06.02.2020.
In specie, non risulta, dai cedolini paga prodotti per il periodo oggetto di causa e, dunque, sino a giungo 2022, il pagamento in suo favore della voce retribuzione professionale docenti prevista dal
CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
2.2. Invero, deve richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc quanto di recente affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. Nr.
33140/19 e nr. 34546/19) che di merito anche di questo Ufficio Giudiziario sulla specifica questione oggetto di causa.
In particolare, con la richiamata pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
2.3. In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporaneo, presso gli istituti scolastici allegati agli atti, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
2.4. Ne deriva, pertanto, sulla base dei contratti in atti e dello stato matricolare, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari ad €
1.152,36 spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa, oltre all'aumento per la presenza in ricorso dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , con ricorso depositato il
[...] Controparte_1
04/04/2024, nella causa iscritta al n. 3388/2024 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso e in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento di € CP_1
1.152,36 oltre accessori di legge;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.576,00, CP_1
oltre contributo unificato versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20.02.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 20/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 3388/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. DIBITONTO Parte_1
MARCO
RICORRENTE
E
, CONTUMACE Controparte_1
RESISTENTE oggetto: retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 04/04/2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di avere prestato attività di docenza in supplenza per i periodi dal
11.03.2019 al 23.04.2019, dal 24.04.2019 al 12.06.2019, dal 04.10.2019 al 09.10.2019, dal
10.10.2019 al 21.12.2019, dal 13.01.2020 al 06.02.2020, per 18 h settimanali e di non avere ricevuto la voce stipendiale relativa alla “retribuzione professionale docenti”.
Richiamata la normativa contrattuale di riferimento ed i principi giurisprudenziali elaborati sulla predetta voce retributiva ha concluso chiedendo il riconoscimento del predetto trattamento retributivo con la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 1.152,36 per i periodi dal
11.03.2019 al 23.04.2019, dal 24.04.2019 al 12.06.2019, dal 04.10.2019 al 09.10.2019, dal
10.10.2019 al 21.12.2019, dal 13.01.2020 al 06.02.2020.
1.1. Parte convenuta, in seguito alla rituale notifica in rinnovazione del ricorso e dei pedissequi provvedimenti di fissazione dell'udienza, è rimasta contumace.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1. Come documentato in atti, parte ricorrente è stato docente temporaneo per i periodi 11.03.2019 al 23.04.2019, dal 24.04.2019 al 12.06.2019, dal 04.10.2019 al 09.10.2019, dal 10.10.2019 al
21.12.2019, dal 13.01.2020 al 06.02.2020.
In specie, non risulta, dai cedolini paga prodotti per il periodo oggetto di causa e, dunque, sino a giungo 2022, il pagamento in suo favore della voce retribuzione professionale docenti prevista dal
CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
2.2. Invero, deve richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc quanto di recente affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. Nr.
33140/19 e nr. 34546/19) che di merito anche di questo Ufficio Giudiziario sulla specifica questione oggetto di causa.
In particolare, con la richiamata pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
2.3. In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporaneo, presso gli istituti scolastici allegati agli atti, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
2.4. Ne deriva, pertanto, sulla base dei contratti in atti e dello stato matricolare, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari ad €
1.152,36 spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa, oltre all'aumento per la presenza in ricorso dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , con ricorso depositato il
[...] Controparte_1
04/04/2024, nella causa iscritta al n. 3388/2024 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso e in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento di € CP_1
1.152,36 oltre accessori di legge;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.576,00, CP_1
oltre contributo unificato versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20.02.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro