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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15931/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gabriele Lipani giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente
[...]
pro tempore
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 4 giugno 2025
******
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 20 dicembre 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot. 66/2023 CAT. A. 12/IMM./SEZ.
IV–L.P.”, emesso il 6 luglio 2023 e notificato in data 21 novembre 2023, con cui il
Questore di Agrigento ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 31 gennaio 2023 nonché il parere negativo della riconoscimento della Controparte_2 [...]
di del 15 maggio 2023 in esso citato. CP_2 CP_1
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'art. 19 comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione avviato in Italia e della situazione socio- politica del Paese di provenienza.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita nel corso del giudizio e con ordinanza del 27 maggio 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
*****
2. Venendo al merito, va rigettata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale, non ritenendosi sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi
1 e 1.1, del d.lgs. 286/98 nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L. 30/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 31 gennaio 2023 come da documentazione in atti).
2 Non si ritiene, in particolare, ravvisabile – alla luce di quanto allegato e documentato dal ricorrente - alcun fondato motivo di ritenere che in caso di rimpatrio lo stesso rischi, in virtù della propria situazione individuale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o a persecuzione per uno dei motivi normativamente indicati.
Si segnala, d'altronde, che l'inclusione del Senegal nel novero dei paesi di origine sicura è stata recentemente confermata dal D.l. 145/2024 conv. in L. 187/2024 con cui
è stato modificato l'art.
2-bis del D.Lgs. n. 25/2008 e che il ricorrente non risulta rientrare in una delle categorie di soggetti per cui il Senegal non possa essere ritenuto un paese sicuro.
Dalle fonti consultate, peraltro, non emerge nessuna situazione di grave insicurezza in Senegal (cfr. Relazione sui diritti umani nel 2023, Dipartimento di
Stato USA, 23 aprile 2024; Relazione annuale sui diritti umani in Senegal nel 2023,
Human Rights Watch, 11 gennaio 2024; Relazione annuale sui diritti politici e le libertà civili nel 2020”, Freedom House, 2 marzo 2021, tutti reperibili su www.ecoi.net).
Né, nel caso in esame, l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente ai sensi del citato art. 19, comma 1.1 e dell'art. 8 CEDU.
Il ricorrente, invero, sebbene viva in Italia dal 1997 (come emerge dal parere della territoriale in atti), non ha fornito adeguata prova della sua effettiva CP_2 integrazione economico-sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il lecito sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrare la sua integrazione sociale, non essendo a tal fine sufficiente quanto documentato nel corso del giudizio.
Il ricorrente, invero, in così tanti anni di permanenza in Italia ha provato solo di avere svolto attività lavorativa quale bracciante agricolo per 5 giorni nel mese di ottobre 2022, per un massimo di 5 giorni lavorativi al mese nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2023 (mese cui si riferisce l'ultima busta paga) e per altri 5 giorni
3 nel mese di ottobre 2024 (risultando l'ultimo rapporto di lavoro cessato il 20 ottobre
2024, come emerge dalla relativa busta paga) [cfr. documentazione in atti].
Nessuna altra attività lavorativa, di studio o formativa risulta documentata dal suo arrivo in Italia.
E', peraltro, incontestato che, come emerge dal parere della Commissione territoriale allegato al ricorso, il ricorrente sia stato già destinatario di un provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso il
30 maggio 2022 dal Questore di Agrigento in quanto aveva presentato documentazione contraffatta.
Né lo stesso ha fornito prova della disponibilità di un autonomo alloggio abitativo o dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non sono, inoltre, ravvisabili altre ragioni che giustifichino il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/98, non risultando documentata alcuna attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto dell'età e dell'assenza di documentate eventuali patologie dello stesso non suscettibili di ricevere adeguate cure in patria o gravi fragilità psicologiche connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va, quindi rigettato.
3. L'esito del giudizio e l'assenza di difese dell'Amministrazione resistente inducono a lasciare a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
Così deciso il 23 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15931/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gabriele Lipani giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente
[...]
pro tempore
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 4 giugno 2025
******
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 20 dicembre 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot. 66/2023 CAT. A. 12/IMM./SEZ.
IV–L.P.”, emesso il 6 luglio 2023 e notificato in data 21 novembre 2023, con cui il
Questore di Agrigento ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 31 gennaio 2023 nonché il parere negativo della riconoscimento della Controparte_2 [...]
di del 15 maggio 2023 in esso citato. CP_2 CP_1
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'art. 19 comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione avviato in Italia e della situazione socio- politica del Paese di provenienza.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita nel corso del giudizio e con ordinanza del 27 maggio 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
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2. Venendo al merito, va rigettata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale, non ritenendosi sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi
1 e 1.1, del d.lgs. 286/98 nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L. 30/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 31 gennaio 2023 come da documentazione in atti).
2 Non si ritiene, in particolare, ravvisabile – alla luce di quanto allegato e documentato dal ricorrente - alcun fondato motivo di ritenere che in caso di rimpatrio lo stesso rischi, in virtù della propria situazione individuale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o a persecuzione per uno dei motivi normativamente indicati.
Si segnala, d'altronde, che l'inclusione del Senegal nel novero dei paesi di origine sicura è stata recentemente confermata dal D.l. 145/2024 conv. in L. 187/2024 con cui
è stato modificato l'art.
2-bis del D.Lgs. n. 25/2008 e che il ricorrente non risulta rientrare in una delle categorie di soggetti per cui il Senegal non possa essere ritenuto un paese sicuro.
Dalle fonti consultate, peraltro, non emerge nessuna situazione di grave insicurezza in Senegal (cfr. Relazione sui diritti umani nel 2023, Dipartimento di
Stato USA, 23 aprile 2024; Relazione annuale sui diritti umani in Senegal nel 2023,
Human Rights Watch, 11 gennaio 2024; Relazione annuale sui diritti politici e le libertà civili nel 2020”, Freedom House, 2 marzo 2021, tutti reperibili su www.ecoi.net).
Né, nel caso in esame, l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente ai sensi del citato art. 19, comma 1.1 e dell'art. 8 CEDU.
Il ricorrente, invero, sebbene viva in Italia dal 1997 (come emerge dal parere della territoriale in atti), non ha fornito adeguata prova della sua effettiva CP_2 integrazione economico-sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il lecito sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrare la sua integrazione sociale, non essendo a tal fine sufficiente quanto documentato nel corso del giudizio.
Il ricorrente, invero, in così tanti anni di permanenza in Italia ha provato solo di avere svolto attività lavorativa quale bracciante agricolo per 5 giorni nel mese di ottobre 2022, per un massimo di 5 giorni lavorativi al mese nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2023 (mese cui si riferisce l'ultima busta paga) e per altri 5 giorni
3 nel mese di ottobre 2024 (risultando l'ultimo rapporto di lavoro cessato il 20 ottobre
2024, come emerge dalla relativa busta paga) [cfr. documentazione in atti].
Nessuna altra attività lavorativa, di studio o formativa risulta documentata dal suo arrivo in Italia.
E', peraltro, incontestato che, come emerge dal parere della Commissione territoriale allegato al ricorso, il ricorrente sia stato già destinatario di un provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso il
30 maggio 2022 dal Questore di Agrigento in quanto aveva presentato documentazione contraffatta.
Né lo stesso ha fornito prova della disponibilità di un autonomo alloggio abitativo o dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non sono, inoltre, ravvisabili altre ragioni che giustifichino il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/98, non risultando documentata alcuna attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto dell'età e dell'assenza di documentate eventuali patologie dello stesso non suscettibili di ricevere adeguate cure in patria o gravi fragilità psicologiche connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va, quindi rigettato.
3. L'esito del giudizio e l'assenza di difese dell'Amministrazione resistente inducono a lasciare a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
Così deciso il 23 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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