Sentenza 24 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/09/2003, n. 14127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14127 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE POSSESSORIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: residente1 4 1 2 7 / 0 3 Dott. Vincenzo CALFAPI RA .N. 18751/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron.28520 3764Rep. 3 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 30/04/03 Dott. Emilio MALPICA Consigliere ha pronunciato la seguente 3 SENT ENZA sul ricorso proposto da: s AQ TT NN, elettivamente domiciliato in Hu ROMA VIA S TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO CASTELLANO, che lo difende unitamente all'avvocato DANTE MALAGUTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AQ IO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE DELLA VITTORIA 91 presso 10 studio dell'avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA, che lo difende 2003 unitamente all'avvocato PAOLO SAMMARITANI, giusta 713 delega in atti;
: -1- controricorrente avverso la sentenza n. 576/99 del Tribunale di AOSTA, depositata il 25/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Antonio IANNELLA, deposita delega dell'Avvocato CASTELLANO Adriano, difensore del l ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
del udito 1'Avvocato LA PORTA Carlo, difensore it resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore + ы р Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per "accoglimento del ricors;
о -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dell'8 gennaio 1994 OR VA Con ricorso EA, divenuto proprietario per atto di compravendita dell'8 gennaio 1962 dell'immobile distinto al Catasto di Challand Saint Anselme al Fg. XXIV n. 146/2 e consistente in un vano (detto ed antistante piazzetta, adiva il Pretore di Peio) Aosta per essere reintegrato nel possesso di quest'ultima. Lamentava, infatti, che GI EA, avente causa del padre IO e del nonno RA, aveva f l depositato, senza avervi diritto alcuno, un mucchio A di ghiaia sulla piazzetta in discorso, di cui egli aveva sempre goduto dal 1962 senza che altri vantassero diritti. Costituitosi in giudizio il convenuto allegava innanzitutto che l'azione s'inquadrava nei tentativi fatti EA OR per accampare un diritto di proprietà sull'area, in realtà a lui appartenente ed assumeva che incombeva al ricorrente dar prova sia del possesso di quell'area, in realtà antistante fabbricati diroccati deserti da anni, sia d'aver subito spoglio a lui imputabile. Sottolineando l'onere probatorio del ricorrente 3 anche in punto termini di decadenza ex art. 1168 cc, concludeva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese. Espletate alcune prove il Pretore pronunciava sentenza con la quale, ridimensionato il fatto in molestia, non riteneva provata, attese le risultanze istruttorie,l'imputabilità della stessa al EA GI. Proposto gravame dal soccombente, escusso il teste EA VA, il Tribunale di Aosta, con sentenza t del 25 agosto 1999, rigettava 1'impugnazione u delcondannando l'appellante alle maggiori spese A grado. Il giudice del gravame di merito, pur ritenuta provata l'imputabilità del fatto a EA GI e quindi la legittimazione passiva del predetto, statuiva che non ricorrevano nel caso di specie i presupposti e gli elementi dell'invocata tutela possessoria, primo fra tutti il possesso da parte dell'appellante della porzione di piazzetta interessata dal mucchio di ghiaia, non esistendo in atti alcun documento che,rappresentando i luoghi, consentisse di valutare il possesso medesimo e il correlativo spoglio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per 4 cassazione OR VA EA sulla base di due motivi. Resiste con controricorso GI EA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all'art. A 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione mp degli artt. 112 e 346 stesso codice, nonché contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Osserva il ricorrente che la sentenza del primo giudice, in parte motiva, aveva qualificato l'azione proposta come azione di manutenzione e non di reintegrazione, ravvisando nella condotta denunciata dal EA OR VA una molestia piuttosto che uno spoglio dal possesso. Tale decisione era stata assunta dal Pretore rigettando le eccezioni di parte convenuta proposte nella comparsa costitutiva, tra le quali quelle relative alla necessità che venisse provato dall'attore il proprio possesso (punto 4 della comparsa), che venisse positivamente riscontrato il rispetto del termine annuale di cui all'art. 1168 5 cc (punto 7 della comparsa medesima) e accogliendo unicamente quella in tema di carenza di legittimazione passiva del EA GI (punto 6 del richiamato atto), mentre lo stesso convenuto non aveva mai contestato l'identificazione dei luoghi e anzi (punto 5 della comparsa) aveva contribuito ad essa con il produrre diverse fotografie. In sintesi poteva certamente affermarsi, secondo il ricorrente, che la statuizione di primo grado aveva contemplato tanto il positivo riscontro del t possesso in capo al EA OR VA, quanto u la certa identificazione dei luoghi oggetto di A causa, giungendo altresì a qualificare l'azione possessoria quale azione di manutenzione proposta contro una molestia nel possesso, anch'essa positivamente riscontrata dal primo giudice il quale, proprio su tali presupposti di fatto, aveva rigettato la domanda unicamente perchè aveva ritenuto non provata la legittimazione passiva del EA GI nella verificazione dei fatti di causa oggetto di accertamento. Nessuno di tali accertamenti contenuti dalla decisione di prime cure (possesso del ricorrente, identificazione dei luoghi della 3 controversia, qualificazone della condotta quale 6 molestia e non spoglio) aveva quindi, ad avviso del EA OR VA, formato oggetto dei motivi d'appello dell'attore né vi era stato appello incidentale del convenuto, il quale neppure aveva riproposto le proprie eccezioni nella comparsa costitutiva in cui si era limitato a chiedere l'integrale conferma della sentenza pretorile, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie. Conseguentemente tali fatti, accertati con efficacia ы di giudicato, non potevano in nessun caso formare н oggetto di riesame da parte del Tribunale, il quale, о pertanto, secondo il ricorrente, riconosciuta provata l'imputabilità del fatto al EA GI, avrebbe dovuto accogliere il gravame proprio in quanto si era infine accertata la riferibilità al predetto della condotta lamentata 'unica circostanza, tra quelle denunciate, ritenuta non provata dal primo giudice e costituente altresì il contenuto del proposto appello. Il ricorso va accolto. In realtà il Pretore, giudicando sulla imputabilità al EA GI del deposito del mucchio di ghiaia sulla piazzetta in discorso qualificato come molestia possessoria, aveva dato per scontato il possesso di quel manufatto in capo a colui che 7 aveva introdotto l'azione tutelaa del possesso medesimo in quanto tale titolarità attiva del rapporto oggetto della controversia er a necessariamente pregiudiziale all'indagine sulla identificazione del soggetto obbligato al ripristino della situazione lesa, ossia del soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio. Pertanto, non essendo stata impugnata la decisione ах н di prime cure sotto il richiamato profilo della о titolarità in capo al EA VA OR del possesso della porzione di piazzetta interessata dal mucchio di ghiaia, tale punto non poteva più esser posto in discussione dal giudice d'appello il quale, ritenuta provata, a seguito di rituale gravame del nominato EA VA OR, l'imputabilità del fatto al EA GI, esclusa dal primo giudice, avrebbe dovuto da tale accertamento trarre ogni conseguenza in merito alla invocata tutela possessoria da parte dell'attuale ricorrente. La gravata sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Torino (v. Cass. S.U. sent. n. 1044/2000) la quale si uniformerà a quanto innanzi enunciato, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
8 La Corte, accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Torino. • Roma 30 aprile 2003. Meritie A. Alful. V. Diff Pres. IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET. 2003 Maria Di Nuzzo Marie 25 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo оного f - 9