Articolo 6 della Legge 12 luglio 2011, n. 112
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 agosto 2011
Art. 6. Forme di tutela 1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore eta'.
2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorita' garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicita' delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti telematici.
Entrata in vigore il 3 agosto 2011
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