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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/10/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa LE Di AT, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'1 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3357/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
NA e AL Lo Giudice, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo e Giantony Ilardo, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Giovanni Battista;
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore,
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato il 29.10.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249006691701000 nonché avverso gli avvisi di addebito n.
59120160000067717000, n. 59120160001300670000, n. 59120170000365906000, n.
59120180000235782000, n. 59120180001668689000 e n. 591201900000292878000 e le cartelle di pagamento n. 29120170011732232000 e n. 29120170016355544000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità per mancata notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione e prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o CP_1 infondato. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del CP_2 quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nonostante sia stato ritualmente integrato il contraddittorio nei suoi confronti, non si è costituita in giudizio , della quale va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_3
All'udienza del 01.10.2025, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
In primo luogo, deve disattendersi la doglianza riguardante l'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora il contribuente non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, 14 maggio 2010, n. 11722, ripresa anche da Cassazione, ordinanza 3 novembre 2017, n. 26166).
Ciò detto, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez.
U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo all'avviso di addebito n. 59120170000365906000.
Va premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla documentazione versata in atti si evince che dalla notifica del suindicato avviso di addebito
(2.10.2017) fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta (9.10.2024) – pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza OV (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - era decorso un termine superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Parimenti, deve essere accolta l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120160000067717000 e n. 59120160001300670000 e le cartelle di pagamento n.
29120170011732232000 e n. 29120170016355544000, in quanto la mancata produzione in giudizio delle ricevute di consegna complete in formato .eml o .msg e la mancata allegazione di documentazione attestante il perfezionamento della notifica delle cartelle impediscono di ritenere validamente perfezionate le relative notifiche e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dagli stessi portati (2015, 2016 e 2017), si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (9.10.2024) - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza OV, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120180000235782000, n. 59120180001668689000 e n. 591201900000292878000.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto. In particolare, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che i suindicati avvisi di addebito sono stati rispettivamente notificati il 18.06.2018, il 4.01.2019, il 15.07.2019 e pertanto, avuto riguardo al periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza OV (cfr. art. 68, comma 1, del
D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020), il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle suddette date è stato ritualmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta (09.10.2024).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120160000067717000, n.
59120160001300670000 e n. 59120170000365906000 e le cartelle n. 29120170011732232000 e n.
29120170016355544000, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 17 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
LE Di AT
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa LE Di AT, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'1 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3357/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
NA e AL Lo Giudice, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo e Giantony Ilardo, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Giovanni Battista;
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore,
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato il 29.10.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249006691701000 nonché avverso gli avvisi di addebito n.
59120160000067717000, n. 59120160001300670000, n. 59120170000365906000, n.
59120180000235782000, n. 59120180001668689000 e n. 591201900000292878000 e le cartelle di pagamento n. 29120170011732232000 e n. 29120170016355544000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità per mancata notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione e prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o CP_1 infondato. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del CP_2 quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nonostante sia stato ritualmente integrato il contraddittorio nei suoi confronti, non si è costituita in giudizio , della quale va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_3
All'udienza del 01.10.2025, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
In primo luogo, deve disattendersi la doglianza riguardante l'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora il contribuente non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, 14 maggio 2010, n. 11722, ripresa anche da Cassazione, ordinanza 3 novembre 2017, n. 26166).
Ciò detto, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez.
U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo all'avviso di addebito n. 59120170000365906000.
Va premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla documentazione versata in atti si evince che dalla notifica del suindicato avviso di addebito
(2.10.2017) fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta (9.10.2024) – pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza OV (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - era decorso un termine superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Parimenti, deve essere accolta l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120160000067717000 e n. 59120160001300670000 e le cartelle di pagamento n.
29120170011732232000 e n. 29120170016355544000, in quanto la mancata produzione in giudizio delle ricevute di consegna complete in formato .eml o .msg e la mancata allegazione di documentazione attestante il perfezionamento della notifica delle cartelle impediscono di ritenere validamente perfezionate le relative notifiche e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dagli stessi portati (2015, 2016 e 2017), si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (9.10.2024) - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza OV, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120180000235782000, n. 59120180001668689000 e n. 591201900000292878000.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto. In particolare, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che i suindicati avvisi di addebito sono stati rispettivamente notificati il 18.06.2018, il 4.01.2019, il 15.07.2019 e pertanto, avuto riguardo al periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza OV (cfr. art. 68, comma 1, del
D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020), il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle suddette date è stato ritualmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta (09.10.2024).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120160000067717000, n.
59120160001300670000 e n. 59120170000365906000 e le cartelle n. 29120170011732232000 e n.
29120170016355544000, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 17 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
LE Di AT