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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 06.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 2701/2018,
TRA
nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Messina, Viale S. Martino, 146, presso lo studio dell'avv. Aurora Notarianni e dell'avv. Maria Grazia Belfiore che lo rappresentano e difendono, con facoltà congiunte e separate, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(cf. P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Roma, Piazza della Croce Rossa 1, assistita dall'avv. Giuseppa Velardi e dall'avv.
Rosa Pino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Messina Via XXVII
Luglio n. 40, giusta procura rilasciata dall'Avv. Antonino Russo, in forza dei poteri conferiti con procura per atto Notar Dott. del 31.3.2008, repertorio Persona_1
n. 72952
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
1 Con ricorso depositato in data 25/5/2018 il sig. adiva questo Tribunale per Pt_1
sentir condannare al pagamento delle retribuzioni dovute dal mese di CP_2
luglio 2016 ad aprile 2018 e fatta salva la maggior somma per l'anzianità di servizio maturata dal 10.09.1997, per la mancata tempestiva esecuzione da parte della società convenuta dell'obbligo di riassunzione al lavoro disposto con sentenza della Corte d'appello di Messina n. 170/2016.
Chiedeva altresì la condanna al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4
C.C. dalla data di notifica del ricorso oltre al risarcimento del danno alla professionalità, morale ed esistenziale.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso.
In particolare eccepiva che gli elementi per il calcolo della retribuzione base dovevano essere individuati con riferimento all'art.68 punto 1.1 del CCNL 2012 con esclusione degli elementi ulteriori della retribuzione riportati al punto 1.2 per sole dodici mensilità.
Rilevava, inoltre, l'inidoneità dell'offerta della prestazione lavorativa per mancata allegazione dei necessari requisiti professionali in capo al ricorrente.
Eccepiva, infine, il giudicato formatosi sulle ulteriori richieste risarcitorie e, in subordine, l'infondatezza delle stesse nel merito.
Disposta CTU per la quantificazione degli importi in contestazione e scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame delle domande del ricorrente
2.1 – Con la prima domanda il ricorrente chiede accertarsi il suo diritto alla percezione delle retribuzioni maturate dal mese di luglio 2016 ad aprile 2018 e fatta salva la maggior somma per l'anzianità di servizio maturata dal 10.09.1997, per la mancata tempestiva esecuzione da parte di dell'obbligo di CP_2
riassunzione al lavoro disposto con sentenza della Corte d'appello di Messina n.
170/2016.
Sul punto la società convenuta non contesta tanto il diritto alle retribuzioni quanto le voci per la composizione delle stesse assumendo che gli unici elementi valutabili
2 sarebbero quelli di cui all'art.68 punto 1.1 del CCNL 2012 con esclusione degli elementi ulteriori della retribuzione riportati al punto 1.2 per sole dodici mensilità.
L'eccezione della resistente è infondata.
Come correttamente osservato dal ricorrente, in ordine alla nozione di retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore dal giorno del riconoscimento giudiziale a quello della effettiva reintegra, occorre fare riferimento alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio effettivo.
Dunque, è necessario tenere conto di tutti gli elementi costanti della retribuzione che risultino dovuti, in via continuativa e non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro e che sarebbero stati effettivamente goduti se non vi fosse stata estromissione dall'azienda (v. Cass. n. 19956/2009).
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: «opinare diversamente significherebbe frustrare il risultato - coerente con la ratio della così detta "tutela reale" del posto di lavoro - di neutralizzare compiutamente gli effetti del licenziamento illegittimo, giacché, ove fosse ipotizzabile, per il lavoratore reintegrando, una retribuzione minore di quella che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni, si finirebbe per addossargli le conseguenze economiche negative di un illecito altrui, in assenza di qualsiasi sopravvenuta circostanza idonea ad interrompere legittimamente il nesso causale fra questo e quelle». (cfr. Cass. 10307/2002)
Di conseguenza il lavoratore ha diritto di percepire anche i ratei di 13esima,
14esima in conformità al principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, sent., 12-07-2011, n. 15278:
“La corte territoriale, infatti, nel determinare il danno nella misura delle retribuzioni maturate dai lavoratori dalla data del licenziamento …, lo ha quantificato ricomprendendovi "tutte le voci economiche correlate all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa".
Una considerazione a parte va fatta relativamente agli scatti di anzianità in quanto, secondo il costante orientamento espresso dalla Corte d'Appello territoriale, gli
3 stessi vanno computati (sino alla data della sentenza che ha disposto la reintegra) sulla base del servizio effettivamente svolto dal ricorrente.
Infatti, “L'indennità prevista dall'art. 32 della L. n. 183/2010 ha natura risarcitoria e, come tale, è volta a riparare quel danno subito dal lavoratore derivante dalla perdita del lavoro dovuta ad uno o più contratti a termine illegittimi. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.17248/18,
“se l'indennità serve a risarcire le conseguenze retributive e contributive del danno da mancato lavoro è evidente che il legislatore considera solo i periodi di non lavoro ai fini di tale risarcimento”, rimanendo fuori i periodi lavorati per i quali il dipendente è già stato compensato, ricevendo la relativa contribuzione.
Tuttavia – precisa la Corte - egli mantiene il diritto a che il relativo periodo lavorato sia computato ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità. Dunque ai fini degli scatti stipendiali è evidente che vanno presi in considerazione solo i periodi di lavoro effettivamente espletati.” (cfr. C.A.
Messina 71/2023)
2.2 – Con la seconda domanda il ricorrente chiede che sulle somme sopra determinate gli vengano riconosciuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 4° comma C.C..
Nel caso di specie, tuttavia, deve trovare applicazione il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo la quale “Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.”
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28409 del 7 novembre 2018)
Contr Poiché l'inadempimento posto in essere da on deriva dalla violazione di un obbligo contrattuale ma dalla mancata ottemperanza ad una sentenza, non poteva esservi accordo tra le parti sulla determinazione del saggio, pertanto, lo stesso andrà determinato ai sensi del I comma del citato art. 1284 C.C..
4 2.3 - Il ricorrente chiede, altresì riconoscersi il danno alla professionalità quale danno patrimoniale e non patrimoniale, morale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa.
Contr A dire dello CA la mancata assunzione da parte di avrebbe cagionato un danno alla progressione in carriera (e dunque patrimoniale) derivante dall'impossibilità di accedere a qualifiche superiori per la mancanza di periodi effettivi di navigazione.
Il ricorrente, inoltre, lamenta di aver patito danni di natura non patrimoniale
Contr (morali e/o esistenziali) sempre in conseguenza dell'inottemperanza di alla sentenza che costituiva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con conseguente ordine di assunzione.
Le domande sono infondate.
Benchè la giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente preveda, in astratto, la possibilità di provare per presunzioni il danno da dequalificazione professionale conseguente alla mancata tempestiva assunzione da parte del datore, occorrono, comunque elementi fattuali certi e circostanziati che sorreggano le domande risarcitorie.
Nel caso di specie, la semplice deduzione che se il lavoratore fosse stato tempestivamente assunto, per ciò stesso, avrebbe maturato tutti i requisiti per il passaggio alle categorie superiori non è sufficiente, da solo, a dimostrare che ciò sarebbe in concreto avvenuto.
Infatti, come esposto dallo stesso ricorrente, i passaggi di categoria avvengono a seguito dell'acquisizione di molteplici requisiti il cui conseguimento non può sempre dirsi certo ed automatico.
Inoltre, lo CA rivendica, genericamente, la possibilità di accesso alle qualifiche superiori senza indicare specificatamente quali sarebbero stati i requisiti necessari per ciascuna e che, invece, sono venuti a mancare per via del presunto illecito datoriale.
Le stesse considerazioni valgono per il preteso danno morale/esistenziale per il quale lo non indica nemmeno quali sarebbero stati gli aspetti della sua vita Pt_1
5 Contr personale e/o di relazione danneggiati dalla condotta di e non fornisce la minima prova in ordine a tali danni.
Pertanto, le suddette domande risarcitorie sono infondate e vanno rigettate.
2.4 – Eccezioni di parte resistente sostiene che dalle somme dovute al ricorrente debbano essere scorporate CP_2
le indennità di disoccupazione percepite in quanto “aliunde perceptum”.
L'assunto è infondato.
Sul punto la Suprema Corte con la sentenza 11989/2018 ha avuto modo di chiarire quanto segue: “15. La Corte territoriale, ritenendo aliunde perceptum l'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore nel periodo (28.11.2012 23.4.2013) in cui illegittimamente il nuovo datore di lavoro non aveva proceduto all'assunzione del personale che ex lege avrebbe dovuto essere trasferito alla non si Parte_2
adeguata al principio di legittimità (cfr. Cass. 27.3.2017 n. 7794; Cass. n.
2447/2009; Cass. n. 2716/2012) cui in questa sede si intende dare seguito, secondo il quale, in tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge.
16. Avvalora, del resto, tale orientamento, la mancanza di definitività e di stabilità nel tempo della erogazione (come invece potrebbe ipotizzarsi in una fattispecie risarcitoria ove viene in rilievo la corresponsione dell'indennità di accompagnamento o di una pensione di invalidità ovvero di una rendita vitalizia) perchè l'Istituto previdenziale, allorquando gli sarà comunicata la riammissione in servizio da parte della nel posto di lavoro senza soluzione di Parte_3
continuità, e "con conservazione dei diritti acquisiti e mantenimento dello status giuridico ed economico maturato presso (cfr. sentenza di 1 grado Pt_4
passata sul punto in giudicato), dovrà provvedere alla ripetizione di quanto corrisposto essendo venuto meno ex tunc il presupposto del diritto dell'assicurato
6 alla prestazione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro.”.
Alla luce di quanto sopra accertato, gli importi dovuti al ricorrente possono essere determinati facendo riferimento agli esiti della CTU le cui conclusioni questo giudice condivide in quanto congrue e ben motivate.
Il consulente ha determinato in € 44.806,50 le retribuzioni dovute al ricorrente nel periodo in contestazione considerando gli scatti di anzianità maturati con l'effettivo servizio.
Da tale somma vanno detratti a titolo di aliunde perceptum solo gli emolumenti
Contr percepiti dallo per l'attività a servizio di (€ 12.441,00) e non quanto Pt_1
percepito a titolo di indennità Naspi.
Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuta la complessiva somma di €
32.365,50 oltre rivalutazione ed interessi legali (art. 1284 c. 1 C.C.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/22 come da dispositivo previa compensazione di 1/3 in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da uditi i Parte_5
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso condanna al pagamento in CP_2
favore di della complessiva somma di € 32.365,50 per le Parte_1
ragioni di cui alla parte motiva, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_2
quantificate in € 6.110,00 oltre spese generali, cpa, iva come per legge da distrarsi in favore dei procuratori distrattatari, Contr 3) Pone a carico di e spese di c.t.u. separatamente liquidate.
Messina, 07.5.2025
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