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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza
in grado di
Appello
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
598/2024
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...], ivi residente a[...],
C.F. CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv.to. Giacomo LITTA,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO /CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rapp. pro tempore
Pag. 1 a 4
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1224/2023 R.G. 3022/2021, del Giudice di Pace di Brindisi, emessa il 27/07/2023, e depositata in data 28.07.2023
Ricostruzione del Fatto.
Con atto di citazione, regolarmente, notificato agli intestati convenuti, , conveniva in giudizio Parte_1
i predetti, innanzi al G.d.P. di Brindisi, per sentir dichiarare che il giorno 29/05/2019, alle ore 0,50 circa, si trovava a bordo del motociclo Piaggio tg. X3 MVJ5, di proprietà di e che, nelle dette Controparte_1 circostanze, a causa della caduta del detto motociclo, riportava serie lesioni personali.
Chiedeva, pertanto, la condanna della che garantiva i rischi derivanti dalla circolazione Parte_2 del motociclo, al risarcimento di tutti i danni sofferti.
Si costituiva la Comp. Allianz contestando le avverse pretese.
Nella contumacia del solo convenuto , la causa veniva istruita con la prova per testi offerta dall'attore CP_1
e con l'espletamento della CTU medica per la valutazione delle lesioni sofferte. Dopo il completo iter istruttorio la causa passava in decisione.
Con la sentenza impugnata, il primo giudice respingeva la domanda specificando e motivando…. che : “
l'onere della prova non era stato superato dall'attore e che il testimone si era limitato a riferire genericamente di aver visto la moto cadere mentre svoltava a sinistra ……. Che pertanto le dichiarazioni testimoniali erano da ritenersi poco convincenti poiché generiche, non puntuali e circostanziate ……”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello per dedotta violazione o falsa applicazione Parte_1 di norme di diritto ed errata valutazione degli atti e dell'istruzione.
Nel presente giudizio si è costituta la appellata , che ha concluso per il rigetto del proposto Controparte_3 gravame
All'udienza, del 19 maggio 2025 la causa passava in decisione.
Motivi della Decisione.
Il proposto gravame è infondato e deve, di conseguenza essere disatteso.
Ed invero, anche in questa sede, devono essere ribaditi i dubbi sulla esistenza di un nesso eziologico tra le lesioni denunciate dallo e la causa di esse. Pt_1
Innanzitutto, i dubbi e le perplessità, come, sostanzialmente, ha ritenuto il primo giudicante, concernono il fatto storico in riferimento alle lesioni lamentate dallo che risultano incompatibili con il corretto uso Pt_1 del casco.
A fronte di una precisa e chiara contestazione mossa dalla convenuta sarebbe stato Controparte_3 preciso onere dello provare, rigorosamente, i fatti così come descritti nell'atto di citazione, secondo Pt_1 il tassativo disposto di cui all'art. 2697 c.c..
Le dichiarazioni dell'unico teste risultano non puntuali.
L'unico testimone escusso si è, infatti, limitato, come sostenuto dal primo giudice, “ a riferire genericamente di aver visto la moto cadere mentre svoltava a sinistra……dichiarazioni poco convincenti, non sufficienti a ritenere assolto l'onere della prova.
Pag. 2 a 4 E' poco credibile che lo pur cadendo dal motociclo, possa aver subito traumi così gravi, senza una Pt_1 benché minima ferita al volto, alle gambe e alle braccia.
Peraltro, è inverosimile che, stante le conseguenze dell'infortunio, nessuno si è preoccupato di allertare i sanitari del servizio 118 .
Lo infatti, si sarebbe recato presso l'ospedale di Brindisi, come asserisce il difensore dello Pt_1 Pt_1 nell'atto di appello, come si dirà di seguito, grazie ad un passante che prestandogli soccorso, lo aveva messo in macchina,
Ed ancora, non trova una plausibile giustificazione la circostanza che l'attore non ha denunciato, formalmente, l'evento alle Autorità per gli opportuni rilievi del caso.
Nell'atto di appello il difensore deduce che “ Il teste ha visto cadere la moto, ha soccorso gli occupanti ed in particolar modo l'appellante che era sanguinante in volto nonostante il casco protettivo e che un signore, fermatosi anch'esso a prestare soccorso, lo ha messo in auto e, presumibilmente, portato in Ospedale.
Al contrario, il teste, assunto in primo grado, non chiarisce, affatto, di avere notato sulla moto conducente e trasportato e che, quest'ultimo, rovinando per terra si era fatto male, così come non chiarisce che il trasportato era stato soccorso da un passante e condotto in ospedale.
Non si intuisce il motivo per cui, se fosse vera la ulteriore e nuova circostanza che un passante avrebbe soccorso lo mettendolo in auto ed accompagnato in Ospedale, di detto soccorritore non sono state Pt_1 fornite le generalità, e per quale motivo lo stesso non è stato indicato come teste di parte attrice.
Per tali ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere pienamente confermata.
Le spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
Definitivamente
decidendo sull'appello interposto da
Parte_1
nato a [...] il [...], ivi residente a[...],
C.F. CodiceFiscale_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO /CONTUMACE
Pag. 3 a 4 NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rapp. pro tempore
avverso la sentenza n. 1224/2023 R.G. 3022/2021, del Giudice di Pace di Brindisi, emessa il 27/07/2023, e depositata in data 28.07.2023 , così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, in favore dell'appellata , che liquida in complessivi € 1.701,00, oltre accessori come per legge.
Brindisi 4 giugno 2025 Il Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 4 a 4