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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12483/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Mgliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 12483/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Barbieri del foro di Bologna, giusta delega in atti.
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
22/10/2024;
pagina 1 di 4
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.; considerato che, in data 09/01/2025, il Giudice, rilevato che le parti non avevano sottoscritto le note e che non erano state depositate le dichiarazioni dei redditi del ha invitato le parti a Parte_2 provvedere all'integrazione entro il 30/01/2025;
considerato che
, in data 13/01/2025, le parti hanno depositato quanto richiesto;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (22/01/2013) ed (19/01/2018); Per_1 Per_2
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 12/10/2023 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n.2074/2023 resa dal Tribunale di Bologna in data 18/11/2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Parte_1
02/02/1981, e nato a [...] il [...], celebrato a SAN Parte_2
LAZZARO DI SAVENA il 22/05/2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA al n. 15, parte 1, anno 2016;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. continuerà ad abitare presso la casa coniugale, sita in Bologna alla via Spina n. 41, Parte_1 di cui sono entrambi proprietari nella misura del 50% pro quota e per l'intero unitamente ai figli minorenni ed . Per_1 Per_2
2. I figli ed , affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, trascorreranno con Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 il padre due weekend al mese, dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 22:00, Pt_2
con intesa che gli orari sono indicativi e dunque sarà concessa, da entrambe le parti, una leggera tolleranza nella loro osservanza.
3. Durante la settimana il padre terrà con sé i figli il martedì ed il venerdì, andandoli a Pt_2
prendere direttamente a scuola e riportandoli alla madre entro le ore 20:30. Va da sé che Pt_1
le settimane in cui i figli pernotteranno dal padre nel fine settimana, quest'ultimo prenderà i figli il venerdì a scuola e li riporterà dalla madre direttamente la domenica sera.
4. Il padre potrà accompagnare a scuola i figli ogni volta che lo vorrà previa comunicazione alla madre almeno la settimana prima per quella successiva.
5. Le parti si riservano di modificare congiuntamente e con congruo preavviso i giorni di cui al precedente punto 2) qualora gli impegni lavorativi di uno o di entrambi i genitori lo rendessero necessario.
6. Il martedì il padre accompagnerà agli allenamenti di pallavolo e ovviamente sarà suo Per_1
compito andare a riprenderla.
7. Quanto gli accordi economici, la sig.ra corrisponderà al sig. il 25% Pt_1 Parte_2 dell'assegno unico entro l'ultimo giorno di ogni mese.
8. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento dei figli, ed Parte_2 Pt_1 Per_2
la somma mensile complessiva di € 600,00 da corrispondersi entro il 15 di ogni mese. Per_1
9. L'affitto del garage in comproprietà dei coniugi verrà percepito interamente dal sig. Parte_2
il quale si occuperà interamente della gestione del detto immobile. La sig.ra si impegna Pt_1
ovviamente a corrispondere al sig. le somme che dovesse incassare personalmente;
i Parte_2
termini di gestione del garage e la conseguente suddivisione del corrispettivo sono stati definiti dai coniugi in data 01/01/2025.
10. Il sig. e la signora concordano sull'opportunità che, anche a maggior tutela Parte_2 Pt_1 dell'equilibrio emotivo dei loro figli, nessun'altra persona conviva stabilmente con loro presso la loro rispettiva residenza, fatta eccezione per i genitori del sig. con i quali lo stesso Parte_2
attualmente convive.
11. Le parti si impegnano a ridiscutere i termini dell'accordo qualora gli sviluppi lavorativi del dell'uno o dell'altra dovessero determinare una radicale modifica delle loro abitudini di vita imponendo dunque una diversa regolamentazione degli aspetti gestionali dei figli o di quelli patrimoniali.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori pagina 3 di 4 incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Mgliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 12483/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Barbieri del foro di Bologna, giusta delega in atti.
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
22/10/2024;
pagina 1 di 4
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.; considerato che, in data 09/01/2025, il Giudice, rilevato che le parti non avevano sottoscritto le note e che non erano state depositate le dichiarazioni dei redditi del ha invitato le parti a Parte_2 provvedere all'integrazione entro il 30/01/2025;
considerato che
, in data 13/01/2025, le parti hanno depositato quanto richiesto;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (22/01/2013) ed (19/01/2018); Per_1 Per_2
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 12/10/2023 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n.2074/2023 resa dal Tribunale di Bologna in data 18/11/2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Parte_1
02/02/1981, e nato a [...] il [...], celebrato a SAN Parte_2
LAZZARO DI SAVENA il 22/05/2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA al n. 15, parte 1, anno 2016;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. continuerà ad abitare presso la casa coniugale, sita in Bologna alla via Spina n. 41, Parte_1 di cui sono entrambi proprietari nella misura del 50% pro quota e per l'intero unitamente ai figli minorenni ed . Per_1 Per_2
2. I figli ed , affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, trascorreranno con Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 il padre due weekend al mese, dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 22:00, Pt_2
con intesa che gli orari sono indicativi e dunque sarà concessa, da entrambe le parti, una leggera tolleranza nella loro osservanza.
3. Durante la settimana il padre terrà con sé i figli il martedì ed il venerdì, andandoli a Pt_2
prendere direttamente a scuola e riportandoli alla madre entro le ore 20:30. Va da sé che Pt_1
le settimane in cui i figli pernotteranno dal padre nel fine settimana, quest'ultimo prenderà i figli il venerdì a scuola e li riporterà dalla madre direttamente la domenica sera.
4. Il padre potrà accompagnare a scuola i figli ogni volta che lo vorrà previa comunicazione alla madre almeno la settimana prima per quella successiva.
5. Le parti si riservano di modificare congiuntamente e con congruo preavviso i giorni di cui al precedente punto 2) qualora gli impegni lavorativi di uno o di entrambi i genitori lo rendessero necessario.
6. Il martedì il padre accompagnerà agli allenamenti di pallavolo e ovviamente sarà suo Per_1
compito andare a riprenderla.
7. Quanto gli accordi economici, la sig.ra corrisponderà al sig. il 25% Pt_1 Parte_2 dell'assegno unico entro l'ultimo giorno di ogni mese.
8. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento dei figli, ed Parte_2 Pt_1 Per_2
la somma mensile complessiva di € 600,00 da corrispondersi entro il 15 di ogni mese. Per_1
9. L'affitto del garage in comproprietà dei coniugi verrà percepito interamente dal sig. Parte_2
il quale si occuperà interamente della gestione del detto immobile. La sig.ra si impegna Pt_1
ovviamente a corrispondere al sig. le somme che dovesse incassare personalmente;
i Parte_2
termini di gestione del garage e la conseguente suddivisione del corrispettivo sono stati definiti dai coniugi in data 01/01/2025.
10. Il sig. e la signora concordano sull'opportunità che, anche a maggior tutela Parte_2 Pt_1 dell'equilibrio emotivo dei loro figli, nessun'altra persona conviva stabilmente con loro presso la loro rispettiva residenza, fatta eccezione per i genitori del sig. con i quali lo stesso Parte_2
attualmente convive.
11. Le parti si impegnano a ridiscutere i termini dell'accordo qualora gli sviluppi lavorativi del dell'uno o dell'altra dovessero determinare una radicale modifica delle loro abitudini di vita imponendo dunque una diversa regolamentazione degli aspetti gestionali dei figli o di quelli patrimoniali.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori pagina 3 di 4 incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
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