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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14989/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
2/2, C.F. , C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente a Castello d'Argile (Bologna) Parte_2 in via Vivaldi n. 65, C.F. , C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Elisa Battaglia C.F. e domiciliati presso C.F._3 lo studio di quest'ultima in Bologna, via IV Novembre 14;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza del 25/02/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 17/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato in data 02/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 16/04/2014 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale omologata con decreto del
06/05/2014 del Tribunale di Bologna;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...] il Parte_1
03.09.1972 e nato a [...] il [...], celebrato a Castello D'Argile Parte_2
(BO) il 03/09/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castello D'Argile (BO) al n. 9 parte I anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) prende atto che continuerà a vivere, come avviene già dal mese di dicembre 2022, presso Per_1
l'abitazione paterna, sita a Castello d'Argile (Bologna) in via Vivaldi n. 65;
2) prende atto che la madre si impegna a contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese di novembre 2024, mediante:
a) il versamento dell'importo mensile pari ad euro 150,00 (centocinquanta//00), entro il giorno dieci di ogni mese, mediante versamento nel conto corrente del figlio, importo revisionabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) anticipazione o rimborso in quota del 50% delle spese straordinarie, quali definite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, noto alle parti e che qui integralmente si intende richiamato;
pagina 2 di 3 3) prende atto che i genitori concordano che l'assegno unico verrà percepito direttamente dal figlio nella misura del 100% dello stesso;
4) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e di aver provveduto a regolamentare di comune accordo tutti i rapporti patrimoniali, anche relativi al pregresso mantenimento del figlio e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Castello D'Argile di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_26.3.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14989/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
2/2, C.F. , C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente a Castello d'Argile (Bologna) Parte_2 in via Vivaldi n. 65, C.F. , C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Elisa Battaglia C.F. e domiciliati presso C.F._3 lo studio di quest'ultima in Bologna, via IV Novembre 14;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza del 25/02/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 17/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato in data 02/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 16/04/2014 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale omologata con decreto del
06/05/2014 del Tribunale di Bologna;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...] il Parte_1
03.09.1972 e nato a [...] il [...], celebrato a Castello D'Argile Parte_2
(BO) il 03/09/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castello D'Argile (BO) al n. 9 parte I anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) prende atto che continuerà a vivere, come avviene già dal mese di dicembre 2022, presso Per_1
l'abitazione paterna, sita a Castello d'Argile (Bologna) in via Vivaldi n. 65;
2) prende atto che la madre si impegna a contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese di novembre 2024, mediante:
a) il versamento dell'importo mensile pari ad euro 150,00 (centocinquanta//00), entro il giorno dieci di ogni mese, mediante versamento nel conto corrente del figlio, importo revisionabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) anticipazione o rimborso in quota del 50% delle spese straordinarie, quali definite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, noto alle parti e che qui integralmente si intende richiamato;
pagina 2 di 3 3) prende atto che i genitori concordano che l'assegno unico verrà percepito direttamente dal figlio nella misura del 100% dello stesso;
4) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e di aver provveduto a regolamentare di comune accordo tutti i rapporti patrimoniali, anche relativi al pregresso mantenimento del figlio e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Castello D'Argile di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_26.3.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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