TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/09/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2761/2023 promossa da: attrice:
, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante e , , con gli avv. dom. Parte_1 Parte_1 C.F._1
Joachim Unterholzner e Andreas Decarli di Bolzano, giusta procura depositata, contro convenuto:
AVV. FLAVIO, , con l'avv. dom. Carlo Pillinini di CP_1 C.F._2
Trieste, giusta procura depositata;
In punto: risarcimento danni da responsabilità professionale;
CONCLUSIONI di parte attrice:
pagina 1 di 17 “Voglia il Tribunale di Bolzano, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni esposte in narrativa e per ogni altro motivo comunque ricavabile dalla narrativa: in via principale:
1) accertare e dichiarare per i motivi di cui sopra l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'avv. dei propri obblighi contrattuali nei confronti della CP_2 Parte_1
e per l'effetto accertare e dichiarare la risoluzione del relativo contratto di mandato
[...]
professionale;
2) accertare e dichiarare che l'avv. ha causato alla società CP_2 Parte_1
per i motivi di cui sopra un danno complessivo pari ad euro 161.892,03, ovvero
[...]
l'importo minore o maggiore determinato in corso di causa, e per l'effetto condannare l'avv.
a corrispondere in favore della società l'importo pari CP_2 Parte_1
ad euro 161.892,03 oltre agli interessi moratori ex art. 231/2002 in combinato disposto con
l'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale sino al pagamento effettivo ed oltre alla rivalutazione monetaria, ovvero l'importo minore o maggiore determinato in corso di causa;
in via subordinata:
3) accertare e dichiarare per i motivi di cui sopra l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avv. dei propri obblighi contrattuali nei confronti del sig. CP_2 Pt_1
e per l'effetto accertare e dichiarare la risoluzione del relativo contratto di mandato
[...]
professionale;
4) accertare e dichiarare che l'avv. ha causato al sig. per i motivi CP_2 Parte_1
di cui sopra un danno complessivo pari ad euro 136.423,30, ovvero l'importo minore o maggiore determinato in corso di causa, e per l'effetto condannare l'avv. a CP_2
corrispondere in favore del sig. l'importo pari ad euro 136.423,30 oltre agli Parte_1
interessi moratori ex art. 231/2002 in combinato disposto con l'art. 1284 co. 4 c.c. dalla
pagina 2 di 17 domanda giudiziale sino al pagamento effettivo ed oltre alla rivalutazione monetaria, ovvero
l'importo minore o maggiore determinato in corso di causa;
5) accertare e dichiarare inoltre che l'avv. ha causato alla società CP_2 [...]
per i motivi di cui sopra un danno complessivo pari ad euro 25.468,73, ovvero Parte_1
l'importo minore o maggiore determinato in corso di causa, e per l'effetto condannare l'avv.
a corrispondere in favore della società l'importo pari CP_2 Parte_1
ad euro 25.468,73 oltre agli interessi moratori ex art. 231/2002 in combinato disposto con
l'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale sino al pagamento effettivo ed oltre alla rivalutazione monetaria, ovvero l'importo minore o maggiore determinato in corso di causa;
in ogni caso:
6) con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese legali, accessori e spese successive necessarie, quantificate anche ai sensi dell'art. dell'art. 4 co.
1-bis DM 55/2014 in considerazione delle tecniche di redazione degli atti processuali. In via istruttoria…” del convenuto:
“Rifiutato il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, ferma l'inammissibilità della seconda memoria dimessa da controparte voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
A) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'attore
e comunque l'inammissibilità della sua domanda, in ogni caso infondata nell'an e Parte_1
nel quantum, per le ragioni indicate e, per l'effetto, rigettare integralmente le sue domande risarcitorie e/o restitutorie, con vittoria di spese di lite.
B) In via principale, respingersi le domande avanzate da oltre Parte_1
che quella avanzata in via subordinata da nei confronti dell'avv. Parte_1 CP_2
in quanto inammissibili e infondate, nell'an e nel quantum, ed in ogni caso non provate, come indicato in atti. Con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 17 In via istruttoria…”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori soc. (d'ora in poi anche ) e Parte_1 Parte_1 Parte_1
hanno chiesto, previa risoluzione del contratto di mandato professionale, condannarsi l'avv. alla rifusione del danno subito per inesatto adempimento del mandato CP_2
professionale a lui conferito, quantificato in via principale in € 161.892,03 oltre accessori, rappresentando: che la società è iscritta alla CCIAA con codice riferito alla mediazione immobiliare ed aziendale, mentre è socio accomandatario e legale rappresentante Parte_1
della stessa;
che la società agisce unicamente a mezzo di il quale svolge l'attività Parte_1
di mediazione in nome e per conto della che il 05.07.2017 quale Parte_1 Parte_1
legale rappresentante della , ha incontrato per un appuntamento la soc. Parte_1 [...]
, ora denominata in persona di , la quale le ha conferito CP_3 CP_4 CP_5
l'incarico di intermediazione nella vendita del ramo d'azienda relativo ai negozi “Apple” ed all'attività di commercializzazione di macchine, unitamente a vari punti vendita, pattuendo una provvigione pari al 2% sul valore dell'affare; che il 07.07.2017 la le ha Controparte_3
confermato l'incarico; che essa ha quindi individuato Parte_1 Parte_2
interessata all'acquisto del ramo d'azienda ed ha messo in contatto le parti, trasmettendo al
Contr potenziale acquirente la documentazione e le informazioni ottenute dalla che le parti ed essa mediatrice, in persona di si sono trovate la prima volta il 17.07.2017 presso Parte_1
l'albergo Airport Hotel Verona per discutere dell'affare, scambiandosi poi ulteriori informazioni tramite la mediatrice;
che il 02.08.2017 le parti hanno sottoscritto un accordo quadro per la cessione del ramo d'azienda, sempre per il tramite della mediatrice;
che sono seguiti altri incontri, sempre alla presenza della mediatrice;
che in seguito le parti hanno interrotto le comunicazioni ed essa parte attrice ha appreso che il 31.01.2018 il ramo d'azienda
è stato da ABC TI srl ceduto alla con corrispettivo di € Parte_2
pagina 4 di 17 6.173.000,00; che essa ha emesso la nota spese nei confronti della venditrice, rimasta inadempiente, rivolgendosi poi all'avvocato che con atto di citazione del 17.04.2019 CP_2
l'avv. su incarico di , ha agito contro convenendola CP_2 Parte_1 Controparte_3
innanzi al Tribunale di Treviso;
che a seguito della costituzione di quest'ultima, previa discussione orale, con sentenza n. 2502/2019 la domanda è stata rigettata;
che in motivazione si
è dato conto che i fatti rappresentati hanno ad oggetto esclusivamente l'attività di mediazione prestata a favore della convenuta dal sig. quale persona fisica e mediatore iscritto Pt_1
all'albo, e non dalla società attrice;
che in atto di citazione mancherebbe quindi l'allegazione che è intervenuto quale legale rappresentante, avendo l'attrice solamente precisato Parte_1
che era “titolare” della società; che l'impugnazione innanzi alla Corte d'appello di Venezia, curata dall'avv. è stata respinta, con sentenza n. 937/2022, sul presupposto che in atto CP_2
di citazione non si è mai affermato che ha agito in nome e per conto della società; Parte_1
che essa società ha quindi subito un danno da perdita di chance, relativo al diritto alla provvigione spettante per l'attività di mediazione svolta a favore della venditrice.
L'avv. si è opposto alla pretesa attorea, eccependo l'incompatibilità delle CP_2
posizioni fatte valere dalla società e da in persona;
ha precisato che la Corte di Parte_1
appello di Venezia si è espressa anche nel merito dei fatti, recependo le difese della convenuta
(già ABC TI srl), ossia che i contatti intercorsi tra e CP_4 Pt_1 CP_5
fossero ricollegati ad altro affare, visto che era interessato a cedere le sue quote della Pt_1
soc. alla;
che le censure sono prive di fondamento e non vi Controparte_6 Parte_2
è nesso causale né danno.
Depositate le memorie integrative e quelle conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione, ma poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 09.01.2025, al fine di assumere mezzi di prova orale. La causa è poi nuovamente passata in decisione, con ordinanza di data 24.09.2025.
2. I seguenti fatti non sono controversi, e sono peraltro documentalmente provati.
pagina 5 di 17 Con atto di citazione del 17.04.2019 (doc. A.01 fascicolo di parte attrice) l'avv. CP_2
in forza di procura del 10.03.2019 (doc. A.03) conferita dalla soc. Parte_1
in persona del legale rappresentante ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Treviso la soc. (già ABC TI srl), chiedendo accertarsi il credito della CP_4
convenuta nei confronti della società attrice, con condanna al pagamento. La causa instaurata sub R.G. 3596/2019 è stata definita, senza assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. pur chiesti da entrambe le parti (cfr. verbali del 19.09.2019 e del 24.10.2019, nonchè ordinanza di rigetto dell'istanza, doc. A.28, A.29, A.30) con sentenza n. 2502/2019 pubblicata il 28.11.20219 (doc.
A.32); tale pronuncia ha – per quanto di interesse - rigettato la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva e condannato parte attrice al pagamento delle spese in favore della convenuta. Con atto di appello dell'11.04.2022 la soc. ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo, riprodotte integralmente (doc. B.01). La sentenza n. 937/2022 della Corte d'appello di Venezia ha respinto l'appello.
3. Gli attori, soc. e imputano al difensore convenuto Parte_1 Parte_1
di non avere, nel pregresso giudizio civile, precisato che la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto di credito nei confronti della convenuta spettasse alla società Controparte_3 [...]
difetto rilevato in entrambi i gradi della causa, definita con sentenza n. Parte_1
937/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia.
Atteso che le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento, ne deriva che l'inadempimento dell'avvocato alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale pagina 6 di 17 criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 co. 2 c.c. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (così Cass., sent. 26.02.2002 n. 2836).
Dovendosi quindi esaminare se l'avv. nell'intraprendere l'azione giudiziale per conto CP_2
della soc. , sia incorso nella negligente omissione accertata dal Tribunale prima e Parte_1
confermata dalla Corte di appello poi, ed inerente l'allegazione in merito alla titolarità del diritto in capo alla società, e non alla persona fisica è necessario verificare se tale Parte_1
omissione sia connotata da colpa, ossia se la conclusione cui perviene il Tribunale risp. la Corte
d'appello sia giuridicamente ineccepibile. Va precisato, invero, che la citata statuizione pronunciata dalla stessa ha forza di giudicato tra le allora parti processuali, ma non in questo processo, instaurato tra diverse parti processuali (Cass., sent. 18.05.1963 n. 1280: “L'efficacia vincolante del giudicato opera, per quanto concerne le statuizioni rese, inter partes, ma non si estende ai terzi, rimasti estranei al processo e titolari di un diritto autonomo che attinge la sua causa da un diverso rapporto giuridico”).
4. Le mosse vanno prese dall'atto di citazione spiccato in primo grado innanzi al foro di
Treviso dall'avvocato (doc. A.01 cit.). CP_2
Nell'intestazione si legge, sub “Atto di citazione”, che parte attrice è “la soc. Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. . La “delega”
[...] Parte_1
richiamata si trova in calce all'atto, denominata “procura alle liti”, ed è stata conferita dalla
“sottoscritta società persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore, sig. ; in calce è apposto il timbro sociale ed è firmata da Parte_1 Parte_1
l.r.p.t.. Non vi è dubbio, quindi, che parte attrice è unicamente la società Parte_1
pagina 7 di 17 Nell'esposizione dei fatti, di tale atto, si legge che “il titolare della Parte_1
sig. è mediatore professionale iscritto all'albo dei mediatori…”; che
[...] Parte_1
l'amministratore della “conferiva…l'incarico verbale al sig. di Controparte_3 Parte_1
vendere la sua società” (pag. 2); che il sig. “individuava la soc. Pt_1 Parte_2
come possibile acquirente” (pag. 3) e compiva ogni ulteriore attività; che “appare evidente, infatti, come il sig. bbia maturato il diritto alla provvigione” (pag. 5). Pt_1
A fronte della riportata deduzione che il sig. è mediatore professionale, ogni Parte_1
ulteriore attività dallo stesso compiuto pare effettivamente a lui doversi riferire, non essendo nell'esposizione fattuale mai stata allegata la sua qualità di legale rappresentante della società.
Vanno pertanto condivise le affermazioni del Tribunale di Treviso e della Corte d'appello di
Venezia, cui si rimanda.
Si osserva che il convenuto nella seconda comparsa conclusionale inopinatamente rileva che parte attrice non avrebbe subito danno, posto che le sentenze pregresse si sarebbero pronunciate in rito.
Se è pur vero che la questione inerente la legittimazione ad agire pare integrare una questione di rito, tuttavia la sentenza di primo grado – lungi dal dichiararne l'inammissibilità - ha
“rigettato la domanda attorea”; la decisione di II° grado, poi, ha respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata. La statuizione di “rigetto”, quindi, va inquadrata quale decisione di merito, anche alla luce del tenore letterale della sentenza di appello: “
5. In sintesi, se anche si volesse trascurare il difetto di legittimazione ad agire, dovrebbe comunque concludersi, nel merito, che la società attrice non ha dimostrato di essere la titolare del diritto di credito”.
Si precisa, infine, che una pronuncia “doppia conforme” pare avere poche possibilità di essere riveduta in sede di giudizio di cassazione, e pertanto la rinuncia a tale grado di giudizio rientra in una ragionevole ottica di riduzione del danno.
pagina 8 di 17 4.1. La mancata allegazione della qualità di legale rappresentante della soc. in Parte_1
capo a costituisce un inadempimento al contratto di mandato professionale;
senza Parte_1
tale omissione, ossia ipotizzando che nell'atto di citazione fosse indicato che ha agito Pt_1
quale socio accomandatario o legale rappresentante della il giudicante non Parte_1
avrebbe rilevato il difetto di legittimazione attiva della società attrice. La distinzione tra persona fisica e persona giuridica, con necessità di precisare se la prima agisca per sé oppure in qualità di legale rappresentante della seconda, costituisce una basilare nozione giuridica, che ogni giurista è tenuto a conoscere.
Si ravvisa quindi l'inadempimento dell'avv. il quale non ha adeguatamente prospettato CP_2
in giudizio che la società attrice era la parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire.
5. Accertato il negligente svolgimento dell'attività professionale nei confronti del cliente, deve ora effettuarsi una valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale.
Ipotizzando il compimento dell'attività omessa, ossia la prospettazione – in atto di citazione - della qualità di legale rappresentante di va verificato se ne possa derivare un possibile Pt_1
esito favorevole per il cliente, quale relazione causale tra condotta ed evento.
La fattispecie esula dal danno da perdita di chance, non ravvisandosi una insuperabile incertezza tra il compimento dell'attività omessa e l'evento favorevole;
sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso è invero possibile formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato divisato dal cliente. Sul punto si rimanda a Cass., ord. 27.07.2024 n. 21045: “Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di
pagina 9 di 17 connessione" causale. (Nella specie, relativa alla responsabilità professionale di un avvocato per essersi tardivamente costituito in una controversia locatizia, la S.C. ha escluso che si vertesse nell'ambito del danno da perdita di chance, perché - essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente - si ricadeva nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell'interesse avuto di mira dal creditore)”.
5.1. Scrutinando la documentazione depositata da parte attrice già nel giudizio di primo grado
(doc. A.04 – A.21), unitamente alle prove testimoniali assunte in questo processo, deve ritenersi del tutto verosimile che, superato lo scoglio della legittimazione, il giudizio di merito si sarebbe concluso con una condanna di parte convenuta al pagamento della provvigione concordata.
Contr
all'epoca dei fatti era amministratore unico della soc. TI srl (cfr. CP_5
visura ABC informatica), venduta poi alla soc. (convenuta nel pregresso CP_4
giudizio) - sempre amministrata dal AV -, la quale in data 31.01.2018 ha ceduto un ramo d'azienda alla soc. (cfr. visura doc. A.05 att.); soci al 50% Controparte_8 CP_4
della sono e entrambi amministratori (cfr. Controparte_8 Parte_3 Per_1
visura, doc. C.01 att.).
Il teste già socio insieme a della soc. dal 2003 _1 Parte_1 Controparte_6
fino al 2017, ha riferito della pregressa conoscenza di e di dato che quest'ultimo CP_5 Pt_1
– ovvero la sua società, cfr. fattura infra - aveva intermediato un acquisto immobiliare del
, confermato anche dalla fattura n.8 del 03.05.2017, per “compenso di mediazione”, CP_5
emessa dalla società di a carico di ABC TI srl e da questa pagata mediante Pt_1
bonifico (docc. A.20 e A.21). Il teste ha ricordato che ha proposto a l'acquisto Pt_1 CP_5
delle quote di tutti e tre i soci della offerta accettata quindi con un contratto Controparte_6
pagina 10 di 17 preliminare del 20.04.2017, firmato dai tre cedenti delle quote, e Parte_1 _1
, e dal promissario acquirente (doc. C.19). Persona_2 CP_5
, sentito come teste all'udienza del 26.02.2025, ha confermato l'avvenuto Persona_2
pagamento, a , della somma di € 100.000,00 per la risoluzione di tale vincolo CP_5
contrattuale, avendo essi individuato una diversa acquirente, a condizioni più favorevoli, la
(risposte 7- 10; sul punto cfr. l'atto di transazione del 05.07.2017, doc. Parte_2
C.25).
La firma di tale transazione, da parte di , è avvenuta in Valsugana, ove in pari data, CP_5
05.07.2017, si sono recati i soci e (cfr. testi e . Come riferito _1 Pt_1 Per_2 _1
dal teste in tale occasione ha chiesto a se questi fosse interessato a _1 Pt_1 CP_5
vendere i suoi negozi di rivendita di prodotti Apple, proponendosi di contattare (ossia Pt_3
l'amministratore della da essi reperita quale miglior acquirente per la propria Parte_2
società) per sondare l'interesse ad acquisire tale attività. ha risposto in modo CP_5
affermativo, acconsentendo al pagamento di una provigione del 2% in favore di per Pt_1
l'eventuale vendita dell'attività Apple alla C&C: “15) Als wir uns in der Valsugana getroffen, wir zwei Gesellschafter, nd ich, mit AV, haben sie über Immobilien gesprochen, da Pt_1
über PU eine gekauft hatte. Da habe ich mitbekommen, dass PU H. CP_5 CP_9
AV gefragt hat, ob dieser sein Apple Geschäft verkaufen möge; PU hat gefragt, ob er
GL fragen soll, ob dieser auch das Apple Geschäft von übernehmen will. AV hat ja CP_5
gesagt; sie haben auch über die Provision für PU geredet, von 2%, also AV war einverstanden, 2% Provision an PU zu zahlen, für den eventuellen Verkauf des Apple
Geschäfts an also C& C“. Pt_3
La testimonianza è avvalorata anche dalla copiosa documentazione prodotta: il 07.07.2017 (e quindi 2 giorni dopo l'incontro) manda un messaggio whatsapp a : Pt_1 CP_5
“vendita ramo azienda vero”, cui risponde affermativamente (doc. A.06). Con e-mail del CP_5
pagina 11 di 17 07.07.2017 ha richiesto a “ ” l'invio di tutta la Pt_1 Email_1
documentazione sociale (bilanci, atto di costituzione, statuto, visura), cui questi ha immediatamente dato corso (A.7, A.08, A.9, A.10).
Il giorno successivo ha trasmesso a della , la visura Pt_1 Parte_3 Parte_2
camerale ed i bilanci, precisando che “è in vendita solamente il ramo azienda che riguarda gli
APR, i due negozi NON certificati ed il negozio AAR. Prezzo richiesto: € 5.000.000” (A.11).
Parte_ Sempre in data 08.07.2017 informa che “ e l'investitore sudtirolese stanno Pt_1 CP_5
studiando la documentazione di ABC e mi faranno sapere entro breve termine” “(A.14).
Quanto a tale investitore sudtirolese, il teste , consulente aziendale, ha Testimone_2
confermato di avere realizzato un progetto proposto a vari investitori, nel periodo in esame, avente ad oggetto la creazione di un gruppo Apple più grande quale reseller, e di avere esaminato anche i bilanci della precisando che tutte le informazioni gli erano Controparte_3
state fornite da “Il ruolo di era di mediatore, di sicuro per la realtà di Pt_1 Pt_1
Bolzano, e credo anche per le altre società, tra cui la . CP_6 Controparte_3
L'idea era che io fossi il project leader ed eventuale AD del gruppo. C'erano degli investitori interessati”.
In data 14.07.2017 l'avv. Luca Calcagnile, per conto di ha richiesto a “in Pt_3 Pt_1
occasione dell'incontro di lunedì” tutta una serie di documenti (contratti con i dipendenti, contratti immobili etc., A.12).
I vari incontri, tra e , sia a Verona che a Bari (sede della C&C) sono stati Pt_1 Pt_3 CP_5
confermati sia dal teste (risposta n. 15) che dalla teste (compagna di Per_2 Testimone_3
. Pt_1
Ad agosto 2017 inoltra a un addendum integrativo dell'accordo quadro del CP_5 Pt_1
02.08.2017, concluso tra ABC TI srl e , relativo alla cessione del Parte_2
ramo d'azienda di punti vendita (A.13).
pagina 12 di 17 Quindi, a fine ottobre 2017 si informa sull'affare, e risponde di non avere ancora Pt_1 CP_5
concluso (A.14).
In data 31.01.2018, infine, il ramo d'azienda relativo ai negozi Apple è stato da ABC
Parte_ TI srl ceduto alla al prezzo di € 6.173.000,00 (A.15); in tale contratto le parti hanno dichiarato di non essersi avvalsi dell'attività di intermediatori.
5.2. Tutti gli elementi indicati depongono in modo univoco per la sussistenza di attività di mediazione, effettuata dalla società di (operando egli quale mediatore unicamente in Pt_1
tale veste, come ammesso dallo stesso avv. nell'atto di appello, in cui ripetutamente CP_2
evidenzia il rapporto organico tra e la ad es. pag. 16), in favore di tali Pt_1 Parte_1
parti contrattuali. Sussiste invero il necessario nesso causale tra la messa in contatto delle parti
– che prima non si conoscevano, altrimenti tutta la fase prodromica citata (richiesta/invio di informazioni e documentazione) non sarebbe passata attraverso l'intermediario - e la Pt_1
conclusione del negozio. La cessione del ramo d'azienda in esame deve ritenersi conseguenza del contatto creato da tra le parti contrattuali. Pt_1
Si osserva che è sufficiente l'avere messo in relazione le parti interessate alla conclusione dell'affare, che poi hanno concluso proprio quel negozio. Giova in proposito ricordare il consolidato orientamento della Corte di cassazione: “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (ord. 08.04.2022 n. 11443).
5.3. Alla luce di quanto esposto, è altamente probabile che nel pregresso giudizio la società
pagina 13 di 17 attrice sarebbe riuscita a fornire la prova dell'avvenuta mediazione, in favore di CP_4
già ABC TI srl, il che ne avrebbe comportato la condanna al pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 1755 co. 1 c.c., pattuita nel 2%, percentuale del tutto conforme alla prassi.
Va precisato che l'attrice è iscritta all'elenco degli agenti immobiliari (doc. A.19), requisito necessario per la provvigione (Cass., ord. 13.04.2023 n. 9814). Dalla visura camerale dell'attrice risulta, inoltre, che la stessa sin dalla costituzione nell'anno 2013 risulta iscritta ininterrottamente con codice ATECO n. 68.31. riferito all'attività di mediazione immobiliare ed aziendale (doc. C.34.).
Si ritiene quindi sussistere il nesso di causalità tra l'attività professionale svolta dall'avvocato ed in particolare l'omissione dell'allegazione del ruolo societario di e l'evento CP_2 Pt_1
di danno. Anche le conseguenze dannose risarcibili vanno indagate alla stregua della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (si rimanda a Cass., sent.
24.10.2017 n. 25112: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole
pagina 14 di 17 dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione").
5.4. La percentuale di mediazione del 2%, rispetto al prezzo pattuito nel contratto intermediato, ammonta ad € 123.460,00, oltre Iva e ritenuta d'acconto come dovuta per legge.
Parte attrice ha provato di avere sostenuto esborsi per spese legali per i due pregressi giudizi, da ritenersi conseguenze dannose collegate all'attività prestata dall'avv. in quanto inutili. CP_2
Tali spese ammontano ad € 13.888,79 per il primo grado di giudizio: € 3.706,24 pagati all'avv.
(C.03, C.04, C.05, C.06); € 378,67 per il domiciliatario avv. Sartoretto (C.08, C.09); € CP_2
9.603,88 all'avvocato vittorioso della controparte (C.10), oltre ad € 200,00 per tassa di registro
(C.11, C.12).
Per il secondo grado di giudizio i costi sono di € 11.579,94: € 11.379,94 all'avvocato vittorioso della controparte (C.13, C.14), oltre a tassa di registro di € 200,00 (C.15, C.16).
Il danno complessivamente subito da parte attrice ammonta quindi al mancato guadagno di €
123.460,00, oltre Iva e ritenuta d'acconto come dovuta per legge, ed alle perdite subite di arrotondati € 25.469,00.
L'obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni contrattuali integra un debito di valore (cfr. Cass., sent. 01.07.2002 n. 9517), sicchè deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta. Sugli importi indicati spettano a parte attrice quindi rivalutazione ed interessi compensativi, dal 01.02.2022 (periodo presumibile di pronuncia della sentenza di primo grado, qualora ivi fossero stati concessi i termini per le memorie ed assunti mezzi di prova orale, anche tenuto conto della sospensione dovuta al Covid) quale momento di cristallizzazione del danno, fino ad oggi.
Va precisato che la rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovvero del paniere pagina 15 di 17 utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi". Gli interessi andranno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, costituendo un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi sono da calcolare non sulla somma integralmente rivalutata (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
Da oggi decorrono gli interessi legali sulle somme indicate (sulla conversione degli importi, una volta liquidati in sentenza, in debito di valuta, cfr. Cass., SS.UU., n. 1712/1995).
Il convenuto va, in definitiva, condannato a pagare alla società attrice gli importi indicati, oltre rivalutazione ed interessi, a ristoro del danno da questa risentita per l'inadempimento della prestazione professionale.
6. All'accoglimento della domanda principale di parte attrice consegue l'assorbimento delle domande subordinate. Si precisa che la presenza in causa di è giustificata dalle Parte_1
domande subordinate da lui proposte e non ha causato alcun aggravio processuale. Pertanto, la domanda di dichiarazione di difetto di legittimazione ad agire, avanzata dal convenuto, non va esaminata.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi del
D.M. 55/2014, secondo lo scaglione € 52.000,00 – 260.000,00, in complessivi € 14.103,00.
pagina 16 di 17 Vista l'espressa istanza, viene riconosciuta a parte attrice anche la maggiorazione per la redazione di atti navigabili (art. 4 co. 1 bis); non spetta invece quella richiesta per l'assistenza a più parti, per quanto già esposto in relazione alla posizione di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, assorbita o dichiarata inammissibile, così dispone:
1) condanna il convenuto avv. a pagare all'attrice soc. CP_2 CP_2 Parte_1
il danno subito per l'accertato inadempimento contrattuale, liquidato nella somma di €
[...]
123.460,00, oltre Iva e ritenuta d'acconto come dovuta per legge, e nella somma di €
25.469,00, entrambi oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva, oltre interessi legali da oggi al saldo;
2) condanna il convenuto avv. a rifondere all'attrice soc. CP_2 CP_2 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano nel seguente modo: € 18.334,00 per compenso di
[...]
avvocato, € 860,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre
Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 26/09/2025 la Giudice
Elena Covi
pagina 17 di 17