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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GIORGIO, Presidente
OS SALVATORE, Relatore
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3242/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CRED. TER n. 29384202500002684001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4537/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 26.05.2025, ricorre
contro
L'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente impugna l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 293
84202500002684/001, nella parte relativa alle cartelle di pagamento (cinquantasei) e segnatamente:
29320000016888288000, 29320020040838683000, 29320030103318692000, 29320040012952191000,
29320000066907130000, 29320020117165205000, 29320030122412004000, 29320040061076358000,
29320050001670264000, 29320060009913784000, 29320070004407157000, 29320070071923238000,
29320100017644743000, 29320110004062173000, 29320110051310019000, 29320120005295521000,
29320120073482818001, 29320130002307671000, 29320130032105982000, 29320140030571364000,
29320160016443923000, 29320160059885233000, 29320160066041530000, 29320170013697065000,
29320170044756641000, 29320180009918016000, 29320190003243023000, 29320190005463905000,
29320190023182829001, 29320200053091915000, 29320210127967410000, 29320220026572927000,
29320070061097735000, 29320080058986214000, 29320100022990621000, 29320110027768883000,
29320110077027852000, 29320120013863144000, 29320120074221255000, 29320130024880286000,
29320140004604047000, 29320150016572524000, 29320160059885132000, 29320160066041429000,
29320160071368006000, 29320170013697166000, 29320180009917915000, 29320180012059642000,
29320190005463804000, 29320190014782202001, 29320200053091814000, 29320200064152746000,
29320210147969278000, 29320220049408669000, 29320220064770451001, 29320240030644063000, nonché all'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014 asseritamente notificato in data 04.02.2015.
In ricorso, notificato alla controparte in data 23.05.2025, il ricorrente premette di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 24.04.2025.
Il tutto per tributi complessivi pari ad euro 634.134,27.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce:
1. l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, prodromiche all'odierno atto di pignoramento dei crediti verso terzi, in violazione dell'art. 25 DPR 602/73;
2. la conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta;
3. l'intervenuta prescrizione del credito richiesto, successiva alla data di asserita notifica delle cartelle di pagamento e/o dell'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014;
4. l'intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, successiva alla data di asserita notifica delle cartelle di pagamento e/o dell'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, chiede dichiararsi l'annullamento dell'atto di pignoramento impugnato e/o la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta e/o del credito relativo a interessi e sanzioni, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con memoria depositata in data 22.09.2025 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale evidenzia:
- la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento opposte e la conseguente inammissibilità per tardività ex art. 21 d.lgs. n. 542/92; - con riferimento alla mancata notifica degli atti presupposti l'inammissibilità del ricorso la sussistenza del litisconsorzio necessario con gli enti impositori;
- l'inammissibilità delle eccezioni sulla prescrizione e/o decadenza in quanto controparte ha ricevuto anche la notifica di atti interruttivi (intimazioni di pagamento) elencando dettagliatamente le date di notifica sia delle cartelle che delle conseguenti intimazioni (allegate);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine all'attività svolta prima della consegna del ruolo;
chiedendo in particolare, con riguardo alle eccezioni attinenti all'avviso di accertamento n.
TYS015200208/2014, che la Corte disponga ordinanza con la quale si ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore pretermesso ex art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. 546/92.
La resistente conclude chiedendo la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
In data 30.09.2025 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali ribadisce quanto già esposto nelle proprie deduzioni e contesta le eccezioni formulate da parte resistente;
in particolare fa rilevare la tardiva costituzione da parte del Concessionario resistente in violazione dei perentori termini di cui all'art. 32 del D.lgs. 546/92 (l'ente resistente si è costituito in data 22.09.2025 e quindi oltre il termine di venti giorni che scadeva il 19.09.2025) e conseguentemente è tardiva ai fini del deposito di documenti in giudizio. Fa presente, inoltre, la non sussistenza del litisconsorzio necessario con gli eventuali Enti impositori.
All'udienza del 10 ottobre 2025 la Corte, rilevato che tra gli atti impugnati nel ricorso è presente l'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate, non chiamata in causa, ordina l'integrazione del contradditorio nei confronti dello stesso Ente impositore, con notifica a cura del ricorrente entro il 10 novembre 2025.
La difesa di parte ricorrente, in data 17 ottobre 2025, deposita reclamo ex art. 28 D.lgs. 546/92, contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione, avverso l'ordinanza n. 2820/2025, pronunciata in data 10.10.2025, con la quale è stato disposto l'integrazione del contraddittorio;
in particolare lamenta che “... parte ricorrente non ha affatto eccepito l'omessa notifica del sotteso avviso di accertamento ma solo la prescrizione delle somme maturata successivamente alla data di notifica dello stesso”; Di conseguenza non vi è nessun litisconsorzio necessario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catania”.
In data 12.09.2025 la difesa di parte ricorrente deposita ulteriori memorie illustrative con le quali evidenzia, tra l'altro, di aver provveduto (con PEC del 14.11.2025) a notificare il ricorso, la procura e l'ordinanza interlocutoria all'Agenzia delle Entrate di Catania la quale, tuttavia, non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre osservare che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, essendosi costituita in giudizio in data 22.09.2025, la relativa documentazione prodotta risulta versata tardivamente rispetto al termine imposto dall'art. 32, comma 1, del D.lgs. 546/1992.
Conseguentemente si deve constatare che l'Ente di riscossione, soltanto diciotto giorni liberi prima dell'udienza, fissata in data 10.10.2025, si è costituito in giudizio ed ha prodotto documentazione a supporto delle proprie eccezioni.
A differenza del termine per la costituzione in giudizio, di cui all'art. 23 D.lgs. 546/1992, il termine previsto dall'art. 32 per la produzione di documenti è perentorio secondo unanime giurisprudenza della Suprema Corte (v. da ultimo sentenza n. 655 del 15/01/2014 e n. 29087 del 13/11/2018).
Di fatto, la richiamata normativa mira a preservare il contraddittorio tra le parti e la tendenziale celebrazione del processo tributario in un'unica udienza. Infatti, nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del D.lgs. n.
546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato D.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.
Pertanto, la documentazione prodotta tardivamente dall'Agente della riscossione non verrà pesa in considerazione nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va altresì rilevato, che la Corte, in sede di rinvio, dopo aver accertato che l'odierno ricorso era stato proposto soltanto nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e non anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, nonostante che tra gli atti impugnati nel ricorso era presente l'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate, non chiamata in causa, ha ordinato l'integrazione del contradditorio nei confronti dello stesso ente impositore, disponendo la notifica,
a cura del ricorrente, entro il 10 novembre 2025.
L'integrazione del contraddittorio andava eseguita, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, in quanto nel ricorso era compreso anche l'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 2 del ricorso).
Il termine assegnato al ricorrente, per la chiamata in causa dell'Ente impositore, da considerarsi perentorio ai sensi dell'art. 269 c.p.c., era stato fissato alla data del 10.11.2025 mentre, dagli atti depositati, si evince che il contraddittorio è stato notificato soltanto in data 14.11.2025 (cfr. documentazione versata in atti).
In definitiva parte ricorrente, incaricata di effettuare la chiamata in causa dell'ente impositore, non ha eseguito la notifica nel termine perentorio fissato da questa Corte e in ogni modo l'Agenzia delle Entrate non si è costituita nel presente giudizio.
Atteso quanto sopra, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 45, co. 1, del D.lgs. 546/1992, con la condanna alle spese di lite in favore dell'Ente di riscossione costituito, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: dichiara estinto il giudizio;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore di ADER liquidate in complessivi € 15.000.00, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 19.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giorgio Marino)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GIORGIO, Presidente
OS SALVATORE, Relatore
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3242/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CRED. TER n. 29384202500002684001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4537/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 26.05.2025, ricorre
contro
L'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente impugna l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 293
84202500002684/001, nella parte relativa alle cartelle di pagamento (cinquantasei) e segnatamente:
29320000016888288000, 29320020040838683000, 29320030103318692000, 29320040012952191000,
29320000066907130000, 29320020117165205000, 29320030122412004000, 29320040061076358000,
29320050001670264000, 29320060009913784000, 29320070004407157000, 29320070071923238000,
29320100017644743000, 29320110004062173000, 29320110051310019000, 29320120005295521000,
29320120073482818001, 29320130002307671000, 29320130032105982000, 29320140030571364000,
29320160016443923000, 29320160059885233000, 29320160066041530000, 29320170013697065000,
29320170044756641000, 29320180009918016000, 29320190003243023000, 29320190005463905000,
29320190023182829001, 29320200053091915000, 29320210127967410000, 29320220026572927000,
29320070061097735000, 29320080058986214000, 29320100022990621000, 29320110027768883000,
29320110077027852000, 29320120013863144000, 29320120074221255000, 29320130024880286000,
29320140004604047000, 29320150016572524000, 29320160059885132000, 29320160066041429000,
29320160071368006000, 29320170013697166000, 29320180009917915000, 29320180012059642000,
29320190005463804000, 29320190014782202001, 29320200053091814000, 29320200064152746000,
29320210147969278000, 29320220049408669000, 29320220064770451001, 29320240030644063000, nonché all'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014 asseritamente notificato in data 04.02.2015.
In ricorso, notificato alla controparte in data 23.05.2025, il ricorrente premette di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 24.04.2025.
Il tutto per tributi complessivi pari ad euro 634.134,27.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce:
1. l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, prodromiche all'odierno atto di pignoramento dei crediti verso terzi, in violazione dell'art. 25 DPR 602/73;
2. la conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta;
3. l'intervenuta prescrizione del credito richiesto, successiva alla data di asserita notifica delle cartelle di pagamento e/o dell'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014;
4. l'intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, successiva alla data di asserita notifica delle cartelle di pagamento e/o dell'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, chiede dichiararsi l'annullamento dell'atto di pignoramento impugnato e/o la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta e/o del credito relativo a interessi e sanzioni, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con memoria depositata in data 22.09.2025 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale evidenzia:
- la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento opposte e la conseguente inammissibilità per tardività ex art. 21 d.lgs. n. 542/92; - con riferimento alla mancata notifica degli atti presupposti l'inammissibilità del ricorso la sussistenza del litisconsorzio necessario con gli enti impositori;
- l'inammissibilità delle eccezioni sulla prescrizione e/o decadenza in quanto controparte ha ricevuto anche la notifica di atti interruttivi (intimazioni di pagamento) elencando dettagliatamente le date di notifica sia delle cartelle che delle conseguenti intimazioni (allegate);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine all'attività svolta prima della consegna del ruolo;
chiedendo in particolare, con riguardo alle eccezioni attinenti all'avviso di accertamento n.
TYS015200208/2014, che la Corte disponga ordinanza con la quale si ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore pretermesso ex art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. 546/92.
La resistente conclude chiedendo la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
In data 30.09.2025 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali ribadisce quanto già esposto nelle proprie deduzioni e contesta le eccezioni formulate da parte resistente;
in particolare fa rilevare la tardiva costituzione da parte del Concessionario resistente in violazione dei perentori termini di cui all'art. 32 del D.lgs. 546/92 (l'ente resistente si è costituito in data 22.09.2025 e quindi oltre il termine di venti giorni che scadeva il 19.09.2025) e conseguentemente è tardiva ai fini del deposito di documenti in giudizio. Fa presente, inoltre, la non sussistenza del litisconsorzio necessario con gli eventuali Enti impositori.
All'udienza del 10 ottobre 2025 la Corte, rilevato che tra gli atti impugnati nel ricorso è presente l'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate, non chiamata in causa, ordina l'integrazione del contradditorio nei confronti dello stesso Ente impositore, con notifica a cura del ricorrente entro il 10 novembre 2025.
La difesa di parte ricorrente, in data 17 ottobre 2025, deposita reclamo ex art. 28 D.lgs. 546/92, contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione, avverso l'ordinanza n. 2820/2025, pronunciata in data 10.10.2025, con la quale è stato disposto l'integrazione del contraddittorio;
in particolare lamenta che “... parte ricorrente non ha affatto eccepito l'omessa notifica del sotteso avviso di accertamento ma solo la prescrizione delle somme maturata successivamente alla data di notifica dello stesso”; Di conseguenza non vi è nessun litisconsorzio necessario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catania”.
In data 12.09.2025 la difesa di parte ricorrente deposita ulteriori memorie illustrative con le quali evidenzia, tra l'altro, di aver provveduto (con PEC del 14.11.2025) a notificare il ricorso, la procura e l'ordinanza interlocutoria all'Agenzia delle Entrate di Catania la quale, tuttavia, non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre osservare che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, essendosi costituita in giudizio in data 22.09.2025, la relativa documentazione prodotta risulta versata tardivamente rispetto al termine imposto dall'art. 32, comma 1, del D.lgs. 546/1992.
Conseguentemente si deve constatare che l'Ente di riscossione, soltanto diciotto giorni liberi prima dell'udienza, fissata in data 10.10.2025, si è costituito in giudizio ed ha prodotto documentazione a supporto delle proprie eccezioni.
A differenza del termine per la costituzione in giudizio, di cui all'art. 23 D.lgs. 546/1992, il termine previsto dall'art. 32 per la produzione di documenti è perentorio secondo unanime giurisprudenza della Suprema Corte (v. da ultimo sentenza n. 655 del 15/01/2014 e n. 29087 del 13/11/2018).
Di fatto, la richiamata normativa mira a preservare il contraddittorio tra le parti e la tendenziale celebrazione del processo tributario in un'unica udienza. Infatti, nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del D.lgs. n.
546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato D.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.
Pertanto, la documentazione prodotta tardivamente dall'Agente della riscossione non verrà pesa in considerazione nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va altresì rilevato, che la Corte, in sede di rinvio, dopo aver accertato che l'odierno ricorso era stato proposto soltanto nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e non anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, nonostante che tra gli atti impugnati nel ricorso era presente l'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate, non chiamata in causa, ha ordinato l'integrazione del contradditorio nei confronti dello stesso ente impositore, disponendo la notifica,
a cura del ricorrente, entro il 10 novembre 2025.
L'integrazione del contraddittorio andava eseguita, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, in quanto nel ricorso era compreso anche l'avviso di accertamento n. TYS015200208/2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 2 del ricorso).
Il termine assegnato al ricorrente, per la chiamata in causa dell'Ente impositore, da considerarsi perentorio ai sensi dell'art. 269 c.p.c., era stato fissato alla data del 10.11.2025 mentre, dagli atti depositati, si evince che il contraddittorio è stato notificato soltanto in data 14.11.2025 (cfr. documentazione versata in atti).
In definitiva parte ricorrente, incaricata di effettuare la chiamata in causa dell'ente impositore, non ha eseguito la notifica nel termine perentorio fissato da questa Corte e in ogni modo l'Agenzia delle Entrate non si è costituita nel presente giudizio.
Atteso quanto sopra, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 45, co. 1, del D.lgs. 546/1992, con la condanna alle spese di lite in favore dell'Ente di riscossione costituito, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: dichiara estinto il giudizio;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore di ADER liquidate in complessivi € 15.000.00, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 19.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giorgio Marino)