Articolo 1 della Legge 6 novembre 1963, n. 1474
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27 novembre 1963
Art. 1. Articolo unico.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349 , sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima dai seguenti:
"Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora alla scadenza del declino anno dalla data del provvedimento di inquadramento non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.
La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il decennio di servizio".

Entrata in vigore il 27 novembre 1963