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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15615/2024 r.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv. Michele Angelo Lupoi e Tiziana Falvo del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - ricorrente contro nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bonfiglioli del C.F._2
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: ”separazione giudiziale fra i coniugi”.
Conclusioni comuni dei ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa:
1 - pronunciare la separazione dei coniugi;
- il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
- il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio RE a fine Parte_2 Per_1
settimana alterni dal sabato mattina alle ore 10:30 sino alla domenica alle ore 18:30 ed un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola sino alle ore 19:30;
- la casa coniugale verrà assegnata alla signora quale genitore convivente con la Pt_1
prole REnne;
- il signor si obbliga a versare alla signora entro il 5 di Parte_2 Pt_1
ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio RE la somma di euro 500,00, oltre rivalutazione annuale Istat a partire dal mese di novembre 2025- base novembre 2024; oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'adito Tribunale;
- il signor rinuncia a percepire l'assegno unico, che verrà Parte_2
percepito dalla signora in via esclusiva. Inoltre, il signor si Pt_1 Parte_2
impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria affinché la signora Pt_1
possa presentare la domanda presso il competente ente (INPS) per percepire in via esclusiva l'assegno unico;
- il signor si obbliga a corrispondere le spese arretrate, a titolo di Parte_2
mantenimento del figlio RE relative al periodo maggio 2023 - gennaio 2025, per un totale di euro 4.400,00, entro e non oltre il 1° luglio 2025;
- spese di lite interamente compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 7 novembre 2024, , premesso che la Parte_1
ricorrente ed il marito sono separati di fatto dal 1° Controparte_1 CP_1
2 aprile 2017, risultando da allora domiciliati in immobili diversi, che la crisi coniugale
è irreversibile e che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere ricostituita, ha chiesto che sia pronunciata la separazione fra i coniugi, che il figlio RE sia affidato ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, Per_1
che siano determinati, secondo quanto indicato nel ricorso, i tempi di permanenza del figlio RE presso il padre, che la casa familiare sia assegnata alla ricorrente, Per_1
quale genitore convivente con la prole RE e che sia posto a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente un contributo mensile al mantenimento del figlio di almeno euro 589,26, oltre al rimborso dell'80% delle spese straordinarie e un contributo mensile al mantenimento della moglie di euro 200,00.
Si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_2
confermato l'intervenuta separazione di fatto dei coniugi, ha escluso la ripresa della convivenza con la moglie e non si è opposto al regime di affidamento e di collocamento del figlio e all'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ma ha chiesto che sia posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio RE , un assegno mensile di Per_1
euro 300,00, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% e che non sia posto a carico del marito alcun assegno di mantenimento a favore della moglie,
“mancando in toto i presupposti in fatto e in diritto”.
All'udienza del 6 febbraio 2024, il Presidente di sezione relatore ha sentito i coniugi, che hanno confermato la volontà di separarsi, escludendo una riconciliazione.
Alla stessa udienza le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la formulazione di conclusioni comuni, i difensori hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate ed il Presidente di sezione relatore ha rimesso infine la causa in decisione.
Dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 29 gennaio 2005 e che dalla loro unione in data 26 febbraio
2011 è nato il figlio . Per_1
3 Ritiene il Collegio che la separazione personale di e di Parte_1 [...]
di fatto già separati da alcuni anni, debba senz'altro essere Controparte_1
pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto degli atti difensivi e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Va rilevato inoltre che le condizioni concordate fra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio RE , in quanto garantiscono allo Per_1
stesso un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, in accoglimento della concorde richiesta della ricorrente e del convenuto.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 10 Parte_1
maggio 1977 e nato a [...] il [...], i Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio a Bologna il 29 gennaio 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 12, p.II, s.A, anno 2005;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto fra i coniugi e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni dagli stessi concordate:
“- il figlio ” viene “affidato ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso Per_1
con collocazione prevalente presso la madre;
4 - il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio RE a fine Parte_2 Per_1
settimana alterni dal sabato mattina alle ore 10:30 sino alla domenica alle ore 18:30 ed un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola sino alle ore 19:30;
- la casa coniugale” viene “assegnata alla signora quale genitore convivente con Pt_1
la prole REnne;
- il signor si obbliga a versare alla signora entro il 5 di Parte_2 Pt_1
ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio RE la somma di euro 500,00, oltre rivalutazione annuale Istat a partire dal mese di novembre 2025- base novembre 2024; oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'adito Tribunale;
- il signor rinuncia a percepire l'assegno unico, che verrà Parte_2
percepito dalla signora in via esclusiva. Inoltre, il signor si Pt_1 Parte_2
impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria affinché la signora Pt_1
possa presentare la domanda presso il competente ente (INPS) per percepire in via esclusiva l'assegno unico;
- il signor si obbliga a corrispondere le spese arretrate, a titolo di Parte_2
mantenimento del figlio RE relative al periodo maggio 2023 - gennaio 2025, per un totale di euro 4.400,00, entro e non oltre il 1° luglio 2025”;
D) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
11 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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