Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
II TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 1430 /2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. MONASTERI STEFANO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. ) CP_1
Resistente contumace
All'udienza di discussione del 10.06.2025 ha pronunziato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso del 2.02.2024, il ricorrente, indicato in epigrafe,
proponeva opposizione dell'avviso n. 59620230003417832000, dell'importo di a di €. 4.559,10, per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti
periodo 01/2021 - 12/2022, a seguito presuntivamente di un accertamento d'ufficio deducendo l'infondatezza delle pretese creditorie dell'Istituto;
- premesso che, regolarmente citata l' rimaneva contumace;
CP_1
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, disposta l'assegnazione della causa a questo giudice, all'udienza odierna, sulle conclusioni della parte costituita,
la causa veniva trattenuta per la decisione;
- rilevato che l'opponente afferma l'insussistenza di alcun obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria sull'assunto di essere socio amministratore socio e amministratore unico della SF srl, e di non avere mai svolto alcuna attività
lavorativa all'interno della società citata mantenendo unicamente le funzioni di indirizzo dell'azienda, nonché compiti di indirizzo strategico. Deduceva ancora il ricorrente di essere dipendente della Foodinho srl, con decorrenza 14.01.2022,
con contratto full time ( cfr. doc. in atti). Rappresentava, altresì, come la Sf srl,
sia una società che svolge “attività di natura finanziaria con particolare
riferimento all'assunzione di partecipazioni in società, il cui codice ATECO è il
64.2 (attività delle partecipate Holding). Si tratta di una attività diversa dalle
quelle del terziario, di cui all'art. 49 comma 1 lettera d) legge 88/89, richiamata
dall'art. 1 comma 202 della legge 662/96 (requisito necessario per l'iscrizione del
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro socio srl alla gestione commercianti” ( cfr. ricorso introduttivo).
- ritenuto che va innanzitutto esaminata la questione relativa alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per essere iscritto obbligatoriamente alla gestione commercianti, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805;
Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523);
- rilevato che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 dispone che “L'obbligo
di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di
cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni,
sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano
titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la
piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi
alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori
preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per l'iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente, come nel caso di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro specie, la qualità di socio amministratore della SF srl, in una società che svolga attività di servizi finanziari, essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto da parte della socia ricorrente dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza;
- ritenuto che non può, dunque, ritenersi sufficiente la pacifica qualità di socio amministratore della SF srl, per fondare l'obbligo contributivo del ricorrente,
dovendosi accertare che tale partecipazione fosse accompagnata dalle succitate condizioni;
- considerato che l' attore in senso sostanziale che ne aveva l'onere non ha CP_1
fornito in alcun modo la prova che l'opponente partecipi ed abitualmente al lavoro aziendale espletando l'attività operativa oggetto dell'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza né tale circostanza può inferirsi unicamente dall'esercizio della occasionale della funzione di amministratore della predetta società, rivestita dall'opponente durante il periodo contributivo richiesto dall'ente previdenziale.
Non sussistendo, pertanto, nel caso di specie i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti il ricorso, assorbita ogni altra questione, va, quindi, accolto e l'avviso di addebito opposto annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/06/2025.
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- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro