Sentenza 22 febbraio 1975
Massime • 1
In tema di cooperative edilizie a contributo statale, le controversie fra socio assegnatario e societa, relative alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio (nella specie, per morosita) pur derivando da un provvedimento che non e ne sostanzialmente ne formalmente un atto amministrativo, e pur concernendo materia di diritti soggettivi, esulano dalla giurisdizione dell' AGO, ed appartengono alla cognizione in primo grado,della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e, in secondo grado,della commissione centrale di vigilanza, le cui decisioni sono impugnabili in consiglio di stato, investito, in proposito, di giurisdizione esclusiva, di sola legittimita. ( V 3275/72, mass n 361093; 586/69, mass n 338779).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/1975, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1975 |
Testo completo
In tema di cooperative edilizie a contributo statale, le controversie fra socio assegnatario e societa, relative alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio (nella specie, per morosita) pur derivando da un provvedimento che non e ne sostanzialmente ne formalmente un atto amministrativo, e pur concernendo materia di diritti soggettivi, esulano dalla giurisdizione dell' AGO, ed appartengono alla cognizione in primo grado,della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e, in secondo grado,della commissione centrale di vigilanza, le cui decisioni sono impugnabili in consiglio di stato, investito, in proposito, di giurisdizione esclusiva, di sola legittimita. ( V 3275/72, mass n 361093; 586/69, mass n 338779).*