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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 9217/2024 promossa da:
- - ass. avv. PEPOLI Parte_1 C.F._1 contro
- ass. dott.ssa CESARO Controparte_1 all'udienza del 3/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- con ricorsi successivamente riuniti la signora si è rivolta al Tribunale del Parte_1 lavoro di Torino esponendo di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine senza aver beneficiato, negli a.s. dal 2019/2020 al 2021/2022 della somma della somma di € 500 annui (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, e, nell'a.s. 2020/2021, nel quale le sono state conferite supplenze brevi e saltuarie, la c.d. retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7
c.c.n.l. comparto scuola del 15/3/2001, ritenuta dovuta in misura pari ad euro 1396,00, oltre interessi;
- la parte attrice ha lamentato la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE;
- il ha chiesto la reiezione delle domande, contestando che la situazione della CP_1 ricorrente possa essere paragonata a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato e che sussista quindi la denunciata discriminazione;
2. considerato, quanto alla retribuzione professionale docenti,
- che con ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione del c.c.n.l., rivolta a tutto il personale docente ed educativo, deve interpretarsi nel senso di ricomprendere anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124 del 1999, in assenza di una espressa e motivata esclusione, e che il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi riferito ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non anche all'individuazione delle categorie dei beneficiari;
- che di recente la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 464/2023, ha accolto la domanda dei docenti affermando che “non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla S.C.”, riformando una sentenza di primo grado nella quale erano state esposte tali ragioni;
- che le suddette pronunce possono in questa sede essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che quindi la domanda possa essere integralmente accolta, non essendovi contestazioni del in punto quantum debeatur;
CP_1
3. osservato, quanto alla domanda relativa alla c.d. carta del docente,
- che – come rilevato all'odierna udienza sulla base di una segnalazione della
Cancelleria − la parte attrice, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, aveva già proposto avanti a questo tribunale un identico ricorso, rubricato al n. RG 4163/2024, respinto con sentenza n. 32/2025 del 10.1.2025 sulla base del rilievo che la docente non risultava inserita nel sistema scolastico;
- che la ricorrente non ha fatto menzione di tali circostanze nè nel ricorso introduttivo, né nel corso del presente giudizio;
- che su richiesta della giudice, il difensore della ricorrente all'odierna udienza ha dato atto che la sentenza non è stata appellata, perciò, considerato il disposto dell'art. 327
c.p.c., la suddetta pronuncia deve ritenersi passata in giudicato (cfr. verbale udienza);
- che la domanda proposta nel presente giudizio − così come l'intero ricorso – è identica a quella proposta nel giudizio già definito (non è stata modificata neppure la data posta in calce all'atto) e deve ritenersi pertanto coperta dal giudicato;
la circostanza, fatta valere da parte ricorrente all'odierna udienza per giustificare la riproposizione del ricorso, che la docente sia stata chiamata in data 29.1.2025 per una supplenza (di un giorno) e dunque risulti attualmente inserita nel sistema scolastico, non è affatto idonea a superare il giudicato: se intesa a contrastare l'accertamento contenuto nella precedente sentenza, essa avrebbe dovuto essere fatta valere tramite l'impugnazione e non tramite la proposizione di un identico ricorso;
se volta a far rilevare un fatto nuovo, essa è comunque inidonea a rimuovere il giudicato già formatosi sulla domanda, dal momento che il credito fatto valere nella presente causa è il medesimo già azionato nel precedente giudizio e per cui l'azione deve ritenersi definitivamente consumata;
- che la domanda deve essere pertanto rigettata;
4.
ritenuto che
in ragione della reciproca soccombenza e della condotta processuale tenuta dalla parte attrice in violazione dei principi di lealtà e probità di cui all'art. 88
c.p.c., le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, condanna il a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 1396,00 a titolo di CP_1
r.p.d. per l'a.s. 2020/2021, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti.
La giudice
Roberta PASTORE
Minuta redatta dal magistrato in tirocinio dott. MANZONI.