Versione
5 aprile 1963
5 aprile 1963
Art. 42.
Chiunque, avendo l'obbligo di presentare la dichiarazione agli effetti dell'applicazione della presente legge, non la presenti, oppure presenti la dichiarazione senza allegare, quando sia prescritto, la quietanza comprovante il pagamento dell'imposta, e' punito ai sensi dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. Il minimo e il massimo della, pena prevista nell'articolo stesso sono fissati rispettivamente in lire 50.000 e in lire 2 milioni e 500.000.
Nel caso in cui l'obbligato non abbia allegato la quietanza dell'imposta dovuta, ma abbia pagato l'imposta stessa, la pena, aumentata nel modo indicato nel comma precedente, puo' essere ridotta fino a un decimo.
Nel caso di tardivo pagamento si applicano sulla imposta dovuta gli interessi nella misura del tre per cento semestrale.
Chiunque, avendo l'obbligo di presentare la dichiarazione agli effetti dell'applicazione della presente legge, non la presenti, oppure presenti la dichiarazione senza allegare, quando sia prescritto, la quietanza comprovante il pagamento dell'imposta, e' punito ai sensi dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. Il minimo e il massimo della, pena prevista nell'articolo stesso sono fissati rispettivamente in lire 50.000 e in lire 2 milioni e 500.000.
Nel caso in cui l'obbligato non abbia allegato la quietanza dell'imposta dovuta, ma abbia pagato l'imposta stessa, la pena, aumentata nel modo indicato nel comma precedente, puo' essere ridotta fino a un decimo.
Nel caso di tardivo pagamento si applicano sulla imposta dovuta gli interessi nella misura del tre per cento semestrale.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 18/11/1976 n. 4859 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 18 novembre 1976 · 3.7398572
[…] - anche per quanto concerne la misura degli interessi - le vigenti disposizioni che regolano la materia e, cioe\', la legge 18 maggio 1967, n. 388, e l\'art. 42 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per l\'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed i contributi di miglioria specifica.
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 23/05/1966, n. 44Provvedimento: N. 44 SENTENZA 4 MAGGIO 1966 Deposito in cancelleria: 23 maggio 1966. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 131 del 28 maggio 1966. Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GA AMBROSINI, Presidente - Prof. IU EL LI - Prof. AN LD - Prof. NI AE - Prof. NI RO - Prof. IA TR - Dott. NI AN - Prof. AL SA - Prof. IU CA - Prof. IC AG - Prof. ST RT - Prof. IU CHIARELLI - Dott. IU ER - Dott. NI IS DE - Prof. NC AO NI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, e …Leggi di più...
- imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili·
- insussistenza·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- assunta violazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile·
- possibile contrasto con specifici principi o precetti costituzionali.·
- sent. 44/66 h. imposte e tasse·
- facolta' dei comuni di promuovere l'espropriazione delle aree·
- legge 5 marzo 1963, n. 246·
- non viola per se stessa il principio della capacita' contributiva·
- sent. 44/66 f. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- sent. 44/66 i. imposte e tasse·
- legge 5 marzo 1963, n. 246, art. 13·
- sent. 44/66 c. imposte e tasse·
- pretesa violazione degli artt. 3, 23, 41 e 42 della costituzione·
- procedimento legislativo