TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/11/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n 2825/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2825/2025, promossa con ricorso depositato il 08/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Gallarate (VA) il 27/08/1969 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Marilena Desca
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Beatrice Bassi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carnago (VA), in data13 maggio 2017
(anno 2017 atto n. 4 parte I) con i seguenti figli minorenni:
nata il [...], Persona_1
nata il [...]. Persona_2
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e richiesta la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. SEPARAZIONE.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. CASA CONIUGALE.
La casa coniugale sita in Carnago (VA), Via Gianni Rodari n. 6 di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno è stata venduta in data 5.9.2025 con rogito Notaio Dott. Per_3
di Gavirate.
[...]
I coniugi hanno concordemente diviso arredi e corredi della casa familiare.
Quanto alle abitazioni dei due coniugi: il sig si è già trasferito in affitto nel Comune di CP_1
Carnago in via Monte Rosa 38, la sig.ra con rogito notarile del 11.9.2025 Notaio Parte_2
Dott. rep. n. 302015-24634 ha acquistato un appartamento a Busto Arsizio viale Per_4
Ippolito Nievo n. 4 b, ove si è trasferita insieme alle figlie minori.
I coniugi hanno attivato le pratiche per il trasferimento delle rispettive residenze.
3. COLLOCAMENTO E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Le figlie minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento alternato settimanale dal lunedì mattina sino al lunedì successivo con obbligo di prendere le figlie dopo la scuola e, nei periodi di vacanza, presso l'altro genitore.
Quanto alle vacanze estive viene previsto un periodo da trascorrere con ciascun genitore di tre settimane anche non consecutive da comunicarsi reciprocamente a mezzo email entro il 30 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie viene previsto che le figlie trascorrano con ciascun genitore un periodo uguale da dividersi in due turni: il primo dalla fine della scuola fino alla mattina del
31 dicembre, il secondo dalla mattina del 31 dicembre sino al rientro a scuola.
Viene sempre previsto che i giorni di Natale, del compleanno delle figlie e del compleanno dei genitori, le figlie possano far visita al genitore non collocatario.
Durante gli altri periodi di vacanza o di chiusura scolastica rimane in vigore il sistema dell'affido alternato.
In ragione dell'affido alternato, i coniugi concordano il mantenimento diretto delle figlie.
pagina 2 di 4 Il Sig. si fa carico in via esclusiva di tutte le spese straordinarie come da Protocollo del CP_1
Tribunale di Varese, che si intende parte integrante delle presenti condizioni, nonché di tutte le spese di abbigliamento ordinario e straordinario delle figlie.
La Signora percepirà per intero l'assegno unico erogato dall' . Parte_2 CP_2
Le figlie resteranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. ACCORDI ECONOMICI TRA I CONIUGI
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti.
Comunque, a tacitazione di ogni pretesa, i coniugi danno atto che il Sig a titolo di CP_1
contributo al mantenimento liquidato con corresponsione una tantum, ha corrisposto alla RA , la somma di Euro 134.000,00 quale sua quota parte di prezzo ricavato dalla Parte_2
vendita della casa famigliare, al netto del residuo mutuo ipotecario e delle spese.
Poiché la presente pattuizione rientra nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici tra coniugi in sede di separazione, si applicano i benefici fiscali di cui alla Legge n. 898/1970 come stabilito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 154 del 1999.
I coniugi concordano che l'autovettura Ford Kuga, targata GL182NC intestata ad entrambi, resti in uso esclusivo alla Signora che continuerà a farsi carico in via esclusiva delle Parte_2
rate di finanziamento, del bollo e dell'assicurazione.
Il sig si rende sin d'ora disponibile a cedere la sua quota di proprietà del veicolo alla CP_1
sig.ra a titolo gratuito ed a sottoscrivere i relativi atti di cessione. Parte_2
Il Conto corrente cointestato n. 01-111-00823416 acceso presso Deutsche Bank cointestato tra i coniugi non è ad oggi ancora stato chiuso.
I coniugi dichiarano di aver già risolto ogni altra questione economica tra loro.
5. DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i pagina 3 di 4 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13/05/2017, in Carnago (VA), con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Carnago (anno 2017, atto n. 4, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2825/2025, promossa con ricorso depositato il 08/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Gallarate (VA) il 27/08/1969 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Marilena Desca
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Beatrice Bassi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carnago (VA), in data13 maggio 2017
(anno 2017 atto n. 4 parte I) con i seguenti figli minorenni:
nata il [...], Persona_1
nata il [...]. Persona_2
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e richiesta la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. SEPARAZIONE.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. CASA CONIUGALE.
La casa coniugale sita in Carnago (VA), Via Gianni Rodari n. 6 di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno è stata venduta in data 5.9.2025 con rogito Notaio Dott. Per_3
di Gavirate.
[...]
I coniugi hanno concordemente diviso arredi e corredi della casa familiare.
Quanto alle abitazioni dei due coniugi: il sig si è già trasferito in affitto nel Comune di CP_1
Carnago in via Monte Rosa 38, la sig.ra con rogito notarile del 11.9.2025 Notaio Parte_2
Dott. rep. n. 302015-24634 ha acquistato un appartamento a Busto Arsizio viale Per_4
Ippolito Nievo n. 4 b, ove si è trasferita insieme alle figlie minori.
I coniugi hanno attivato le pratiche per il trasferimento delle rispettive residenze.
3. COLLOCAMENTO E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Le figlie minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento alternato settimanale dal lunedì mattina sino al lunedì successivo con obbligo di prendere le figlie dopo la scuola e, nei periodi di vacanza, presso l'altro genitore.
Quanto alle vacanze estive viene previsto un periodo da trascorrere con ciascun genitore di tre settimane anche non consecutive da comunicarsi reciprocamente a mezzo email entro il 30 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie viene previsto che le figlie trascorrano con ciascun genitore un periodo uguale da dividersi in due turni: il primo dalla fine della scuola fino alla mattina del
31 dicembre, il secondo dalla mattina del 31 dicembre sino al rientro a scuola.
Viene sempre previsto che i giorni di Natale, del compleanno delle figlie e del compleanno dei genitori, le figlie possano far visita al genitore non collocatario.
Durante gli altri periodi di vacanza o di chiusura scolastica rimane in vigore il sistema dell'affido alternato.
In ragione dell'affido alternato, i coniugi concordano il mantenimento diretto delle figlie.
pagina 2 di 4 Il Sig. si fa carico in via esclusiva di tutte le spese straordinarie come da Protocollo del CP_1
Tribunale di Varese, che si intende parte integrante delle presenti condizioni, nonché di tutte le spese di abbigliamento ordinario e straordinario delle figlie.
La Signora percepirà per intero l'assegno unico erogato dall' . Parte_2 CP_2
Le figlie resteranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. ACCORDI ECONOMICI TRA I CONIUGI
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti.
Comunque, a tacitazione di ogni pretesa, i coniugi danno atto che il Sig a titolo di CP_1
contributo al mantenimento liquidato con corresponsione una tantum, ha corrisposto alla RA , la somma di Euro 134.000,00 quale sua quota parte di prezzo ricavato dalla Parte_2
vendita della casa famigliare, al netto del residuo mutuo ipotecario e delle spese.
Poiché la presente pattuizione rientra nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici tra coniugi in sede di separazione, si applicano i benefici fiscali di cui alla Legge n. 898/1970 come stabilito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 154 del 1999.
I coniugi concordano che l'autovettura Ford Kuga, targata GL182NC intestata ad entrambi, resti in uso esclusivo alla Signora che continuerà a farsi carico in via esclusiva delle Parte_2
rate di finanziamento, del bollo e dell'assicurazione.
Il sig si rende sin d'ora disponibile a cedere la sua quota di proprietà del veicolo alla CP_1
sig.ra a titolo gratuito ed a sottoscrivere i relativi atti di cessione. Parte_2
Il Conto corrente cointestato n. 01-111-00823416 acceso presso Deutsche Bank cointestato tra i coniugi non è ad oggi ancora stato chiuso.
I coniugi dichiarano di aver già risolto ogni altra questione economica tra loro.
5. DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i pagina 3 di 4 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13/05/2017, in Carnago (VA), con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Carnago (anno 2017, atto n. 4, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4