Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/04/2025, n. 7557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7557 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04874/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4874 del 2021, proposto da
L.G. Customer S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati David Astorre e Paolo Iafrate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Autoscuola IN S.a.s. di MI IN & C, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Generale Territoriale del Centro – Ufficio 1 – Motorizzazione Civile di Roma del 14 febbraio 2021 denominato “ Avviso all’utenza n. 1/2021 – Esami a Quiz Informatizzato provincia di Roma – nuovi termini per la prenotazione delle prove ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15.4.2021 e depositato il 7.5.2021, la L.G. Costumer S.r.l.s., premettendo di svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (cd. “autoscuola”) con marchio “Hiron”, ha impugnato ai fini dell’annullamento gli atti in epigrafe meglio indicati, tra cui, in particolare, il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Generale Territoriale del Centro – Ufficio 1 – Motorizzazione Civile di Roma del 14.2.2021, denominato “ Avviso all’utenza n. 1/2021 – Esami a Quiz Informatizzato provincia di Roma – nuovi termini per la prenotazione delle prove ”, con cui venivano indicate le nuove modalità per il sistema .
La parte ha assegnato la fondatezza del ricorso ai motivi di doglianza così compendiati: I. “ Violazione dell’art. 116, 121 e 123 del d.lgs. n. 285 del 1992. Violazione dei principi del giusto procedimento e dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990. Violazione del modello del notice and comment. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per irragionevolezza intrinseca, per difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio. Difetto di motivazione e violazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241 del 1990 ”; II. “ Violazione dell’art. 116, 121 e 123 del d.lgs. n. 285 del 1992. Violazione dell’art. 3 legge n. 214 del 1990. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione della Circolare del Ministero dei Trasporti prot. 28870.3 del 20 marzo 2009. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione. Errore nei presupposti e travisamento dei fatti. Disparità di trattamento ”.
2. Si è costituito nel presente giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con atto di mero rito del 18.5.2021.
3. All’udienza ex art.87, comma 4- bis , c.p.a., tenutasi da remoto in data 14.3.2025, previamente dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. di possibili profili di inammissibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Con il presente giudizio la Società ha invero essenzialmente impugnato, assumendone la lesività, l’avviso all’utenza n. 1 del 14.2.2021, con cui la Motorizzazione civile di Roma comunicava agli operatori di settore le nuove modalità di prenotazione, a decorrere dal 29.3.2021, agli esami teorici necessari per il conseguimento della patente di guida da parte degli allievi iscritti alle varie autoscuole.
Lamenta, in particolare, la ricorrente che tale inedita modalità di prenotazione, imponendo di fatto a ciascun operatore di aderire a “ gruppi organizzati di autoscuole (GAO) ” al fine di effettuare le prenotazioni per la prova d’esame teorica, penalizzerebbe i gruppi composti da poche autoscuole, rendendo “ difficile se non impossibile ” per questi prenotarsi all’esame, costringendo, peraltro, le autoscuole di piccole dimensioni, quali la L.G. Costumer S.r.l.s., a concentrare tutti i propri allievi in pochissime date d’esame.
6. Orbene, deve rilevarsi che l’avviso all’utenza oggetto di contestazione, di cui la Società ricorrente postula evidentemente una natura provvedimentale, manca invece delle caratteristiche tipiche di tale tipologia di atto.
Con l’avviso gravato, infatti, la Motorizzazione, rivolgendosi alla generalità della platea degli operatori di settore, si è limitata ad avvisare che, a partire da una certa data, vi sarebbero state nuove modalità di prenotazione degli alunni per le sessioni di esame della prova orale della patente (disponendo, più precisamente, una ripartizione del numero complessivo di prove d’esame rese disponibili dall’Ufficio tra tutti i GAO costituiti - compreso il gruppo fittizio costituito dalle autoscuole non aderenti ad alcun GAO - in ragione del differenziale tra il numero dei “ candidati in attesa dell’esame di teoria ” ed il numero di “ candidati prenotati ” attribuiti a ciascun soggetto).
È allora di tutta evidenza che l’atto in questione, mancando di puntuali e specifici destinatari, in alcun modo individuati né individuabili ex ante all’interno dell’avviso, non può essere ricondotto alla categoria del provvedimento in senso tecnico, quanto piuttosto a quella dell’atto amministrativo generale a contenuto normativo.
Il che impone, conseguentemente, di applicare allo stesso quei principi tracciati da consolidata giurisprudenza in punto di immediata impugnabilità di tale tipologia di atti, ossia escludendo tendenzialmente una simile possibilità per il privato, salvo casi particolari in cui l’atto che viene in rilievo contenga disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari (cfr., di recente, Cons. Stato, V, n. 4478/2025; Id ., IV, n. 3953/2021), ad esempio precludendo in radice, o rendendo comunque estremamente gravosa, la partecipazione di un soggetto a una determinata procedura (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3/2021).
Come sintetizzato da questo stesso Tribunale, invero, “ Sussiste l’onere di impugnare tempestivamente i regolamenti e gli atti amministrativi generali (pure in assenza di atti applicativi) solo nella ipotesi in cui la disciplina regolamentare contiene disposizioni immediatamente precettive per il destinatario, che incidono sulla sua sfera giuridica indipendentemente da un atto applicativo, essendo viceversa da escludersi l’impugnabilità di un atto generale che necessita di una fase concretamente attuativa, per mezzo dell’attività che deve essere svolta dall’Amministrazione ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, IV, n. 6838/2024).
7. Ora, nel caso di specie, l’effettiva lesività dell’avviso in gravame in danno della L.G. Costumer S.r.l.s., nei termini appena ricostruiti, benché allegata in ricorso, non solo non appare confortata da alcun riscontro probatorio fornito dall’odierna istante, ma risulta anzi smentita dalla documentazione depositata dalla controparte, da cui emerge invero che la ricorrente, in quanto parte del gruppo di autoscuole “Hiron”, ha visto riconoscere in suo favore una cospicua riserva di posti per l’espletamento delle prove teoriche della patente da parte dei propri allievi anche successivamente alla pubblicazione dell’avviso di cui si discute (cfr., in particolare, i dati riportati nelle Tabelle nn. 5, 6, 7 e 8 all’interno della relazione redatta dalla Motorizzazione del 9.5.2021).
Né una simile circostanza è stata mai debitamente contestata dalla L.G. Costumer S.r.l.s. in corso di giudizio, avendo la parte omesso di svolgere alcuna attività difensiva all’esito della costituzione dell’Amministrazione.
In ragione di quanto precede, difetta dunque qualsivoglia prova circa l’immediata lesività dell’avviso de quo e, conseguentemente, circa la sussistenza di un attuale interesse a ricorrere in capo alla parte attrice.
Nessuna lesività, infine, può trarsi o comunque essere ricollegata agli ulteriori atti impugnati dalla Società, non avendo la parte svolto alcuna deduzione in proposito.
8. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso in esame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
9. In punto di spese di lite, si reputa congruo disporne l’integrale compensazione tra i contendenti, posta in ogni caso la mera costituzione di rito ad opera dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO