Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 225/2025 R.G.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
Nella procedimento di reclamo promosso da
, c.f. , con il proc.dom. avv. AMETIS Parte_1 C.F._1
ANTONIO, C.F. C.F._2
Reclamante
contro
, c.f. , con gli avv.ti CHIANCA VALERIO, C.F. CP_1 C.F._3
, e FABBRIS GIULIA ( ) C.F._4 C.F._5
Reclamato
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) – reclamo ex art. 473 bis.24 cpc avverso l'ordinanza emessa in data 30 gennaio 2025 dal Tribunale di Padova
nel proc. n. 1914/2024 R.G.
Ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
1-Con ordinanza di data 30.01.2025 emessa nel proc.n. 1914/2024 R.G., promosso da Parte_1
per ottenere la separazione giudiziale dal marito il giudice del Tribunale
[...] CP_1
di Padova in sede di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cpc così stabiliva: “
1-. Affido di Persona_1
1
2-. Assegna la casa
familiare con gli arredi ivi esistenti al padre che continuerà a viverci con sino al Per_2
raggiungimento dell'autosufficienza economica di questo;
3-. Dispone che i rapporti di
frequentazione del padre con siano lasciati a liberi accordi tra gli stessi;
4-. Pone a carico Per_1
del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di
contributo al mantenimento di la somma complessiva di € 400, con rivalutazione annuale in Per_1
base agli indici Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso
questo Tribunale;
5-. Pone a carico del marito l'obbligo di provvedere integralmente al
mantenimento di;
6-. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare continui ad essere Per_2
percepito integralmente dal marito”.
Osservava che:
- era circostanza pacifica che i coniugi vivessero separati di fatto dal 10.11.2022, quando moglie e figlio minorenne (ora di anni 16) si erano trasferiti a vivere presso la porzione di bifamiliare Per_1
di proprietà del fratello attigua a quella dei genitori, provvedendo la madre al mantenimento diretto di salvo che per le spese della scuola e per le attività sportive (sostenute dal padre), mentre Per_1
il marito aveva continuato a vivere nell'abitazione familiare unitamente al figlio Per_2
(maggiorenne e non economicamente autosufficiente), provvedendo in via esclusiva al suo mantenimento ordinario e straordinario (corso universitario di infermieristica e spese sportive);
- il marito percepiva uno stipendio medio mensile di € 1700,00, mentre la moglie svolgeva lavoro irregolare quale badante con stipendio di circa € 800,00 al mese ed entrambi i coniugi non sostenevano oneri abitativi;
-andava confermato l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre, Per_1
atteso che ciò rispecchiava la situazione ormai in essere da oltre due anni e sulla quale le parti concordavano;
-che l'abitazione familiare non rappresentava più da oltre due anni l'habitat domestico di che Per_1
invece si era radicato nell'attuale abitazione attigua a quella dei nonni materni (di cui, peraltro, non
2 vi era prova che fosse sprovvista della necessaria abitabilità), mentre andava riconosciuto il diritto di di mantenere il proprio habitat nell'abitazione familiare nella quale aveva continuato a Per_2
vivere con il padre, dal momento che modificare tale assetto non appariva nell'interesse di nessuno dei due figli;
-non sussistevano i presupposti per riconoscere alla moglie un assegno di mantenimento, comparati i redditi, considerato che la moglie – sebbene con attività non regolare – risultava svolgere da anni l'attività continuativa di badante e, nonostante le problematiche di salute allegate, non era portatrice di alcuna inabilità al lavoro certificata;
-quanto al mantenimento dei figli, considerato che il marito era percettore dell'assegno per il nucleo familiare, andava confermato, quale contributo a carico del padre al mantenimento di Per_1
l'assegno mensile di € 400,00, il 70% delle spese straordinarie dei figli, nonché il mantenimento integrale del figlio da parte del Per_2 CP_1
2-Avverso tale ordinanza la ha proposto reclamo ex art. 473 bis.24 cpc censurando Pt_1
l'esclusione della previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore poiché ella lavora
“part-time” come collaboratrice domestica, con contratti non regolarizzati e retribuzione che al massimo può giungere ad € 750/800 mensili;
si deve occupare in maniera esclusiva del figlio minore dovendolo anche portare a scuola e andarlo a riprendere in quanto non vi sono Per_1
mezzi pubblici che collegano l'istituto con la attuale abitazione, cosicché non può sfruttare quelle ore per poter lavorare;
il ha un reddito mensile da lavoro dipendente di € 1.700,00 per 13 CP_1
mensilità ed effettua di sovente un numero considerevole di ore straordinarie che gli vengono/venivano corrisposte “fuori busta” ; la abita in immobile sprovvisto di Pt_1
abitabilità e dunque potrebbe essere costretta ad abbandonarlo in qualsiasi momento, nulla viene detto circa la motivazione per cui la signora è stata costretta ad abbandonare la casa Pt_1
coniugale; la non possiede alcun “bancomat”; non si conosce nè l'esistenza, né l'entità Pt_1
e/o l'ubicazione delle due polizze assicurative sulla vita, che indicavano come beneficiari i coniugi,
mediante la dazione di somme di denaro anche della il ha cespiti patrimoniali Pt_1 CP_1
3 esclusivi presso gli istituti di credito e la posta;
la casa coniugale è stata costruita solamente con denaro del convenuto e il terreno agricolo è stato donato da , esclusivamente alla Controparte_2
che, poi, in sede di rogito notarile, ha inteso cointestarlo anche al marito;
sulla abitazione Pt_1
di , maggiorenne, anche se economicamente non autosufficiente, sarebbe opportuno sentire Per_2
anche lo stesso ove volesse coabitare con il fratellino non condivisibile è la scelta che Per_1
l'assegno unico per il nucleo familiare venga lasciato al solo CP_1
Ha concluso “I°-. Affidare il figlio minore ad entrambe i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre con assegnazione della casa coniugale alla moglie, con tutti i suoi
arredi e corredi;
II°-. Stabilire che il marito verserà alla moglie a titolo di concorso al suo
mantenimento, entro il giorno 05 di ogni mese su c/c alla stessa intestato un assegno di importo
non inferiore ad € 400,00# mensili rivalutabile Istat di anno in anno.
Con conferma dei rimanenti punti dell'ordinanza reclamata”.
3-Il ha chiesto il rigetto del reclamo, contestandone l'ammissibilità. I redditi delle parti CP_1
considerati dal giudice di primo grado sono stati dalle stesse riferiti. Va considerato che le spese straordinarie sono state poste a carico del padre nella misura del 70% ed egli provvedere integralmente al mantenimento di . Egli non svolge alcuna ulteriore attività rispetto a quella Per_2
risultante dalle buste paga. Nessuna motivazione è stata addotta per la revisione della decisione relativa all'assegnazione della casa coniugale.
concluso: “rigettare integralmente il reclamo avverso, perché inammissibile, infondato in CP_3
fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, ed in particolare per assoluta mancanza dei
requisiti necessari all'accoglimento delle avverse richieste, con conseguente conferma
dell'ordinanza resa dal Tribunale di Padova in data 30.01.2025 nell'ambito del procedimento
rubricato al n. 1914/2024 R.G.
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio”.
4-Il Procuratore Generale, previa trasmissione del fascicolo, non ha preso conclusioni.
4 5- Va premesso che il reclamo ex art. 473 bis n. 24 cpc è uno strumento con il quale si possono far valere esclusivamente profili di erroneità dell'ordinanza emessa a sensi dell'art. 473 bis n. 22 cpc immediatamente rilevabili, senza alcuna possibile apertura a nuovi elementi di fatto o di diritto e quindi senza un'apposita istruzione.
Occorre invero considerare la loro natura temporanea e urgente in funzione dell'interesse familiare così come si appalesa dai primi contatti con le parti e dalle prime risultanze, dovendosi per il resto rimettere la definizione di ogni questione allo sviluppo ovvero all'esito dell'istruttoria da espletare nel giudizio di merito, per evitare che il ricorso alla Corte d'Appello sostanzialmente anticipi,
duplicandolo, l'iter istruttorio della causa, cui è deputato il Giudice di primo grado.
Pertanto, in sede di reclamo la cognizione della Corte d'appello deve intendersi finalizzata al solo scopo di eliminare al più presto situazioni che appaiono ictu oculi macroscopicamente ingiuste,
senza necessità di approfondimenti istruttori e senza anticipare l'attività istruttoria che è rimessa al giudice istruttore.
6-Ciò posto, il reclamo non merita accoglimento.
7-Per quanto attiene l'assegnazione della casa coniugale parte reclamante non ha preso posizione rispetto alle argomentazioni del giudice di primo grado, essendosi limitata a rilevare che non si sarebbe tenuto conto delle ragioni per le quali ella aveva abbandonato detta casa e che essendo sprovvista di abitabilità potrebbe essere in qualsiasi momento costretta ad abbandonarla per ordine
Pa della .
Il mancato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato inficia di inammissibilità il reclamo sul punto.
Va solo precisato che il giudice di primo grado ha altresì evidenziato che la non ha Pt_1
provato che la sua attuale abitazione è sprovvista della necessaria abitabilità, come dalla stessa asserito.
8-In relazione alla richiesta di un assegno di mantenimento occorre rilevare che il giudice di primo grado ha evidenziato che con l'assegno previsto per il mantenimento di tenuto conto dei Per_1
5 redditi delle parti, le stesse vengono a godere di un importo leggermente a vantaggio del a CP_1
carico del quale è stato però posto il 70% delle spese straordinarie relative al figlio e l'intero Per_1
mantenimento del figlio maggiorenne . Per_2
Il giudice di primo grado ha anche evidenziato che la percepisce sì reddito da attività non Pt_1
regolarizzata, ma comunque ciò avviene da anni in modo continuativo.
Trattasi di motivazione che si condivide, mentre allo stato non risulta – sulla base della documentazione medica dimessa – che la reclamante si trovi in condizioni di salute che incidano sulla sua capacità lavorativa e che il reclamato percepisca reddito superiore a quello dichiarato.
9-Le altre questioni e circostanze esposte dalla reclamante esulano dal presente procedimento di reclamo e andranno tutt'al più valutate nel giudizio di merito.
10-Le spese del procedimento seguono la soccombenza della reclamante.
P.Q.M.
1-rigetta il reclamo;
2- condanna la reclamante alla rifusione in favore del reclamato delle spese del presente procedimento di reclamo che si liquidano in € 1.800,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, la reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 31/03/2025
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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