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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 31 marzo 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3723/2023 R.G. e vertente TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1 oli, Itala De Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso bonario di accertamento n. 242201672327, notificato in data 21.06.2023, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 766,41, a titolo di contributi previdenziali per rapporto di lavoro domestico, anno 2017. A sostegno della propria opposizione eccepiva, in particolare, l'inesistenza e/o nullità della notifica, nonché la prescrizione quinquennale del credito, ex art. 3 comma 9, L. n. 335/1995. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, tardivamente, l' deducendo CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso; rilevava, al riguardo, che, tenuto conto del termine di pagamento dei contributi richiesti (10.07.17 ed agosto 2017), alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata, alla data della notifica dell'avviso (avvenuta per compiuta giacenza in data 14.02.2023). La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. OGGETTO DEL GIUDIZIO In considerazione delle eccezioni e delle argomentazioni formulate da parte ricorrente in ricorso e nelle note in sostituzione di udienza, è necessario premettere che il giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo, relativo al rapporto di lavoro domestico n. 9516239386, secondo e terzo trimestre anno 2017. I contributi in questione sono stati richiesti dall' con l'avviso di accertamento e messa CP_1 in mora n. 242201672327, notificato in data 14.02.2023, che ha dato la stura al presente giudizio. Non risultano, invece, notificate né intimazioni di pagamento, né avvisi di addebito. Non si verte, inoltre, in materia di indebito (cfr. note del 2.04.24). ECCEZIONI DI OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO Tenuto conto di tale precisazione, non sono meritevoli di accoglimento le censure formulate in ricorso aventi ad oggetto presunti vizi di notifica di cartelle di pagamento, intimazioni o avvisi di addebito, che non risultano emessi nel caso di specie. Quanto alla notifica dell'avviso di accertamento e messa in mora, essa appare regolarmente effettuata. È versata in atti la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata dall' al CP_1 ricorrente, restituita per compiuta giacenza. In relazione ad essa, in ogni caso, nessuna censura specifica ha sollevato l'istante, né in ordine all'indirizzo di spedizione, né in ordine alle modalità di recapito. Del resto, l'avvenuta proposizione del ricorso, comprova inequivocabilmente la conoscenza dell'atto da parte del ricorrente. Quanto alle doglienze inerenti la CAD contenute nelle note del 14.01.25, esse non sono rilevanti e sono anche tardive. Invero, nel ricorso introduttivo si legge “Che l'attore riceveva dagli uffici della sede una intimazione di Pagamento, notificata attraverso posta ordinaria inerente CP_1 all'avviso di addebito di mancato pagamento di contributi per lavoro domestico nessun atto prodromico è stato notificato all'indirizzo del ricorrente” (cfr. pag. 1). È, dunque, lo stesso ricorrente ad ammettere in apertura del ricorso di aver ricevuto l'avviso di accertamento che poi ha impugnato;
aggiunge di averlo ricevuto a mezzo posta, sicché la ricevuta di restituzione per compiuta giacenza prodotta dall' appare certamente idonea a comprovare la regolarità CP_1 della notifica dell'atto. Residua, allora, solo l'esame dell'eccezione di prescrizione. PRESCRIZIONE La prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, è regolata, a partire dal primo gennaio 1996, dall'art. 3 L. 8 agosto 1995 n. 335, che recita: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.” Il tenore letterale della norma è quindi inequivoco nel fissare il termine prescrizionale di cinque anni nella materia de quo. Le Sezioni Unite n.23397/16 hanno stabilito il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.” Deve, pertanto, concludersi nel senso della inapplicabilità dell'art. 2953 c.c., ai fini della prescrizione, anche nell'ipotesi in esame, dal momento che ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali non può assegnarsi natura giurisdizionale: la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato. Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale di cui alla citata legge 335/1995. Operata tale premessa è necessario verificare se, dalla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi richiesti (dies a quo), sia decorso un quinquennio. Il credito richiesto dall' doveva essere versato entro il 10 luglio 2017 (secondo CP_1 trimestre) ed il 31.08.2017 (terzo trimestre, con scadenza ad agosto in considerazione della cessazione del rapporto il 23.07.17). Ebbene, osserva il Tribunale come alla data di notifica dell'avviso di accertamento e messa in mora (14.02.2023) il termine di prescrizione non risultasse ancora decorso, considerato il periodo di sospensione di complessivi 311 giorni previsto dalla normativa emergenziale in ragione della pandemia da Covid-19 (art. 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 e art. 11 comma 9 D.L. 183/2020). Per effetto di tale sospensione, i crediti oggetto di causa si sarebbero prescritti in data 17.05.2023 (per la parte relativa al secondo trimestre anno 2017) ovvero 8.07.2023 (con riguardo al terzo trimestre 2017), mentre l'avviso di accertamento e mora risulta utilmente notificato in data antecedente, precisamente il 14.02.23. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per ½ attesa la costituzione tardiva dell' Esse per la CP_1 restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 31.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 31 marzo 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3723/2023 R.G. e vertente TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1 oli, Itala De Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso bonario di accertamento n. 242201672327, notificato in data 21.06.2023, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 766,41, a titolo di contributi previdenziali per rapporto di lavoro domestico, anno 2017. A sostegno della propria opposizione eccepiva, in particolare, l'inesistenza e/o nullità della notifica, nonché la prescrizione quinquennale del credito, ex art. 3 comma 9, L. n. 335/1995. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, tardivamente, l' deducendo CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso; rilevava, al riguardo, che, tenuto conto del termine di pagamento dei contributi richiesti (10.07.17 ed agosto 2017), alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata, alla data della notifica dell'avviso (avvenuta per compiuta giacenza in data 14.02.2023). La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. OGGETTO DEL GIUDIZIO In considerazione delle eccezioni e delle argomentazioni formulate da parte ricorrente in ricorso e nelle note in sostituzione di udienza, è necessario premettere che il giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo, relativo al rapporto di lavoro domestico n. 9516239386, secondo e terzo trimestre anno 2017. I contributi in questione sono stati richiesti dall' con l'avviso di accertamento e messa CP_1 in mora n. 242201672327, notificato in data 14.02.2023, che ha dato la stura al presente giudizio. Non risultano, invece, notificate né intimazioni di pagamento, né avvisi di addebito. Non si verte, inoltre, in materia di indebito (cfr. note del 2.04.24). ECCEZIONI DI OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO Tenuto conto di tale precisazione, non sono meritevoli di accoglimento le censure formulate in ricorso aventi ad oggetto presunti vizi di notifica di cartelle di pagamento, intimazioni o avvisi di addebito, che non risultano emessi nel caso di specie. Quanto alla notifica dell'avviso di accertamento e messa in mora, essa appare regolarmente effettuata. È versata in atti la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata dall' al CP_1 ricorrente, restituita per compiuta giacenza. In relazione ad essa, in ogni caso, nessuna censura specifica ha sollevato l'istante, né in ordine all'indirizzo di spedizione, né in ordine alle modalità di recapito. Del resto, l'avvenuta proposizione del ricorso, comprova inequivocabilmente la conoscenza dell'atto da parte del ricorrente. Quanto alle doglienze inerenti la CAD contenute nelle note del 14.01.25, esse non sono rilevanti e sono anche tardive. Invero, nel ricorso introduttivo si legge “Che l'attore riceveva dagli uffici della sede una intimazione di Pagamento, notificata attraverso posta ordinaria inerente CP_1 all'avviso di addebito di mancato pagamento di contributi per lavoro domestico nessun atto prodromico è stato notificato all'indirizzo del ricorrente” (cfr. pag. 1). È, dunque, lo stesso ricorrente ad ammettere in apertura del ricorso di aver ricevuto l'avviso di accertamento che poi ha impugnato;
aggiunge di averlo ricevuto a mezzo posta, sicché la ricevuta di restituzione per compiuta giacenza prodotta dall' appare certamente idonea a comprovare la regolarità CP_1 della notifica dell'atto. Residua, allora, solo l'esame dell'eccezione di prescrizione. PRESCRIZIONE La prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, è regolata, a partire dal primo gennaio 1996, dall'art. 3 L. 8 agosto 1995 n. 335, che recita: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.” Il tenore letterale della norma è quindi inequivoco nel fissare il termine prescrizionale di cinque anni nella materia de quo. Le Sezioni Unite n.23397/16 hanno stabilito il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.” Deve, pertanto, concludersi nel senso della inapplicabilità dell'art. 2953 c.c., ai fini della prescrizione, anche nell'ipotesi in esame, dal momento che ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali non può assegnarsi natura giurisdizionale: la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato. Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale di cui alla citata legge 335/1995. Operata tale premessa è necessario verificare se, dalla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi richiesti (dies a quo), sia decorso un quinquennio. Il credito richiesto dall' doveva essere versato entro il 10 luglio 2017 (secondo CP_1 trimestre) ed il 31.08.2017 (terzo trimestre, con scadenza ad agosto in considerazione della cessazione del rapporto il 23.07.17). Ebbene, osserva il Tribunale come alla data di notifica dell'avviso di accertamento e messa in mora (14.02.2023) il termine di prescrizione non risultasse ancora decorso, considerato il periodo di sospensione di complessivi 311 giorni previsto dalla normativa emergenziale in ragione della pandemia da Covid-19 (art. 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 e art. 11 comma 9 D.L. 183/2020). Per effetto di tale sospensione, i crediti oggetto di causa si sarebbero prescritti in data 17.05.2023 (per la parte relativa al secondo trimestre anno 2017) ovvero 8.07.2023 (con riguardo al terzo trimestre 2017), mentre l'avviso di accertamento e mora risulta utilmente notificato in data antecedente, precisamente il 14.02.23. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per ½ attesa la costituzione tardiva dell' Esse per la CP_1 restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 31.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli