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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1721 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, n.q. di erede di , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 Persona_1 calce alla memoria di costituzione depositata il 28.11.2024, dall'avv. Carmelina Fucci, presso il cui studio in Benevento, via Marco da Benevento 21, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Silvio Garofalo e Franca Borla,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 15.04.2024 ha convenuto in Persona_1 giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo effettuato su suo CP_1 ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 4174/2023) e chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e allo status di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, l. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con tutte le conseguenze di legge in ordine alle prestazioni dovute;
con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi di giudizio, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Nelle more del giudizio, il ricorrente è deceduto e si è costituito per la prosecuzione del processo, quale figlio ed erede, Parte_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
1 svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitato l'istante in data 5.02.2024, ha posto una diagnosi di “Osteoartrosi polidistrettuale, vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ipertensiva”, e ha concluso ritenendo l'istante soggetto in “discreta condizione psicofisica compatibile con l'età e con le patologie diagnosticate”, invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età – grave 100% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, 104/92.
Il ha contestato tali conclusioni, lamentando che il CTU non avesse riconosciuto nella loro Pt_1 effettiva gravità le patologie invalidanti di cui soffriva, omettendo di considerare che si trattava di una persona di 94 anni, affetta da grave declino cognitivo, incontinenza urinaria, broncopneumopatia ostruttiva cronica enfisematosa, parkinsonismo degenerativo, artrosi polidistrettuale con grave impegno funzionale con necessità di doppio appoggio per gli spostamenti, come da certificazione strumentale e specialistica. Lamentava, inoltre, che il CTU, visionato il verbale di accesso al Pronto
Soccorso del 5.01.2024, avesse ignorato quanto precisatovi in relazione all'esito della TAC cranio praticata nell'occasione.
A fronte della più recente documentazione prodotta in questa fase – valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di tener conto dei successivi aggravamenti delle patologie e che trova applicazione anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18265) – è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali.
Il CTU nominato, eseguite le indagini sugli atti, a seguito del decesso del periziando, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2024.
A tali conclusioni, ampiamente motivate, il CTU è pervenuto all'esito di una precisa e puntuale disamina della documentazione agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Va, conseguentemente, dichiarata la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in capo a da marzo 2024. Persona_1
Ricorrono giusti motivi, stante il riconoscimento del diritto a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa e posteriore anche all'espletamento della visita peritale nel procedimento di
ATP, ma anteriore al deposito del ricorso introduttivo della fase di merito, per compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in capo a nato a Paduli il [...], a [...] mese di marzo 2024 e fino Persona_1 alla data del decesso (18.11.2024);
2 2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1721 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, n.q. di erede di , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 Persona_1 calce alla memoria di costituzione depositata il 28.11.2024, dall'avv. Carmelina Fucci, presso il cui studio in Benevento, via Marco da Benevento 21, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Silvio Garofalo e Franca Borla,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 15.04.2024 ha convenuto in Persona_1 giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo effettuato su suo CP_1 ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 4174/2023) e chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e allo status di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, l. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con tutte le conseguenze di legge in ordine alle prestazioni dovute;
con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi di giudizio, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Nelle more del giudizio, il ricorrente è deceduto e si è costituito per la prosecuzione del processo, quale figlio ed erede, Parte_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
1 svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitato l'istante in data 5.02.2024, ha posto una diagnosi di “Osteoartrosi polidistrettuale, vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ipertensiva”, e ha concluso ritenendo l'istante soggetto in “discreta condizione psicofisica compatibile con l'età e con le patologie diagnosticate”, invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età – grave 100% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, 104/92.
Il ha contestato tali conclusioni, lamentando che il CTU non avesse riconosciuto nella loro Pt_1 effettiva gravità le patologie invalidanti di cui soffriva, omettendo di considerare che si trattava di una persona di 94 anni, affetta da grave declino cognitivo, incontinenza urinaria, broncopneumopatia ostruttiva cronica enfisematosa, parkinsonismo degenerativo, artrosi polidistrettuale con grave impegno funzionale con necessità di doppio appoggio per gli spostamenti, come da certificazione strumentale e specialistica. Lamentava, inoltre, che il CTU, visionato il verbale di accesso al Pronto
Soccorso del 5.01.2024, avesse ignorato quanto precisatovi in relazione all'esito della TAC cranio praticata nell'occasione.
A fronte della più recente documentazione prodotta in questa fase – valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di tener conto dei successivi aggravamenti delle patologie e che trova applicazione anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18265) – è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali.
Il CTU nominato, eseguite le indagini sugli atti, a seguito del decesso del periziando, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2024.
A tali conclusioni, ampiamente motivate, il CTU è pervenuto all'esito di una precisa e puntuale disamina della documentazione agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Va, conseguentemente, dichiarata la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in capo a da marzo 2024. Persona_1
Ricorrono giusti motivi, stante il riconoscimento del diritto a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa e posteriore anche all'espletamento della visita peritale nel procedimento di
ATP, ma anteriore al deposito del ricorso introduttivo della fase di merito, per compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in capo a nato a Paduli il [...], a [...] mese di marzo 2024 e fino Persona_1 alla data del decesso (18.11.2024);
2 2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 12 marzo 2025.
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