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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/07/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA
3862/2024 R.G.
(ex art. 281-terdecies c.p.c.)
Oggi 14 luglio 2025 ore 13.00 innanzi al got Vincenzo Massimiliano Di Fiore
È chiamata la causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONZIANI Parte_1 C.F._1
LEONARDO elettivamente domiciliato in Città di Castello Corso V. Emanuele 38
Ricorrente
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BELLUCCI CP_1 C.F._2
ROBERTO e dell'avv. LISETTI CLAUDIA elettivamente domiciliato in Umbertide P.Za Michelangelo 8/C
Resistente
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione all'udienza con funzioni video-audio attive in Microsoft Teams e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati.
Sono comparsi i procuratori delle parti:
AVV. PONZIANI conclude come da ricorso introdutttivo.
AVV. BELLUCCI conclude come da comparsa costitutiva. Insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie in atti.
IL GOT preliminarmente dà atto di quanto segue: dà atto della odierna precisazione delle conclusioni ritenuta la causa matura invita i difensori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa al fine di dare lettura del dispositivo e della parte motiva della decisione. 1
Il difensore della parte ricorrente precisa le seguenti conclusioni: dichiarare la responsabilità del e per l'effetto condannare il medesimo al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig. e quindi al pagamento in Parte_1 favore di questo della somma complessiva di Euro € 25.019,50 ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo. Vinte le spese.
Il difensore della parte convenuta precisa le seguenti conclusioni:
Respingere la domanda formulata dal signor stante l'assenza di nesso causale Parte_1
e prova del danno. In subordine, stante il concorso causale di escludere la Parte_1 risarcibilità dello stesso ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. o in ulteriore subordine, ridurre lo stesso ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..
I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo ovvero chiedono provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
E' stata data lettura delle dichiarazioni rese in videoconferenza ed esse sono state integralmente confermate.
Il got
Si ritira in camera di consiglio e dispensa le parti dal comparire nuovamente da remoto ai fini della lettura del dispositivo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore
ha pronunciato il 14.7.25 ore 18.45 la seguente
SENTENZA
ex art. 281-Terdecies c.p.c.
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 3862/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PONZIANI LEONARDO elettivamente domiciliato in Città di Castello Corso V. Emanuele 38
Ricorrente
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BELLUCCI ROBERTO e dell'avv. LISETTI CLAUDIA elettivamente domiciliato in Umbertide P.Za Michelangelo 8/C
Resistente
Oggetto: illecito aquiliano (art. 2043 c.c.)
3
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le conclusioni di cui al correlato verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato).
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha evocato in giudizio la l Parte_1 CP_1 fine di sentire accogliere le seguenti domande:
dichiarare la responsabilità del e per l'effetto condannare il medesimo al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig. , e quindi al pagamento in Parte_1 favore di questo della somma complessiva di € 25.019,50 ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo. Vinte le spese.
Quanto alla editio actionis la parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
con sentenza n. 1986/2023, del 23.06.2023, il Tribunale di Perugia -Sezione penale- in persona della Dott.ssa A. Martino ha condannato per il reato di cui all'art. CP_1
582 c.p. per avere il medesimo cagionato lesioni personali a colpendolo Parte_1 al volto con due violenti pugni (Doc. 1 ricorso).
L'imputato veniva condannato al risarcimento dei danni in favore di CP_1
-quale parte civile costituita nel procedimento penale- da liquidarsi in Parte_1 separato giudizio civile.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Perugia non veniva interposto appello, e che pertanto la medesima risulta passata in giudicato;
La parte ricorrente ha allegato al ricorso n. 9 documenti.
4 Con decreto -ex art. 281-undecies, c. 2° c.p.c.- emesso da questo giudice onorario in data
11.10.24 è stata fissata la prima udienza del 21.1.25.
Ricorso e decreto sono stati ritualmente notificati dalla ricorrente alla parte resistente in data
26.11.24.
Con comparsa costitutiva del 10.1.25 la parte resistente ha escluso ogni diffamante addebito ed ha precisato le seguenti conclusioni:
“Respingere la domanda formulata dal signor stante l'assenza di nesso Parte_1 causale e prova del danno. In subordine, stante il concorso causale di , Parte_1 escludere la risarcibilità dello stesso ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. o in ulteriore subordine, ridurre lo stesso ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..”
In punto di fatto ha escluso ogni contatto fisico tra i contendenti.
In punto di diritto ha invocato le suddette norme in uno al principio giurisprudenziale dal seguente tenore:
“nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal Giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. Sez. III ord.
36617 del 30/12/2023, Cass. 05/05/2020 n.8477 Cass. 02/08/2022 n. 23960).
La parte resistente ha allegato n. 8 documenti.
In seno alla prima udienza del 21.1.25 questo giudice onorario -su istanza di parte- ha concesso alle parti il doppio termine (20gg + 10gg) di cui all'art. 281 duodecies, c. 4° c.p.c..
All'esito del deposito e dello scambio delle predette memorie è stata pronunciata ordinanza in data 25.2.25 -su richiesta del ricorrente- afferente alla nomina del Consulente tecnico d'ufficio DOTT. Per_1
In data 17.5.25 e all'esito del contraddittorio tra CTU e CTP è stata depositata relazione tecnica d'ufficio a seguito della quale è stato disposto rinvio alla odierna udienza rinviata ai
5 sensi e per gli effetti degli artt. 281-Terdiecies e 281-Sexies c.p.c. al 4.6.25 per valutare il passaggio in decisione della causa.
La domanda del ricorrente è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario, fermi i fatti di causa, ha ritenuto di dovere invocare gli artt. 2043 e 2059 c.c., in uno all'art. 185 C.P., ai fini della sussistenza del fatto costitutivo dell'azione risarcitoria derivante, nel caso in scrutinio, dal disposto di cui 654 C.P.P., con richiamo ulteriore, in questa sede, agli artt. 1223 -
2056 e 1226 c.c..
La protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost) integra di per sé la fattispecie legale di risarcibilità dei danni materiali e morali al suo massimo livello di espressione in virtù del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione all'art. 654 c.p.p..
Nel caso in scrutinio è postulata la individuazione della risposta risarcitoria in conseguenza della condotta aggressiva penalmente accertata ai soli fini della determinazione delle voci di danno risarcibile per la specifica quantificazione (biologica e morale).
Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto prioritariamente di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza prevalente alla stregua del quale "una volta che sia stata accertata dal giudice penale la fattispecie di reato causativa del danno (fatto lesivo e addebitabilità dello stesso sul piano soggettivo all'autore dell'illecito), residua in questa sede soltanto la questione relativa alla sussistenza ed all'entità del danno lamentato, oltre che quella attinente alla sua riconducibilità sul piano causale al fatto illecito, posto che la condanna generica effettuata dal giudice penale prescinde dall'accertamento dell'effettività del danno conseguente al reato e presuppone soltanto la valutazione dell'integrazione di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Cass. n. 3220/92)”.
Pertanto, il criterio di scrutinio utilizzato da questo giudice onorario è stato incentrato sulla eloquente sentenza penale n. 1986/2023 emessa il 23.06.23 dal Tribunale di Perugia in persona del Giudice Dott.ssa A. Martino che riproduce, a chiare lettere, la circostanza pacificamente accertata della avvenuta aggressione e della sua dinamica.
6 A cagione di un efficace contrappeso è derivata l'evidente erosione della tesi difensiva della parte resistente:
infatti, il passaggio in giudicato della sentenza penale copre il dedotto e il deducibile, sicché tutte le censure mosse dal resistente -nella parte in cui sono state articolate circostanze fattuali del tipo “non vi fu contatto alcuno tra i contendenti”- sono, per sé sole, da ritenersi, in questa sede, del tutto inammissibili e improponibili.
L'argomentazione discende dall'assioma di rango penale di cui al condivisibile orientamento delle Cassazione di seguito enucleato:
Il giudicato penale copre il "dedotto" e il "deducibile", pertanto non possono essere ammesse in sede di revisione doglianze relative a elementi di prova già acquisiti e valutati, ancorché non espressamente menzionati nella motivazione della decisione impugnata. La revisione, infatti, non costituisce un'impugnazione tardiva volta a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice della cognizione, bensì un rimedio straordinario finalizzato a rimuovere gli effetti del giudicato penale sulla base di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo. Pertanto, la mancata valutazione di un elemento di fatto già emergente dagli atti processuali non integra il requisito della "prova nuova" richiesto per l'ammissibilità della revisione, giacché si deve presumere che il giudice ne abbia comunque tenuto conto, essendo investito del dovere di trarne di ufficio le conseguenze in punto di applicazione della legge (Cassazione penale Sez.
III sentenza n. 15768 del 15 aprile 2016).
Ne consegue che l'illecito aquiliano (ex art. 2043 c.c.) e l'accertata lesione (ex artt. 1223 -
2056 e 1226 c.c. anche in riferimento all'art. 2059 c.c.) di cui alla sentenza penale di condanna (v. parte motiva pagg. 4-6) risultano incontestabili (ex art. 654 c.p.p.) e sono, inoltre, in questa sede, insuscettibili di manipolazione e di modificazione anche in riferimento allo scrutinio chiesto dal resistente ai sensi dell'art. 1227, c. 1° (ex officio) e c.
2° c.c..
Pertanto, questo giudice onorario ha potuto ricavare il sintagma del danno ingiusto dall'evento lesivo e la correlata valutazione ha reso evidente tanto il nesso di causalità di
7 fatto (o relazione logica circa la causalità materiale) quanto gli elementi soggettivi dell'illecito aquiliano.
L'assioma che precede è collegato alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. che ha reso ammissibile la risarcibilità diretta del danno non patrimoniale - cosiddetto puro (id est danno morale) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge ossia, nel caso in scrutinio, per effetto del richiamo all'art. 185 c.p. che così recita:
“Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Ne discende per ovvietà la sussistenza del fatto del patimento-risentimento in modo combinante con la parte motiva della statuizione penale di condanna.
I riscontri probatori che precedono -unitariamente intesi- hanno evidenziato la sussistenza della relazione logica tra fatto e danno (nesso causale materiale) ed anche la relazione logica tra danno e conseguenze (nesso causale giuridico).
Il nesso causale è un ragguaglio logico, non già una prova.
Il nesso causale materiale si dimostra - anche per presunzioni (v. Cass. 5922/2024) - mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227 c.c. (v. Cass. 10978/23; già SSUU 581/08).
Il nesso causale giuridico indica, invece, la relazione tra danno e conseguenze.
Il limite è rappresentato dall'art. 1223 c.c. che dà diritto al risarcimento solo se il danno è conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Tale norma si estende all'illecito aquiliano in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c..
Ciò posto, anche nella valutazione del danno non patrimoniale puro, cosiddetto danno morale, il Tribunale ha dovuto prendere in considerazione la posizione personale e sociale
8 del soggetto leso in riferimento al profilo oggettivo della violazione commessa cioè per la gravità del fatto ed anche in relazione al profilo soggettivo.
Ai fini della quantificazione del danno questo giudice onorario si è avvalso della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dr. Per_1
Tale relazione ha costitutito lo strumento di reazione e di contrasto rispetto alle deduzioni della parte resistente ed ha consentito di verificare, altresì, la piena fondatezza della pretesa creditoria del ricorrente.
La consulenza tecnica d'ufficio ha, inoltre, consentito la quantificazione del danno in un contesto che, permeato dal principio del contraddittorio, ha reso, per un verso, evidente l'infondatezza delle questioni sollevate dal resistente e, per un altro verso, ha fatto emergere la concretezza e la piena sussistenza del diritto azionato dal resistente.
Corre obbligo precisare che l'articolato tecnico, unitariamente inteso, ha impresso carattere percipiente ai rilievi oggetto di valutazione per via delle conoscenze specialistiche necessarie per la comprensione dei fatti ivi riportati (Cass.
5487/19).
Tutte le indagini tecniche sono state, pertanto, reputate da questo giudice onorario assolutamente idonee ai fini della formazione dell'odierno convincimento in considerazione delle ulteriori prove acquisite agli atti per effetto, altresì, della congruità e della coerenza dei contenuti e delle conclusioni formulate dal CTU (v. Cass. Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. Cass. 5 agosto 1982, n. 4398).
L'ausiliare ha elencato alla pagina diciannove della relazione tecnica d'ufficio del 17.5.25 le seguenti risposte ai formulati quesiti:
1) In seguito all'aggressione del 15/07/2017 il Sig. riportava un trauma Parte_1 cranico e facciale con minima soffusione ematica subaracnoidea frontale sinistra, piccola ferita lacera sopracciliare destra, frattura composta delle ossa nasali, contusione del polso sinistro. Le lesioni hanno richiesto ricovero osservazionale per numero 4 giorni presso
OBI del Pronto Soccorso dell'ospedale di Città di Castello;
9 2) Le lesioni subite non sono suscettibili di modificazioni migliorative o peggiorative;
3) Le lesioni indicate sub 1 sono da considerare diretta conseguenza del trauma subito il
15/05/2017;
4) In considerazione dell'attuale esame obiettivo, tenuto conto della certificazione prodotta ed esaminata, si ritiene che, alla luce dei più recenti ed accreditati Barémes medico-legali per la valutazione del danno, sussista un danno biologico valutabile nella misura del 2-3% (due-tre per cento).
I postumi indicati NON interferiscono con la qualità della vita del periziando.
Relativamente al periodo di inabilità temporanea si potrà fare riferimento alla prognosi formulata dai sanitari del Pronto Soccorso con Inabilità temporanea assoluta di giorni 4
(pari al periodo di ospedalizzazione);
inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10;
inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10;
inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 10;
5) Non vi è stata riduzione della capacità lavorativa specifica;
6) Non sono state prodotte spese di diagnosi e cura ma solo € 610,00 per visita e relazione medico-legale di parte (da ritenere comunque congrue);
7) Non saranno necessari spese nel futuro;
8) Non è stato dato corso al tentativo di conciliazione poiché nessuna delle parti ha manifestato la propria disponibilità, a fronte invece dell'invio di osservazioni di parte.
La doverosa applicazione delle Tabelle ministeriali (D.M. 16.7.24 in G.U. 135/24) per il calcolo del danno biologico -contenuto entro i 9 punti percentuali- ha dato luogo al seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
10 Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.847,58
Invalidità temporanea totale € 220,96
Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 50% € 276,20
Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10
Totale danno biologico temporaneo € 1.049,56
Danno morale (33,33%) € 1.298,92
Spese mediche € 610,00
TOTALE GENERALE: € 5.806,06
E', infine, meritevole di accoglimento anche la domanda della parte ricorrente finalizzata alla liquidazione aggiuntiva degli interessi e della rivalutazione monetaria di cui al debito di valore nascente dal dispositivo di seguito enunciato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
11 I parametri minimi inderogabili del D.M. 147/22 (v. Cass. 6686/19) sono stati ritenuti congrui in considerazione delle ridotte attività istruttorie risultanti dagli atti e per la semplicità del caso prospettato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso di;
Parte_1
ACCERTA e DICHIARA l'illecito aquiliano e, in via consequenziale,
CONDANNA parte resistente al risarcimento di tutti i danni CP_1 subiti qui liquidati in favore della parte ricorrente in complessivi € 5.806,06 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi compensativi calcolati in base alla differenza tra tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e saggio degli interessi legali per ogni anno ex art. 1284, co. 1 c.c.;
CONDANNA parte resistente al pagamento dei compensi di CP_1 difesa in favore del ricorrente qui liquidati in € 2.400,00 in Parte_1 aggiunta al 15% TF iva e cpa oltre alle spese per € 400,00;
PONE definitivamente le spese di CTU a totale carico del soccombente
[...]
. CP_1
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 14 luglio 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
12 13
VERBALE D'UDIENZA
3862/2024 R.G.
(ex art. 281-terdecies c.p.c.)
Oggi 14 luglio 2025 ore 13.00 innanzi al got Vincenzo Massimiliano Di Fiore
È chiamata la causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONZIANI Parte_1 C.F._1
LEONARDO elettivamente domiciliato in Città di Castello Corso V. Emanuele 38
Ricorrente
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BELLUCCI CP_1 C.F._2
ROBERTO e dell'avv. LISETTI CLAUDIA elettivamente domiciliato in Umbertide P.Za Michelangelo 8/C
Resistente
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione all'udienza con funzioni video-audio attive in Microsoft Teams e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati.
Sono comparsi i procuratori delle parti:
AVV. PONZIANI conclude come da ricorso introdutttivo.
AVV. BELLUCCI conclude come da comparsa costitutiva. Insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie in atti.
IL GOT preliminarmente dà atto di quanto segue: dà atto della odierna precisazione delle conclusioni ritenuta la causa matura invita i difensori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa al fine di dare lettura del dispositivo e della parte motiva della decisione. 1
Il difensore della parte ricorrente precisa le seguenti conclusioni: dichiarare la responsabilità del e per l'effetto condannare il medesimo al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig. e quindi al pagamento in Parte_1 favore di questo della somma complessiva di Euro € 25.019,50 ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo. Vinte le spese.
Il difensore della parte convenuta precisa le seguenti conclusioni:
Respingere la domanda formulata dal signor stante l'assenza di nesso causale Parte_1
e prova del danno. In subordine, stante il concorso causale di escludere la Parte_1 risarcibilità dello stesso ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. o in ulteriore subordine, ridurre lo stesso ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..
I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo ovvero chiedono provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
E' stata data lettura delle dichiarazioni rese in videoconferenza ed esse sono state integralmente confermate.
Il got
Si ritira in camera di consiglio e dispensa le parti dal comparire nuovamente da remoto ai fini della lettura del dispositivo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore
ha pronunciato il 14.7.25 ore 18.45 la seguente
SENTENZA
ex art. 281-Terdecies c.p.c.
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 3862/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PONZIANI LEONARDO elettivamente domiciliato in Città di Castello Corso V. Emanuele 38
Ricorrente
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BELLUCCI ROBERTO e dell'avv. LISETTI CLAUDIA elettivamente domiciliato in Umbertide P.Za Michelangelo 8/C
Resistente
Oggetto: illecito aquiliano (art. 2043 c.c.)
3
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le conclusioni di cui al correlato verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato).
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha evocato in giudizio la l Parte_1 CP_1 fine di sentire accogliere le seguenti domande:
dichiarare la responsabilità del e per l'effetto condannare il medesimo al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig. , e quindi al pagamento in Parte_1 favore di questo della somma complessiva di € 25.019,50 ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo. Vinte le spese.
Quanto alla editio actionis la parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
con sentenza n. 1986/2023, del 23.06.2023, il Tribunale di Perugia -Sezione penale- in persona della Dott.ssa A. Martino ha condannato per il reato di cui all'art. CP_1
582 c.p. per avere il medesimo cagionato lesioni personali a colpendolo Parte_1 al volto con due violenti pugni (Doc. 1 ricorso).
L'imputato veniva condannato al risarcimento dei danni in favore di CP_1
-quale parte civile costituita nel procedimento penale- da liquidarsi in Parte_1 separato giudizio civile.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Perugia non veniva interposto appello, e che pertanto la medesima risulta passata in giudicato;
La parte ricorrente ha allegato al ricorso n. 9 documenti.
4 Con decreto -ex art. 281-undecies, c. 2° c.p.c.- emesso da questo giudice onorario in data
11.10.24 è stata fissata la prima udienza del 21.1.25.
Ricorso e decreto sono stati ritualmente notificati dalla ricorrente alla parte resistente in data
26.11.24.
Con comparsa costitutiva del 10.1.25 la parte resistente ha escluso ogni diffamante addebito ed ha precisato le seguenti conclusioni:
“Respingere la domanda formulata dal signor stante l'assenza di nesso Parte_1 causale e prova del danno. In subordine, stante il concorso causale di , Parte_1 escludere la risarcibilità dello stesso ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. o in ulteriore subordine, ridurre lo stesso ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..”
In punto di fatto ha escluso ogni contatto fisico tra i contendenti.
In punto di diritto ha invocato le suddette norme in uno al principio giurisprudenziale dal seguente tenore:
“nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal Giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. Sez. III ord.
36617 del 30/12/2023, Cass. 05/05/2020 n.8477 Cass. 02/08/2022 n. 23960).
La parte resistente ha allegato n. 8 documenti.
In seno alla prima udienza del 21.1.25 questo giudice onorario -su istanza di parte- ha concesso alle parti il doppio termine (20gg + 10gg) di cui all'art. 281 duodecies, c. 4° c.p.c..
All'esito del deposito e dello scambio delle predette memorie è stata pronunciata ordinanza in data 25.2.25 -su richiesta del ricorrente- afferente alla nomina del Consulente tecnico d'ufficio DOTT. Per_1
In data 17.5.25 e all'esito del contraddittorio tra CTU e CTP è stata depositata relazione tecnica d'ufficio a seguito della quale è stato disposto rinvio alla odierna udienza rinviata ai
5 sensi e per gli effetti degli artt. 281-Terdiecies e 281-Sexies c.p.c. al 4.6.25 per valutare il passaggio in decisione della causa.
La domanda del ricorrente è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario, fermi i fatti di causa, ha ritenuto di dovere invocare gli artt. 2043 e 2059 c.c., in uno all'art. 185 C.P., ai fini della sussistenza del fatto costitutivo dell'azione risarcitoria derivante, nel caso in scrutinio, dal disposto di cui 654 C.P.P., con richiamo ulteriore, in questa sede, agli artt. 1223 -
2056 e 1226 c.c..
La protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost) integra di per sé la fattispecie legale di risarcibilità dei danni materiali e morali al suo massimo livello di espressione in virtù del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione all'art. 654 c.p.p..
Nel caso in scrutinio è postulata la individuazione della risposta risarcitoria in conseguenza della condotta aggressiva penalmente accertata ai soli fini della determinazione delle voci di danno risarcibile per la specifica quantificazione (biologica e morale).
Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto prioritariamente di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza prevalente alla stregua del quale "una volta che sia stata accertata dal giudice penale la fattispecie di reato causativa del danno (fatto lesivo e addebitabilità dello stesso sul piano soggettivo all'autore dell'illecito), residua in questa sede soltanto la questione relativa alla sussistenza ed all'entità del danno lamentato, oltre che quella attinente alla sua riconducibilità sul piano causale al fatto illecito, posto che la condanna generica effettuata dal giudice penale prescinde dall'accertamento dell'effettività del danno conseguente al reato e presuppone soltanto la valutazione dell'integrazione di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Cass. n. 3220/92)”.
Pertanto, il criterio di scrutinio utilizzato da questo giudice onorario è stato incentrato sulla eloquente sentenza penale n. 1986/2023 emessa il 23.06.23 dal Tribunale di Perugia in persona del Giudice Dott.ssa A. Martino che riproduce, a chiare lettere, la circostanza pacificamente accertata della avvenuta aggressione e della sua dinamica.
6 A cagione di un efficace contrappeso è derivata l'evidente erosione della tesi difensiva della parte resistente:
infatti, il passaggio in giudicato della sentenza penale copre il dedotto e il deducibile, sicché tutte le censure mosse dal resistente -nella parte in cui sono state articolate circostanze fattuali del tipo “non vi fu contatto alcuno tra i contendenti”- sono, per sé sole, da ritenersi, in questa sede, del tutto inammissibili e improponibili.
L'argomentazione discende dall'assioma di rango penale di cui al condivisibile orientamento delle Cassazione di seguito enucleato:
Il giudicato penale copre il "dedotto" e il "deducibile", pertanto non possono essere ammesse in sede di revisione doglianze relative a elementi di prova già acquisiti e valutati, ancorché non espressamente menzionati nella motivazione della decisione impugnata. La revisione, infatti, non costituisce un'impugnazione tardiva volta a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice della cognizione, bensì un rimedio straordinario finalizzato a rimuovere gli effetti del giudicato penale sulla base di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo. Pertanto, la mancata valutazione di un elemento di fatto già emergente dagli atti processuali non integra il requisito della "prova nuova" richiesto per l'ammissibilità della revisione, giacché si deve presumere che il giudice ne abbia comunque tenuto conto, essendo investito del dovere di trarne di ufficio le conseguenze in punto di applicazione della legge (Cassazione penale Sez.
III sentenza n. 15768 del 15 aprile 2016).
Ne consegue che l'illecito aquiliano (ex art. 2043 c.c.) e l'accertata lesione (ex artt. 1223 -
2056 e 1226 c.c. anche in riferimento all'art. 2059 c.c.) di cui alla sentenza penale di condanna (v. parte motiva pagg. 4-6) risultano incontestabili (ex art. 654 c.p.p.) e sono, inoltre, in questa sede, insuscettibili di manipolazione e di modificazione anche in riferimento allo scrutinio chiesto dal resistente ai sensi dell'art. 1227, c. 1° (ex officio) e c.
2° c.c..
Pertanto, questo giudice onorario ha potuto ricavare il sintagma del danno ingiusto dall'evento lesivo e la correlata valutazione ha reso evidente tanto il nesso di causalità di
7 fatto (o relazione logica circa la causalità materiale) quanto gli elementi soggettivi dell'illecito aquiliano.
L'assioma che precede è collegato alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. che ha reso ammissibile la risarcibilità diretta del danno non patrimoniale - cosiddetto puro (id est danno morale) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge ossia, nel caso in scrutinio, per effetto del richiamo all'art. 185 c.p. che così recita:
“Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Ne discende per ovvietà la sussistenza del fatto del patimento-risentimento in modo combinante con la parte motiva della statuizione penale di condanna.
I riscontri probatori che precedono -unitariamente intesi- hanno evidenziato la sussistenza della relazione logica tra fatto e danno (nesso causale materiale) ed anche la relazione logica tra danno e conseguenze (nesso causale giuridico).
Il nesso causale è un ragguaglio logico, non già una prova.
Il nesso causale materiale si dimostra - anche per presunzioni (v. Cass. 5922/2024) - mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227 c.c. (v. Cass. 10978/23; già SSUU 581/08).
Il nesso causale giuridico indica, invece, la relazione tra danno e conseguenze.
Il limite è rappresentato dall'art. 1223 c.c. che dà diritto al risarcimento solo se il danno è conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Tale norma si estende all'illecito aquiliano in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c..
Ciò posto, anche nella valutazione del danno non patrimoniale puro, cosiddetto danno morale, il Tribunale ha dovuto prendere in considerazione la posizione personale e sociale
8 del soggetto leso in riferimento al profilo oggettivo della violazione commessa cioè per la gravità del fatto ed anche in relazione al profilo soggettivo.
Ai fini della quantificazione del danno questo giudice onorario si è avvalso della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dr. Per_1
Tale relazione ha costitutito lo strumento di reazione e di contrasto rispetto alle deduzioni della parte resistente ed ha consentito di verificare, altresì, la piena fondatezza della pretesa creditoria del ricorrente.
La consulenza tecnica d'ufficio ha, inoltre, consentito la quantificazione del danno in un contesto che, permeato dal principio del contraddittorio, ha reso, per un verso, evidente l'infondatezza delle questioni sollevate dal resistente e, per un altro verso, ha fatto emergere la concretezza e la piena sussistenza del diritto azionato dal resistente.
Corre obbligo precisare che l'articolato tecnico, unitariamente inteso, ha impresso carattere percipiente ai rilievi oggetto di valutazione per via delle conoscenze specialistiche necessarie per la comprensione dei fatti ivi riportati (Cass.
5487/19).
Tutte le indagini tecniche sono state, pertanto, reputate da questo giudice onorario assolutamente idonee ai fini della formazione dell'odierno convincimento in considerazione delle ulteriori prove acquisite agli atti per effetto, altresì, della congruità e della coerenza dei contenuti e delle conclusioni formulate dal CTU (v. Cass. Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. Cass. 5 agosto 1982, n. 4398).
L'ausiliare ha elencato alla pagina diciannove della relazione tecnica d'ufficio del 17.5.25 le seguenti risposte ai formulati quesiti:
1) In seguito all'aggressione del 15/07/2017 il Sig. riportava un trauma Parte_1 cranico e facciale con minima soffusione ematica subaracnoidea frontale sinistra, piccola ferita lacera sopracciliare destra, frattura composta delle ossa nasali, contusione del polso sinistro. Le lesioni hanno richiesto ricovero osservazionale per numero 4 giorni presso
OBI del Pronto Soccorso dell'ospedale di Città di Castello;
9 2) Le lesioni subite non sono suscettibili di modificazioni migliorative o peggiorative;
3) Le lesioni indicate sub 1 sono da considerare diretta conseguenza del trauma subito il
15/05/2017;
4) In considerazione dell'attuale esame obiettivo, tenuto conto della certificazione prodotta ed esaminata, si ritiene che, alla luce dei più recenti ed accreditati Barémes medico-legali per la valutazione del danno, sussista un danno biologico valutabile nella misura del 2-3% (due-tre per cento).
I postumi indicati NON interferiscono con la qualità della vita del periziando.
Relativamente al periodo di inabilità temporanea si potrà fare riferimento alla prognosi formulata dai sanitari del Pronto Soccorso con Inabilità temporanea assoluta di giorni 4
(pari al periodo di ospedalizzazione);
inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10;
inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10;
inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 10;
5) Non vi è stata riduzione della capacità lavorativa specifica;
6) Non sono state prodotte spese di diagnosi e cura ma solo € 610,00 per visita e relazione medico-legale di parte (da ritenere comunque congrue);
7) Non saranno necessari spese nel futuro;
8) Non è stato dato corso al tentativo di conciliazione poiché nessuna delle parti ha manifestato la propria disponibilità, a fronte invece dell'invio di osservazioni di parte.
La doverosa applicazione delle Tabelle ministeriali (D.M. 16.7.24 in G.U. 135/24) per il calcolo del danno biologico -contenuto entro i 9 punti percentuali- ha dato luogo al seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
10 Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.847,58
Invalidità temporanea totale € 220,96
Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 50% € 276,20
Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10
Totale danno biologico temporaneo € 1.049,56
Danno morale (33,33%) € 1.298,92
Spese mediche € 610,00
TOTALE GENERALE: € 5.806,06
E', infine, meritevole di accoglimento anche la domanda della parte ricorrente finalizzata alla liquidazione aggiuntiva degli interessi e della rivalutazione monetaria di cui al debito di valore nascente dal dispositivo di seguito enunciato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
11 I parametri minimi inderogabili del D.M. 147/22 (v. Cass. 6686/19) sono stati ritenuti congrui in considerazione delle ridotte attività istruttorie risultanti dagli atti e per la semplicità del caso prospettato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso di;
Parte_1
ACCERTA e DICHIARA l'illecito aquiliano e, in via consequenziale,
CONDANNA parte resistente al risarcimento di tutti i danni CP_1 subiti qui liquidati in favore della parte ricorrente in complessivi € 5.806,06 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi compensativi calcolati in base alla differenza tra tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e saggio degli interessi legali per ogni anno ex art. 1284, co. 1 c.c.;
CONDANNA parte resistente al pagamento dei compensi di CP_1 difesa in favore del ricorrente qui liquidati in € 2.400,00 in Parte_1 aggiunta al 15% TF iva e cpa oltre alle spese per € 400,00;
PONE definitivamente le spese di CTU a totale carico del soccombente
[...]
. CP_1
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 14 luglio 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
12 13