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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6342 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 17.9.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 7146/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Giancarlo Carandente Coscia, presso il Parte_1 quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Francesco De Mura n. 8, procura in calce al ricorso telematico;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di CP_1 giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005,dal funzionario;
CP_2
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 21.3.2025 la parte in epigrafe ha adito il giudice del
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed ha chiesto di condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in proprio favore dei ratei della pensione di inabilità civile maturati a decorrere dal 01.02.24, oltre interessi legali;
condannare il resistente al pagamento delle spese del giudizio, oltre magg. 15% nonché
i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al difensore costituito in quanto anticipatario.
A tal fine ha dedotto che : 2
- che il ricorrente, con il procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
15578/23 R.G., ricorreva al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di accertare la sussistenza in proprio favore del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'assegno di invalidità civile o della pensione di inabilità civile;
- che il Tribunale di Napoli, esaminati gli atti della procedura per A.T.P., viste le risultanze probatorie dell'espletata C.T.U. e rilevato che le conclusioni del consulente non risultavano contestate dalle parti entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis c.p.c., omologava l'accertamento positivo del requisito sanitario relativamente all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 01.07.22 ed alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal 01.02.24;
- che il decreto di omologa, emesso in data 18.11.24, veniva notificato telematicamente all' in data 19.11.24; CP_1
- che, nonostante sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica telematica del decreto di omologa e dalla trasmissione, effettuata in data 20.11.24 a mezzo p.e.c., del modello AP 70 debitamente compilato e sottoscritto, il predetto Istituto, fino ad oggi, non ha provveduto alla liquidazione in favore del ricorrente (già titolare di assegno di I.O. parziale ex lege
222/84 dal 01.08.22) della prestazione omologata ed al conseguente pagamento dei ratei della pensione di inabilità civile maturati con decorrenza dal 01.02.24;
- che il ricorrente è cittadino italiano, percepisce un reddito inferiore ai limiti di legge ed è affetto, in base alle risultanze dell'espletata consulenza, dalle seguenti gravi patologie: K
POLMONARE – OSTEOARTROPATIA – DEFICIT VISIVO – DEPRESSIONE ENDOGENA
GRAVE;
- che il ricorrente, pur possedendo i requisiti socio-sanitari previsti dalle vigenti normative ed accertati nel corso della procedura per A.T.P., non ha ricevuto il pagamento degli arretrati relativi alla prestazione assistenziale riconosciuta;
- che, atteso il prolungato inadempimento e risultata infruttuosa ogni richiesta bonaria, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la condanna dell' al pagamento dei ratei di CP_3 prestazione spettanti .
Si è costituito l' che ha resistito alla domanda . L ha in particolare dedotto che CP_1 CP_3 in data 30.05.2024 il ricorrente ha presentato nuova domanda amministrativa all'esito della quale è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%
e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
(L.18/80) ; che pertanto , a decorrere dal 01.06.2024 , percepisce mensilmente ratei di pensione di invalidità e di accompagnamento;
che , dunque , in considerazione delle prestazioni che il ricorrente ha già ottenuto sulla base di diversa domanda amministrativa e che coprono parte del periodo considerato dal decreto di omologa emesso all'esito del giudizio di atp 15587/23, il ricorrente avrebbe diritto alla percezione dei soli ratei di pensione maturati dal 01.02.2024 al 31.05.2024. 3
All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata corrisposta , come da documentazione allegata , per cui ha chiesto decidersi la causa con riconoscimento delle spese di giudizio. Il funzionario dell' , concorde sulla cessazione CP_1 della materia del contendere, ha chiesto invece la compensazione delle spese .
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. A seguito della liquidazione operata dall'Istituto con il rilascio del Mod. TE08 il 30 maggio 2025 , infatti, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio come dichiarato dal procuratore in udienza .
L'intervenuta liquidazione , infatti, fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata il ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti 4
sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale . Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto i tempi del pagamento , avvenuto integralmente solo dopo la proposizione dell'odierno ricorso giudiziale, appare opportuno riconoscere alla parte ricorrente le spese del giudizio .
Va ,pertanto, compensata l'attività del procuratore di parte ricorrente, in relazione alla fase di studio e introduttiva del giudizio , all'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e al valore della causa parametrata all'entità dei ratei riconosciuti dall' - e ritenuti CP_1 satisfattivi dalla parte - a seguito della presente domanda giudiziale (cfr. totale somma indicata nel mod. TE08 prodotto da parte ricorrente pari a € 1333,32) .
Le spese del giudizio sono quindi a carico dell' e si liquidano d'ufficio come in CP_1 dispositivo, alla stregua dei minimi di tabella e non già dei valori medi come riportato nella nota spese di parte , ex DM 55/2014 , così come aggiornato .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
5
b)Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi
€ 426,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario di parte ricorrente .
Così deciso in Napoli il 17.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 17.9.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 7146/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Giancarlo Carandente Coscia, presso il Parte_1 quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Francesco De Mura n. 8, procura in calce al ricorso telematico;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di CP_1 giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005,dal funzionario;
CP_2
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 21.3.2025 la parte in epigrafe ha adito il giudice del
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed ha chiesto di condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in proprio favore dei ratei della pensione di inabilità civile maturati a decorrere dal 01.02.24, oltre interessi legali;
condannare il resistente al pagamento delle spese del giudizio, oltre magg. 15% nonché
i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al difensore costituito in quanto anticipatario.
A tal fine ha dedotto che : 2
- che il ricorrente, con il procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
15578/23 R.G., ricorreva al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di accertare la sussistenza in proprio favore del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'assegno di invalidità civile o della pensione di inabilità civile;
- che il Tribunale di Napoli, esaminati gli atti della procedura per A.T.P., viste le risultanze probatorie dell'espletata C.T.U. e rilevato che le conclusioni del consulente non risultavano contestate dalle parti entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis c.p.c., omologava l'accertamento positivo del requisito sanitario relativamente all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 01.07.22 ed alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal 01.02.24;
- che il decreto di omologa, emesso in data 18.11.24, veniva notificato telematicamente all' in data 19.11.24; CP_1
- che, nonostante sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica telematica del decreto di omologa e dalla trasmissione, effettuata in data 20.11.24 a mezzo p.e.c., del modello AP 70 debitamente compilato e sottoscritto, il predetto Istituto, fino ad oggi, non ha provveduto alla liquidazione in favore del ricorrente (già titolare di assegno di I.O. parziale ex lege
222/84 dal 01.08.22) della prestazione omologata ed al conseguente pagamento dei ratei della pensione di inabilità civile maturati con decorrenza dal 01.02.24;
- che il ricorrente è cittadino italiano, percepisce un reddito inferiore ai limiti di legge ed è affetto, in base alle risultanze dell'espletata consulenza, dalle seguenti gravi patologie: K
POLMONARE – OSTEOARTROPATIA – DEFICIT VISIVO – DEPRESSIONE ENDOGENA
GRAVE;
- che il ricorrente, pur possedendo i requisiti socio-sanitari previsti dalle vigenti normative ed accertati nel corso della procedura per A.T.P., non ha ricevuto il pagamento degli arretrati relativi alla prestazione assistenziale riconosciuta;
- che, atteso il prolungato inadempimento e risultata infruttuosa ogni richiesta bonaria, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la condanna dell' al pagamento dei ratei di CP_3 prestazione spettanti .
Si è costituito l' che ha resistito alla domanda . L ha in particolare dedotto che CP_1 CP_3 in data 30.05.2024 il ricorrente ha presentato nuova domanda amministrativa all'esito della quale è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%
e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
(L.18/80) ; che pertanto , a decorrere dal 01.06.2024 , percepisce mensilmente ratei di pensione di invalidità e di accompagnamento;
che , dunque , in considerazione delle prestazioni che il ricorrente ha già ottenuto sulla base di diversa domanda amministrativa e che coprono parte del periodo considerato dal decreto di omologa emesso all'esito del giudizio di atp 15587/23, il ricorrente avrebbe diritto alla percezione dei soli ratei di pensione maturati dal 01.02.2024 al 31.05.2024. 3
All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata corrisposta , come da documentazione allegata , per cui ha chiesto decidersi la causa con riconoscimento delle spese di giudizio. Il funzionario dell' , concorde sulla cessazione CP_1 della materia del contendere, ha chiesto invece la compensazione delle spese .
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. A seguito della liquidazione operata dall'Istituto con il rilascio del Mod. TE08 il 30 maggio 2025 , infatti, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio come dichiarato dal procuratore in udienza .
L'intervenuta liquidazione , infatti, fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata il ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti 4
sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale . Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto i tempi del pagamento , avvenuto integralmente solo dopo la proposizione dell'odierno ricorso giudiziale, appare opportuno riconoscere alla parte ricorrente le spese del giudizio .
Va ,pertanto, compensata l'attività del procuratore di parte ricorrente, in relazione alla fase di studio e introduttiva del giudizio , all'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e al valore della causa parametrata all'entità dei ratei riconosciuti dall' - e ritenuti CP_1 satisfattivi dalla parte - a seguito della presente domanda giudiziale (cfr. totale somma indicata nel mod. TE08 prodotto da parte ricorrente pari a € 1333,32) .
Le spese del giudizio sono quindi a carico dell' e si liquidano d'ufficio come in CP_1 dispositivo, alla stregua dei minimi di tabella e non già dei valori medi come riportato nella nota spese di parte , ex DM 55/2014 , così come aggiornato .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
5
b)Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi
€ 426,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario di parte ricorrente .
Così deciso in Napoli il 17.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo