Ordinanza collegiale 9 settembre 2022
Sentenza 3 febbraio 2023
Decreto collegiale 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2023
N. 00172/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01036/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2022, proposto da:
RA LI, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Virgilio Conte, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale del 22.04.2022, n. 161, di rideterminazione della dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale triennio 2022-2024, nella parte in cui ha omesso di programmare l’assunzione di altra unità di personale di categoria C1 proveniente dal Consorzio Agrario;
per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della Regione Calabria di provvedere in ordine alla ricollocazione/inquadramento del ricorrente presso l’amministrazione regionale;
per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Calabria sulla istanza del 24.05.2022, con il quale è stato richiesto un atto integrativo della delibera adottata finalizzato a programmare l’assunzione di altra unità di personale di Categoria C1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. RA LI il 16.01.1982 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro, con le mansioni di impiegato con qualifica V livello, per poi essere inquadrato al livello 3° super con mansioni di gestione.
A seguito della riapertura della liquidazione coatta amministrativa disposta il 6.04.2017, il Commissario ha comunicato all’esponente la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dall’1.08.2017.
Il 21.01.2022 il ricorrente ha quindi chiesto alla Regione Calabria di procedere alla ricognizione delle disponibilità di impiego riconducibili alla sua figura professionale ed attivare di conseguenza le procedure previste dall’art. 5, comma 6, L. n. 410/1999, finalizzate alla sua ricollocazione lavorativa, anche sull’assunto che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596/2016 ha ritenuto, in riferimento alla collocazione del personale dei Consorzi Agrari soppressi, sussistente l’obbligo delle Regioni di provvedere in ordine all’istanza proposta dal dipendente del Consorzio circa l’attivazione delle procedure finalizzate alla ricollocazione lavorativa del personale.
Con nota prot. n. 71375 del 14.02.2022 il Dipartimento Agricoltura ha quindi trasmesso al Dirigente generale al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane la richiesta, riguardo al piano assunzionale 2022 e ad integrazione di quanto comunicato con precedente nota prot. 545227 del 17.12.2021, di programmare l’assunzione di un’altra unità di personale di categoria C1 proveniente dal Consorzio Agrario.
Con delibera di Giunta regionale n. 161 del 22.04.2022 -ad oggetto “ Rideterminazione Dotazione organica. Approvazione Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2022-2024 - Piano assunzionale anno 2022 ”- non è risultata però programmata l’assunzione della descritta unità.
Avverso tale delibera insorge quindi l’esponente, denunciandone l’illegittimità nella parte in cui non è disposta l’assunzione di altra unità di personale di categoria C1 proveniente dal Consorzio Agrario per violazione della L. n. 241/1990, della L. n 296/2006, del D. Lgs. n. 165/2001, difetto di motivazione e vizio di eccesso di potere.
2. Resiste la Regione Calabria, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e confutato le deduzioni del ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda.
3. In sede cautelare è stata disposta una celere trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
4. All’udienza pubblica del 18 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare si rende necessario lo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale.
Essa si basa sulla omessa impugnazione del precedente decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 5.11.2021 -relativo alla “ Rideterminazione Dotazione Organica. Approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP) triennio 2021 – 2023 - Piano assunzionale 2021 ”- in cui sono tate esplicitate le ragioni per le quali l’amministrazione intimata ha ritenuto insussistenti le condizioni e i presupposti normativi per programmare l’assunzione di unità di personale proveniente dai disciolti Consorzi Agrari, poiché “ le professionalità che l’amministrazione ha ritenuto necessarie per garantire il suo funzionamento sono esposte nel Piano Triennale dei Fabbisogni, già a decorrere dal 2020 e non sono state contemplate le unità lavorative provenienti dai consorzi agrari soppressi, all’esito del vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per svolgere e concludere le afferenti procedure, non sussistendo a carico dell’amministrazione, l’obbligo automatico di provvedere alla ricollocazione delle predette unità di personale … ”.
Il rilievo processuale va disatteso.
L’avversata delibera di Giunta regionale n. 161/2022 integra infatti una statuizione autonoma e successiva rispetto al decreto n. 179/2021, peraltro non richiamato determinazione gravata, finalizza alla rideterminazione della dotazione organica e all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024.
6. Nel merito, il ricorso è fondato.
In base all’art. 5, comma 6, L. n. 410/1999 “ per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati (…) ”, mentre secondo il successivo art. 1, comma 559, L. n. 296/2006 “ il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ”.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato il contenuto precettivo del richiamato regime giuridico, nonostante l’introduzione di successive disposizioni legislative, è da ritenersi tuttora cogente (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1596).
Tanto chiarito, rileva il Collegio, in applicazione del riportato assunto ermeneutico, che l’intimata Regione Calabria, pur a fronte di apposita richiesta avanzata dal Dipartimento Agricoltura di inserire nel Piano di fabbisogno triennale 2022-2024 l’inquadramento di una unità proveniente dai Consorzi agrari soppressi, con l’avversata statuizione ha omesso il richiesto inserimento in assenza di indicazione delle ragioni sottese a tale scelta, inverando ciò la denunciata violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 13 maggio 2021, n. 966).
7. Il ricorso è quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto avversato nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera di Giunta n. 161/2022 nella parte in cui non sono indicate le ragioni della mancata previsione nel Piano di fabbisogno triennale 2022-2024 di una unità proveniente dai Consorzi agrari soppressi, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
Condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore dell’erario, delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO