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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/12/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2276/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Teramo, Dott. Marco Di Biase, in funzione di Giudice monocratico, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2276 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del 18.12.2025, tenutasi in modalità cartolare, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] al Vomano (TE), il 13.01.1959, Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]al Vomano (TE) alla C.da Santa Lucia n. 29, elettivamente domiciliati in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. 33, presso e nello studio dell'Avv. Roberta De Berardis, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
attori in riassunzione
Contro
, (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
l'08.04.1960, residente in [...], Piano della Lente
Convenuta contumace in riassunzione
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione con atto di citazione del 09.05.2018 notificato in data 14.06.2018, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
[...] Parte_2 Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all.mo Tribunale adito,
[...] contrariis reiectis, in accoglimento della citazione proposta per tutti i motivi in premessa:1) nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione del preliminare di compravendita del 17.05.2016 per inadempimento della sig.ra ad addivenire alla stipula del definitivo di Controparte_1 compravendita;
2) per l'effetto, condannare la sig.ra al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patiti et patiendi dagli attori a causa dell'accertato inadempimento quantificati nella complessiva somma di € 25.000/00= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 07.12.2016 sino al soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma che la SV adita riterrà di liquidare anche in via equitativa;
3) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Hanno dedotto gli attori, in sintesi e per quanto qui di interesse:
- di aver sottoscritto in data 17.05.2016 preliminare di compravendita con Parte_1 [...]
, con il quale quest'ultima si era impegnata all'acquisto di un capannone di Controparte_1 proprietà degli attori sito in C.da Torrito al prezzo complessivo di € 120.000/00;
- che, insistendo il capannone nella più ampia proprietà degli attori, compravenduta con atto notarile del 22.12.2004 per Notaio (repertorio m. 4089 e raccolta n. 1716), si Persona_1 Parte_1 era impegnato ad eseguire il frazionamento della particella oggetto di preliminare, acconsentendo peraltro alla , nelle more e su richiesta della stessa, di riporre all'interno del capannone CP_1 beni mobili di vario genere, all'uopo facendosi carico di liberare e ripulire il capannone;
- che, nonostante gli innumerevoli solleciti rivolti alla , sia personalmente che per il CP_1 tramite del Notaio scelto per il rogito, la promissaria acquirente non era addivenuta alla stipula del definitivo di compravendita adducendo scuse e di fatto così rinviando gli appuntamenti notarili;
- che in data 20.07.2016 aveva inviato alla nota legale tornata al mittente e Pt_1 CP_1 pertanto, il successivo 27.12.2016, era stato notificato atto stragiudiziale di diffida e messa in mora ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la Casa Comunale di Teramo, ultima residenza nota della promissaria acquirente;
- che in data 16.12.2016 il Notaio aveva rilasciato dichiarazione con la quale Persona_2 era stato certificato che in data 09.11.2016 alle ore 17,00, in data 07.12.2016 alle ore 17,00 ed in data
16.12.2016 presso lo studio notarile di Via Paladini n. 11 in Teramo, erano stati convocati gli attori e
2 per la stipula di un atto di compravendita e che nelle predette date e Controparte_1 luogo quest'ultima era sempre risultata assente, rendendo impossibile la stipula del contratto definitivo;
- che dunque appariva di solare evidenza l'inadempimento perpetrato da Controparte_1
alle obbligazioni assunte con il preliminare del 17.05.2016 e che gli attori avevano interesse
[...] sia alla declaratoria giudiziale di risoluzione del vincolo contrattuale pendente sulla proprietà, che a conseguire il risarcimento del danno patito e correlato al perpetrato inadempimento della parte convenuta.
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituita con comparsa di costituzione e risposta del 23.10.2018 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda e, fra le altre eccezioni, disconoscendo formalmente sia il
[...] contenuto sia la sottoscrizione del preliminare del 17.05.2016, prodotto dagli attori, dichiarando di non aver partecipato alla stesura dello stesso ed alla formalizzazione della sottoscrizione.
Tanto eccepito, la convenuta ha così concluso: “in via principale: preso atto della nullità del contratto del 17.5.16 per come eccepita e della non attribuibilità dello stesso alla sig. , nonché di CP_1 tutte le argomentazioni svolte rigettare la domanda formulata dall'attore; in via subordinata: qualora ritenesse l'accordo preliminare del 17.5.16 valido e attribuibile alla convenuta rigettare la domanda di risarcimento dei danni poiché infondata, indeterminata e generica. In ogni caso con vittorie di spese diritti ed onorari del giudizio”.
All'udienza del 12.09.2020, all'esito dell'avvenuto disconoscimento, il Giudice ammetteva l'istanza di verificazione richiesta da parte attorea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c., conferendo incarico da ultimo al Dott. . Con provvedimento in data 29.10.2020 la causa veniva Persona_3 poi interrotta, stante l'avvenuto decesso del procuratore costituito di parte convenuta Avv. Enrico
Zorzi. Gli attori provvedevano a riassumere il giudizio nei confronti di , Controparte_1 la quale, pur regolarmente citata, rimaneva contumace. Depositato l'elaborato da parte del CTU, assente all'udienza preposta all'interrogatorio formale deferitole, la Controparte_1 causa veniva altresì istruita con la prova orale articolata da parte attrice. A seguito di diversi rinvii d'ufficio, le parti da ultimo venivano invitate alla discussione della causa all'udienza odierna, tenuta in modalità cartolare, alla quale la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il thema decidendum
3 e invocano la responsabilità della convenuta Parte_3 Parte_4 Controparte_1
per la violazione degli accordi di cui al contratto preliminare sottoscritto in data 17.05.2016,
[...] con il quale quest'ultima si era impegnata all'acquisto di un capannone di proprietà degli attori sito in
C.da Torrito al prezzo complessivo di € 120.000,00. La convenuta , rimasta contumace CP_1 nella prosecuzione del giudizio a seguito della riassunzione, ha resistito inizialmente alla domanda adducendo, fra le altre eccezioni, la nullità del contratto del 17.05.16 e la non attribuibilità dello stesso alla sua persona, ed in ogni caso, l'infondatezza dell'asserito inadempimento agli accordi.
Ritiene il decidente che la domanda sia fondata e vada accolta nei termini che seguono.
Le risultanze della CTU.
Il Dott. è stato chiamato a rispondere al quesito conferito dal precedente assegnatario, Per_3
Dott.ssa , ovvero: “esaminata la documentazione prodotta in atti e compiuti i Persona_4 necessari accertamenti specialistici, il CTU accerti se la sottoscrizione apposta al contratto preliminare di compravendita oggetto di causa del 17.05.2016 sia riferibile alla sig.ra
[...]
, raffrontandola con le scrittura di comparazione depositate in giudizio”. Controparte_1
Il focus dell'indagine dell'Ausiliario, dunque, è rappresentato dalla scrittura in data 17.05.2016, rispetto alla quale il Dott. così si è espresso: “Il supporto dove è stata apposta la sottoscrizione, Per_3
disponibile in originale, è composto da un foglio formato A4 vergato interamente a mano, in pessimo stato d'uso. La sottoscrizione in indagine risulta pienamente visibile e riscontrabile, vergata con penna tipo Biro alimentata ad inchiostro di colore Blù. Da questo momento la sottoscrizione viene contrassegnata e siglata come Q. Da notare che nel campo predisposto alla compilazione, è stata apposta altra grafia, ad ogni buon conto quest'ultimo elemento non influenza in alcun modo la traccia della sottoscrizione indagata”.
Quanto alle scritture di comparazione, ovvero sottoscrizioni di sicura provenienza della mano scrivente di cui il CTU si è servito, le stesse sono state così specificate: “- Controparte_1 sottoscrizione vergata su procura ad litem con delega all'avocato ZORZI Enrico, disponibile in copia con data del 03.08.2018 (designata K1); - sottoscrizione vergata su richiesta gratuito patrocino di cui all'Ordine degli Avvocati Teramo, disponibile in originale con data del 24.08.2018 (siglata K2)”.
Dopo attenta osservazione e accorto studio effettuati nei confronti dei tratti inchiostrati della scrittura
Q, il CTU è stato in grado di affermare, preliminarmente, che “non sono stati rilevati elementi grafici alquanto dubbi ed incerti. In particolare, è emerso che in entrambe le parole della sottoscrizione indagata sono assenti condizioni scrittorie che altrimenti avrebbero potuto far sorgere indizi circa la 4 possibilità di una falsificazione” e che le grafie in verifica “appaiono nella loro struttura rientrare in quelli che sono i peculiari caratteri relativi a poter considerare uno scritto naturale e spontaneo”.
Le conclusioni cui è pervenuto l'esperto incaricato sono nel senso di considerare “ampiamente dimostrato che gli elementi grafici riscontrati nella grafia Q, (leggi il contratto preliminare del
17.05.2016) appartengono alla mano scrivente che ha vergato le comparative, oltreché indicare indubbiamente che nessun tentativo di imitazione è stato esperito.”. Tale dimostrazione, continua il
CTU, “non fa altro che validare e privilegiare l'unica ipotesi plausibile a priori, appunto, quella che la grafia in indagine è autografa.”
Conclusivamente, il Dott. , ad evasione all'incarico conferitogli, assicurando “che gli Per_3 accertamenti grafici forensi eseguiti, tramite l'impegnato studio e l'attenta analisi, nel merito alla sottoscrizione apposta sul documento in verifica (…), riportano a valori identificativi certi” si è ritenuto in grado “di affermare, in scienza e coscienza, con elevato grado di confidenza tecnica, che la sottoscrizione impressa sul documento in verifica, cioè la sottoscrizione siglata Q è stata vergata dalla
Sig.ra , ovvero è riconducibile alla mano scrivente di quest'ultima”. Controparte_1
Alle predette conclusioni il decidente ritiene poter aderire in considerazione dell'approfondito studio scientifico effettuato, supportato da cognizioni tecnico-professionali elevate, nonché sorretto da iter logico-valutativo esente da incongruenze.
Considerato pertanto come dato acquisito la valida sottoscrizione, per la mano di Controparte_1
, del contratto preliminare del 17.05.2016, l'indagine va proseguita in merito all'accertamento
[...] dell'asserito inadempimento della medesima agli obblighi contrattuali validamente assunti con la predetta scrittura.
Depongono in favore della rappresentazione fattuale offerta dagli attori nell'atto introduttivo, oltre alla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formato deferitole, la deposizione testimoniale resa all'udienza del 29.04.2024 da . Testimone_1
Il teste, interrogato sui capitoli di cui alla II memoria istruttoria di parte attrice, conferma come veritiere le circostanze, riconoscendo la scrittura (id est il contratto del 17.05.2016) che gli viene esibita, in quanto “presente al momento della sottoscrizione e anche quando la sig.ra si è CP_1 poi recata dal notaio per definire la compravendita”. La deposizione del teste, tanto più qualificata in quanto lo stesso “presente alla trattativa”, è utile a definire i contorni della vicenda contrattuale ripassata tra le parti nel senso dell'inadempimento della agli accordi sottoscritti. CP_1
5 In ultima e globale analisi, le risultanze della CTU, la documentazione offerta dalla parte attorea, la prova orale raccolta, inducono il decidente a ritenere meritevole di accoglimento la domanda formulata dagli attori in merito alla pronuncia della risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 17.05.2016 per l'inadempimento imputabile a Controparte_1
. Non si ritiene peraltro poter accordare analoga prognosi favorevole alla domanda di
[...] risarcimento danni formulata dagli attori per l'assoluta genericità della stessa, non supportata da elementi fattuali e/o giuridici e/o probatori che ne rendano possibile una configurazione sotto il profilo dell'an prima ancora che del quantum.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vanno imputate a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accerta l'inadempimento della convenuta contumace al Controparte_1 contratto preliminare sottoscritto in data 17.05.2016;
2. In conseguenza e per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta da e Parte_1
, dichiara risolto il predetto contratto preliminare per responsabilità della Parte_2 convenuta;
3. Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori;
4. Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 5.077,00, per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
5. Pone le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Teramo, 18 Dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Marco Di Biase
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Teramo, Dott. Marco Di Biase, in funzione di Giudice monocratico, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2276 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del 18.12.2025, tenutasi in modalità cartolare, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] al Vomano (TE), il 13.01.1959, Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]al Vomano (TE) alla C.da Santa Lucia n. 29, elettivamente domiciliati in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. 33, presso e nello studio dell'Avv. Roberta De Berardis, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
attori in riassunzione
Contro
, (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
l'08.04.1960, residente in [...], Piano della Lente
Convenuta contumace in riassunzione
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione con atto di citazione del 09.05.2018 notificato in data 14.06.2018, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
[...] Parte_2 Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all.mo Tribunale adito,
[...] contrariis reiectis, in accoglimento della citazione proposta per tutti i motivi in premessa:1) nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione del preliminare di compravendita del 17.05.2016 per inadempimento della sig.ra ad addivenire alla stipula del definitivo di Controparte_1 compravendita;
2) per l'effetto, condannare la sig.ra al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patiti et patiendi dagli attori a causa dell'accertato inadempimento quantificati nella complessiva somma di € 25.000/00= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 07.12.2016 sino al soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma che la SV adita riterrà di liquidare anche in via equitativa;
3) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Hanno dedotto gli attori, in sintesi e per quanto qui di interesse:
- di aver sottoscritto in data 17.05.2016 preliminare di compravendita con Parte_1 [...]
, con il quale quest'ultima si era impegnata all'acquisto di un capannone di Controparte_1 proprietà degli attori sito in C.da Torrito al prezzo complessivo di € 120.000/00;
- che, insistendo il capannone nella più ampia proprietà degli attori, compravenduta con atto notarile del 22.12.2004 per Notaio (repertorio m. 4089 e raccolta n. 1716), si Persona_1 Parte_1 era impegnato ad eseguire il frazionamento della particella oggetto di preliminare, acconsentendo peraltro alla , nelle more e su richiesta della stessa, di riporre all'interno del capannone CP_1 beni mobili di vario genere, all'uopo facendosi carico di liberare e ripulire il capannone;
- che, nonostante gli innumerevoli solleciti rivolti alla , sia personalmente che per il CP_1 tramite del Notaio scelto per il rogito, la promissaria acquirente non era addivenuta alla stipula del definitivo di compravendita adducendo scuse e di fatto così rinviando gli appuntamenti notarili;
- che in data 20.07.2016 aveva inviato alla nota legale tornata al mittente e Pt_1 CP_1 pertanto, il successivo 27.12.2016, era stato notificato atto stragiudiziale di diffida e messa in mora ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la Casa Comunale di Teramo, ultima residenza nota della promissaria acquirente;
- che in data 16.12.2016 il Notaio aveva rilasciato dichiarazione con la quale Persona_2 era stato certificato che in data 09.11.2016 alle ore 17,00, in data 07.12.2016 alle ore 17,00 ed in data
16.12.2016 presso lo studio notarile di Via Paladini n. 11 in Teramo, erano stati convocati gli attori e
2 per la stipula di un atto di compravendita e che nelle predette date e Controparte_1 luogo quest'ultima era sempre risultata assente, rendendo impossibile la stipula del contratto definitivo;
- che dunque appariva di solare evidenza l'inadempimento perpetrato da Controparte_1
alle obbligazioni assunte con il preliminare del 17.05.2016 e che gli attori avevano interesse
[...] sia alla declaratoria giudiziale di risoluzione del vincolo contrattuale pendente sulla proprietà, che a conseguire il risarcimento del danno patito e correlato al perpetrato inadempimento della parte convenuta.
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituita con comparsa di costituzione e risposta del 23.10.2018 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda e, fra le altre eccezioni, disconoscendo formalmente sia il
[...] contenuto sia la sottoscrizione del preliminare del 17.05.2016, prodotto dagli attori, dichiarando di non aver partecipato alla stesura dello stesso ed alla formalizzazione della sottoscrizione.
Tanto eccepito, la convenuta ha così concluso: “in via principale: preso atto della nullità del contratto del 17.5.16 per come eccepita e della non attribuibilità dello stesso alla sig. , nonché di CP_1 tutte le argomentazioni svolte rigettare la domanda formulata dall'attore; in via subordinata: qualora ritenesse l'accordo preliminare del 17.5.16 valido e attribuibile alla convenuta rigettare la domanda di risarcimento dei danni poiché infondata, indeterminata e generica. In ogni caso con vittorie di spese diritti ed onorari del giudizio”.
All'udienza del 12.09.2020, all'esito dell'avvenuto disconoscimento, il Giudice ammetteva l'istanza di verificazione richiesta da parte attorea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c., conferendo incarico da ultimo al Dott. . Con provvedimento in data 29.10.2020 la causa veniva Persona_3 poi interrotta, stante l'avvenuto decesso del procuratore costituito di parte convenuta Avv. Enrico
Zorzi. Gli attori provvedevano a riassumere il giudizio nei confronti di , Controparte_1 la quale, pur regolarmente citata, rimaneva contumace. Depositato l'elaborato da parte del CTU, assente all'udienza preposta all'interrogatorio formale deferitole, la Controparte_1 causa veniva altresì istruita con la prova orale articolata da parte attrice. A seguito di diversi rinvii d'ufficio, le parti da ultimo venivano invitate alla discussione della causa all'udienza odierna, tenuta in modalità cartolare, alla quale la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il thema decidendum
3 e invocano la responsabilità della convenuta Parte_3 Parte_4 Controparte_1
per la violazione degli accordi di cui al contratto preliminare sottoscritto in data 17.05.2016,
[...] con il quale quest'ultima si era impegnata all'acquisto di un capannone di proprietà degli attori sito in
C.da Torrito al prezzo complessivo di € 120.000,00. La convenuta , rimasta contumace CP_1 nella prosecuzione del giudizio a seguito della riassunzione, ha resistito inizialmente alla domanda adducendo, fra le altre eccezioni, la nullità del contratto del 17.05.16 e la non attribuibilità dello stesso alla sua persona, ed in ogni caso, l'infondatezza dell'asserito inadempimento agli accordi.
Ritiene il decidente che la domanda sia fondata e vada accolta nei termini che seguono.
Le risultanze della CTU.
Il Dott. è stato chiamato a rispondere al quesito conferito dal precedente assegnatario, Per_3
Dott.ssa , ovvero: “esaminata la documentazione prodotta in atti e compiuti i Persona_4 necessari accertamenti specialistici, il CTU accerti se la sottoscrizione apposta al contratto preliminare di compravendita oggetto di causa del 17.05.2016 sia riferibile alla sig.ra
[...]
, raffrontandola con le scrittura di comparazione depositate in giudizio”. Controparte_1
Il focus dell'indagine dell'Ausiliario, dunque, è rappresentato dalla scrittura in data 17.05.2016, rispetto alla quale il Dott. così si è espresso: “Il supporto dove è stata apposta la sottoscrizione, Per_3
disponibile in originale, è composto da un foglio formato A4 vergato interamente a mano, in pessimo stato d'uso. La sottoscrizione in indagine risulta pienamente visibile e riscontrabile, vergata con penna tipo Biro alimentata ad inchiostro di colore Blù. Da questo momento la sottoscrizione viene contrassegnata e siglata come Q. Da notare che nel campo predisposto alla compilazione, è stata apposta altra grafia, ad ogni buon conto quest'ultimo elemento non influenza in alcun modo la traccia della sottoscrizione indagata”.
Quanto alle scritture di comparazione, ovvero sottoscrizioni di sicura provenienza della mano scrivente di cui il CTU si è servito, le stesse sono state così specificate: “- Controparte_1 sottoscrizione vergata su procura ad litem con delega all'avocato ZORZI Enrico, disponibile in copia con data del 03.08.2018 (designata K1); - sottoscrizione vergata su richiesta gratuito patrocino di cui all'Ordine degli Avvocati Teramo, disponibile in originale con data del 24.08.2018 (siglata K2)”.
Dopo attenta osservazione e accorto studio effettuati nei confronti dei tratti inchiostrati della scrittura
Q, il CTU è stato in grado di affermare, preliminarmente, che “non sono stati rilevati elementi grafici alquanto dubbi ed incerti. In particolare, è emerso che in entrambe le parole della sottoscrizione indagata sono assenti condizioni scrittorie che altrimenti avrebbero potuto far sorgere indizi circa la 4 possibilità di una falsificazione” e che le grafie in verifica “appaiono nella loro struttura rientrare in quelli che sono i peculiari caratteri relativi a poter considerare uno scritto naturale e spontaneo”.
Le conclusioni cui è pervenuto l'esperto incaricato sono nel senso di considerare “ampiamente dimostrato che gli elementi grafici riscontrati nella grafia Q, (leggi il contratto preliminare del
17.05.2016) appartengono alla mano scrivente che ha vergato le comparative, oltreché indicare indubbiamente che nessun tentativo di imitazione è stato esperito.”. Tale dimostrazione, continua il
CTU, “non fa altro che validare e privilegiare l'unica ipotesi plausibile a priori, appunto, quella che la grafia in indagine è autografa.”
Conclusivamente, il Dott. , ad evasione all'incarico conferitogli, assicurando “che gli Per_3 accertamenti grafici forensi eseguiti, tramite l'impegnato studio e l'attenta analisi, nel merito alla sottoscrizione apposta sul documento in verifica (…), riportano a valori identificativi certi” si è ritenuto in grado “di affermare, in scienza e coscienza, con elevato grado di confidenza tecnica, che la sottoscrizione impressa sul documento in verifica, cioè la sottoscrizione siglata Q è stata vergata dalla
Sig.ra , ovvero è riconducibile alla mano scrivente di quest'ultima”. Controparte_1
Alle predette conclusioni il decidente ritiene poter aderire in considerazione dell'approfondito studio scientifico effettuato, supportato da cognizioni tecnico-professionali elevate, nonché sorretto da iter logico-valutativo esente da incongruenze.
Considerato pertanto come dato acquisito la valida sottoscrizione, per la mano di Controparte_1
, del contratto preliminare del 17.05.2016, l'indagine va proseguita in merito all'accertamento
[...] dell'asserito inadempimento della medesima agli obblighi contrattuali validamente assunti con la predetta scrittura.
Depongono in favore della rappresentazione fattuale offerta dagli attori nell'atto introduttivo, oltre alla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formato deferitole, la deposizione testimoniale resa all'udienza del 29.04.2024 da . Testimone_1
Il teste, interrogato sui capitoli di cui alla II memoria istruttoria di parte attrice, conferma come veritiere le circostanze, riconoscendo la scrittura (id est il contratto del 17.05.2016) che gli viene esibita, in quanto “presente al momento della sottoscrizione e anche quando la sig.ra si è CP_1 poi recata dal notaio per definire la compravendita”. La deposizione del teste, tanto più qualificata in quanto lo stesso “presente alla trattativa”, è utile a definire i contorni della vicenda contrattuale ripassata tra le parti nel senso dell'inadempimento della agli accordi sottoscritti. CP_1
5 In ultima e globale analisi, le risultanze della CTU, la documentazione offerta dalla parte attorea, la prova orale raccolta, inducono il decidente a ritenere meritevole di accoglimento la domanda formulata dagli attori in merito alla pronuncia della risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 17.05.2016 per l'inadempimento imputabile a Controparte_1
. Non si ritiene peraltro poter accordare analoga prognosi favorevole alla domanda di
[...] risarcimento danni formulata dagli attori per l'assoluta genericità della stessa, non supportata da elementi fattuali e/o giuridici e/o probatori che ne rendano possibile una configurazione sotto il profilo dell'an prima ancora che del quantum.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vanno imputate a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accerta l'inadempimento della convenuta contumace al Controparte_1 contratto preliminare sottoscritto in data 17.05.2016;
2. In conseguenza e per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta da e Parte_1
, dichiara risolto il predetto contratto preliminare per responsabilità della Parte_2 convenuta;
3. Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori;
4. Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 5.077,00, per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
5. Pone le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Teramo, 18 Dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Marco Di Biase
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