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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1532/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO AR
PARTE ATTRICE
E
(cf. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 26 novembre 2025, scaduto il termine per il deposito di note scritte;
rilevato che sono state depositate note:
per parte attrice da parte dell'avv. LO AR
Il Giudice
Lette le note scritte per l'udienza, rilevato che veniva fissata udienza per la discussione in modalità trattazione scritta, deposita la seguente decisione pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MO BI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1532/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO AR
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Conclusioni voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1) Condannare a pagare alla sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
euro 2.226,80, di cui euro 1.652,66 a titolo di restituzione del deposito cauzionale ed euro 574,14 per interessi legali, ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
pagina 2 di 9 2) Accertare che il box in legno, le n.4 vetrine e le n.4 porte erano di proprietà della
[...]
e, per l'effetto, condannare alla loro restituzione a favore Parte_2 CP_1
di o, qualora ciò non fosse possibile, e quindi in subordine, Parte_1
condannare la medesima alla corresponsione del valore quantificabile in CP_1
complessivi euro 10.143,22 o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa;
3) Condannare al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento, CP_1
e quindi dal suo godimento esclusivo, del box in legno, delle n. 4 vetrine e delle n.4 porte quantificabile in via equitativa nella misura di euro 9.500,00, o nella misura maggiore o minore ritenuta legittima.
4) Con vittoria di competenze ed onorari di cui al presente procedimento.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso che in data Parte_1
25.05.2000 la successivamente Parte_3
denominata in persona della sig.ra , ha stipulato Parte_2 Pt_1
contratto di locazione commerciale con avente ad oggetto l'immobile, Controparte_2
di proprietà di quest'ultimo, sito in Assemini via Carmine 73/B p.t.; che in sede di sottoscrizione del contratto veniva versato, a titolo di cauzione, l'importo di
L. 3.200.000 (pari a due mensilità), equivalente ad euro 1.652,66, che, per espressa previsione contrattuale, doveva essere restituito al termine del contratto;
che su tale importo sono dovuti gli interessi legali;
che nel corso del rapporto, sull'immobile in locazione, erano state installate delle porte, delle vetrine e un box, con pagamento dell'importo L. 19.640.000, oggi corrispondenti a euro 10.143,22;
che in contratto era previsto il diritto del conduttore di togliere detti beni;
che il locatore era deceduto 30.05.2002; che questi, con testamento CP_2
pagina 3 di 9 pubblico del 27.02.2002, nominava erede CP_1
che con sentenza n. 2129/13 del 05.07.2013 del Tribunale di Cagliari nel proc. n.
10187/2010 R.G., incardinato dall'allora curatore speciale della sig.ra CP_1
(all'epoca minorenne), avv. Massimo Sanna, veniva dichiarata la risoluzione del contratto e ordinato il rilascio dell'immobile entro il 30.08.2013; che in data 18.03.2014, previo intervento dell'ufficiale giudiziario, l'immobile oggetto della locazione rientrava formalmente nel possesso di quale proprietaria;
CP_1
che in data 24.02.2016 la si è estinta, con cancellazione dal Pt_1 Parte_2
registro delle imprese;
che, nonostante il tempo trascorso e le ripetute richieste avanzate dalla sig.ra , ad oggi Pt_1
non ha provveduto a restituire quanto versato a titolo di deposito cauzionale né CP_1
a restituire i beni realizzati e installati o, in alternativa, a rifondere alla stessa quanto corrisposto per la realizzazione e installazione;
tutto quanto ciò premesso conviene in giudizio la stessa instando: per la restituzione di euro 2.226,80, di cui euro 1.652,66 a titolo di restituzione del deposito cauzionale ed euro 574,14 per interessi legali;
per accertare che il box in legno, le n.4 vetrine e le n.4 porte erano di sua proprietà, con conseguente condanna alla restituzione, ovvero, in subordine, al pagamento del relativo valore;
per la condanna della proprietaria al risarcimento del danno derivante dal CP_1
mancato godimento, e quindi dal suo godimento esclusivo, dei detti beni.
Nel giudizio così incardinato nessuno si costituiva per la che veniva dichiarata CP_1
contumace.
Disposta la mediazione, con esito negativo, si procedeva ad assunzione di prova testimoniale.
pagina 4 di 9 La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
Con successivo provvedimento, previa trasformazione del rito trattandosi di causa locatizia, veniva fissata udienza per la discussione al 25.11.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con deposito della sentenza contestuale al verbale.
***
L'Istante, già conduttrice di immobile insta: per la restituzione della cauzione maggiorata degli interessi maturati;
per la restituzione dei beni lasciati nell'immobile, ovvero per il loro controvalore;
per la rifusione del danno connesso al mancato godimento dei medesimi beni.
Preliminarmente si dà atto che la attrice ha comprovato che la società già conduttrice Pt_1
dell'immobile risulta cancellata dal 24.2.2016 (cfr. visura della camera di commercio in atti); la stessa, quale socia di società in nome collettivo, è titolata pertanto a far valere i relativi diritti.
Con riferimento alla prima domanda, si rileva.
La ha prodotto contratto di locazione, il cui art. 14 espressamente prevede la Pt_1
costituzione di deposito cauzionale per L.
3.200.000 da restituire al termine della locazione, importo sul quale decorrono gli interessi legali.
Parte attrice afferma la mancata restituzione di quanto versato;
parte convenuta, rimasta contumace, alcunché ha dedotto sul punto.
La domanda deve essere pertanto accolta, atteso il supporto probatorio costituito dal contratto medesimo;
ne consegue la condanna della alla restituzione dell'importo, CP_1
pari ad € 1.652,66, oltre interessi sul detto importo, al tasso di cui all'art. 1284, I comma.
C.c, dal 25.5.2000 al saldo.
pagina 5 di 9 Quanto ai beni che la conduttrice afferma aver installato nell'immobile e non ritratto, si osserva.
La attrice ha prodotto, a comprova degli acquisti effettuati, le matrici di assegni.
I beni in questiono sono costituiti da un box in legno, n. 4 vetrine e n. 4 porte.
Nel verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, al momento del rilascio, doc. 4, viene espressamente indicato che “il locale è attualmente fornito di 4 serrande, 4 vetrine e
5 porte interne, 1 box in legno, quadro elettrico, che mi viene dichiarato essere di proprietà del locatore”.
Pertanto, i beni erano indubbiamente presenti a detta data, in quanto la loro presenza è stata accertata dall'ufficiale giudiziario.
Quanto alla proprietà dei beni, risulta riportata all'interno del verbale predetto la dichiarazione del curatore della minore che afferma trattarsi di beni di proprietà di quest'ultima.
La attrice ha prodotto però richiesta di archiviazione del pubblico ministero (doc. 6) proprio connessa a detti elementi, dalla quale si evince che detta dichiarazione debba essere posta in discussione.
Nel presente giudizio risultano inoltre escussi due testi.
Il teste attualmente pensionato, ma in precedenza falegname, ha Testimone_1
dichiarato confermato di aver realizzato negli anni 1999 e 2000 n. 5 porte in legno, n. 4 cornici per vetrine, ed un box per la copertura dell'impianto elettrico, e di aver altresì installato gli stessi, su richiesta della , presso il bar in Assemini via Carmine Pt_1
73/B; ha confermato di aver emesso o fattura e di aver incassato la somma con assegni bancari, pur non ricordando con esattezza la cifra.
Il teste , pensionato già vetraio, ha confermato di aver realizzato, nei Testimone_2
pagina 6 di 9 medesimi anni, 4 vetrine antisfondamento, installate dalla presso il medesimo bar di Pt_1
Assemini.
Detto teste ha altresì dichiarato che i beni sono ancora presenti in loco, e che sono state più di recente poste delle fotocellule per l'apertura; anch'egli conferma di aver ricevuto il pagamento con assegni, pur non ricordando l'importo esatto.
Deve ritenersi quindi comprovato che i beni sono di proprietà della odierna attrice per essere stati a suo tempo acquistati dalla sua società.
La signora , con riferimento a tali beni, ha richiesto, la condanna della alla Pt_1 CP_1
restituzione, ovvero, in ipotesi di impossibilità, la condanna al pagamento del controvalore;
ha richiesto, inoltre, una indennità per il godimento degli stessi negli anni.
Osserva il giudicante che la condanna alla restituzione non appare possibile o comunque attuabile;
non è dato conoscere, infatti, se l'immobile sia ancora di proprietà della CP_1
così come nulla viene dedotto in ordine alla locazione a a terzi;
inoltre è emerso dalla deposizione del teste che il bene sia stato nei tempi più recenti sottoposto a Tes_2
modifiche.
Ritiene il giudicante, pertanto, di dover respingere la domanda di restituzione e di accogliere, invece, la domanda subordinata di pagamento di un importo pari al controvalore dei beni, da quantificare alla data del rilascio, marzo 2014.
Quanto alla domanda di una somma per il godimento dei beni rileva il giudicante che la detta domanda sarebbe stata accoglibile laddove si fosse disposta la restituzione del bene, posto che questo possiede, ad oggi, atteso il tempo trascorso, un valore di gran lunga inferiore a quello di acquisto per effetto del depauperamento connesso alla usura;
al contrario, riconoscendosi un importo pari al valore del bene al quasi nuovo, non sembra possa affermarsi il diritto a detta somma.
Quanto al valore dei beni, si osserva.
pagina 7 di 9 La attrice, presumibilmente a causa del lungo tempo trascorso, non è stata in grado di produrre le fatture di acquisto dei beni, che avrebbero potuto fornire maggiori indicazioni sull'importo sostenuto per l'acquisto; i testi escussi, pur confermando l'acquisto, non sono stati in grado di precisare, anche in tal caso per motivi temporali, l'importo a suo tempo incamerato.
La attrice ha prodotto matrici degli assegni per importo pari a L.
3.740.000 in favore Pt_1
del vetraio e L.
9.400.000 in favore del falegname, per complessive L.13.140.000, pari a €
6.786,24.
La stessa ha utilizzato i beni fino alla data del rilascio, 18.3.2014; l'importo viene rivalutato da tale data ad oggi e si ridetermina in € 8.231,42.
Tale è l'importo che deve essere riconosciuto, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra e 5.200,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento delle domande avanzate, condanna a pagare a la somma di euro 1.652,66 a CP_1 Parte_1
titolo di restituzione del deposito cauzionale, oltre interessi legali maturati dalla data del contratto, 25 maggio 2000, al saldo;
Accerta e dichiara che il box in legno, le quattro vetrine e le quattro porte erano di proprietà della e, per l'effetto, condanna alla Parte_2 CP_1
corresponsione, in favore della attrice del valore di detti beni, Parte_1
pagina 8 di 9 quantificato al valore attuale, in € 8.231,42, oltre interessi legali dalla data sentenza al saldo.
Respinge le ulteriori domande.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 237,00 e € 27,00 per spese anticipate ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Cagliari, 26 novembre 2025
Il Giudice
MO BI
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO AR
PARTE ATTRICE
E
(cf. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 26 novembre 2025, scaduto il termine per il deposito di note scritte;
rilevato che sono state depositate note:
per parte attrice da parte dell'avv. LO AR
Il Giudice
Lette le note scritte per l'udienza, rilevato che veniva fissata udienza per la discussione in modalità trattazione scritta, deposita la seguente decisione pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MO BI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1532/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO AR
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Conclusioni voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1) Condannare a pagare alla sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
euro 2.226,80, di cui euro 1.652,66 a titolo di restituzione del deposito cauzionale ed euro 574,14 per interessi legali, ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
pagina 2 di 9 2) Accertare che il box in legno, le n.4 vetrine e le n.4 porte erano di proprietà della
[...]
e, per l'effetto, condannare alla loro restituzione a favore Parte_2 CP_1
di o, qualora ciò non fosse possibile, e quindi in subordine, Parte_1
condannare la medesima alla corresponsione del valore quantificabile in CP_1
complessivi euro 10.143,22 o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa;
3) Condannare al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento, CP_1
e quindi dal suo godimento esclusivo, del box in legno, delle n. 4 vetrine e delle n.4 porte quantificabile in via equitativa nella misura di euro 9.500,00, o nella misura maggiore o minore ritenuta legittima.
4) Con vittoria di competenze ed onorari di cui al presente procedimento.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso che in data Parte_1
25.05.2000 la successivamente Parte_3
denominata in persona della sig.ra , ha stipulato Parte_2 Pt_1
contratto di locazione commerciale con avente ad oggetto l'immobile, Controparte_2
di proprietà di quest'ultimo, sito in Assemini via Carmine 73/B p.t.; che in sede di sottoscrizione del contratto veniva versato, a titolo di cauzione, l'importo di
L. 3.200.000 (pari a due mensilità), equivalente ad euro 1.652,66, che, per espressa previsione contrattuale, doveva essere restituito al termine del contratto;
che su tale importo sono dovuti gli interessi legali;
che nel corso del rapporto, sull'immobile in locazione, erano state installate delle porte, delle vetrine e un box, con pagamento dell'importo L. 19.640.000, oggi corrispondenti a euro 10.143,22;
che in contratto era previsto il diritto del conduttore di togliere detti beni;
che il locatore era deceduto 30.05.2002; che questi, con testamento CP_2
pagina 3 di 9 pubblico del 27.02.2002, nominava erede CP_1
che con sentenza n. 2129/13 del 05.07.2013 del Tribunale di Cagliari nel proc. n.
10187/2010 R.G., incardinato dall'allora curatore speciale della sig.ra CP_1
(all'epoca minorenne), avv. Massimo Sanna, veniva dichiarata la risoluzione del contratto e ordinato il rilascio dell'immobile entro il 30.08.2013; che in data 18.03.2014, previo intervento dell'ufficiale giudiziario, l'immobile oggetto della locazione rientrava formalmente nel possesso di quale proprietaria;
CP_1
che in data 24.02.2016 la si è estinta, con cancellazione dal Pt_1 Parte_2
registro delle imprese;
che, nonostante il tempo trascorso e le ripetute richieste avanzate dalla sig.ra , ad oggi Pt_1
non ha provveduto a restituire quanto versato a titolo di deposito cauzionale né CP_1
a restituire i beni realizzati e installati o, in alternativa, a rifondere alla stessa quanto corrisposto per la realizzazione e installazione;
tutto quanto ciò premesso conviene in giudizio la stessa instando: per la restituzione di euro 2.226,80, di cui euro 1.652,66 a titolo di restituzione del deposito cauzionale ed euro 574,14 per interessi legali;
per accertare che il box in legno, le n.4 vetrine e le n.4 porte erano di sua proprietà, con conseguente condanna alla restituzione, ovvero, in subordine, al pagamento del relativo valore;
per la condanna della proprietaria al risarcimento del danno derivante dal CP_1
mancato godimento, e quindi dal suo godimento esclusivo, dei detti beni.
Nel giudizio così incardinato nessuno si costituiva per la che veniva dichiarata CP_1
contumace.
Disposta la mediazione, con esito negativo, si procedeva ad assunzione di prova testimoniale.
pagina 4 di 9 La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
Con successivo provvedimento, previa trasformazione del rito trattandosi di causa locatizia, veniva fissata udienza per la discussione al 25.11.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con deposito della sentenza contestuale al verbale.
***
L'Istante, già conduttrice di immobile insta: per la restituzione della cauzione maggiorata degli interessi maturati;
per la restituzione dei beni lasciati nell'immobile, ovvero per il loro controvalore;
per la rifusione del danno connesso al mancato godimento dei medesimi beni.
Preliminarmente si dà atto che la attrice ha comprovato che la società già conduttrice Pt_1
dell'immobile risulta cancellata dal 24.2.2016 (cfr. visura della camera di commercio in atti); la stessa, quale socia di società in nome collettivo, è titolata pertanto a far valere i relativi diritti.
Con riferimento alla prima domanda, si rileva.
La ha prodotto contratto di locazione, il cui art. 14 espressamente prevede la Pt_1
costituzione di deposito cauzionale per L.
3.200.000 da restituire al termine della locazione, importo sul quale decorrono gli interessi legali.
Parte attrice afferma la mancata restituzione di quanto versato;
parte convenuta, rimasta contumace, alcunché ha dedotto sul punto.
La domanda deve essere pertanto accolta, atteso il supporto probatorio costituito dal contratto medesimo;
ne consegue la condanna della alla restituzione dell'importo, CP_1
pari ad € 1.652,66, oltre interessi sul detto importo, al tasso di cui all'art. 1284, I comma.
C.c, dal 25.5.2000 al saldo.
pagina 5 di 9 Quanto ai beni che la conduttrice afferma aver installato nell'immobile e non ritratto, si osserva.
La attrice ha prodotto, a comprova degli acquisti effettuati, le matrici di assegni.
I beni in questiono sono costituiti da un box in legno, n. 4 vetrine e n. 4 porte.
Nel verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, al momento del rilascio, doc. 4, viene espressamente indicato che “il locale è attualmente fornito di 4 serrande, 4 vetrine e
5 porte interne, 1 box in legno, quadro elettrico, che mi viene dichiarato essere di proprietà del locatore”.
Pertanto, i beni erano indubbiamente presenti a detta data, in quanto la loro presenza è stata accertata dall'ufficiale giudiziario.
Quanto alla proprietà dei beni, risulta riportata all'interno del verbale predetto la dichiarazione del curatore della minore che afferma trattarsi di beni di proprietà di quest'ultima.
La attrice ha prodotto però richiesta di archiviazione del pubblico ministero (doc. 6) proprio connessa a detti elementi, dalla quale si evince che detta dichiarazione debba essere posta in discussione.
Nel presente giudizio risultano inoltre escussi due testi.
Il teste attualmente pensionato, ma in precedenza falegname, ha Testimone_1
dichiarato confermato di aver realizzato negli anni 1999 e 2000 n. 5 porte in legno, n. 4 cornici per vetrine, ed un box per la copertura dell'impianto elettrico, e di aver altresì installato gli stessi, su richiesta della , presso il bar in Assemini via Carmine Pt_1
73/B; ha confermato di aver emesso o fattura e di aver incassato la somma con assegni bancari, pur non ricordando con esattezza la cifra.
Il teste , pensionato già vetraio, ha confermato di aver realizzato, nei Testimone_2
pagina 6 di 9 medesimi anni, 4 vetrine antisfondamento, installate dalla presso il medesimo bar di Pt_1
Assemini.
Detto teste ha altresì dichiarato che i beni sono ancora presenti in loco, e che sono state più di recente poste delle fotocellule per l'apertura; anch'egli conferma di aver ricevuto il pagamento con assegni, pur non ricordando l'importo esatto.
Deve ritenersi quindi comprovato che i beni sono di proprietà della odierna attrice per essere stati a suo tempo acquistati dalla sua società.
La signora , con riferimento a tali beni, ha richiesto, la condanna della alla Pt_1 CP_1
restituzione, ovvero, in ipotesi di impossibilità, la condanna al pagamento del controvalore;
ha richiesto, inoltre, una indennità per il godimento degli stessi negli anni.
Osserva il giudicante che la condanna alla restituzione non appare possibile o comunque attuabile;
non è dato conoscere, infatti, se l'immobile sia ancora di proprietà della CP_1
così come nulla viene dedotto in ordine alla locazione a a terzi;
inoltre è emerso dalla deposizione del teste che il bene sia stato nei tempi più recenti sottoposto a Tes_2
modifiche.
Ritiene il giudicante, pertanto, di dover respingere la domanda di restituzione e di accogliere, invece, la domanda subordinata di pagamento di un importo pari al controvalore dei beni, da quantificare alla data del rilascio, marzo 2014.
Quanto alla domanda di una somma per il godimento dei beni rileva il giudicante che la detta domanda sarebbe stata accoglibile laddove si fosse disposta la restituzione del bene, posto che questo possiede, ad oggi, atteso il tempo trascorso, un valore di gran lunga inferiore a quello di acquisto per effetto del depauperamento connesso alla usura;
al contrario, riconoscendosi un importo pari al valore del bene al quasi nuovo, non sembra possa affermarsi il diritto a detta somma.
Quanto al valore dei beni, si osserva.
pagina 7 di 9 La attrice, presumibilmente a causa del lungo tempo trascorso, non è stata in grado di produrre le fatture di acquisto dei beni, che avrebbero potuto fornire maggiori indicazioni sull'importo sostenuto per l'acquisto; i testi escussi, pur confermando l'acquisto, non sono stati in grado di precisare, anche in tal caso per motivi temporali, l'importo a suo tempo incamerato.
La attrice ha prodotto matrici degli assegni per importo pari a L.
3.740.000 in favore Pt_1
del vetraio e L.
9.400.000 in favore del falegname, per complessive L.13.140.000, pari a €
6.786,24.
La stessa ha utilizzato i beni fino alla data del rilascio, 18.3.2014; l'importo viene rivalutato da tale data ad oggi e si ridetermina in € 8.231,42.
Tale è l'importo che deve essere riconosciuto, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra e 5.200,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento delle domande avanzate, condanna a pagare a la somma di euro 1.652,66 a CP_1 Parte_1
titolo di restituzione del deposito cauzionale, oltre interessi legali maturati dalla data del contratto, 25 maggio 2000, al saldo;
Accerta e dichiara che il box in legno, le quattro vetrine e le quattro porte erano di proprietà della e, per l'effetto, condanna alla Parte_2 CP_1
corresponsione, in favore della attrice del valore di detti beni, Parte_1
pagina 8 di 9 quantificato al valore attuale, in € 8.231,42, oltre interessi legali dalla data sentenza al saldo.
Respinge le ulteriori domande.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 237,00 e € 27,00 per spese anticipate ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Cagliari, 26 novembre 2025
Il Giudice
MO BI
pagina 9 di 9