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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n.4082/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 02/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Parte_1
Carlo Piazza, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale delle parti, ordinando l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dare atto che i coniugi sono economicamente autonomi e che nessun contributo è dovuto dall'uno nei riguardi dell'altro, con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia della separazione personale delle parti è fondata e meritevole di accoglimento.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, dovuta alla presentazione del presente ricorso ed alla mancata costituzione della resistente, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non può essere ripristinata.
Nulla deve disporsi in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, in assenza di domande sul punto.
Per quanto concerne l'ulteriore istanza diretta alla pronunzia di scioglimento del matrimonio, ricorre la necessità di rimettere la presente causa sul ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il regolamento delle spese di giudizio deve essere rinviato alla pronunzia della sentenza definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) pronuncia la separazione dei coniugi;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dispone la rimessione della presente causa sul ruolo istruttorio, confermando l'udienza già fissata dal
Giudice Relatore.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n.4082/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 02/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Parte_1
Carlo Piazza, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale delle parti, ordinando l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dare atto che i coniugi sono economicamente autonomi e che nessun contributo è dovuto dall'uno nei riguardi dell'altro, con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia della separazione personale delle parti è fondata e meritevole di accoglimento.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, dovuta alla presentazione del presente ricorso ed alla mancata costituzione della resistente, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non può essere ripristinata.
Nulla deve disporsi in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, in assenza di domande sul punto.
Per quanto concerne l'ulteriore istanza diretta alla pronunzia di scioglimento del matrimonio, ricorre la necessità di rimettere la presente causa sul ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il regolamento delle spese di giudizio deve essere rinviato alla pronunzia della sentenza definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) pronuncia la separazione dei coniugi;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dispone la rimessione della presente causa sul ruolo istruttorio, confermando l'udienza già fissata dal
Giudice Relatore.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2