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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1273 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore (c.f. ), Parte_2 Parte_3 CodiceFiscale_1
(c.f. , (c.f. Parte_4 CodiceFiscale_2 Parte_5
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimiliano Napoli ed Enrico CodiceFiscale_3
Napoli, per procura depositata unitamente all'atto di appello
Appellanti (p. iva , quale incorporante di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
iusto atto di fusione in Notaio di Milano del 13.12.2016, Rep. 13501, Racc.
[...] Per_1
n. 7087, in persona del procuratore speciale dott.ssa rappresentata e difesa CP_3
dall'Avv. Francesco Trapani per mandato depositato unitamente alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
ammettere per la forma il presente appello e facendovi diritto, annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che il calcolo del saldo dei conti oggetto di causa sarebbe dovuto eseguirsi partendo dal primo estratto conto utile, il cui importo, però, sarebbe dovuto essere portato a zero;
annullare e/o riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Palermo non
Contr ha dichiarato la nullità delle fideiussioni prestate dagli odierni appellanti in favore di ,
per contrarietà all'art. 117 TUB, per inesistenza di contratti aventi la forma scritta;
in subordine, limitatamente a e Parte_3 Parte_4 Parte_5
ritenere e dichiarare nulli i contratti di fideiussioni ai sensi dell'art. 1956 c.c., non rivestendo questi ultimi alcuna carica sociale all'interno di che potesse far presumere Parte_1
una loro conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava Parte_1
2 con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti Avvocati Enrico Napoli e Massimiliano Napoli i quali dichiarano di avere anticipato tutte le spese e di non aver percepito alcun compenso.
Conclusioni dell'appellata:
preliminarmente, dichiarare per quanto sopra esposto l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., essendo ictu oculi manifesta l'infondatezza delle avverse doglianze e la conseguente insussistenza di “alcuna ragionevole probabilità di -potere- essere accolto”;
nel merito rigettare il proposto gravame ritenendo le avverse domande inammissibili e/o infondate, condannando parte appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2176 del 10.7.2020, il Tribunale di Palermo, pronunciandosi sulle domande di nullità dei contratti di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n.
2383/122564 (prima identificato con il n. 96328) -acceso presso Banca Popolare Italiana il
13.12.2000 - e di conto anticipi n. 156415 -aperto il 31.12.2007- proposte da
[...]
, e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
questi ultimi quali fideiussori della società correntista nei confronti di Parte_5
ha rideterminato e accertato il saldo del conto corrente n. Controparte_4
2383/122564 alla data del 30.9.2016 in € 44.477,95 a debito della correntista (a fronte del
3 saldo banca di -€ 52.039,44) e il saldo del conto anticipi n. 156415 in € 18.113,44 -di cui €
15.321,48 per capitale ed € 2.791,96 per interessi- a debito della correntista alla medesima data (contro un saldo di -€ 15.321,48).
Più in dettaglio, il Tribunale:
- ha disatteso l'eccezione di decadenza che la banca aveva sollevato ai sensi dell'art. 1832 c.c.
sul rilievo della mancata impugnazione degli estratti conto;
- ricostruito l'andamento dei rapporti bancari sulla base della documentazione contrattuale e contabile prodotta, quest'ultima connotata sino a dicembre 2014 da grande frammentarietà
degli estratti conto, e rammentato che l'ordine di esibizione degli estratti conto, pur quando attivato in via stragiudiziale con lo strumento di cui all'art. 119 t.u.b., non determina il venir meno dell'onere probatorio gravante sulla parte che agisce in giudizio, dunque, nel concreto sulla correntista che aveva esperito l'azione di accertamento negativo del credito, ha circoscritto il ricalcolo del saldo di entrambi i conti al periodo successivo al 1.1.2015 -primo estratto conto seguito da una serie continua- in ragione dell'impossibilità, rappresentata dal consulente tecnico d'ufficio, di ottenere una ricostruzione contabile attendibile, adottando quale saldo iniziale quello figurante nelle scritture contabili della banca;
- con riferimento al conto corrente n. 122564, ha, dunque:
-ricalcolato e applicato gli interessi entro fido al saggio pattuito nel contratto del 29.7.2013 e mantenuto per gli interessi oltre fido il tasso applicato dalla banca sempre che pari o inferiore alla misura pattuita;
4 -mantenuto gli interessi applicati dalla banca nel periodo oggetto di raccordo (luglio 2016);
-espunto gli oneri non convenuti;
-ridotto il corrispettivo per l'indennità creditizia e la commissione di istruttoria veloce entro gli importi pattuiti rispettivamente nel contratto del 29.7.2013 e in quello del 25.5.2009;
-mantenuto, come convenuto, le operazioni alla data di valuta;
-escluso la capitalizzazione in conformità a quanto disposto dall'art. 120 t.u.b. come novellato dall'art. 1 co. 629, l. 147/2013 (“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono
produrre interessi ulteriore che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono
calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”);
- con riguardo al rapporto di conto anticipi n. 156415 ha:
-ricalcolato gli interessi girocontati trimestralmente sul conto corrente ordinario al saggio pattuito nel contratto del 12.6.2014, addebitandoli poi sul conto anticipi in assenza di pattuizione istitutiva di un collegamento operativo tra i due rapporti;
-mantenuto, come convenuto, le operazioni alla data di valuta e calcolato il corrispettivo per l'indennità creditizia al tasso pattuito;
- escluso la capitalizzazione in conformità all'art. 120 t.u.b. come novellato dall'art. 1 co. 629
della L. n. 147/2013;
- ritenuto superfluo esperire indagini riguardo all'eccezione prescrizione in considerazione del fatto che il ricalcolo dei saldi muove dal 1.1.2015;
5 - ha rigettato sia la domanda di ripetizione dell'indebito, difettando la dimostrazione di pagamenti effettuati dalla correntista in favore della banca, sia la domanda risarcitoria per le poste debitorie illegittimamente applicate dall'istituto di credito, per essersi gli attori limitati ad allegare la riduzione di liquidità di cassa senza offrire elementi di supporto probatorio documentale, sia, in ultimo, la domanda di risarcimento per l'illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, essendo stata sostanzialmente confermata l'esposizione debitoria della correntista;
- ha rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni, recando queste la sottoscrizione dei garanti, la data di conclusione del contratto, l'esplicita indicazione del limite dell'esposizione garantita;
- ha ritenuto non integrati i presupposti di cui all'art. 1956 c.c. per la liberazione dei fideiussori in difetto di prova sia del deterioramento della situazione patrimoniale della società, sia della condizione di inconsapevolezza dei fideiussori, dovendo peraltro ritenersi presunta per Pt_2
legale rappresentante della società, la conoscenza delle condizioni economiche della
[...]
correntista;
- ha infine compensato le spese di lite tra la società attrice e la banca nella misura della metà,
condannando quest'ultima al pagamento della restante parte, e compensato interamente le spese tra le altre parti.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
hanno proposto appello avverso la pronuncia, dolendosi: Parte_5
6 I) dell'utilizzo, ai fini del ricalcolo, del saldo iniziale -a debito- risultante dal primo della serie continua di estratti conto prodotti in atti (I trimestre 2015) in luogo del saldo pari a zero,
nonostante l'istituto di credito avesse disatteso l'ordine del Tribunale di esibizione degli estratti conto mancanti, violando così anche i principi di correttezza e buona fede che sovrintendono alla fase di esecuzione del contratto. Denunziano la contraddittorietà della pronuncia di primo grado che, pur riconoscendo che la correntista che agisce per l'accertamento negativo del credito può avvalersi, al fine di adempiere al proprio onere probatorio, dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., tuttavia riversa sulla correntista le conseguenze della mancata ottemperanza della banca all'ordine di esibizione;
II) del rigetto della domanda risarcitoria;
III) del mancato accertamento della nullità dei contratti di fideiussione, neppure prodotti in giudizio dalla banca, essendo state piuttosto riversate in atti delle lettere di rinegoziazione delle fideiussioni prive di data certa, e, in ogni caso, dei presupposti fondanti l'eccezione di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c.. Sottolineano, a tele ultimo riguardo, che il
Tribunale avrebbe motivato il rigetto riferendosi alla sola posizione di senza Parte_2
soffermarsi su quella degli altri fideiussori, inconsapevoli, in quanto estranei alla società, delle difficoltà economiche in cui questa versava.
Si è costituita in giudizio società incorporante Controparte_1 Controparte_5
, opponendosi all'accoglimento del gravame.
[...]
7 Occorre dare atto preliminarmente che, ai sensi dell'art. 329 comma 2 c.c., in mancanza di impugnazione espressa, si è formato il giudicato interno sui capi della pronuncia di primo grado con i quali sono state respinte le domande di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno per la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Nel merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. si declina nel senso di gravare la parte che propone la domanda giudiziale dell'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto, così che ove, come nel caso in esame, sia il correntista ad assumere l'iniziativa giudiziale per richiedere la rideterminazione del saldo, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida
causa debendi. In particolare, laddove l'illeceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; Cass.
civ., sez. VI, 03/08/2022, n. 24095; Cass. civ., 2/5/2019, n. 11543; Cass. civ., 28/11/2018, n.
30822; Cass. civ., 23/10/2017 n. 24948). Indiscusso l'onere probatorio del correntista, quel che occorre accertare è se gli attori in primo grado vi abbiano diligentemente assolto.
Ebbene, consta dalla documentazione in atti che per sostenere in giudizio la domanda che si accingevano a proporre, gli attori hanno fatto ricorso agli strumenti approntati dalla
8 legislazione bancaria. Con lettera raccomandata del 23.5.2017-22.6.2017, la società
correntista ha, infatti, avanzato alla banca istanza ex art. 119, comma 4 t.u.b. per la consegna:
- dei contratti di apertura del conto corrente n. 2383/122564 e di conto anticipi n.
2380/156415;
- delle eventuali convenzioni successive alle originarie;
- “
4. degli estratti conto completi di scalare del c/c ordinario 2383/122564 dalla data di
apertura al 31/12/2004, l'estratto c/scalare di giugno 2006, l'estratto c/scalare di marzo,
giugno e dicembre 2007, l'estratto c/scalare di giugno 2009, l'estratto c/scalare di settembre
2010, l'estratto c/scalare di giugno 2009, l'estratto c/scalare di settembre 2010, l'estratto
c/ordinario e scalare di marzo 2011, l'estratto c/ordinario e scalare di , settembre e Per_2
dicembre dell'anno 2010, l'estratto c/scalare e ordinario di marzo e giugno 2013, l'estratto
c/scalare e ordinario di settembre e dicembre dell'anno 2014, l'estratto c/scalare e ordinario
di dicembre 2016; 5. Estratti conto completi di scalare del c/c anticipi 2380/156415 di giugno
e dicembre 2009, dicembre 2010, tutti gli estratti c/ordinari e scalari dell'anno 2011, estratti
c/ordinari e scalari di marzo e giugno 2012, estratti c/ordinari e scalari di marzo, giugno e
dicembre 2013, tutti gli estratti c/ordinari e scalari dell'anno 2014” (doc. n. 25, fascicolo di parte appellante).
Ricevuta l'istanza, l'istituto di credito vi ha ottemperato mettendo a disposizione della correntista la documentazione richiesta, invitandola in ragione del volume a ritirarla direttamente presso i propri uffici (doc. n. 17, fascicolo di parte appellata). Gli attori non
9 hanno proceduto al ritiro e hanno depositato in giudizio solo alcuni degli estratti conto dei due rapporti (peraltro, in parte illeggibili e incompleti). Hanno invece omesso del tutto il deposito dei contratti, deducendo, di non ricordare di averne mai sottoscritto alcuno (pagg. 3
e 4 dell'atto di citazione).
La banca, d'altra parte, nel costituirsi in giudizio ha prodotto i documenti contrattuali succedutisi nel corso dei due rapporti bancari, ma non gli estratti conto mancanti.
L'omesso deposito degli estratti conti, indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto e per escludere dal saldo progressivo le poste indebitamente applicate dalla banca non può che imputarsi all'inerzia della correntista, che, dunque, in ossequio alle previsioni dell'art. 2697 c.c., patisce le conseguenze della propria condotta inottemperante.
Non può assegnarsi rilievo, in senso contrario all'inosservanza della banca all'ordine di esibizione impartito dal Tribunale ai sensi dell'rt. 210 c.p.c.. Quando è stato introdotto il giudizio, infatti, gli estratti conto mancanti erano già nella disponibilità degli attori ed era loro preciso onere produrli a sostegno della domanda proposta.
La lacuna documentale è, dunque, imputabile solamente agli appellanti.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze
10 delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, 27/12/2022, n. 37800; Cass. civ., sez. I, 28/11/2018,
n. 30822; Cass. civ., sez. I, 02/05/2019, n. 11543).
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, constatata la frammentarietà degli estratti conto in atti, ha rappresentato l'impossibilità di procedere alla ricostruzione per intero dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi evidenziando che “le operazioni di raccordo da
effettuare dalla data di produzione dei primi estratti conto in atti (2005 per il conto corrente
e 2008 per il conto anticipi) sarebbero talmente tante da rendere la ricostruzione non
attendibile e coerente” (richiesta chiarimenti depositata il 19.3.2019).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha considerato quale saldo iniziale ai fini del ricalcolo per entrambi i rapporti quello, negativo, risultante dagli estratti conto relativi al I trimestre
2015.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Non può, invero, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno asseritamente sofferto per l'addebito da parte dell'istituto di credito di costi illegittimi nell'ambito dei rapporti intrattenuti.
11 Una simile condotta, invero, fa insorgere nel correntista il diritto a ripetere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., quanto indebitamente corrisposto, tutela cumulabile a quella risarcitoria solamente a fronte della prova del danno sofferto in ragione del comportamento contra jus della controparte contrattuale, nonché del suo ammontare.
Ebbene, nel caso in esame, gli appellanti si sono limitati a dedurre genericamente di aver subito una riduzione di liquidità e dunque una contrazione reddituale, senza tuttavia fornire alcuna prova di tali fatti.
Neppure il terzo motivo di gravame è meritevole di accoglimento.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, l'art. 1937 c.c., ai sensi del quale “la volontà
di prestare fideiussione deve essere espressa”, “si interpreta nel senso che non è necessaria
la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in
modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche
con presunzioni” (Cass. civ. sez. III, 23/12/2024, 23/12/2024, n. 34239; Cass. civ., sez. I,
24/2/2016 n. 3628, Cass. civ., sez. III, 7/3/2014 n. 5417, nonché già Cass. civ., sez. III,
17/10/1992, n. 11413).
Non occorre, dunque, la produzione del documento contrattuale ove la prestazione della garanzia fideiussoria e i termini entro i quali essa è stata concessa possano evincersi da altri elementi. Nel caso in esame, l'istituto di credito ha prodotto le lettere sottoscritte il 12.6.2006
da e contenenti Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
l'indicazione dell'importo massimo garantito -fissato in € 98.500,00- per le fideiussioni
12 omnibus già in precedenza prestate (“con riferimento alla fidejussione da me/noi prestata in
data 18/05/2001 a garanzia delle obbligazioni contratte e da contrarre nei Vostri confronti
da (…) vi comunico/comunichiamo che dalla garanzia si intende da Parte_1
me/noi prestata fino alla concorrenza dell'importo di € 98.500,00 (…)” (doc. n. 16, fascicolo di parte appellata).
Dalle lettere del 2006 emerge, dunque, chiaramente la volontà di mantenere fermi gli impegni già assunti dai fideiussori nell'anno 2001, quado il contratto di fideiussione era stato concluso.
La determinazione di un nuovo importo massimo garantito si accompagna, infatti, alla dichiarazione espressa di non voler novare gli impegni già assunti, confermando la permanenza del vincolo originario (“il presente atto non produce alcun effetto novativo in
ordine agli impegni da me/noi a suo tempo assunti e che pertanto restano fermi di tutti i patti
e le condizioni di cui alla predetta fideiussione”). Non può dunque dubitarsi dell'esistenza e della validità dei contratti di fideiussione stipulati dagli appellanti nel 2001, rilevando la mancanza del documento contrattuale unicamente ai fini dell'applicazione della disciplina legale di cui agli artt. 1936 c.c. e seguenti, in luogo di eventuali pattuizioni derogatorie che le parti avessero convenuto per iscritto.
Va, infine, rigettata anche l'eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c..
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di fideiussione per
le obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore
è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle
13 sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito
oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle
condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello
soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del
debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è
onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c.
dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma (sentenza 23 maggio 2005,
n. 10870).” (Cass. civ., sez. III, 3/11/2021, n. 31313; v. anche Cass. civ., sez. III, 13/03/2024,
n. 6685).
I fideiussori hanno dedotto a sostegno dell'eccezione di liberazione che la banca avrebbe continuato a concedere credito alla correntista omettendo qualsiasi valutazione in ordine alle condizioni economiche di e alla sua capacità di onorare i propri debiti Parte_1
(pag. 16 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio). Tali allegazioni in punto di fatto,
neppure del tutto coincidenti con i presupposti elencati dall'art. 1956 c.c. per la liberazione del fideiussore, nulla attestano riguardo alla conoscenza in capo alla banca del deterioramento delle condizioni economiche della correntista né alla concessione di credito pur a fronte di tale sopravvenienza.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c. di tutti i fideiussori, rigetto corroborato, quanto a legale rappresentante della Parte_2
14 società oltre che fideiussore, dall'impredicibilità di una sua condizione soggettiva di mancata conoscenza delle condizioni economiche della società.
Conclusivamente, dunque, il gravame deve essere rigettato.
In ossequio aa canone della soccombenza, le spese del giudizio di appello liquidate, in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, in € 9.300,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 4.500,00 per la fase decisionale, oltre ancora c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie, devono essere poste, sotto il vincolo della solidarietà, in capo agli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e con atto di citazione notificato il 21.9.2020 Parte_4 Parte_5 Parte_3
a avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2176 del 10.7.2020; Controparte_6
condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
e sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in Parte_5 Parte_3
favore di elle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.300,00, Controparte_1
così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
15 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 27 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1273 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore (c.f. ), Parte_2 Parte_3 CodiceFiscale_1
(c.f. , (c.f. Parte_4 CodiceFiscale_2 Parte_5
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimiliano Napoli ed Enrico CodiceFiscale_3
Napoli, per procura depositata unitamente all'atto di appello
Appellanti (p. iva , quale incorporante di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
iusto atto di fusione in Notaio di Milano del 13.12.2016, Rep. 13501, Racc.
[...] Per_1
n. 7087, in persona del procuratore speciale dott.ssa rappresentata e difesa CP_3
dall'Avv. Francesco Trapani per mandato depositato unitamente alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
ammettere per la forma il presente appello e facendovi diritto, annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che il calcolo del saldo dei conti oggetto di causa sarebbe dovuto eseguirsi partendo dal primo estratto conto utile, il cui importo, però, sarebbe dovuto essere portato a zero;
annullare e/o riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Palermo non
Contr ha dichiarato la nullità delle fideiussioni prestate dagli odierni appellanti in favore di ,
per contrarietà all'art. 117 TUB, per inesistenza di contratti aventi la forma scritta;
in subordine, limitatamente a e Parte_3 Parte_4 Parte_5
ritenere e dichiarare nulli i contratti di fideiussioni ai sensi dell'art. 1956 c.c., non rivestendo questi ultimi alcuna carica sociale all'interno di che potesse far presumere Parte_1
una loro conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava Parte_1
2 con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti Avvocati Enrico Napoli e Massimiliano Napoli i quali dichiarano di avere anticipato tutte le spese e di non aver percepito alcun compenso.
Conclusioni dell'appellata:
preliminarmente, dichiarare per quanto sopra esposto l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., essendo ictu oculi manifesta l'infondatezza delle avverse doglianze e la conseguente insussistenza di “alcuna ragionevole probabilità di -potere- essere accolto”;
nel merito rigettare il proposto gravame ritenendo le avverse domande inammissibili e/o infondate, condannando parte appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2176 del 10.7.2020, il Tribunale di Palermo, pronunciandosi sulle domande di nullità dei contratti di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n.
2383/122564 (prima identificato con il n. 96328) -acceso presso Banca Popolare Italiana il
13.12.2000 - e di conto anticipi n. 156415 -aperto il 31.12.2007- proposte da
[...]
, e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
questi ultimi quali fideiussori della società correntista nei confronti di Parte_5
ha rideterminato e accertato il saldo del conto corrente n. Controparte_4
2383/122564 alla data del 30.9.2016 in € 44.477,95 a debito della correntista (a fronte del
3 saldo banca di -€ 52.039,44) e il saldo del conto anticipi n. 156415 in € 18.113,44 -di cui €
15.321,48 per capitale ed € 2.791,96 per interessi- a debito della correntista alla medesima data (contro un saldo di -€ 15.321,48).
Più in dettaglio, il Tribunale:
- ha disatteso l'eccezione di decadenza che la banca aveva sollevato ai sensi dell'art. 1832 c.c.
sul rilievo della mancata impugnazione degli estratti conto;
- ricostruito l'andamento dei rapporti bancari sulla base della documentazione contrattuale e contabile prodotta, quest'ultima connotata sino a dicembre 2014 da grande frammentarietà
degli estratti conto, e rammentato che l'ordine di esibizione degli estratti conto, pur quando attivato in via stragiudiziale con lo strumento di cui all'art. 119 t.u.b., non determina il venir meno dell'onere probatorio gravante sulla parte che agisce in giudizio, dunque, nel concreto sulla correntista che aveva esperito l'azione di accertamento negativo del credito, ha circoscritto il ricalcolo del saldo di entrambi i conti al periodo successivo al 1.1.2015 -primo estratto conto seguito da una serie continua- in ragione dell'impossibilità, rappresentata dal consulente tecnico d'ufficio, di ottenere una ricostruzione contabile attendibile, adottando quale saldo iniziale quello figurante nelle scritture contabili della banca;
- con riferimento al conto corrente n. 122564, ha, dunque:
-ricalcolato e applicato gli interessi entro fido al saggio pattuito nel contratto del 29.7.2013 e mantenuto per gli interessi oltre fido il tasso applicato dalla banca sempre che pari o inferiore alla misura pattuita;
4 -mantenuto gli interessi applicati dalla banca nel periodo oggetto di raccordo (luglio 2016);
-espunto gli oneri non convenuti;
-ridotto il corrispettivo per l'indennità creditizia e la commissione di istruttoria veloce entro gli importi pattuiti rispettivamente nel contratto del 29.7.2013 e in quello del 25.5.2009;
-mantenuto, come convenuto, le operazioni alla data di valuta;
-escluso la capitalizzazione in conformità a quanto disposto dall'art. 120 t.u.b. come novellato dall'art. 1 co. 629, l. 147/2013 (“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono
produrre interessi ulteriore che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono
calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”);
- con riguardo al rapporto di conto anticipi n. 156415 ha:
-ricalcolato gli interessi girocontati trimestralmente sul conto corrente ordinario al saggio pattuito nel contratto del 12.6.2014, addebitandoli poi sul conto anticipi in assenza di pattuizione istitutiva di un collegamento operativo tra i due rapporti;
-mantenuto, come convenuto, le operazioni alla data di valuta e calcolato il corrispettivo per l'indennità creditizia al tasso pattuito;
- escluso la capitalizzazione in conformità all'art. 120 t.u.b. come novellato dall'art. 1 co. 629
della L. n. 147/2013;
- ritenuto superfluo esperire indagini riguardo all'eccezione prescrizione in considerazione del fatto che il ricalcolo dei saldi muove dal 1.1.2015;
5 - ha rigettato sia la domanda di ripetizione dell'indebito, difettando la dimostrazione di pagamenti effettuati dalla correntista in favore della banca, sia la domanda risarcitoria per le poste debitorie illegittimamente applicate dall'istituto di credito, per essersi gli attori limitati ad allegare la riduzione di liquidità di cassa senza offrire elementi di supporto probatorio documentale, sia, in ultimo, la domanda di risarcimento per l'illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, essendo stata sostanzialmente confermata l'esposizione debitoria della correntista;
- ha rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni, recando queste la sottoscrizione dei garanti, la data di conclusione del contratto, l'esplicita indicazione del limite dell'esposizione garantita;
- ha ritenuto non integrati i presupposti di cui all'art. 1956 c.c. per la liberazione dei fideiussori in difetto di prova sia del deterioramento della situazione patrimoniale della società, sia della condizione di inconsapevolezza dei fideiussori, dovendo peraltro ritenersi presunta per Pt_2
legale rappresentante della società, la conoscenza delle condizioni economiche della
[...]
correntista;
- ha infine compensato le spese di lite tra la società attrice e la banca nella misura della metà,
condannando quest'ultima al pagamento della restante parte, e compensato interamente le spese tra le altre parti.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
hanno proposto appello avverso la pronuncia, dolendosi: Parte_5
6 I) dell'utilizzo, ai fini del ricalcolo, del saldo iniziale -a debito- risultante dal primo della serie continua di estratti conto prodotti in atti (I trimestre 2015) in luogo del saldo pari a zero,
nonostante l'istituto di credito avesse disatteso l'ordine del Tribunale di esibizione degli estratti conto mancanti, violando così anche i principi di correttezza e buona fede che sovrintendono alla fase di esecuzione del contratto. Denunziano la contraddittorietà della pronuncia di primo grado che, pur riconoscendo che la correntista che agisce per l'accertamento negativo del credito può avvalersi, al fine di adempiere al proprio onere probatorio, dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., tuttavia riversa sulla correntista le conseguenze della mancata ottemperanza della banca all'ordine di esibizione;
II) del rigetto della domanda risarcitoria;
III) del mancato accertamento della nullità dei contratti di fideiussione, neppure prodotti in giudizio dalla banca, essendo state piuttosto riversate in atti delle lettere di rinegoziazione delle fideiussioni prive di data certa, e, in ogni caso, dei presupposti fondanti l'eccezione di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c.. Sottolineano, a tele ultimo riguardo, che il
Tribunale avrebbe motivato il rigetto riferendosi alla sola posizione di senza Parte_2
soffermarsi su quella degli altri fideiussori, inconsapevoli, in quanto estranei alla società, delle difficoltà economiche in cui questa versava.
Si è costituita in giudizio società incorporante Controparte_1 Controparte_5
, opponendosi all'accoglimento del gravame.
[...]
7 Occorre dare atto preliminarmente che, ai sensi dell'art. 329 comma 2 c.c., in mancanza di impugnazione espressa, si è formato il giudicato interno sui capi della pronuncia di primo grado con i quali sono state respinte le domande di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno per la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Nel merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. si declina nel senso di gravare la parte che propone la domanda giudiziale dell'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto, così che ove, come nel caso in esame, sia il correntista ad assumere l'iniziativa giudiziale per richiedere la rideterminazione del saldo, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida
causa debendi. In particolare, laddove l'illeceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; Cass.
civ., sez. VI, 03/08/2022, n. 24095; Cass. civ., 2/5/2019, n. 11543; Cass. civ., 28/11/2018, n.
30822; Cass. civ., 23/10/2017 n. 24948). Indiscusso l'onere probatorio del correntista, quel che occorre accertare è se gli attori in primo grado vi abbiano diligentemente assolto.
Ebbene, consta dalla documentazione in atti che per sostenere in giudizio la domanda che si accingevano a proporre, gli attori hanno fatto ricorso agli strumenti approntati dalla
8 legislazione bancaria. Con lettera raccomandata del 23.5.2017-22.6.2017, la società
correntista ha, infatti, avanzato alla banca istanza ex art. 119, comma 4 t.u.b. per la consegna:
- dei contratti di apertura del conto corrente n. 2383/122564 e di conto anticipi n.
2380/156415;
- delle eventuali convenzioni successive alle originarie;
- “
4. degli estratti conto completi di scalare del c/c ordinario 2383/122564 dalla data di
apertura al 31/12/2004, l'estratto c/scalare di giugno 2006, l'estratto c/scalare di marzo,
giugno e dicembre 2007, l'estratto c/scalare di giugno 2009, l'estratto c/scalare di settembre
2010, l'estratto c/scalare di giugno 2009, l'estratto c/scalare di settembre 2010, l'estratto
c/ordinario e scalare di marzo 2011, l'estratto c/ordinario e scalare di , settembre e Per_2
dicembre dell'anno 2010, l'estratto c/scalare e ordinario di marzo e giugno 2013, l'estratto
c/scalare e ordinario di settembre e dicembre dell'anno 2014, l'estratto c/scalare e ordinario
di dicembre 2016; 5. Estratti conto completi di scalare del c/c anticipi 2380/156415 di giugno
e dicembre 2009, dicembre 2010, tutti gli estratti c/ordinari e scalari dell'anno 2011, estratti
c/ordinari e scalari di marzo e giugno 2012, estratti c/ordinari e scalari di marzo, giugno e
dicembre 2013, tutti gli estratti c/ordinari e scalari dell'anno 2014” (doc. n. 25, fascicolo di parte appellante).
Ricevuta l'istanza, l'istituto di credito vi ha ottemperato mettendo a disposizione della correntista la documentazione richiesta, invitandola in ragione del volume a ritirarla direttamente presso i propri uffici (doc. n. 17, fascicolo di parte appellata). Gli attori non
9 hanno proceduto al ritiro e hanno depositato in giudizio solo alcuni degli estratti conto dei due rapporti (peraltro, in parte illeggibili e incompleti). Hanno invece omesso del tutto il deposito dei contratti, deducendo, di non ricordare di averne mai sottoscritto alcuno (pagg. 3
e 4 dell'atto di citazione).
La banca, d'altra parte, nel costituirsi in giudizio ha prodotto i documenti contrattuali succedutisi nel corso dei due rapporti bancari, ma non gli estratti conto mancanti.
L'omesso deposito degli estratti conti, indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto e per escludere dal saldo progressivo le poste indebitamente applicate dalla banca non può che imputarsi all'inerzia della correntista, che, dunque, in ossequio alle previsioni dell'art. 2697 c.c., patisce le conseguenze della propria condotta inottemperante.
Non può assegnarsi rilievo, in senso contrario all'inosservanza della banca all'ordine di esibizione impartito dal Tribunale ai sensi dell'rt. 210 c.p.c.. Quando è stato introdotto il giudizio, infatti, gli estratti conto mancanti erano già nella disponibilità degli attori ed era loro preciso onere produrli a sostegno della domanda proposta.
La lacuna documentale è, dunque, imputabile solamente agli appellanti.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze
10 delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, 27/12/2022, n. 37800; Cass. civ., sez. I, 28/11/2018,
n. 30822; Cass. civ., sez. I, 02/05/2019, n. 11543).
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, constatata la frammentarietà degli estratti conto in atti, ha rappresentato l'impossibilità di procedere alla ricostruzione per intero dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi evidenziando che “le operazioni di raccordo da
effettuare dalla data di produzione dei primi estratti conto in atti (2005 per il conto corrente
e 2008 per il conto anticipi) sarebbero talmente tante da rendere la ricostruzione non
attendibile e coerente” (richiesta chiarimenti depositata il 19.3.2019).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha considerato quale saldo iniziale ai fini del ricalcolo per entrambi i rapporti quello, negativo, risultante dagli estratti conto relativi al I trimestre
2015.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Non può, invero, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno asseritamente sofferto per l'addebito da parte dell'istituto di credito di costi illegittimi nell'ambito dei rapporti intrattenuti.
11 Una simile condotta, invero, fa insorgere nel correntista il diritto a ripetere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., quanto indebitamente corrisposto, tutela cumulabile a quella risarcitoria solamente a fronte della prova del danno sofferto in ragione del comportamento contra jus della controparte contrattuale, nonché del suo ammontare.
Ebbene, nel caso in esame, gli appellanti si sono limitati a dedurre genericamente di aver subito una riduzione di liquidità e dunque una contrazione reddituale, senza tuttavia fornire alcuna prova di tali fatti.
Neppure il terzo motivo di gravame è meritevole di accoglimento.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, l'art. 1937 c.c., ai sensi del quale “la volontà
di prestare fideiussione deve essere espressa”, “si interpreta nel senso che non è necessaria
la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in
modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche
con presunzioni” (Cass. civ. sez. III, 23/12/2024, 23/12/2024, n. 34239; Cass. civ., sez. I,
24/2/2016 n. 3628, Cass. civ., sez. III, 7/3/2014 n. 5417, nonché già Cass. civ., sez. III,
17/10/1992, n. 11413).
Non occorre, dunque, la produzione del documento contrattuale ove la prestazione della garanzia fideiussoria e i termini entro i quali essa è stata concessa possano evincersi da altri elementi. Nel caso in esame, l'istituto di credito ha prodotto le lettere sottoscritte il 12.6.2006
da e contenenti Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
l'indicazione dell'importo massimo garantito -fissato in € 98.500,00- per le fideiussioni
12 omnibus già in precedenza prestate (“con riferimento alla fidejussione da me/noi prestata in
data 18/05/2001 a garanzia delle obbligazioni contratte e da contrarre nei Vostri confronti
da (…) vi comunico/comunichiamo che dalla garanzia si intende da Parte_1
me/noi prestata fino alla concorrenza dell'importo di € 98.500,00 (…)” (doc. n. 16, fascicolo di parte appellata).
Dalle lettere del 2006 emerge, dunque, chiaramente la volontà di mantenere fermi gli impegni già assunti dai fideiussori nell'anno 2001, quado il contratto di fideiussione era stato concluso.
La determinazione di un nuovo importo massimo garantito si accompagna, infatti, alla dichiarazione espressa di non voler novare gli impegni già assunti, confermando la permanenza del vincolo originario (“il presente atto non produce alcun effetto novativo in
ordine agli impegni da me/noi a suo tempo assunti e che pertanto restano fermi di tutti i patti
e le condizioni di cui alla predetta fideiussione”). Non può dunque dubitarsi dell'esistenza e della validità dei contratti di fideiussione stipulati dagli appellanti nel 2001, rilevando la mancanza del documento contrattuale unicamente ai fini dell'applicazione della disciplina legale di cui agli artt. 1936 c.c. e seguenti, in luogo di eventuali pattuizioni derogatorie che le parti avessero convenuto per iscritto.
Va, infine, rigettata anche l'eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c..
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di fideiussione per
le obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore
è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle
13 sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito
oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle
condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello
soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del
debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è
onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c.
dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma (sentenza 23 maggio 2005,
n. 10870).” (Cass. civ., sez. III, 3/11/2021, n. 31313; v. anche Cass. civ., sez. III, 13/03/2024,
n. 6685).
I fideiussori hanno dedotto a sostegno dell'eccezione di liberazione che la banca avrebbe continuato a concedere credito alla correntista omettendo qualsiasi valutazione in ordine alle condizioni economiche di e alla sua capacità di onorare i propri debiti Parte_1
(pag. 16 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio). Tali allegazioni in punto di fatto,
neppure del tutto coincidenti con i presupposti elencati dall'art. 1956 c.c. per la liberazione del fideiussore, nulla attestano riguardo alla conoscenza in capo alla banca del deterioramento delle condizioni economiche della correntista né alla concessione di credito pur a fronte di tale sopravvenienza.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c. di tutti i fideiussori, rigetto corroborato, quanto a legale rappresentante della Parte_2
14 società oltre che fideiussore, dall'impredicibilità di una sua condizione soggettiva di mancata conoscenza delle condizioni economiche della società.
Conclusivamente, dunque, il gravame deve essere rigettato.
In ossequio aa canone della soccombenza, le spese del giudizio di appello liquidate, in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, in € 9.300,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 4.500,00 per la fase decisionale, oltre ancora c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie, devono essere poste, sotto il vincolo della solidarietà, in capo agli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e con atto di citazione notificato il 21.9.2020 Parte_4 Parte_5 Parte_3
a avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2176 del 10.7.2020; Controparte_6
condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
e sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in Parte_5 Parte_3
favore di elle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.300,00, Controparte_1
così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
15 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 27 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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