Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando ------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Manuela Saracino ----------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca ------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
con Parte_1 sede in Roma, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n. 108, presso l'Avvocatura
Distrettuale ; PT
-Appellante-
E
(Foggia – 31.8.1989), rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Andrea Dibitonto, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Dante n. 33, presso lo studio dell'Avv. Mariantonietta Zingrillo;
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso depositato l'11.4.2012, adiva il Tribunale del Controparte_1 lavoro di Foggia sostenendo: 1) di aver prestato attività lavorativa come operaia agricola a tempo determinato nell'anno 2010 per 113 giornate, con mansioni proprie della 2 Area
2 Livello del CCPL degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Foggia del
22.9.2009 e per n. 17 giornate come operaia a tempo determinato nel settore industria;
2) di aver presentato domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola e gli ANF, ricevendo solo l'importo di €1.060,42 per n. 52 giornate, in luogo dell'importo di
€ 3.506,16 per le 130 giornate lavorate. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento, in proprio favore, PT della somma di € 2.445,74, a titolo di differenza tra l'indennità di disoccupazione agricola e gli ANF spettanti e quelli corrisposti, relativi all'anno 2010, maggiorata degli interessi legali.
L' rimaneva contumace. PT
1.2. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 13.7.2021, accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, in favore della ricorrente, della PT somma di €2.445,74, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nonché al pagamento delle spese di lite.
1
2.1. Con ricorso del 10.1.2022 l' proponeva appello chiedendo, per i motivi PT che di seguito si riepilogano e si valutano, che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda formulata dalla ricorrente in prime cure. resisteva, eccependo l'inammissibilità della produzione Controparte_1 documentale dell'appellante a mente dell'art 437 c.p.c. e concludendo, perciò, per il rigetto dell'impugnazione.
2.2. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. L' censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto la PT domanda di condanna dell'Istituto al pagamento della indennità di disoccupazione agricola e degli ANF, per avere ritenuto la sussistenza del requisito contributivo e assicurativo.
Sostiene l'Istituto appellante che la risultava originariamente CP_1 denunciata come dipendente agricola per l'anno 2010 dalla ditta San Pietro
s.r.l. per 35 giornate e della ditta Spazio Verde per 78 giornate.
Tuttavia, con verbale ispettivo del 20.6.2011, elevato nei confronti della ditta
Spazio Verde, le giornate iscritte in favore della ricorrente come agricole venivano disconosciute e inserite nella gestione dei lavoratori non agricoli.
Detto disconoscimento veniva notificato mediante l'inserimento nell'elenco di variazione del 2012 del Comune di residenza della , pubblicato dal CP_1
15.9.2012 al 25.10.2012.
3.2. Pertanto, secondo l' , in mancanza del requisito di iscrizione per PT complessive 113 giornate, non potevano essere riconosciute in favore della ricorrente le ulteriori differenze economiche richieste.
*****
4.1. L'appello è fondato e va accolto.
4.2. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, proposta dalla ex art. 437 CP_1
c.p.c., di inammissibilità della documentazione prodotta in appello dall' , PT rimasto contumace in primo grado.
È utile evidenziare che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 16 febbraio 2016, n. 2951, “la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Costituendosi tardivamente il contumace deve pag. 2/8 accettare il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, ma potrà assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi la cui prova gravi sulla controparte.” “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato”. (cfr. Cass. n. 24885 del 21/11/2014) “Nel rito del lavoro, il convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell'atto di appello contestare la fondatezza della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 cod. proc. civ. La previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato, e, dall'altro, non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento - e, quindi, anche nel giudizio di appello - tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio che possano incidere sul rapporto controverso” (cfr. Cass. n. 25281 del 01/12/2009). Con riferimento all'analogo testo dell'art. 345, 3° comma, c.p.c. anteriore all'inasprimento della preclusione probatoria apportato nel rito ordinario dalla novella del 2012 (art. 54, 1° comma, lett. “b”, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134), “la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo” (Cass. n. 12574 del 10.5.2019).
Cass. 15.05.2018, n. 11845 ha precisato che: contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi pag. 3/8 dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado>>.
E ancora “In sede di legittimità è stato affermato che, nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per
"indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr. Cass.
n. 1333 del 2012).” (cfr. Cass. n. 26257 del 2021).
4.3. Ciò posto, nella presente controversia l' , a seguito dell'eccezione della PT
, relativa al deposito di documenti difformi dal secondo elenco di CP_1 variazione del 2012 del Comune di Carapelle, notificato mediante la pubblicazione telematica sul sito ufficiale dell' , chiedeva termine per il PT deposito della documentazione corretta, depositando, il 13.11.2023, l'estratto conto previdenziale della e l'estratto conto assicurativo agricolo nella CP_1 versione storica e deducendo che, a conferma della cancellazione delle giornate prestate dalla ricorrente alle dipendenze della ditta Spazio Verde, pendeva un procedimento davanti al Tribunale di Foggia, recante RG n. 7444/2022, avverso l'indicata cancellazione.
4.4. Successivamente, il 13.11.2024, l' depositava la sentenza n. 1969/2024 PT emessa dal Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio RG
n. 7444/2022.
4.5. Ebbene, ritiene la Corte che tali documenti devono considerarsi indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi della controversia e che trattandosi di prove aventi il carattere della decisività – nel senso di potere da sole determinare l'esito della lite –
l'acquisizione è consentita alla stregua del parametro della indispensabilità di cui all'art. 437, 2° co., c.p.c.
*****
5.1. Passando alla disamina del merito, occorre premettere che l'art. 32 della l. 29.4.1949 n. 264, come modificato dall'art. 1 del d.p.r.
3.12.1970 n. 1049, testualmente recita:
pag. 4/8 “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri ”.
Da ciò consegue che i fatti costitutivi della domanda sono, anzitutto, quelli che stanno a fondamento del diritto alla corresponsione del trattamento di disoccupazione agricola e, cioè: 1) l'essere operai agricoli subordinati;
2) l'essere iscritti negli elenchi anagrafici (di cui all'art. 12 r.d. n. 1949/40) dell'anno cui si riferisce la domanda per il numero minimo di giornate richiesto per legge;
3)
l'aver maturato i requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione, cioè un'anzianità d'iscrizione nei suddetti elenchi di almeno due anni e un accredito contributivo di almeno 102 contributi giornalieri complessivi nell'anno cui si riferisce la domanda e in quello precedente.
Ha diritto quindi all'indennità di disoccupazione agricola il lavoratore agricolo, iscritto negli elenchi nominativi nell'anno cui si riferisce la prestazione, il quale può vantare due anni di assicurazione e un minimo di
102 contributi giornalieri nel biennio (calcolato tenendo presente l'anno per il quale è richiesta l'indennità e l'anno precedente).
5.2. L'ANF spetta, invece, per intero, al lavoratore agricolo a tempo determinato iscritto negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate e in relazione alle giornate effettivamente lavorate o per quelle di disoccupazione indennizzate coperte da contribuzione figurativa in caso di iscrizione per meno di 101 giornate.
L'assegno al nucleo familiare è stato istituito con l'art. 2 del D.L. 13 marzo
1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n.153. Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
È, dunque, una prestazione finalizzata ad eliminare, o a ridurre, l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di una attività lavorativa.
5.3. In merito alla questione per cui è causa è intervenuta la Suprema Corte a
Sezioni Unite, la quale ha affermato il principio secondo cui: “Deve rilevarsi che, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero pag. 5/8 minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio” (così Cass., S.U., 26.10.00 n. 1133).
Successivamente, sulla stessa linea, (Cass., sez. lav., 20-03-2001, n. 3975) è stato affermato che “nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato nell'agricoltura, l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni (o il possesso del c.d. certificato sostitutivo) - oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative - può spiegare efficacia probatoria riguardo al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, senza tuttavia che tale certificazione integri una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di cui all'art. 2700 c.c.) o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio;
ne consegue che in caso di allegazione da parte dell'ente previdenziale di prove contrarie, anche se costituite dalle risultanze di accertamenti ispettivi (i quali, costituendo attestazioni di fatti provenienti dalla
p.a., fruiscono del medesimo regime probatorio applicabile agli elenchi), il giudice deve comparare e apprezzare prudentemente tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa, ivi compresa l'eventuale esistenza di vincoli di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro.” (v. pure Cass.,
5 giugno 2003, n.9004).
5.4. Con riferimento alla ripartizione degli oneri probatori, la Cassazione
(sentenza 15 gennaio 2004 n. 506) ha statuito che “Nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali previste a favore dei braccianti agricoli, l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al r.d.
24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni può assumere valore di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
La certificazione in merito alla iscrizione in detti elenchi non integra peraltro una prova legale né è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio, con la conseguenza che, in caso di allegazione da parte dell'ente previdenziale di elementi probatori la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quali i verbali di accertamenti ispettivi o la sussistenza di un rapporto di parentela, affinità o coniugio tra le parti del rapporto (pur in difetto di convivenza), il giudice deve comparare e apprezzare prudentemente tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa”; nello stesso senso, v. Cassazione civile sez. lav. 24 giugno 1999 n. 6491, secondo cui “Nel giudizio promosso da lavoratrice, iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli tenuti dallo Scau pag. 6/8 (servizio contributi agricoli unificati), contro l' per far valere il suo diritto PT all'indennità di maternità, l'Istituto assicuratore può far valere, ai fini della sua disapplicazione, l'illegittimità dell'atto relativo all'iscrizione della lavoratrice negli elenchi suindicati, dovuta all'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato alla base dell'iscrizione, senza che sia necessario integrare il Per_ contraddittorio nei confronti dello , ma ha l'onere di provare l'asserita inesistenza del rapporto di lavoro subordinato”.
5.5. Alla luce di tali arresti giurisprudenziali, pertanto, il lavoratore ha l'onere di dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli da almeno due anni e deve provare il reale accredito contributivo per l'anno cui si riferisce la domanda.
5.6. Tanto premesso, è evidente che la sussistenza del requisito contributivo per l'anno 2010 costituisce un presupposto indispensabile per il positivo vaglio della pretesa attorea, in quanto grava sull'attore l'onere di allegare specificamente e provare il presupposto della prestazione di cui assume la non completa erogazione.
5.7. E, invero, l' ha depositato la sentenza n. 1969/2024, emessa dal PT
Tribunale del lavoro di Foggia il 19.6.2024, dalla quale emerge che la , CP_1 che aveva chiesto che venisse accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola “Società Cooperativa Agricola Spazio Verde”, anche ai fini contributivi e previdenziali, per n. 78 giornate lavorate nell'anno 2010, nonché che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad essere iscritta “negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di Carapelle per l'anno 2010 per n. 78 giornate, per un totale complessivo di n. 113 giornate effettivamente lavorate nel predetto anno 2010, anche ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative…”, all'udienza del 5.6.2024, ha rinunciato agli atti e all'azione e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, il Tribunale di Foggia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, sottolineando che “equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.” (Cfr. pag. 2 sentenza n. 1969/2024, emessa dal Tribunale del lavoro di Foggia il
19.6.2024).
5.8. È evidente, allora, che non ricorre il presupposto imprescindibile della iscrizione nei più volte menzionati elenchi nell'anno 2010 per il numero di giornate indicato nel presente giudizio (113 giornate), per ottenere il riconoscimento degli importi domandati a titolo di differenza sulle prestazioni previdenziali richieste.
*****
6.1. In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea va rigettata.
6.2. Così riformata la sentenza di primo grado, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere regolate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il 10.1.2022, avverso la sentenza PT resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 13.7.2021, nei confronti di
[...]
così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della CP_1 sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea;
nulla per le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bari il 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. Estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 8/8