Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2023
N. SENT. 629/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- nata a [...] il [...], c. f. Parte_1
, con domicilio in via Fiume n. 40, 71121 IA - assistita e C.F._1 difesa dall'avv. MARCO DIBITONTO - c. f. -; C.F._2
-appellante- E
- c. f. , con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio in via Melo n. 97, 70121 Bari - assistito e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI - c. f. -; C.F._3
-appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1495 in data 21 aprile 2023 il Tribunale del lavoro di IA accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla ricorrente indicata in epigrafe – la quale aveva dedotto di essere stata dipendente a tempo determinato del
[...]
in qualità di docente non di ruolo del CCNL Comparto Scuola per Controparte_1 periodi continuativi non inferiori a 180 giorni ai sensi dell'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999 (e precisamente: nell'a. s. 2020/2021 dal 12 novembre 2020 al 30 giugno 2021 e nell'a. s. 2021/2022 dal 4 settembre 2021 al 30 giugno 2022) lamentando di non aver fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 – e per l'effetto: I) dichiarava il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
II) condannava il CP_2 all'accredito della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica a generarsi, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022; III) rigettava nel resto il ricorso;
IV) compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevato che nella specie non era stato provato nulla che potesse giustificare il diverso trattamento dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato a fronte di una comune esigenza
1
di conseguenza, il primo Giudice dichiarava il diritto della ricorrente a fruire della complessiva somma di 500,00 euro limitatamente all'a. s. 2021/2022, perché riconoscere l'accredito correlato anche all'a. s. 2020/2021 avrebbe comportato una discriminazione “alla rovescia” in danno dei docenti di ruolo, e quantificava il bonus in euro 500,00 quale somma indicata al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni di interessi legali e rivalutazione monetaria. Infine, il Tribunale riteneva che le spese di lite dovessero essere compensate per intero, stante l'assoluta novità delle questioni trattate, sulle quali si erano registrate pronunce di merito di segno parzialmente difforme. 2. Con ricorso del 6 ottobre 2023 ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado. Il ha resistito al gravame con apposita memoria. Controparte_1
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 19 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata laddove, accogliendo parzialmente la domanda, ha riconosciuto il suo diritto a beneficiare della carta elettronica esclusivamente in relazione all'a. s. 2021/2022 escludendo l'accredito per l'a. s. 2020/2021, osservando come la limitazione della fruizione del beneficio economico della carta del docente sulla base di una sorta di “decadenza ontologica” dal diritto si risolva nell'imposizione di una vera e propria causa estintiva di un diritto espressamente attribuito per legge, al di fuori di qualsiasi previsione normativa al riguardo. 4.1. Il motivo è da ritenersi fondato per le ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti relativi a controversie sovrapponibili a quella in esame (cfr., tra le tante, C.d.A. Bari, sent. n. 1385/2024, n. 518/2024 e n. 521/2024), che questo Collegio condivide e fa proprie. In materia di riconoscimento del diritto dei docenti precari alla fruizione della c.d.
“carta docente” ex art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, la Corte aderisce ai principi interpretativi affermati dalla Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. nella sentenza n. 29961 depositata il 27 ottobre 2023, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Il contenuto essenziale della citata sentenza può essere sintetizzato nei seguenti termini:
2 1) la carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124 del 1999, oppure incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta del docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché attribuendo al docente una somma liquida gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è dunque soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la carta “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente;
si tratta di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro;
il pregiudizio “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe
3 spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999 dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. del 28 novembre 2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità per i docenti “precari” di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda, e comunque di rivendicare in sede giudiziaria il diritto in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, conseguente all'applicazione diretta – previa disapplicazione del diritto interno confliggente – della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'accordo- quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato:
“ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa”; b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della carta del docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 4.2. Nessuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile. Non convince, infatti, l'interpretazione di certa giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio – secondo la previsione di legge – è connesso al singolo anno scolastico ma può essere fruito entro l'anno successivo lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che il riconoscimento di plurime annualità comporterebbe una discriminazione “alla rovescia” in danno dei docenti di ruolo. La Cassazione ha piuttosto affermato che in tali ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo” per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla C.G.U.E.
4 E, invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del d.P.C.M. del 28 giugno 2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale (circostanza nella specie del tutto pacifica). Di ciò, del resto, è consapevole lo stesso , il quale si è costituito richiamando CP_1 esplicitamente gli insegnamenti di Cass. n. 29961 del 2023 – in cui si afferma che l'unica preclusione alla richiesta di riconoscimento delle annualità pregresse è data dalla prescrizione quinquennale – e dichiarando, dunque, di non contestare in parte qua l'impugnazione proposta dalla docente. 4.3. Piuttosto, il obietta che il beneficio in questione non spetterebbe se non CP_1 per gli incarichi a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche a condizione che siano “su orario completo”, perché altrimenti si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia” in danno del docente assunto a tempo indeterminato. Premesso che nella specie dagli atti di causa risulta che nell'anno scolastico cui afferisce l'impugnazione (2020- 2021) l'appellante ha lavorato sulla base di una serie di contratti a tempo determinato succedutisi senza soluzione di continuità dal 12 novembre 2020 al 30 giugno 2021 in relazione allo stesso Istituto Scolastico, con orario di lavoro articolato in nove ore settimanali, la tesi sostenuta dal non può CP_1 essere condivisa. Con la più volte richiamata sentenza n. 29961 del 2023 la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “6) …l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Appare evidente, dunque, come il riferimento alla “annualità” della didattica – intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche – sia presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena con l'esclusione di qualunque computo per giorni ovvero in rapporto all'orario settimanale osservato dal docente. Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961 cit. atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19
5 ottobre 2016 al 30 giugno 2017 e dal 23 ottobre 2017 al 31 agosto 2018, e tali periodi vengono qualificati come “annualità” didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”); b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità mediante fictio iuris di tale
“annualità” al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297 del 1994), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999; c) nella circostanza che la carta spetta anche ai lavoratori part time senza computo di giorni ed ore, come si desume dai decreti attuativi sopra richiamati (l'art. 2, comma 1, del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 sancisce che «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile» e, analogamente, l'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 stabilisce che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari»; sicché diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori (assunti a tempo determinato o indeterminato) a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto [come pure confermato dal , il quale nella CP_1
Circolare Ministeriale 23 maggio 1980, n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di sei ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche- didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca del docente part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno]; d) ancora, nella circostanza che il recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L. n. 69 del 2023 confermerebbe il riferimento annuale, estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile» senza ulteriori distinguo;
e) infine, nella valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la carta al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo.
6 Né potrebbero avanzarsi dubbi sulla spettanza della carta in ragione dell'espletamento, da parte della docente, di supplenze brevi succedutesi senza soluzione di continuità. Al riguardo giova premettere che la Prima Presidente della Corte di Cassazione - nel dichiarare inammissibile, con decreto del 19 marzo 2024, la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione in relazione ad alcune questioni inerenti il diritto a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tra cui specificamente le c.d. supplenze brevi stipulate, in determinate condizioni, al di fuori dei presupposti normativi sopra indicati - ha fornito coordinate chiarificatrici che questa Corte ritiene pienamente condivisibili. Anzitutto, è stata ribadita la differenza strutturale e fisiologica tra le supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999 e quelle dei commi precedenti, richiamandosi l'orientamento avallato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2016, n. 22552 al fine di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE. Già in tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la Suprema Corte ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi, stabilendo (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, della L. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi… salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, CP_1 quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con CP_3 riguardo alla stessa cattedra)”. Componendo questi principi con quelli già enunciati nella sentenza della S.C. n.
29961/2023 si ricavano – e sono stati espressamente ribaditi dalla Prima Presidente della Cassazione – criteri orientativi univoci per dirimere le ulteriori questioni controverse, quale quella delle supplenze temporanee. È stato invero ribadito che la spettanza della carta anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche si giustifica “in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica”, giacché “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
7 che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo
“devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La necessità di rimuovere la discriminazione subita s'impone, pertanto, perché sulla base di precisi parametri normativi si può riscontrare una prestazione pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo nel caso di docenti precari titolari di
“supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Per contro, nella ricerca di “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, è stata esclusa l'idoneità di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, poiché “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”. Su questo crinale di indagine - come sopra evidenziato e, per l'appunto, valorizzato dalla Prima Presidente – “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. Alla stregua di queste premesse ermeneutiche, il decreto di inammissibilità del rinvio pregiudiziale ha tracciato una netta linea di confine, sviluppando quanto evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023: “
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione
8 della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”. Con la conseguenza che per tali tipologie di incarico può ravvisarsi una situazione comparabile sulla base del contesto normativo di riferimento e che, in assenza di un'effettiva discriminazione – nozione che postula, per l'appunto, la possibilità di assimilare situazioni regolate in modo differente – non si può disapplicare la normativa interna e attribuire a fronte di supplenze temporanee, anche qualora protrattesi per più di 180 giorni nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, il beneficio richiesto dalla docente. In definitiva, “Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio, non sussistendo una effettiva discriminazione” (cfr. punto 8.3 del decreto presidenziale del 19 marzo 2024). 4.4. Tanto premesso, secondo questa Corte una corretta opzione ermeneutica può allora condurre alla conclusione secondo la quale integra una minima prospettiva
“annuale” della didattica l'incarico temporaneo che sia conferito entro il 31 dicembre e sia destinato a protrarsi fino al 30 giugno di ciascun anno, ossia fino al termine delle attività didattiche, e che abbia una durata continuativa sulla stessa cattedra di insegnamento presso lo stesso istituto (ancorché attraverso distinti contratti succedutisi ininterrottamente a copertura dell'intero arco temporale) di almeno 180 giorni;
con la precisazione che il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (quali quelle sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura minima idonea ad assicurare la soglia di rilevanza della supplenza. Entro tali coordinate ermeneutiche una tale didattica può ritenersi “annuale” nel senso precisato dalla Suprema Corte, ed in tal guisa equiparabile a quelle derivanti dalle supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999.
4.5. Nel caso in esame la supplenza temporanea per l'anno scolastico 2020/2021 conferita alla rientra in tale equiparazione, avendo avuto termine il 30 giugno, Pt_1 essendo stata conferita entro il 31 dicembre ed essendosi protratta oltre i 180 giorni, sicché possono ritenersi sussistenti analoghe “condizioni di impiego” rispetto ai contratti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999.
5. L'accoglimento del primo motivo di gravame determina l'assorbimento del secondo, a mezzo del quale l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha integralmente compensato le spese, dal momento che per effetto della parziale riforma della sentenza di primo grado il giudice d'appello è comunque tenuto a regolamentare d'ufficio le spese di ambo i gradi in considerazione dell'esito complessivo della lite (cfr., tra le tante, Cass. n. 14916 del 2020).
9 6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello va accolto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il va condannato CP_1 all'accredito della somma complessiva di 1.000,00 euro sulla carta elettronica a generarsi in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Resta assorbita ogni altra questione.
7. Tenuto conto dell'esito finale della lite appare equo disporre la compensazione tra le parti di metà delle spese processuali dei due gradi del giudizio e porre la metà residua a carico del , parte sostanzialmente soccombente, considerato che CP_1
l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è sopravvenuto soltanto nel corso del giudizio. La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è operata applicando i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 (modificate da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale in concreto espletata. A tale riguardo la Corte evidenzia la spettanza, per il giudizio di appello, di una maggiorazione delle spese di lite in misura del 10% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 6 ottobre Parte_1
2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di IA in data 21 aprile 2023, nei confronti del così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il all'accredito in favore dell'appellante della somma complessiva CP_1 di 1.000,00 euro sulla carta elettronica a generarsi in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- condanna il al pagamento in favore dell'appellante della metà delle spese CP_1 processuali dei due gradi del giudizio, che liquida nell'intero in 500,00 euro per il giudizio di primo grado e 550,00 euro per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese processuali tra le parti nella metà residua.
Così deciso in Bari, il 19 maggio 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
10