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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/07/2024, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1988/2016 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado indicato in epigrafe promosso da:
cf rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Parte_1 P.IVA_1
Torchio ed Edoardo Truppa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Edoardo
Truppa a La Spezia Via Vittorio Veneto n. 113,
-attore-
Contro
, cf rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lo Controparte_1 P.IVA_2
Giudice ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Viale Italia n.
211,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore come in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“
1. Accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle
domande svolte nel presente giudizio dalla nei confronti del Parte_1 CP_2
[...
[...] [
per i motivi indicati in atti ed in particolare stante l'intervenuta espropriazione da
[...]
parte dell'ente convenuto in data 18.11.2020 (Determinazione 229 del ) - Controparte_1
18.12.2020 (Determinazione 253 del Comune in rettifica) di tutti i beni di proprietà CP_1
della società attrice indicati nell'atto di citazione e individuati catastalmente nei suddetti atti di
esproprio come segue:
Catasto Terreni Comune di : CP_1
-Foglio 6 mappale 958 mq. 322 – Qualità/Classe Pasc - Cespug U
-Foglio 6 mappale 960 mq. 490 – Qualità/Classe Bosco Alto
-Foglio 6 mappale 1261 mq. 7 – Qualità/Classe Bosco Alto
2. Condannare il , in persona del Sindaco p.t., a rifondere alla Controparte_1 Parte_1
le spese e i compensi di lite, oltre accessori di legge, nella misura complessiva di
[...]
euro 28.178,08 come da nota spese depositata predisposta sulla base del valore di causa
accertato dalla cancelleria di questo Tribunale, nonché sulla base della perizia depositata
nella causa RG 292/2022 Corte d'Appello di Genova che ha determinato il valore dell'area in
euro € 111.465.98 e/o in quelle altre somme maggiori e minori meglio viste e ritenute”.
*Per il convenuto come in foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_1
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del
procedimento in epigrafe per difetto d'interesse ad agire da parte di , Parte_1
essendo venuto meno il presupposto della domanda da lei proposta.
In punto di spese, da valutarsi avendo riguardo:
-alla “c.d soccombenza virtuale” rispetto alle domanda oggetto di giudizio e investite dalla c.d.
cessazione della materia del contendere;
-nonché alla condotta processuale delle parti:
in via principale, rigettare la domanda di liquidazione spese così come avanzata da parte
attrice, avendo a oggetto spese chiaramente non dovute, e/o non provate, e/o comunque
2 rese superflue per effetto di condotta contraria ai principi di cui all'art. 88 cpc e, pertanto,
valutabile ex art 92, I comma, cpc, e/o quantificate su uno scaglione di valore errato per
eccesso, con compensazione integrale delle spese di lite.
In mero subordine, si domanda la significativa riduzione delle stesse, avendo riguardo a
quanto già osservato”.
***
Premesso
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia il Parte_1
e . Controparte_1 CP_3
L'attore esponeva quanto segue: è proprietà dei terreni ubicati Parte_1
nel Comune di Brugnato (La Spezia) e censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune
di al foglio 6 mappali 958, 960, 1261, 1262; e CP_1 Controparte_1
(p. iva hanno unilateralmente occupato i terreni di proprietà di CP_3 P.IVA_3
e precisamente sui terreni di cui al foglio 6 mappali 958, 960, Parte_1
1261 il ha installato un depuratore di acque reflue ed i manufatti Controparte_4
necessari al suo funzionamento, mentre sul terreno di cui al foglio 6 mappale 1262
ha installato un manufatto al servizio della rete gas ed il CP_3 CP_1
(per la parte non occupata da lo ha parzialmente trasformato
[...] CP_3
in scogliera e letto del fiume Vara;
ha diritto al risarcimento del Parte_1
danno corrispondente all'indennità da versarsi da parte del e Controparte_1
per l'occupazione illegittima, ovvero indennità quantificabile (alla data del CP_3
30.05.2016 coincidente con quella dell'atto di citazione) in Euro 22.500,00 per la porzione del terreno di cui al foglio 6 mappale 1262 occupato da , Euro 132.000,00 per la CP_3
porzione del terreno di cui al foglio 6 mappale 1262 occupato dal , Controparte_1
3 Euro 36.900,00 per i terreni di cui al foglio 6 mappali 958, 960, 1261 occupati dal
[...]
. CP_1
chiedeva accertarsi l'occupazione illegittima dei terreni di sua Parte_1
proprietà da parte del e nonché condannare i Controparte_1 CP_3
convenuti al risarcimento del danno.
*Si costituiva in giudizio il , eccependo l'incompetenza per materia Controparte_1
del Tribunale di La Spezia a favore del Tribunale delle Acque Pubbliche di Torino quanto alla domanda di vertente sul terreno di cui al foglio 6 mappale 1262, Parte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza delle domande attoree sia per la mancata dimostrazione del danno subito da sia per l'avvenuta Parte_1
prescrizione dell'asserito diritto di credito, e chiedendo il rigetto delle domande attoree
*Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_3
e l'infondatezza delle domande attoree, e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
*Il Giudice, con provvedimento del 09.10.2017, rigettava l'eccezione svolta dal CP_1
circa l'incompetenza per materia del Tribunale di La Spezia a favore del
[...]
Tribunale delle Acque Pubbliche di Torino quanto alla domanda di Parte_1
vertente sul terreno di cui al foglio 6 mappale 1262, e disponeva la prosecuzione del
[...]
giudizio.
Il proponeva regolamento necessario di competenza ex art. 42 cpc Controparte_1
avverso il provvedimento del Giudice in data 09.10.2017.
Il Giudice, con provvedimento del 23.11.2027, sospendeva a norma dell'art. 48 cpc il presente procedimento n. 1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32069/2018 pubblicata il 12.12.2018, dichiarava l'incompetenza per materia del Tribunale di La Spezia a favore del Tribunale delle Acque
Pubbliche di Torino quanto alla domanda di proposta nel Parte_1
4 procedimento n. 1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia vertente sul terreno di cui al foglio
6 mappale 1262.
, con ricorso ex art. 297 cpc, riassumeva il procedimento n. Parte_1
1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia, limitatamente alle domande svolte nei confronti del vertenti sui terreni di cui al foglio 6 mappali 958, 960, 1261, Controparte_1
insistendo nelle domande originarie di cui all'atto di citazione.
Il si costituiva nel procedimento riassunto, insistendo nelle difese Controparte_1
di cui all'originaria comparsa di costituzione.
Il procedimento rimaneva invece definitivamente concluso in rito quanto alla posizione di
. CP_3
*Il , in data 29.07.2021, depositava istanza di sospensione del Controparte_1
processo ex art. 295 cpc, fondata sulle circostanze che, da un lato, il ha Controparte_1
pubblicato la deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 28 del 17.11.2020 con cui viene disposto a norma degli artt. 42 e 43 DPR 327/2001 l'acquisizione in proprietà del medesimo dei terreni censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Controparte_1
Comune di al foglio 6 mappali 958, 960, 1261 (sino ad allora di proprietà di CP_1
nonché autorizzata a norma dell'art. 42bis DPR 327/2001 la Parte_1
corresponsione a favore di dell'indennizzo di Euro 38.917,65, Parte_1
dall'altro lato ha impugnato la delibera del Consiglio Comunale Parte_1
del Comune di n. 28 del 17.11.2020 innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa CP_1
(procedimento n. 67/2021 RG del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria).
Il Giudice, con provvedimento del 25.01.2022, sospendeva a norma dell'art. 195 cpc il presente procedimento n. 1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con la sentenza n. 37/2022, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice ordinario quanto alle contestazioni svolte
5 da circa la legittimità del provvedimento impugnato in punto di Parte_1
quantum dell'indennizzo ex art. 42bis DPR 327/2001 (specificamente devolute alla Corte di
Appello in unico grado), e per il resto rigettava il ricorso ritenendolo infondato nel merito.
La sentenza n. 37/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria risulta passata in giudicato.
con ricorso ex art. 297 cpc, riassumeva il procedimento n. Parte_1
1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia, chiedendo di accertare la cessazione della materiale del contendere nonché condannare il alla rifusione delle Controparte_1
spese processuali in base ai principi in punto di soccombenza virtuale.
Il si costituiva nel procedimento riassunto chiedendo di accertare Controparte_1
la cessazione della materiale del contendere nonché condannare Parte_1
alla rifusione delle spese processuali in base ai principi in punto di soccombenza
[...]
virtuale.
*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza dell'08.02.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*Questo Giudice deve preliminarmente dichiarare la cessazione della materia del contendere,
in conformità alle richieste provenienti da e dal Parte_1 CP_1
.
[...]
Si consideri che, da un lato, dopo la pronuncia dell'ordinanza n. 32069/2018 della Corte di
Cassazione che ha dichiarato l'incompetenza per materia del Tribunale di La Spezia a favore del Tribunale delle Acque Pubbliche di Torino quanto alla domanda di Parte_1
proposta nel procedimento n. 1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia
[...]
vertente sul terreno di cui al foglio 6 mappale 1262, il presente giudizio ha ad oggetto
6 esclusivamente le domande svolte da nei confronti del Parte_1
con oggetto il risarcimento del danno subito da Controparte_1 Parte_1
a causa dell'occupazione da parte del dei terreni
[...] Controparte_1
di proprietà di censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Parte_1
Comune di al foglio 6 mappali 958, 960, 1261. CP_1
Si consideri, dall'altro lato, che il di ha pubblicato la deliberazione del CP_1 CP_1
proprio Consiglio Comunale n. 28 del 17.11.2020 con cui viene disposto a norma degli artt.
42 e 43 DPR 327/2001 l'acquisizione in proprietà del medesimo dei Controparte_1
terreni censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di al foglio 6 mappali CP_1
958, 960, 1961 (sino ad allora di proprietà di nonché Parte_1
autorizzata a norma dell'art. 42bis DPR 327/2001 la corresponsione a favore di Parte_1
dell'indennizzo di Euro 38.917,65 (la deliberazione è prodotta come
[...]
documento n. 13 in allegato all'istanza ex art. 295 cpc depositata dal CP_1
in data 29.07.2021), e che la legittimità del provvedimento amministrativo è
[...]
materia estranea al presente procedimento (vedasi la sentenza n. 37/2022 del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Liguria, prodotta da in allegato Parte_1
al ricorso per riassunzione ex art. 297 cpc in data 05.04.2022).
*Il regime delle spese processuali deve essere definito in base ai principi in punto di soccombenza virtuale.
La parte (virtualmente) vincitrice deve intendersi a fronte Parte_1
invece della soccombenza (virtuale) del . Controparte_1
Si consideri quanto riportato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria nella sentenza n. 37/2022 circa la deliberazione del Consiglio Comunale del CP_1
n. 28 del 17.11.2020 (pagine 6 e 7 della sentenza):
[...]
7 “La c.d. acquisizione coattiva sanante, contemplata dall'art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001,
trova applicazione in tutte le ipotesi in cui l'Amministrazione abbia occupato e modificato un
bene immobile privato per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità (originariamente mancante o
annullato in via giurisdizionale). In tali casi l'autorità pubblica può incamerare il bene nel suo
patrimonio indisponibile, a titolo derivativo e con effetti ex nunc, dando conto dell'interesse
pubblico attuale ed eccezionale che giustifica l'acquisto, valutato comparativamente con i
contrapposti interessi privati, nonché corrispondendo al proprietario un “doppio indennizzo”
per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, oltre ad un'ulteriore indennità risarcitoria per il
periodo di pregressa occupazione illegittima (sulla genesi e sulle caratteristiche
dell'acquisizione ex art. 42-bis cfr. Cons. St., ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 4).
Come noto, l'istituto ha superato il vaglio di costituzionalità, giacché “l'adozione dell'atto
acquisitivo, con effetti non retroattivi, è certamente espressione di un potere attribuito
appositamente dalla norma impugnata alla stessa pubblica amministrazione”, con il quale
“quest'ultima riprende a muoversi nell'alveo della legalità amministrativa, esercitando una
funzione amministrativa ritenuta meritevole di tutela privilegiata, in funzione degli scopi di
pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito
ai danni del privato cittadino” (così Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71).
Orbene, nella fattispecie in esame sono manifestamente sussistenti i presupposti
normativamente richiesti per l'applicazione del meccanismo di acquisto in sanatoria.
Nel 1984 l'Amministrazione ha costruito sui terreni di proprietà della ricorrente l'impianto
comunale di depurazione delle acque reflue, tuttora regolarmente in esercizio, vale a dire
un'opera pubblica strategica di fondamentale importanza per la collettività e per l'ambiente
circostante.
8 Sia la determina n. 229/2020, sia la previa delibera consiliare n. 28/2020, indicano la data di
inizio dell'indebita utilizzazione dell'area ed esplicitano puntualmente le ragioni a sostegno
dell'opzione acquisitiva, evidenziando che “tali aree, occupate fin dal 1984, hanno subito
un'irreversibile trasformazione nell'ambito della realizzazione del depuratore a servizio delle
infrastrutture tecnologiche comunali, per cui risulta attuale ed eccezionale l'interesse pubblico
che giustifica l'emissione del provvedimento per l'utilizzo del bene ed il mantenimento
dell'attuale situazione”. L'atto di avocazione specifica, altresì, che “l'intervento di cui trattasi si
configura come servizio ad elevato interesse pubblico””.
La condotta del (che ha occupato di fatto, in assenza di qualsiasi Controparte_1
titolo, i terreni di proprietà di a decorrere dall'anno 1984) integra Parte_1
gli estremi di un illecito civile extracontrattuale, determinandosi in capo a Parte_1
il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cc.
[...]
La circostanza che il , tramite la deliberazione del Consiglio Controparte_1
Comunale del n. 28 del 17.11.2020, abbia regolarizzato l'occupazione avvalendosi dell'istituto della c.d. acquisizione sanante ex art. 42bis DPR 327/2001 rimane irrilevante (poiché la c.d.
acquisizione sanante è istituto che, tramite l'acquisizione dei terreni in proprietà
dell'Amministrazione Comunale e la corresponsione di indennizzo al privato, rende lecita l'occupazione ex tunc cioè dalla data del provvedimento dell'Amministrazione Comunale,
fermo restando il pregresso carattere illecito dell'occupazione di fatto).
Si aggiunga che non può neppure sostenersi la prescrizione del diritto di credito di poiché la deliberazione del Consiglio Comunale del Parte_1 [...]
n. 28 del 17.11.2020 produce anche gli effetti di una rinuncia alla prescrizione CP_1
ex art. 2937 cc.
In conclusione, l'azione svolta da risulta (virtualmente fondata) Parte_1
almeno per l'importo di Euro 38.917,65.
9 Gli onorari della difesa di (a carico del Parte_1 CP_1
) vengono liquidati in Euro 5.810,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri
[...]
medi di cui al DM 55/2014, rapportati al valore della causa (Euro 38.917,65), al tipo di procedimento (cognizione ordinaria), all'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), alle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Gli onorari della fase della mediazione non vengono liquidati ex art. 92 co. 1 cpc in quanto,
come emerge dal verbale d'udienza del 06.06.2019, la mediazione è stata svolta in forma incompleta prima del presente giudizio e risulta integrata su ordine del Giudice a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità svolta dal . Controparte_1
***
P.Q.M.
A) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
B) Condanna il alla rifusione delle spese processuali a favore di Controparte_1
liquidandole in Euro 5.810,00 oltre accessori per onorari. Parte_1
La Spezia, 22.07.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado indicato in epigrafe promosso da:
cf rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Parte_1 P.IVA_1
Torchio ed Edoardo Truppa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Edoardo
Truppa a La Spezia Via Vittorio Veneto n. 113,
-attore-
Contro
, cf rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lo Controparte_1 P.IVA_2
Giudice ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Viale Italia n.
211,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore come in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“
1. Accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle
domande svolte nel presente giudizio dalla nei confronti del Parte_1 CP_2
[...
[...] [
per i motivi indicati in atti ed in particolare stante l'intervenuta espropriazione da
[...]
parte dell'ente convenuto in data 18.11.2020 (Determinazione 229 del ) - Controparte_1
18.12.2020 (Determinazione 253 del Comune in rettifica) di tutti i beni di proprietà CP_1
della società attrice indicati nell'atto di citazione e individuati catastalmente nei suddetti atti di
esproprio come segue:
Catasto Terreni Comune di : CP_1
-Foglio 6 mappale 958 mq. 322 – Qualità/Classe Pasc - Cespug U
-Foglio 6 mappale 960 mq. 490 – Qualità/Classe Bosco Alto
-Foglio 6 mappale 1261 mq. 7 – Qualità/Classe Bosco Alto
2. Condannare il , in persona del Sindaco p.t., a rifondere alla Controparte_1 Parte_1
le spese e i compensi di lite, oltre accessori di legge, nella misura complessiva di
[...]
euro 28.178,08 come da nota spese depositata predisposta sulla base del valore di causa
accertato dalla cancelleria di questo Tribunale, nonché sulla base della perizia depositata
nella causa RG 292/2022 Corte d'Appello di Genova che ha determinato il valore dell'area in
euro € 111.465.98 e/o in quelle altre somme maggiori e minori meglio viste e ritenute”.
*Per il convenuto come in foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_1
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del
procedimento in epigrafe per difetto d'interesse ad agire da parte di , Parte_1
essendo venuto meno il presupposto della domanda da lei proposta.
In punto di spese, da valutarsi avendo riguardo:
-alla “c.d soccombenza virtuale” rispetto alle domanda oggetto di giudizio e investite dalla c.d.
cessazione della materia del contendere;
-nonché alla condotta processuale delle parti:
in via principale, rigettare la domanda di liquidazione spese così come avanzata da parte
attrice, avendo a oggetto spese chiaramente non dovute, e/o non provate, e/o comunque
2 rese superflue per effetto di condotta contraria ai principi di cui all'art. 88 cpc e, pertanto,
valutabile ex art 92, I comma, cpc, e/o quantificate su uno scaglione di valore errato per
eccesso, con compensazione integrale delle spese di lite.
In mero subordine, si domanda la significativa riduzione delle stesse, avendo riguardo a
quanto già osservato”.
***
Premesso
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia il Parte_1
e . Controparte_1 CP_3
L'attore esponeva quanto segue: è proprietà dei terreni ubicati Parte_1
nel Comune di Brugnato (La Spezia) e censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune
di al foglio 6 mappali 958, 960, 1261, 1262; e CP_1 Controparte_1
(p. iva hanno unilateralmente occupato i terreni di proprietà di CP_3 P.IVA_3
e precisamente sui terreni di cui al foglio 6 mappali 958, 960, Parte_1
1261 il ha installato un depuratore di acque reflue ed i manufatti Controparte_4
necessari al suo funzionamento, mentre sul terreno di cui al foglio 6 mappale 1262
ha installato un manufatto al servizio della rete gas ed il CP_3 CP_1
(per la parte non occupata da lo ha parzialmente trasformato
[...] CP_3
in scogliera e letto del fiume Vara;
ha diritto al risarcimento del Parte_1
danno corrispondente all'indennità da versarsi da parte del e Controparte_1
per l'occupazione illegittima, ovvero indennità quantificabile (alla data del CP_3
30.05.2016 coincidente con quella dell'atto di citazione) in Euro 22.500,00 per la porzione del terreno di cui al foglio 6 mappale 1262 occupato da , Euro 132.000,00 per la CP_3
porzione del terreno di cui al foglio 6 mappale 1262 occupato dal , Controparte_1
3 Euro 36.900,00 per i terreni di cui al foglio 6 mappali 958, 960, 1261 occupati dal
[...]
. CP_1
chiedeva accertarsi l'occupazione illegittima dei terreni di sua Parte_1
proprietà da parte del e nonché condannare i Controparte_1 CP_3
convenuti al risarcimento del danno.
*Si costituiva in giudizio il , eccependo l'incompetenza per materia Controparte_1
del Tribunale di La Spezia a favore del Tribunale delle Acque Pubbliche di Torino quanto alla domanda di vertente sul terreno di cui al foglio 6 mappale 1262, Parte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza delle domande attoree sia per la mancata dimostrazione del danno subito da sia per l'avvenuta Parte_1
prescrizione dell'asserito diritto di credito, e chiedendo il rigetto delle domande attoree
*Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_3
e l'infondatezza delle domande attoree, e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
*Il Giudice, con provvedimento del 09.10.2017, rigettava l'eccezione svolta dal CP_1
circa l'incompetenza per materia del Tribunale di La Spezia a favore del
[...]
Tribunale delle Acque Pubbliche di Torino quanto alla domanda di Parte_1
vertente sul terreno di cui al foglio 6 mappale 1262, e disponeva la prosecuzione del
[...]
giudizio.
Il proponeva regolamento necessario di competenza ex art. 42 cpc Controparte_1
avverso il provvedimento del Giudice in data 09.10.2017.
Il Giudice, con provvedimento del 23.11.2027, sospendeva a norma dell'art. 48 cpc il presente procedimento n. 1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32069/2018 pubblicata il 12.12.2018, dichiarava l'incompetenza per materia del Tribunale di La Spezia a favore del Tribunale delle Acque
Pubbliche di Torino quanto alla domanda di proposta nel Parte_1
4 procedimento n. 1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia vertente sul terreno di cui al foglio
6 mappale 1262.
, con ricorso ex art. 297 cpc, riassumeva il procedimento n. Parte_1
1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia, limitatamente alle domande svolte nei confronti del vertenti sui terreni di cui al foglio 6 mappali 958, 960, 1261, Controparte_1
insistendo nelle domande originarie di cui all'atto di citazione.
Il si costituiva nel procedimento riassunto, insistendo nelle difese Controparte_1
di cui all'originaria comparsa di costituzione.
Il procedimento rimaneva invece definitivamente concluso in rito quanto alla posizione di
. CP_3
*Il , in data 29.07.2021, depositava istanza di sospensione del Controparte_1
processo ex art. 295 cpc, fondata sulle circostanze che, da un lato, il ha Controparte_1
pubblicato la deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 28 del 17.11.2020 con cui viene disposto a norma degli artt. 42 e 43 DPR 327/2001 l'acquisizione in proprietà del medesimo dei terreni censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Controparte_1
Comune di al foglio 6 mappali 958, 960, 1261 (sino ad allora di proprietà di CP_1
nonché autorizzata a norma dell'art. 42bis DPR 327/2001 la Parte_1
corresponsione a favore di dell'indennizzo di Euro 38.917,65, Parte_1
dall'altro lato ha impugnato la delibera del Consiglio Comunale Parte_1
del Comune di n. 28 del 17.11.2020 innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa CP_1
(procedimento n. 67/2021 RG del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria).
Il Giudice, con provvedimento del 25.01.2022, sospendeva a norma dell'art. 195 cpc il presente procedimento n. 1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con la sentenza n. 37/2022, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice ordinario quanto alle contestazioni svolte
5 da circa la legittimità del provvedimento impugnato in punto di Parte_1
quantum dell'indennizzo ex art. 42bis DPR 327/2001 (specificamente devolute alla Corte di
Appello in unico grado), e per il resto rigettava il ricorso ritenendolo infondato nel merito.
La sentenza n. 37/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria risulta passata in giudicato.
con ricorso ex art. 297 cpc, riassumeva il procedimento n. Parte_1
1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia, chiedendo di accertare la cessazione della materiale del contendere nonché condannare il alla rifusione delle Controparte_1
spese processuali in base ai principi in punto di soccombenza virtuale.
Il si costituiva nel procedimento riassunto chiedendo di accertare Controparte_1
la cessazione della materiale del contendere nonché condannare Parte_1
alla rifusione delle spese processuali in base ai principi in punto di soccombenza
[...]
virtuale.
*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza dell'08.02.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*Questo Giudice deve preliminarmente dichiarare la cessazione della materia del contendere,
in conformità alle richieste provenienti da e dal Parte_1 CP_1
.
[...]
Si consideri che, da un lato, dopo la pronuncia dell'ordinanza n. 32069/2018 della Corte di
Cassazione che ha dichiarato l'incompetenza per materia del Tribunale di La Spezia a favore del Tribunale delle Acque Pubbliche di Torino quanto alla domanda di Parte_1
proposta nel procedimento n. 1988/2016 RG del Tribunale di La Spezia
[...]
vertente sul terreno di cui al foglio 6 mappale 1262, il presente giudizio ha ad oggetto
6 esclusivamente le domande svolte da nei confronti del Parte_1
con oggetto il risarcimento del danno subito da Controparte_1 Parte_1
a causa dell'occupazione da parte del dei terreni
[...] Controparte_1
di proprietà di censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Parte_1
Comune di al foglio 6 mappali 958, 960, 1261. CP_1
Si consideri, dall'altro lato, che il di ha pubblicato la deliberazione del CP_1 CP_1
proprio Consiglio Comunale n. 28 del 17.11.2020 con cui viene disposto a norma degli artt.
42 e 43 DPR 327/2001 l'acquisizione in proprietà del medesimo dei Controparte_1
terreni censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di al foglio 6 mappali CP_1
958, 960, 1961 (sino ad allora di proprietà di nonché Parte_1
autorizzata a norma dell'art. 42bis DPR 327/2001 la corresponsione a favore di Parte_1
dell'indennizzo di Euro 38.917,65 (la deliberazione è prodotta come
[...]
documento n. 13 in allegato all'istanza ex art. 295 cpc depositata dal CP_1
in data 29.07.2021), e che la legittimità del provvedimento amministrativo è
[...]
materia estranea al presente procedimento (vedasi la sentenza n. 37/2022 del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Liguria, prodotta da in allegato Parte_1
al ricorso per riassunzione ex art. 297 cpc in data 05.04.2022).
*Il regime delle spese processuali deve essere definito in base ai principi in punto di soccombenza virtuale.
La parte (virtualmente) vincitrice deve intendersi a fronte Parte_1
invece della soccombenza (virtuale) del . Controparte_1
Si consideri quanto riportato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria nella sentenza n. 37/2022 circa la deliberazione del Consiglio Comunale del CP_1
n. 28 del 17.11.2020 (pagine 6 e 7 della sentenza):
[...]
7 “La c.d. acquisizione coattiva sanante, contemplata dall'art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001,
trova applicazione in tutte le ipotesi in cui l'Amministrazione abbia occupato e modificato un
bene immobile privato per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità (originariamente mancante o
annullato in via giurisdizionale). In tali casi l'autorità pubblica può incamerare il bene nel suo
patrimonio indisponibile, a titolo derivativo e con effetti ex nunc, dando conto dell'interesse
pubblico attuale ed eccezionale che giustifica l'acquisto, valutato comparativamente con i
contrapposti interessi privati, nonché corrispondendo al proprietario un “doppio indennizzo”
per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, oltre ad un'ulteriore indennità risarcitoria per il
periodo di pregressa occupazione illegittima (sulla genesi e sulle caratteristiche
dell'acquisizione ex art. 42-bis cfr. Cons. St., ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 4).
Come noto, l'istituto ha superato il vaglio di costituzionalità, giacché “l'adozione dell'atto
acquisitivo, con effetti non retroattivi, è certamente espressione di un potere attribuito
appositamente dalla norma impugnata alla stessa pubblica amministrazione”, con il quale
“quest'ultima riprende a muoversi nell'alveo della legalità amministrativa, esercitando una
funzione amministrativa ritenuta meritevole di tutela privilegiata, in funzione degli scopi di
pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito
ai danni del privato cittadino” (così Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71).
Orbene, nella fattispecie in esame sono manifestamente sussistenti i presupposti
normativamente richiesti per l'applicazione del meccanismo di acquisto in sanatoria.
Nel 1984 l'Amministrazione ha costruito sui terreni di proprietà della ricorrente l'impianto
comunale di depurazione delle acque reflue, tuttora regolarmente in esercizio, vale a dire
un'opera pubblica strategica di fondamentale importanza per la collettività e per l'ambiente
circostante.
8 Sia la determina n. 229/2020, sia la previa delibera consiliare n. 28/2020, indicano la data di
inizio dell'indebita utilizzazione dell'area ed esplicitano puntualmente le ragioni a sostegno
dell'opzione acquisitiva, evidenziando che “tali aree, occupate fin dal 1984, hanno subito
un'irreversibile trasformazione nell'ambito della realizzazione del depuratore a servizio delle
infrastrutture tecnologiche comunali, per cui risulta attuale ed eccezionale l'interesse pubblico
che giustifica l'emissione del provvedimento per l'utilizzo del bene ed il mantenimento
dell'attuale situazione”. L'atto di avocazione specifica, altresì, che “l'intervento di cui trattasi si
configura come servizio ad elevato interesse pubblico””.
La condotta del (che ha occupato di fatto, in assenza di qualsiasi Controparte_1
titolo, i terreni di proprietà di a decorrere dall'anno 1984) integra Parte_1
gli estremi di un illecito civile extracontrattuale, determinandosi in capo a Parte_1
il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cc.
[...]
La circostanza che il , tramite la deliberazione del Consiglio Controparte_1
Comunale del n. 28 del 17.11.2020, abbia regolarizzato l'occupazione avvalendosi dell'istituto della c.d. acquisizione sanante ex art. 42bis DPR 327/2001 rimane irrilevante (poiché la c.d.
acquisizione sanante è istituto che, tramite l'acquisizione dei terreni in proprietà
dell'Amministrazione Comunale e la corresponsione di indennizzo al privato, rende lecita l'occupazione ex tunc cioè dalla data del provvedimento dell'Amministrazione Comunale,
fermo restando il pregresso carattere illecito dell'occupazione di fatto).
Si aggiunga che non può neppure sostenersi la prescrizione del diritto di credito di poiché la deliberazione del Consiglio Comunale del Parte_1 [...]
n. 28 del 17.11.2020 produce anche gli effetti di una rinuncia alla prescrizione CP_1
ex art. 2937 cc.
In conclusione, l'azione svolta da risulta (virtualmente fondata) Parte_1
almeno per l'importo di Euro 38.917,65.
9 Gli onorari della difesa di (a carico del Parte_1 CP_1
) vengono liquidati in Euro 5.810,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri
[...]
medi di cui al DM 55/2014, rapportati al valore della causa (Euro 38.917,65), al tipo di procedimento (cognizione ordinaria), all'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), alle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Gli onorari della fase della mediazione non vengono liquidati ex art. 92 co. 1 cpc in quanto,
come emerge dal verbale d'udienza del 06.06.2019, la mediazione è stata svolta in forma incompleta prima del presente giudizio e risulta integrata su ordine del Giudice a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità svolta dal . Controparte_1
***
P.Q.M.
A) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
B) Condanna il alla rifusione delle spese processuali a favore di Controparte_1
liquidandole in Euro 5.810,00 oltre accessori per onorari. Parte_1
La Spezia, 22.07.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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