Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.4475/2018 Reg. Gen. Cont. ed avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia, assegnata in decisione all'udienza del 01 aprile
2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Pt_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Daniela D'Agostino (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del C.F._2 predetto - PEC: Email_1
ATTRICE
E
, P.IVA in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lidia Gallo (C.F.: ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto - PEC: Ema_ aserta.it Email_3 CP_1
CONVENUTO
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CONCLUSIONI
Per la parte attrice il difensore concludeva insistendo nell'accoglimento delle domande proposte, con condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni richiesti conseguenti alle lesioni subite da comprensivi del danno biologico Pt_1
e dei danni non patrimoniali e quantificati in € 39.468,50, oltre interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dall'evento lesivo al soddisfo;
in via subordinata,
l'attrice chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale sulla base della CTU espletata, oltre le spese mediche documentate, con vittoria di spese processuali ed attribuzione al procuratore antistatario.
Il procuratore del convenuto concludeva riportandosi integralmente a tutte CP_1 le memorie difensive depositate agli atti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, chiedendo il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14/05/2018 l'attrice, , citava Pt_1 il in persona del Sindaco p.t., a comparire innanzi al Tribunale Controparte_1 di Santa Maria Capua Vetere al fine di sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051
c.c., al risarcimento dei danni subito a seguito della caduta verificatasi in data
30/03/2016, alle ore 10:00 circa, presso Via Gemito, all'incrocio con Via Cornacchia, in . CP_1
L'attrice rappresentava che nelle predette circostanze di tempo e luogo giunta all'incrocio con Via Cornacchia, per attraversare la strada, cadeva a terra battendo con il ginocchio sinistro ed il gomito sinistro a causa del dislivello provocato dalle mattonelle sollevate e sconnesse presenti sul marciapiede e che circondavano un tombino in cemento non a livello rispetto alla pavimentazione del predetto marciapiede.
L'attrice precisava che la suddetta insidia non era visibile, né segnalata.
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In seguito alla caduta l'attrice veniva immediatamente soccorsa da alcuni passanti e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di , dove le veniva diagnosticata CP_1
“frattura capitello radiale gomito sx”, con immobilizzazione e prognosi di 20 giorni.
Sul posto interveniva la Polizia Municipale di , che effettuava i rilievi anche CP_1 fotografici e redigeva regolare rapporto.
L'attrice precisava, inoltre, riportandosi alla consulenza specialistica medico-legale depositata in atti e redatta dal dott. , che in seguito alla predetta Persona_1 caduta residuavano postumi invalidanti di natura permanente valutati in sede medico- legale nella misura del 12%, oltre ad un'invalidità temporanea assoluta pari a gg. 20, un'invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 40 ed un'invalidità temporanea parziale al 30% per 33 gg., quantificando il danno non patrimoniale, comprensivo di spese mediche, in euro 39.468,50.
Pertanto l'attrice inviava, mediante PEC presente agli atti, richiesta di risarcimento danni nei confronti del ma l'istanza restava priva di riscontro. Controparte_1
Si costituiva il in persona del Sindaco p.t., che eccepiva in via Controparte_1 preliminare, principale l'improponibilità ed inammissibilità della domanda e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e destituita di ogni fondamento giuridico e non provata, con vittoria di spese, diritti e onorari, argomentando, al riguardo, che l'attrice cadeva a causa di un dislivello presente sul manto stradale, che poteva essere evitato se avesse agito con prudenza ed ordinaria diligenza.
Il convenuto, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda CP_1 attorea, chiedeva riconoscersi di concorso di colpa ex art. 2054 c.c per la condotta negligente e imprudente di parte attrice.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della prova per testi ammessa, nonché con l'espletamento di C.T.U. finalizzata all'accertamento dei postumi invalidanti riportati dall'attrice per l'incidente dedotto in lite, all'udienza del 01/04/2025 il Giudice
Istruttore si riservava la causa in decisione previa assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, occorre rilevare, in via preliminare, in diritto che alla fattispecie in esame si applica la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., relativa alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, avendo l'attrice allegato che la
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responsabilità del per i danni in concreto prodottisi, discendeva da Controparte_1 un'anomalia della pavimentazione stradale, consistente in una vera e propria lesione della stessa, che creava un vuoto, dell'estensione di alcuni centimetri, tra i due bordi di tale crepa.
Difatti ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., è il dato, ricorrente nel caso in esame, per cui la parte abbia posto a fondamento della domanda la responsabilità del convenuto, quale custode del bene demaniale, ed il dedotto CP_1 verificarsi del fatto dannoso in conseguenza di un'anomalia del bene medesimo.
Superata da tempo l'opposta concezione, oggi si ammette che anche la Pubblica
Amministrazione, al pari dei soggetti privati, possa soggiacere alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., nel caso in cui un bene soggetto al suo controllo arrechi danno a terzi.
Anche la P.A., infatti, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo dei suoi beni, incontra i limiti derivanti, in particolare, dalla norma fondamentale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
La P.A., quindi, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il danno cagionato al privato da un suo bene, che, per essere nella custodia dell'Amministrazione, è sottoposto al suo potere di vigilanza e controllo.
L'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (Cass. 22419/2017; Cass. 12988/2024). Inoltre,
l'ente proprietario/gestore della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051
c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 8935/2013; Cass.
18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015;
Cass. 1896/2015).
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Occorre poi ricordare che il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode
è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso;
difatti in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, concretando così gli estremi del caso fortuito secondo il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui“La Pubblica
Amministrazione è liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”(cfr. ex multis
Cass. 4963/2019).
Al riguardo va inoltre sottolineato che in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., “ nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell' art. 1227, commi 1 o 2, c.c.
), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass. 2376/2024).
Ne discende, quindi, che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è, dunque, di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra il bene in custodia e il danno cagionato dal medesimo. Essa può “essere esclusa dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento. Il comportamento del danneggiato, la cui valutazione spetta al giudice del merito, è rilevante solo se colposo. Quest'ultimo determina la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze ascrivibili a tale comportamento” (cfr. ex multis Cass. 2148/2025) ed inoltre, “nella struttura della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
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incidenza causale sull'evento dannoso e, per poter interrompere il nesso causale è sufficiente che sia "oggettivamente colposa, dove la colpa va intesa come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza"( cfr. recente pronuncia Cass. 1904/2025).
Tanto premesso, in applicazione dei principi innanzi richiamati, il Tribunale ritiene che la domanda in esame sia fondata e che, pertanto, vada accolta.
Con riferimento al fatto storico va rilevato che le prove testimoniali assunte hanno effettivamente confermato che l'attrice il giorno 30/03/2016 si trovava, alle ore 10:00 circa, presso Via Gemito, in , all'incrocio con Via Cornacchia e, attraversando CP_1 la strada, cadeva a terra a causa del dislivello provocato dalle mattonelle sollevate e sconnesse presenti sul marciapiede che circondavano un tombino in cemento non a livello rispetto alla pavimentazione del marciapiede.
Al riguardo particolarmente rilevante si reputa la deposizione del teste indicato da parte attrice, sig. , il quale, sentito all'udienza del 16/01/2024,ha Testimone_1 dichiarato: “ero seduto su una panchina in via Gemito a , non ricordo di CP_1 preciso la data, circa tre-quattro anni fa. Ho visto una signora cadere a terra e mi sono alzato per soccorrerla…Posso dire che c'era un dislivello tra un tombino e la pavimentazione mancante ove cadde la signora”.
La dichiarazione testimoniale trova riscontro nel contenuto del Verbale di constatazione redatto dalla Polizia Municipale di intervenuta sul posto in data CP_1
30/03/2016 dal quale risulta che “sul marciapiede ubicato in Via Gemito, angolo Via
Cornacchia, vi è la presenza di un tombino in cemento posto alcuni centimetri sopra il livello della pavimentazione del marciapiede ed inoltre le mattonelle che lo circoscrivono sono in parte sconnesse”.
Tale situazione trova, poi, ulteriore conferma dalla documentazione fotografica allegata dalla quale emerge la presenza di un dislivello del manto stradale non del tutto percettibile e idoneo, pertanto, secondo l'id quod plerumque accidit, a determinare una caduta.
Difatti nel caso in esame, la circostanza che la sconnessione del tombino causi un dislivello di modesta entità comporta una minore percepibilità dello stesso, da parte del pedone- utente della strada, rendendolo maggiormente insidioso in quanto
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aggravano ulteriormente l'insidia, inducendo l'utente della strada a fare ragionevole affidamento sul suo buono stato. In questa circostanza, dunque, il dislivello in questione non costituisce una situazione normale e prevedibile con l'ordinaria diligenza. CP_ Quanto sin qui detto consente di affermare l'esclusiva responsabilità dell' convenuto, quale soggetto proprietario della strada, in ordine al sinistro verificatosi in danno dell'attrice, non avendo il medesimo offerto alcuna prova, in ordine all'adozione di misure precauzionali (avvisi, transenne), in grado di sollecitare l'attenzione dell'utenza circa le precarie condizioni della sede stradale, né essendo il convenuto ente stato in grado di dimostrare il caso fortuito.
Ciò posto in relazione all'an debeatur, occorre, quindi, esaminare il profilo inerente al quantum, sulla base della C.T.U. medico-legale espletata dal dott. alla Persona_2 quale questo Giudicante ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e congruamente motivata.
Il perito nominato, dott. , ha accertato, sulla base della documentazione medica Per_2 esaminata e della visita dell'attrice, che la predetta ha riportato, in conseguenza dell'infortunio in questione, una “frattura del capitello radiale gomito sinistro ed escoriazioni ginocchio sinistro” e ha quantificato l'inabilità temporanea complessiva in giorni 93, di cui:
- inabilità temporanea parziale ITP valutabile al 100% pari a giorni 20 (venti);
- inabilità temporanea parziale ITP valutabile al 75% pari a giorni 20 (venti);
- inabilità temporanea parziale ITP valutabile al 50% pari a giorni 20 (venti);
- inabilità temporanea parziale ITP valutabile al 25% pari a giorni 33 (trentatré).
L'inabilità permanente, secondo il perito , può trovare equa valutazione nella Per_2 misura del 10 (dieci) % accertando che “non si rilevano lesione estetiche che sono state incluse nel danno biologico. Le lesioni, inoltre, non incidono sulla capacità lavorativa specifica” ( cfr. CTU in atti)
Il consulente infine ha ritenuto congrue le spese sostenute e documentate dall'attrice e quantificate in € 973,94.
Ne discende che in accoglimento per quanto di ragione della domanda, il convenuto deve essere condannato a pagare, in favore della attrice l'importo Controparte_1
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di €. 31.834,12, calcolato considerando la devalutazione al momento del verificarsi dell'evento dannoso, gli interessi legali e la rivalutazione, e comprensivo delle spese mediche sostenute e documentate;
a detta somma devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Ritiene, poi, il Giudicante che, nella specie, non sussistano i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento in termini percentuali della somma riconosciuta a titolo di danno biologico, in quanto “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”, gravando sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente derivanti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto
(Cass. 27482/2018; Cass. 15084/2019; Cass. 28988/2019; Cass. 5856/2021; Cass.
6378/2023).
Al pagamento di tale somma, in favore dell'attrice sarà, pertanto, tenuto il convenuto ente locale, a carico del quale vanno poste, in via definitiva, anche le spese per la CTU espletata, come liquidate come da separato decreto depositato contestualmente alla sentenza.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, in virtù del principio della soccombenza.
Le spese processuali si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum, tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice che ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
PQM
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Pt_1 confronti del in persona del p.t., in accoglimento per Controparte_1 CP_3 quanto di ragione della domanda proposta, così decide:
a) dichiara l'esclusiva responsabilità del nella causazione dei danni Controparte_1 subiti dall'attrice e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, lo condanna al pagamento, in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento dei Pt_1 danni, della complessiva somma di € 31.834,12, comprensiva di spese mediche, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
b) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione diretta al procuratore antistatario;
c) condanna, inoltre, il convenuto al pagamento per le spese di CTU sostenute e come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 27 giugno 2025
LA GIUDICE dott.ssa Ida D'Onofrio
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