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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.348/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n. 182/2020, pubblicata il 9/04/2020, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto “opposizione a d.i.-
prestazione d'opera professionale”
T R A
), rappresentato e difeso, in forza di mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.Claudio Di Pietro, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Campobasso alla Via Nobile n.39
APPELLANTE
E
), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello,
dall'avv.Tiziana Giarrusso, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Campobasso
alla Via Regina Elena n.57
APPELLATA
1 Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta dell'ing. , il Tribunale di Campobasso emetteva decreto Parte_1
ingiuntivo n.1563/2014 del 7/10/2014 nei confronti dell' Controparte_1
[... per il pagamento della somma di € 4.900,00, oltre IVA e contributo professionale, quale compenso professionale relativo al conferito incarico di progettazione esecutiva relativa ai lavori denominati: “Progetto di demolizione e ricostruzione dei fabbricati comunali siti in Via
delle Grazie n. 51 – 53 da destinare a comunità alloggio “Casa del Bimbo” presso il Comune
di Castellino del Biferno;
- avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato, la prefata
[...]
formulava opposizione contestandone i presupposti in fatto e Controparte_1
diritto e sollevando una serie di eccezioni in rito quali la nullità del d.i. per sproporzione della somma richiesta rispetto alla prestazione dedotta – l'insufficienza probatoria della fattura nella fase contenziosa;
-si costituiva l'ing il quale, deducendo l'infondatezza della formulata Parte_1
opposizione, ne richiedeva il rigetto con le spese di causa;
- in corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti della non contestata somma di € 1.500,00;
- espletata l'ammessa istruttoria con la produzione di documenti, l'interrogatorio formale dell'opponente, l'escussione di testi e lo svolgimento di CTU, con sentenza n.182/2020,
pubblicata il 9/04/2020, l'adito Tribunale accoglieva l'opposizione, con revoca dell'opposto d.i., condannando l' al pagamento, in favore dell'ing. Controparte_1
2 , della somma di € 1.588,73 (comprensiva degli interessi moratori), con la Parte_1
compensazione di tutte le spese del giudizio.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC del 10/12/2020, ha Parte_1
interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di Appello di
Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese del doppio grado di giudizio;
-con comparsa di costituzione depositata il 12/04/2021, si è costituita l'
[...]
(da ora per brevità solamente “ ”) instando per il rigetto del Controparte_1 CP_1
formulato appello con il favore delle spese del grado d'appello;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con unico motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità Pt_1
dell'impugnata sentenza per “Violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare
dell'art. 2233 c.c..-Omessa valutazione delle risultanze istruttorie”, ed in particolare per aver il Tribunale erroneamente valutato 1) la depositata documentazione, per la sostanziale asserita sovrapposizione del progetto redatto dall'ing. a quello del fratello Parte_1
ing. (che non poteva firmare il progetto esecutivo per aver redatto quello Parte_2
definitivo già liquidato dal ciò che rendeva eccessiva la richiesta ingiunzionale, 2) le CP_2
risultanze istruttorie, che a dire del giudicante non avrebbero provato il riferito accordo tra l'ing. e la ” ” di avvenuto concordamento del compenso nella Parte_1 CP_1
misura di € 4.900,00, 3) e l'espletata CTU, che, pur avendo determinato le competenze del professionista secondo vari tariffari professionali, è stata sostanzialmente ignorata.
3 Ha dedotto che il principio cardine per la liquidazione del compenso del libero professionista,
stabilito dal Codice civile all'art. 2233, è l'accordo delle parti, e in mancanza la determinazione in base alla tariffa;
nella fattispecie, poiché nessuna delle parti aveva raggiunto la prova della determinazione pattizia del compenso, questo andava determinato in base alle tariffe professionali e, quindi con riferimento all'espletata CTU, e non già per la somma non contestata di € 1.500,00.
Le censure sono fondate.
Il Tribunale ha accolto la formulata opposizione precisando che, indubbio il contratto orale di prestazione d'opera professionale in scrutinio, l'opposto ing non ha Parte_1
fondatamente provato -ex art. 2697 c.c.- la pattuizione della somma di € 4.900,00 reclamata con il decreto ingiuntivo, non essendo stata a ciò sufficiente la sola testimonianza del fratello,
soggettivamente inattendibile per il legame parentale e per il suo coinvolgimento nella fase precedente del progetto;
ha, poi, aggiunto che neanche hanno deposto a favore del suo assunto
“a) la stretta successione temporale tra l'elaborato definitivo redatto dall'ing. per Parte_2
il medesimo committente (oggi opponente), depositato in data 8.09.2009 alla Regione
Molise”, b) la larga sovrapponibilità sia tra le relazioni (che differiscono esclusivamente nel
par. 5, relativo all'analisi dei carichi …), sia tra i due progetti che differiscono principalmente
per una diversa spaziatura degli ambienti e una articolata collocazione della pilastratura del
secondo, c) la ragionevolezza dell'osservazione dell'opponente ) secondo cui un CP_1
importo di euro 4.900,00 per la sola progettazione esecutiva avrebbe assorbito il 70%
dell'importo previsto per la remunerazione delle molteplici figure professionali coinvolte nella
fase esecutiva”. Pertanto, il primo Giudice -nell'evidenziato difetto di prova attorea- ha ritenuto che l'importo da liquidare in favore dell'ing fosse quello di € 1.588,73 Parte_1
(comprensiva degli interessi moratori).
Il Collegio, non condividendo il percorso argomentativo del primo Giudice che ha portato
4 alle conclusioni avversate dall'appellante, evidenzia il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza della S.C. secondo cui l'art. 2233 cod. civ. stabilisce una gerarchia tra i vari criteri di determinazione del compenso per le prestazioni di opera professionale e pone una garanzia di carattere preferenziale, tra i vari criteri di determinazione, attribuendo rilevanza, principale e prioritaria, all'accordo intervenuto fra le parti e solo in mancanza di quest'ultimo è possibile ricorrere alle tariffe ed agli usi;
da ultimo, in mancanza di questi, la determinazione è demandata al giudice (ex plurimis Cass.Civ. Sez.I del 5/09/2022 n.26075 e
Sez.II del 4/06/2018 n. 14293).
Nella specie in scrutinio, la rilettura degli atti di causa e delle esperite risultanze istruttorie consente di evidenziare come non possano revocarsi in dubbio sia la pacifica sussistenza del dedotto contratto orale di prestazione d'opera professionale e sia -soprattutto- la mancanza di accordo tra le parti in ordine alla determinazione del compenso professionale che assolutamente non risulta provato ex art. 2697 c.c. =
Infatti, non soccorre in aiuto dell'ing. l'esperita prova per testi alla luce Parte_1
dell'inattendibilità del fratello ing. per il legame parentale e per il suo coinvolgimento Pt_2
nella fase precedente del progetto1; del pari non soccorre in aiuto della “ ” la CP_1
deposizione del teste e direttore tecnico dell'impresa- alla luce della Testimone_1
sua inattendibilità per evidente interesse nel giudizio.
L'unico teste disinteressato è stato l' il quale ha espressamente riferito Persona_1
“Non posso sapere se alcun accordo sia stato mai raggiunto tra e Controparte_1
l'ing. … Non so nulla circa le competenze riferite al progetto..”. Parte_1
Sulla scorta di ciò, e quindi nell'assenza di un qualsiasi accordo scritto e/o di specifica prova raggiunta né da parte dell'opponente/appellata “ ” e né tantomeno da parte CP_1
5 dell'opposto/appellante ing. , al fine di determinare il compenso in parola Parte_1
occorre fare riferimento alle tariffe professionali, per la determinazione del quale è stata disposta apposita CTU, pur se erroneamente ignorata dal primo Giudice.
Nei suoi elaborati agli atti il CTU -in risposta ai quesiti formulati- ha fatto preciso excursus relativo alla generale progettazione denominata “Progetto di demolizione e ricostruzione dei
fabbricati comunali siti in via delle Grazie n.51-53 da destinare a casa per la vita del bambino
e delle puerpere”, individuando, poi, le distinte progettazioni occorrenti per la sua realizzazione e le precise attività svolte dai soggetti interessati, ed in particolare dell'ing. , con determinazione del relativo valore economico del compenso. Parte_1
Il Ctu ha accertato che l'ing. ne è stato il redattore del “progetto strutturale Parte_2
definitivo”, mentre l'ing. (odierna parte in causa) ha redatto il “progetto Parte_1
strutturale esecutivo”, e che l'arch.Pio è stato il redattore del progetto di Per_1
integrazione strutturale della variante eseguita nel corso dei lavori;
inoltre, ne ha accertato la previsione di spesa finale di € 266.043,64 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (esclusa I.V.A. al 10%), di €.58.244,17 per spese tecniche da suddividersi a cura dell'amministrazione comunale tra le varie figure professionali interessate (tra queste non figurando l'ing. ), e di € 6.490,55 (comprensiva di IVA ed oneri contributivi) Parte_1
per spese relative alla progettazione esecutiva a cura e carico dell'impresa “ ”. CP_1
Ha, inoltre, verificato l'opera prestata dall' ing. , raffrontandola con quella di Parte_1
cui alla progettazione asseritamente effettuata dal fratello ing. , evidenziando che “… la Pt_2
modifica delle dimensioni degli elementi strutturali ha portato ad una diversa risposta delle
strutture nei confronti delle sollecitazioni statiche e sismiche, tali da rendere necessario un
nuovo deposito sismico presso gli uffici competenti della Regione Molise“, ciò che ha comportato l'identificazione della progettazione eseguita dall'ing. quale Parte_1
nuova progettazione rispetto a quella eseguita dall'ing. aggiungendo l'assenza Parte_2
6 di deficienze progettuali nella prestazione d'opera dell'ing. che potessero Parte_1
giustificare eventuali decurtazioni dell'onorario.
Infine, ha descritto tre distinte ipotesi liquidatorie di onorario relativo all'incarico di progettazione esecutiva ai sensi della L. 2/03/1949 n.143, del D.M. 4/04/2001 e del D.M.
17/06/2016 (D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), e precisamente:
a) secondo la Legge 2 Marzo 1949, n. 143: (pag.14-relazione)
-Onorario [€ 266.043,64 * 0,0639533 * 0,28] 4.764,02
-SPESE ED ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 25% € 1.191,01
Totale 5.955,03
b) secondo il D.M. 04/04/2001: (pag.15-relazione)
-Onorario =€ 266.043,64*9.6533%*0,16= 4.109,12
-SPESE ED ONERI ACCESSORI (forfettari)=29.930% 1.229,87
Totale 5.338,99
c) secondo il D.M. 17/06/2016: (pag.15-relazione)
-ONORARIO(CP) Σ(V x P x G x Q )=266'043.64*9.761% *0.95*0.120) = 2.960,44
-SPESE e ONERI ACCESSORI = 25.00% = 740,00
Totale 3.700,44
Ha, inoltre, aggiunto che con L. 04/08/2006 n.248 (conversione in legge del cd. Decreto
Bersani) e L. 24/03/2012 n.27 sono stati aboliti i minimi tariffari e le tariffe professionali,
7 all'uopo suggerendo la quarta ipotesi liquidatoria infra d) trattandosi di liquidazione dei compensi da parte di organo giurisdizionale2:
d) secondo il D.M. 20/07/2012 n.140: (pagg.15-16-relazione)
-ONORARIO(CP) V x P x G x Σ(Q i)=266.043.64*9.761% *1.00*0.120) = 3.116,22
Totale (oltre IVA e contrib.previd.) 3.116,22
Va innanzitutto ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza di fatti la cui interpretazione richiede precise nozioni tecnico-scientifiche, il quale non si spoglia dei propri poteri decisori rimanendo suo esclusivo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base di tutto il materiale probatorio acquisito, e che nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio allorquando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, giungendo comunque a risultato obiettivo ed immune da vizi.
Ciò precisato, e ritenuta la perizia agli atti certamente obiettiva non sussistendo motivo alcuno di dubitare della sua valenza sia per completezza istruttoria e sia per compiutezza di argomentazioni, il Collegio ritiene di dover individuare -condividendo le prospettazioni dell'appellante- la liquidazione del compenso oggetto di causa secondo il riferimento di cui al D.M. 04/04/2001 sub.b).
Infatti, dalla relazione peritale in atti si rileva che il “progetto esecutivo” a firma dell'Ing.
è stato depositato presso la Struttura del Commissario Delegato per le Parte_1
attività post sisma in data 19/02/2010 (prot. 924), la quale l'ha approvata il successivo
8 17/03/2010 al prot.2724, per cui è certo che a detta data la prestazione professionale dell'ing. si è completata. Parte_1
Alla luce di ciò, non è possibile applicare al caso di specie la liquidazione di cui al D.M.
17/06/2016 sub.c) né tampoco quella (suggerita dal CTU) secondo i criteri del D.M. 140/2012
(sub.d), in quanto presupposto indefettibile di dette disposizioni è che alla quella stessa data il professionista non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (ex
plurimis Cass.Civ., del 14/09/2020 n. 19068, del 4/07/2018 n.17577, del 27/02/2017
n.4949, del 02/07/2015 n.13628), ragion per cui rimangono da applicare i criteri di cui al D.M.
04/04/2001 essendo l'attività dell'ing. cessata alla data del 19/02/2010, al Parte_1
più del 17/03/2010, con l'espressa precisazione che, in forza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cpc, la liquidazione in parola va contenuta entro i limiti di cui all'ingiunzione di € 4.900,00 oltre IVA e Contributo Previdenziale, che pertanto va confermata con conseguente rigetto dell'infondata opposizione.
C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014 per entrambi i gradi –
aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a valori medi ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
P. Q. M.
9 La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.182/2020, pubblicata il
9/04/2020, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da con citazione notificata a mezzo PEC del 10/12/2020, nei confronti Parte_1
dell' così provvede: Controparte_1
1) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dall' Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n.1563/2014 del
[...]
7/10/2014 a richiesta dell'ing. , che conferma e dichiara esecutivo come per Parte_1
legge;
2) condanna l'appellata a rimborsare all'appellante Controparte_1
le spese di lite che liquida quanto al primo grado in € 2.450,00 per Parte_1
compenso, oltre all'Iva e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in complessivi
€ 2.312.00 di cui € 382,00 per spese borsuali e € 1.930,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%, IVA e Cap come per legge, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi anticipatario,
Così deciso nella camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'ing. è redattore del progetto definitivo su incarico del , Parte_2 Parte_3 mentre l'ing. -odierno appellato- è redattore del progetto esecutivo su incarico della impresa Parte_1
(nota dell'estensore) CP_1 2 D.M. 140/2012-Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.348/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n. 182/2020, pubblicata il 9/04/2020, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto “opposizione a d.i.-
prestazione d'opera professionale”
T R A
), rappresentato e difeso, in forza di mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.Claudio Di Pietro, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Campobasso alla Via Nobile n.39
APPELLANTE
E
), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello,
dall'avv.Tiziana Giarrusso, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Campobasso
alla Via Regina Elena n.57
APPELLATA
1 Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta dell'ing. , il Tribunale di Campobasso emetteva decreto Parte_1
ingiuntivo n.1563/2014 del 7/10/2014 nei confronti dell' Controparte_1
[... per il pagamento della somma di € 4.900,00, oltre IVA e contributo professionale, quale compenso professionale relativo al conferito incarico di progettazione esecutiva relativa ai lavori denominati: “Progetto di demolizione e ricostruzione dei fabbricati comunali siti in Via
delle Grazie n. 51 – 53 da destinare a comunità alloggio “Casa del Bimbo” presso il Comune
di Castellino del Biferno;
- avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato, la prefata
[...]
formulava opposizione contestandone i presupposti in fatto e Controparte_1
diritto e sollevando una serie di eccezioni in rito quali la nullità del d.i. per sproporzione della somma richiesta rispetto alla prestazione dedotta – l'insufficienza probatoria della fattura nella fase contenziosa;
-si costituiva l'ing il quale, deducendo l'infondatezza della formulata Parte_1
opposizione, ne richiedeva il rigetto con le spese di causa;
- in corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti della non contestata somma di € 1.500,00;
- espletata l'ammessa istruttoria con la produzione di documenti, l'interrogatorio formale dell'opponente, l'escussione di testi e lo svolgimento di CTU, con sentenza n.182/2020,
pubblicata il 9/04/2020, l'adito Tribunale accoglieva l'opposizione, con revoca dell'opposto d.i., condannando l' al pagamento, in favore dell'ing. Controparte_1
2 , della somma di € 1.588,73 (comprensiva degli interessi moratori), con la Parte_1
compensazione di tutte le spese del giudizio.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC del 10/12/2020, ha Parte_1
interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di Appello di
Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese del doppio grado di giudizio;
-con comparsa di costituzione depositata il 12/04/2021, si è costituita l'
[...]
(da ora per brevità solamente “ ”) instando per il rigetto del Controparte_1 CP_1
formulato appello con il favore delle spese del grado d'appello;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con unico motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità Pt_1
dell'impugnata sentenza per “Violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare
dell'art. 2233 c.c..-Omessa valutazione delle risultanze istruttorie”, ed in particolare per aver il Tribunale erroneamente valutato 1) la depositata documentazione, per la sostanziale asserita sovrapposizione del progetto redatto dall'ing. a quello del fratello Parte_1
ing. (che non poteva firmare il progetto esecutivo per aver redatto quello Parte_2
definitivo già liquidato dal ciò che rendeva eccessiva la richiesta ingiunzionale, 2) le CP_2
risultanze istruttorie, che a dire del giudicante non avrebbero provato il riferito accordo tra l'ing. e la ” ” di avvenuto concordamento del compenso nella Parte_1 CP_1
misura di € 4.900,00, 3) e l'espletata CTU, che, pur avendo determinato le competenze del professionista secondo vari tariffari professionali, è stata sostanzialmente ignorata.
3 Ha dedotto che il principio cardine per la liquidazione del compenso del libero professionista,
stabilito dal Codice civile all'art. 2233, è l'accordo delle parti, e in mancanza la determinazione in base alla tariffa;
nella fattispecie, poiché nessuna delle parti aveva raggiunto la prova della determinazione pattizia del compenso, questo andava determinato in base alle tariffe professionali e, quindi con riferimento all'espletata CTU, e non già per la somma non contestata di € 1.500,00.
Le censure sono fondate.
Il Tribunale ha accolto la formulata opposizione precisando che, indubbio il contratto orale di prestazione d'opera professionale in scrutinio, l'opposto ing non ha Parte_1
fondatamente provato -ex art. 2697 c.c.- la pattuizione della somma di € 4.900,00 reclamata con il decreto ingiuntivo, non essendo stata a ciò sufficiente la sola testimonianza del fratello,
soggettivamente inattendibile per il legame parentale e per il suo coinvolgimento nella fase precedente del progetto;
ha, poi, aggiunto che neanche hanno deposto a favore del suo assunto
“a) la stretta successione temporale tra l'elaborato definitivo redatto dall'ing. per Parte_2
il medesimo committente (oggi opponente), depositato in data 8.09.2009 alla Regione
Molise”, b) la larga sovrapponibilità sia tra le relazioni (che differiscono esclusivamente nel
par. 5, relativo all'analisi dei carichi …), sia tra i due progetti che differiscono principalmente
per una diversa spaziatura degli ambienti e una articolata collocazione della pilastratura del
secondo, c) la ragionevolezza dell'osservazione dell'opponente ) secondo cui un CP_1
importo di euro 4.900,00 per la sola progettazione esecutiva avrebbe assorbito il 70%
dell'importo previsto per la remunerazione delle molteplici figure professionali coinvolte nella
fase esecutiva”. Pertanto, il primo Giudice -nell'evidenziato difetto di prova attorea- ha ritenuto che l'importo da liquidare in favore dell'ing fosse quello di € 1.588,73 Parte_1
(comprensiva degli interessi moratori).
Il Collegio, non condividendo il percorso argomentativo del primo Giudice che ha portato
4 alle conclusioni avversate dall'appellante, evidenzia il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza della S.C. secondo cui l'art. 2233 cod. civ. stabilisce una gerarchia tra i vari criteri di determinazione del compenso per le prestazioni di opera professionale e pone una garanzia di carattere preferenziale, tra i vari criteri di determinazione, attribuendo rilevanza, principale e prioritaria, all'accordo intervenuto fra le parti e solo in mancanza di quest'ultimo è possibile ricorrere alle tariffe ed agli usi;
da ultimo, in mancanza di questi, la determinazione è demandata al giudice (ex plurimis Cass.Civ. Sez.I del 5/09/2022 n.26075 e
Sez.II del 4/06/2018 n. 14293).
Nella specie in scrutinio, la rilettura degli atti di causa e delle esperite risultanze istruttorie consente di evidenziare come non possano revocarsi in dubbio sia la pacifica sussistenza del dedotto contratto orale di prestazione d'opera professionale e sia -soprattutto- la mancanza di accordo tra le parti in ordine alla determinazione del compenso professionale che assolutamente non risulta provato ex art. 2697 c.c. =
Infatti, non soccorre in aiuto dell'ing. l'esperita prova per testi alla luce Parte_1
dell'inattendibilità del fratello ing. per il legame parentale e per il suo coinvolgimento Pt_2
nella fase precedente del progetto1; del pari non soccorre in aiuto della “ ” la CP_1
deposizione del teste e direttore tecnico dell'impresa- alla luce della Testimone_1
sua inattendibilità per evidente interesse nel giudizio.
L'unico teste disinteressato è stato l' il quale ha espressamente riferito Persona_1
“Non posso sapere se alcun accordo sia stato mai raggiunto tra e Controparte_1
l'ing. … Non so nulla circa le competenze riferite al progetto..”. Parte_1
Sulla scorta di ciò, e quindi nell'assenza di un qualsiasi accordo scritto e/o di specifica prova raggiunta né da parte dell'opponente/appellata “ ” e né tantomeno da parte CP_1
5 dell'opposto/appellante ing. , al fine di determinare il compenso in parola Parte_1
occorre fare riferimento alle tariffe professionali, per la determinazione del quale è stata disposta apposita CTU, pur se erroneamente ignorata dal primo Giudice.
Nei suoi elaborati agli atti il CTU -in risposta ai quesiti formulati- ha fatto preciso excursus relativo alla generale progettazione denominata “Progetto di demolizione e ricostruzione dei
fabbricati comunali siti in via delle Grazie n.51-53 da destinare a casa per la vita del bambino
e delle puerpere”, individuando, poi, le distinte progettazioni occorrenti per la sua realizzazione e le precise attività svolte dai soggetti interessati, ed in particolare dell'ing. , con determinazione del relativo valore economico del compenso. Parte_1
Il Ctu ha accertato che l'ing. ne è stato il redattore del “progetto strutturale Parte_2
definitivo”, mentre l'ing. (odierna parte in causa) ha redatto il “progetto Parte_1
strutturale esecutivo”, e che l'arch.Pio è stato il redattore del progetto di Per_1
integrazione strutturale della variante eseguita nel corso dei lavori;
inoltre, ne ha accertato la previsione di spesa finale di € 266.043,64 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (esclusa I.V.A. al 10%), di €.58.244,17 per spese tecniche da suddividersi a cura dell'amministrazione comunale tra le varie figure professionali interessate (tra queste non figurando l'ing. ), e di € 6.490,55 (comprensiva di IVA ed oneri contributivi) Parte_1
per spese relative alla progettazione esecutiva a cura e carico dell'impresa “ ”. CP_1
Ha, inoltre, verificato l'opera prestata dall' ing. , raffrontandola con quella di Parte_1
cui alla progettazione asseritamente effettuata dal fratello ing. , evidenziando che “… la Pt_2
modifica delle dimensioni degli elementi strutturali ha portato ad una diversa risposta delle
strutture nei confronti delle sollecitazioni statiche e sismiche, tali da rendere necessario un
nuovo deposito sismico presso gli uffici competenti della Regione Molise“, ciò che ha comportato l'identificazione della progettazione eseguita dall'ing. quale Parte_1
nuova progettazione rispetto a quella eseguita dall'ing. aggiungendo l'assenza Parte_2
6 di deficienze progettuali nella prestazione d'opera dell'ing. che potessero Parte_1
giustificare eventuali decurtazioni dell'onorario.
Infine, ha descritto tre distinte ipotesi liquidatorie di onorario relativo all'incarico di progettazione esecutiva ai sensi della L. 2/03/1949 n.143, del D.M. 4/04/2001 e del D.M.
17/06/2016 (D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), e precisamente:
a) secondo la Legge 2 Marzo 1949, n. 143: (pag.14-relazione)
-Onorario [€ 266.043,64 * 0,0639533 * 0,28] 4.764,02
-SPESE ED ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 25% € 1.191,01
Totale 5.955,03
b) secondo il D.M. 04/04/2001: (pag.15-relazione)
-Onorario =€ 266.043,64*9.6533%*0,16= 4.109,12
-SPESE ED ONERI ACCESSORI (forfettari)=29.930% 1.229,87
Totale 5.338,99
c) secondo il D.M. 17/06/2016: (pag.15-relazione)
-ONORARIO(CP) Σ(V x P x G x Q )=266'043.64*9.761% *0.95*0.120) = 2.960,44
-SPESE e ONERI ACCESSORI = 25.00% = 740,00
Totale 3.700,44
Ha, inoltre, aggiunto che con L. 04/08/2006 n.248 (conversione in legge del cd. Decreto
Bersani) e L. 24/03/2012 n.27 sono stati aboliti i minimi tariffari e le tariffe professionali,
7 all'uopo suggerendo la quarta ipotesi liquidatoria infra d) trattandosi di liquidazione dei compensi da parte di organo giurisdizionale2:
d) secondo il D.M. 20/07/2012 n.140: (pagg.15-16-relazione)
-ONORARIO(CP) V x P x G x Σ(Q i)=266.043.64*9.761% *1.00*0.120) = 3.116,22
Totale (oltre IVA e contrib.previd.) 3.116,22
Va innanzitutto ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza di fatti la cui interpretazione richiede precise nozioni tecnico-scientifiche, il quale non si spoglia dei propri poteri decisori rimanendo suo esclusivo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base di tutto il materiale probatorio acquisito, e che nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio allorquando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, giungendo comunque a risultato obiettivo ed immune da vizi.
Ciò precisato, e ritenuta la perizia agli atti certamente obiettiva non sussistendo motivo alcuno di dubitare della sua valenza sia per completezza istruttoria e sia per compiutezza di argomentazioni, il Collegio ritiene di dover individuare -condividendo le prospettazioni dell'appellante- la liquidazione del compenso oggetto di causa secondo il riferimento di cui al D.M. 04/04/2001 sub.b).
Infatti, dalla relazione peritale in atti si rileva che il “progetto esecutivo” a firma dell'Ing.
è stato depositato presso la Struttura del Commissario Delegato per le Parte_1
attività post sisma in data 19/02/2010 (prot. 924), la quale l'ha approvata il successivo
8 17/03/2010 al prot.2724, per cui è certo che a detta data la prestazione professionale dell'ing. si è completata. Parte_1
Alla luce di ciò, non è possibile applicare al caso di specie la liquidazione di cui al D.M.
17/06/2016 sub.c) né tampoco quella (suggerita dal CTU) secondo i criteri del D.M. 140/2012
(sub.d), in quanto presupposto indefettibile di dette disposizioni è che alla quella stessa data il professionista non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (ex
plurimis Cass.Civ., del 14/09/2020 n. 19068, del 4/07/2018 n.17577, del 27/02/2017
n.4949, del 02/07/2015 n.13628), ragion per cui rimangono da applicare i criteri di cui al D.M.
04/04/2001 essendo l'attività dell'ing. cessata alla data del 19/02/2010, al Parte_1
più del 17/03/2010, con l'espressa precisazione che, in forza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cpc, la liquidazione in parola va contenuta entro i limiti di cui all'ingiunzione di € 4.900,00 oltre IVA e Contributo Previdenziale, che pertanto va confermata con conseguente rigetto dell'infondata opposizione.
C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014 per entrambi i gradi –
aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a valori medi ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
P. Q. M.
9 La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.182/2020, pubblicata il
9/04/2020, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da con citazione notificata a mezzo PEC del 10/12/2020, nei confronti Parte_1
dell' così provvede: Controparte_1
1) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dall' Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n.1563/2014 del
[...]
7/10/2014 a richiesta dell'ing. , che conferma e dichiara esecutivo come per Parte_1
legge;
2) condanna l'appellata a rimborsare all'appellante Controparte_1
le spese di lite che liquida quanto al primo grado in € 2.450,00 per Parte_1
compenso, oltre all'Iva e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in complessivi
€ 2.312.00 di cui € 382,00 per spese borsuali e € 1.930,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%, IVA e Cap come per legge, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi anticipatario,
Così deciso nella camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'ing. è redattore del progetto definitivo su incarico del , Parte_2 Parte_3 mentre l'ing. -odierno appellato- è redattore del progetto esecutivo su incarico della impresa Parte_1
(nota dell'estensore) CP_1 2 D.M. 140/2012-Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.