Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1982, n. 582
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Sentenza 29 gennaio 1982

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Con riguardo all'obbligazione di risarcimento del danno, la quale, integrando debito di valore, deve essere quantificata tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della relativa decisione, gli interessi dal giorno della mora vanno computati sulla somma fissata in conseguenza di tale rivalutazione. ( V 2779/70, mass n 349266; ( V 1098/68, mass n 332561).*

In tema di garanzia per vizi della cosa compravenduta, nel concorso dei presupposti fissati dall'art. 1490 cod. civ., la facoltà di scelta dell'acquirente fra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1492 cod. civ., va riconosciuta a prescindere dalla maggiore o minore gravità dei vizi medesimi. ( V 3362/76, mass n 382156).*

Il mancato ricorso del venditore o del compratore alla procedura prevista dall'art. 1513 cod. civ., per l'accertamento dei difetti della cosa, non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti medesimi. ( V 1049/71, mass n 351064).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1982, n. 582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 582
    Data del deposito : 29 gennaio 1982

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