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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/07/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: proprietà nella causa iscritta al n. 332 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
corrente in Villasmius, in persona Parte_1
del suo Amministratore Geom. , autorizzato al presente Parte_2 giudizio in forza di deliberazione dell'assemblea del Condominio del 24 agosto 2024, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Tuveri n. 8, presso lo studio degli Avvocati Aldo De Montis e Anna Maria De Montis che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
– P. IVA: – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica Ing. – corrente in Pirri – Cagliari, Via CP_2
Balilla n. 128, elettivamente domiciliata in Cagliari Via Satta n. 7 presso lo
Studio dell'Avv. Maurizio Balloi che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
All'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“IN VIA PREGIUDIZIALE
1. Dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio per i motivi esposti e rimettere, ai sensi dell'articolo 354 c.p.c., la causa al Tribunale;
2. Vinte le spese del doppio grado di giudizio e con condanna della società appellata alla restituzione dell'importo di € 7.006,82 corrisposto alla stessa in forza della sentenza impugnata, oltre le spese di consulenza tecnica per €
559,82 già corrisposte al CTU e con modifica del capo della sentenza che ne ha disposto il pagamento integralmente a carico dell'appellante e ponendole a carico dell'appellata;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, CP_3
1. Rigettare l'avversa domanda di rivendica per le motivazioni esposte;
2. Vinte le spese del doppio grado di giudizio e con condanna della società appellata alla restituzione dell'importo di € 7.006,82 corrisposto alla stessa in forza della sentenza impugnata, oltre le spese di consulenza tecnica per €
559,82 già corrisposte al CTU e con modifica del capo della sentenza che ne ha disposto il pagamento integralmente a carico dell'appellante e ponendole a carico dell'appellata.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“La Corte d'Appello di Cagliari, Voglia rejectis contrariis:
1. accertare, per le ragioni esposte, ex artt. 331 e 332 c.p.c., la non integrità del contraddittorio, per non avere l'appellante citato nel giudizio d'appello anche il Controparte_4
2. accertare, per le ragioni esposte, la carenza di interesse del appellante ad impugnare la sentenza di primo grado, data Parte_1
l'assenza nell'appello di una domanda di usucapione della servitù di passaggio;
3. accertare comunque, per le ragioni esposte, il difetto di legittimazione del e/o del suo amministratore ad eccepire e/o a Parte_1 domandare l'usucapione di una servitù di passaggio;
4. rigettare, in ogni caso, integralmente l'appello del “ e Parte_1
confermare la sentenza di primo grado;
5. con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari notificato il 21 giugno 2013 la società premesso che: Controparte_1
- con atto di permuta a rogito notaio del 13.09.1999 il Comune Persona_1
di le aveva ceduto in proprietà il tratto di terreno di mq. 455 in CP_4 località “Su Medacciolu”, distinto in catasto al foglio 29 mappale 1092 ex 18
b di are 0.07 e 1094 ex 346 b di are 3.84, costituenti un unico corpo, confinanti nell'insieme con altra proprietà della stessa società, strada,
[...]
con contestuale immissione nel possesso;
Parte_1
- tali terreni le erano stati ceduti “nella condizione di fatto e nella situazione giuridica in cui si trovano a corpo con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive e pertinenze inerenti” nonché “liberi da pesi, oneri, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli privilegi anche di natura fiscale”;
- nell'anno 2001, avendo recintato, previa autorizzazione del Comune di i terreni de quibus, era stata convenuta giudizio da e CP_4 CP_5
proprietari di una villetta facente parte del confinante Controparte_6
, i quali avevano proposto un ricorso per la reintegra nel Parte_1
possesso, assumendo che detta recinzione precludeva loro il transito per raggiungere a piedi la spiaggia di Simius;
- intervenuti in giudizio altri condomini dell nonché lo Parte_1
stesso , il Tribunale di Cagliari, prima con provvedimento Parte_1
cautelare di reintegra nel possesso del 24.08.2001 e poi con sentenza n.
2651/2011, accoglieva la domanda degli originari ricorrenti e degli altri intervenuti, condannando la società alla rifusione delle spese di lite;
ha convenuto in giudizio il (da Controparte_7 ora ) affinché gli fosse ordinato, ai sensi dell'art. 948 c.c., Parte_1
l'immediato rilascio in favore della società attrice della porzione di terreno per cui è causa con condanna al risarcimento dei danni per l'indebita sua occupazione dal 13.09.1999, determinato nella misura pari al canone medio di locazione che si sarebbe potuto ricavare nel libero mercato per tale terreno.
La società attrice ha dedotto che il Comune di le aveva CP_4
ceduto la proprietà ed il possesso dei suddetti terreni, confermando con nota del 22 settembre 1999 che non risultava alcuna servitù di passaggio sul terreno, talché essa, soccombente in sede possessoria, dopo aver inutilmente esperito la procedura di mediazione, proponeva domanda in sede petitoria quale loro esclusiva proprietaria “per liberare tale “passaggio” e godere erga omnes della piena proprietà”.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, premesso che esso Parte_1
non aveva occupato e non era al possesso di nessuna area di proprietà della società attrice, peraltro non identificata, ha dedotto che la domanda, sulla base delle conclusioni rassegnate, doveva essere qualificata quale domanda di rivendica, qualificazione che comportava il suo immediato rigetto.
Nell'ipotesi in cui la domanda fosse stata inquadrata quale “actio negatoria servitutis”, ha eccepito in via riconvenzionale l'acquisto di una servitù di passaggio per usucapione, trattandosi di una servitù apparente esercitata da oltre vent'anni attraverso un cancelletto sempre esistente.
Autorizzata la chiamata in causa del rimasto Controparte_4
contumace, da parte della società attrice, istruita la causa con prove documentali, prove per testi e CTU, con sentenza n. 1867/2024 pubblicata il
30 luglio 2024 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e definitivamente pronunciando: visto l'art.948 cc ordina al in Controparte_7 persona dell'amministratore in carica geom. l'immediato Parte_2
rilascio in favore della società attrice della porzione di terreno per cui è causa, costituita dalla striscia lunga circa sei metri e larga circa un metro accessibile dal cancello metallico ritratto nelle foto prodotte dal
: porzione meglio descritta nella relazione di CTU a firma Parte_1 dell'ing. depositata il 18.9.2017 (da intendersi qui allegata come Per_2
parte integrante del dispositivo); condanna lo stesso convenuto, sempre in persona del suo amministratore in carica: a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.200,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge -
e in € 227,80 per esborsi;
a sopportare interamente a suo carico le spese di
CTU, liquidate come da separato provvedimento.”
Il percorso motivazionale del giudice di primo grado può essere così riassunto:
- la società, attraverso il rogito del 13.9.1999, regolarmente trascritto aveva dimostrato di aver acquistato dal precedente proprietario, Comune di la piena ed esclusiva proprietà del terreno sul quale insta il CP_4
passaggio fatto valere in via possessoria dal Condominio e da alcuni condomini;
- il non aveva dimostrato di avere un titolo, ad essa opponibile, Parte_1 che giustificasse l'utilizzo della porzione destinata al descritto passaggio ed il suo rifiuto di rilasciare il fondo nell'esclusivo godimento della proprietaria, essendo rimasto meramente allegato il fatto che esso avesse acquistato per usucapione il diritto di servitù di passaggio pedonale sulla striscia accessibile dal cancelletto ritratta nella foto in atti visto, tra l'altro, “che secondo le stesse Contr allegazioni di tale servitù non sarebbe stata a favore di uno specifico fondo individuato come “dominante”, e tantomeno di un fondo di proprietà condominiale, ma sarebbe stato utilizzato da alcuni condomini per una loro personale utilità (o, al massimo, per un'utilità del loro fondo); che sulla base di tale prospettazione, mancando lo stesso presupposto dell'utilità a favore Contr di uno specifico fondo, e comunque di un fondo di proprietà di ,
l'utilizzo ultraventennale del passaggio effettuato dai condomini in possesso delle chiavi del cancello (che pure può considerarsi dimostrato, in fatto, dall'istruttoria svolta) non può nemmeno astrattamente considerarsi come esercizio del possesso di un diritto di servitù da parte dell'odierno convenuto
e, quindi, non può fondarne l'acquisto per usucapione dal medesimo eccepito”;
- era infondata la domanda risarcitoria, non avendo l'attrice nemmeno allegato quali fossero le conseguenze pregiudizievoli, patrimonialmente valutabili, derivanti dall'utilizzo come passaggio della striscia in questione che, per le sue stesse caratteristiche (lunghezza circa 6 m. e larghezza circa 1
m.), doveva ritenersi sostanzialmente priva di valore locativo;
- il rigetto dell'eccezione di usucapione rendeva superfluo l'esame delle conclusioni formulate subordinatamente dall'attrice nei confronti del di CP_4 CP_4
Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2024 propone appello il di rassegnando le conclusioni in Controparte_7 CP_4
epigrafe trascritte.
Costituitasi in giudizio la società rigettata con Controparte_1 ordinanza del 15 aprile 2025 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
I. Il di formula tre motivi di Controparte_7 CP_4
appello.
Primo motivo di appello: nullità della sentenza ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per difetto di integrazione del contraddittorio.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite, eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per difetto di integrazione del contraddittorio in quanto il giudizio, avente ad oggetto la rivendica di una parte dell'area ceduta alla società dal si era svolto Controparte_4
esclusivamente nei confronti di esso e non di tutti i condomini Parte_1 che di esso ne facevano parte. Sulla qualifica dell'azione quale rivendica ex art. 948 c.c. non poteva peraltro sussistere alcun dubbio tenuto conto che così essa era stata qualificata sia nell'atto introduttivo dalla società attrice sia nella sentenza dal Tribunale.
Secondo motivo di appello: violazione e falsa applicazione dell'articolo 948
c.c. e dell'articolo 2967 c.c.. Irragionevole, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza.
Con la prima articolazione del secondo motivo di impugnazione,
l'appellante censura la sentenza laddove, qualificata la domanda dell'attrice quale rivendica, non aveva tratto le dovute conseguenze sul piano probatorio ovvero che essa era, per costante orientamento della giurisprudenza, gravata della cosiddetta probatio diabolica, mentre, diversamente, il Tribunale aveva ritenuto che la rivendicante avesse offerto prova della sua proprietà con la produzione del rogito 13 settembre 1999, con il quale aveva ricevuto in permuta i terreni per cui è causa dal Comune di CP_4
Con la seconda articolazione del secondo motivo di impugnazione,
l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale aveva esteso arbitrariamente all'azione di rivendica proposta dall'attrice l'eccezione di intervenuta usucapione della servitù di passaggio sull'area rivendicata sollevata da esso convenuto soltanto subordinatamente all'ipotesi in cui la domanda fosse stata qualificata quale negatoria servitutis, senza che peraltro, in ogni caso, l'aver sollevato detta eccezione potesse attenuare l'onere della prova gravante sul rivendicante, fermo il rigore probatorio del proprio diritto a suo carico, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Premesso che l'eccezione di usucapione da esso proposta non richiedeva di per sé l'integrazione del contraddittorio come statuito dalla
Corte di Cassazione, S.U. n. 25454/2013, nella non creduta ipotesi di una riqualificazione dell'azione proposta dall'appellata quale actio negatoria servitutis, il ha insistito sull'eccezione di usucapione sollevata, Parte_1 evidenziando “l'assoluta erroneità della sentenza impugnata laddove ritiene che secondo le stesse allegazioni del la servitù non sarebbe stata Parte_1
a favore di uno specifico fondo individuato come dominante, e tanto meno di un fondo di proprietà condominiale, ma sarebbe stato utilizzato dai condomini per la loro personale utilità (o, al massimo, per un utilità del loro fondo” e ciò - si badi bene - pur essendo dimostrato l'utilizzo ultraventennale del passaggio effettuato dai condomini in possesso delle chiavi del cancello.”.
Premesso che il non ha una propria autonoma soggettività Parte_1
giuridica distinta da quella dei condomini, i diritti di proprietà sui beni comuni appartengono a costoro secondo la ripartizione millesimale correlata alle rispettive consistenze esclusive, mentre il è unicamente un ente Parte_1
di gestione di beni comuni. Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto ritenere fondata l'eccezione di usucapione della servitù di passaggio “nella contitolarità dei condomini del a cui favore Controparte_7 Parte_1
(rectius delle rispettive proprietà) doveva ritenersi costituita la servitù di passaggio.”
Terzo motivo di appello violazione falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza sostenendo che dalla riforma della stessa doveva conseguire la riforma anche della statuizione delle spese nonché delle spese della consulenza tecnica d'ufficio che erano state poste a suo carico benché l'espletamento del mezzo istruttorio si fosse reso necessario a causa delle carenze dell'atto introduttivo del giudizio.
In ogni caso, censura la statuizione sulle spese in quanto le stesse avrebbero comunque dovuto essere integralmente compensate considerato che, seppure era stata accolta la domanda di rivendica, era stata rigettata la domanda risarcitoria.
II. La società appellata, costituitasi in giudizio:
a) eccepisce:
- l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello, non essendo stato citato il Controparte_4
- la carenza di interesse ex art. 101 c.p.c. del non avendo in Parte_1 appello riproposto l'eccezione di usucapione;
- il difetto di legittimazione processuale del in materia di Parte_1
usucapione;
b) censura le allegazioni dell'appellante laddove aveva sostenuto che essa non aveva offerto la prova diabolica del suo diritto di proprietà in quanto la proprietà doveva ritenersi provata con la produzione dell'atto di permuta del
1999, considerate l'eccezione di usucapione sollevata dal Condominio e la mancata contestazione del diritto di proprietà in capo ad essa attrice. Inoltre poiché nell'atto notarile di permuta si leggeva che il mappale 1092 era pervenuto al Comune per mezzo di rogito del 1997 e il mappale 1094 era di proprietà dell'ente da prima del 1963, doveva ritenersi che comunque la prova fosse stata offerta. Ancora sul punto, evidenzia che poiché, prima della permuta, i terreni facevano parte del patrimonio indisponibile del Comune di in quanto destinati a verde pubblico, essi non avrebbero potuto CP_4
essere usucapiti ed erano piuttosto destinati alla fruizione collettiva;
c) contesta, richiamando Cass., n. 27344/2024, l'esistenza dei requisiti dell'apparenza della servitù invocata nonché l'affermazione della controparte secondo cui l'oggetto della rivendica non sarebbe stato individuato nella sua
“realità”;
d) contesta la censura avverso la statuizione di condanna alle spese di lite, pienamente rispondente al principio della soccombenza.
*****
È pacifico che:
- il presente giudizio è stato instaurato dalla società odierna appellata a seguito della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1651/2011 pubblicata il 24 maggio
2011, con la quale era stata confermata l'ordinanza del 24 agosto 2001 che aveva ordinato la reintegra dei ricorrenti e Parte_3 CP_5 nel possesso del passaggio pedonale che consentiva loro di recarsi a piedi a
Simius, sussistente nei terreni da essa ricevuti in proprietà, a seguito di permuta, nel 1999 dal Comune di estendendo l'ordine di CP_4
reintegra in favore di tutti i condomini della lottizzazione Parte_1
a seguito dell'intervento del Controparte_7
- la società attrice in primo grado ha, pertanto, agito in sede petitoria al fine di veder accertare l'insussistenza in capo al convenuto della Parte_1
titolarità di un diritto di servitù di passaggio sui terreni de quibus, ovvero per difendere il suo diritto di proprietà contro la pretesa di passarvi accampata dai condomini, condotta lesiva del suo libero ed esclusivo godimento dei terreni permutati.
Non può revocarsi in dubbio che la norma applicabile al caso di specie sia l'art. 949 c.c., dovendo la domanda, qualificata dalla società quale rivendica ai sensi dell'art. 948 c.p.c., essere qualificata come actio negatoria servitutis in quanto finalizzata a rimuovere una situazione di manomissione del pieno ed esclusivo godimento del fondo ovvero per eliminare la situazione asseritamente antigiuridica posta in essere dai condomini, non potendosi sostenere che il passaggio sul terreno per recarsi al mare, unica attività ad essi ascritta, abbia privato la società del suo possesso.
Seppure nel dispositivo della sentenza il Tribunale richiama l'art. 948
c.c., invocato dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, tale inciso è l'unico richiamo specifico all'azione di rivendica. Nell' incipit della motivazione si legge infatti “La domanda di rilascio proposta dall'attrice è fondata per le medesime ragioni da essa addotte, che essendo confermate in fatto dall'istruttoria svolta ed essendo in linea, in diritto, con le disposizioni in materia di tutela giuridica della proprietà possono essere qui integralmente richiamate e condivise…” (il sottolineato è dell'Ufficio). Il
Tribunale ha poi ritenuto provato il diritto di proprietà della società attrice attraverso la produzione del rogito del 1999, senza alcun cenno alla problematica della probatio diabolica della quale il rivendicante è onerato ed ha, infine, scrutinato l'eccezione di usucapione del diritto di servitù di passaggio sollevata dal convenuto nell'ipotesi in cui la domanda fosse stata qualificata quale actio negatoria servitutis. Premesso che l'ambiguità della motivazione non consente di addivenire alla conclusione certa che la domanda sia stata qualificata dal
Tribunale quale rivendica, anche a voler ammettere che esso abbia fatto propria la qualificazione dell'attrice, ad avviso del Collegio su di essa non si
è formato il giudicato e la domanda deve essere riqualificata, come sopra detto, quale actio negatoria servitutis.
In proposito si richiama la motivazione di Cass., n. 31330/2023: “2.2.
In punto di principio, questa Corte ha più volte ammesso che la
“qualificazione giuridica” sia suscettibile di passare in giudicato: che si tratti di qualificazione d'un fatto, d'un negozio, dell'azione o dell'eccezione.
Corollario di questo orientamento è che quando il giudice di primo grado abbia qualificato la domanda in un certo modo, e non vi sia stata impugnazione sul punto, è precluso in sede di legittimità invocare una diversa qualificazione. […] 2.3. La regola secondo cui il giudicato possa formarsi anche sulla qualificazione giuridica non è tuttavia senza eccezioni. Essa ha, in particolare, tre limiti, e il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando: a) la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda “non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito” (Sez. U, Sentenza n. 16084 del 9.6.2021, § 46 dei “Motivi della decisione”; Sez. 2, Ordinanza n. 10745 del 17.4.2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 14077 del 01/06/2018, Rv. 649336 - 01); b) l'appellante, pur non censurando la qualificazione giuridica adottata dal primo giudice, abbia formulato motivi di censura incompatibili con essa (Sez. U, Sentenza n. 16084 del 9.6.2021, in motivazione;
Sez. 2, Sentenza n. 2612 del 4.2.2021; Sez. 3,
Sentenza n. 9048 del 12.4.2018); c) la qualificazione giuridica d'un rapporto non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti (Sez. L, Sentenza n.
4455 del 21.2.2017; Sez. 3 - , Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023, Rv. 667585
- 01, con riferimento proprio ad una fattispecie identica a quella oggi in esame); d) infine, non è mestieri a discorrere di “giudicato” sulla qualificazione giuridica, quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta. In questa ipotesi, in virtù del principio jura novit curia, è sempre consentito al giudice - anche in sede di legittimità - “valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione” della norma applicabile (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 6341 del 5.3.2019)”. (il sottolineato è dell'Ufficio).
Nel caso scrutinato, così come anche sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza appena richiamata, nessun “giudicato interno” può ritenersi formato sulla “qualificazione giuridica” della domanda, per le ragioni indicate supra, alle lettere (a), avendo il giudice di prime cure scrutinato l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto a fronte della qualificazione dell'azione quale negatoria e (d).
Alla riqualificazione della domanda dell'attrice quale actio negatoria servitutis, consegue che il Tribunale:
- ha correttamente ritenuto che essa avesse offerto prova convincente del diritto di proprietà con la produzione del rogito del 1999 relativo alla permuta intervenuta per i terreni per cui è causa con il Comune di CP_4
conformemente alla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass., n.
1905/2023: “In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare
l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte.”);
- ha correttamente esaminato l'eccezione di usucapione del diritto di servitù di passaggio sollevata dal convenuto, ai fini della cui decisione è stata assunta prova testimoniale, così garantendo la compiuta indagine sulle posizioni comunque prospettate dalle parti.
Alla suddetta riqualificazione consegue altresì che è infondata l'eccezione del difetto di integrità del contraddittorio sollevata dall'appellante a fronte della domanda di rivendica con conseguente richiesta di applicazione dell'art. 354 c.p.c. di cui alle sue conclusioni.
Rimangono assorbite le questioni sviluppate dalle parti negli atti difensivi finali riguardo alla fondatezza dell'eccezione ed alla tempestività della sua contestazione da parte della società.
Lo stesso peraltro precisa nell'atto di appello che la Parte_1
proposizione dell'eccezione di usucapione non richiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini.
Al riguardo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione rilevando che, sulla base della stessa prospettazione del convenuto, la servitù di passaggio allegata non sarebbe stata usucapita in favore di uno specifico fondo di proprietà da individuarsi come fondo dominante. CP_9
Seppure l'impugnazione si fonda sulle censure mosse alla sentenza sul presupposto della qualificazione della domanda proposta come rivendica, il ha riproposto cautelativamente, nella parte motiva dell'atto di Parte_1
appello, l'eccezione per la non creduta ipotesi di una riqualificazione da parte di questa Corte dell'azione proposta dalla società, censurando la decisione in quanto, come sopra detto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fondata l'eccezione di usucapione “della servitù di passaggio nella contitolarità dei condomini del , a cui favore (rectius delle Controparte_7 rispettive proprietà) doveva ritenersi costituita la servitù di passaggio”. Deve pertanto disattendersi l'assunto della società laddove ha eccepito la carenza di interesse ad agire ex art. 101 c.p.c. del Condominio per non aver riproposto l'eccezione di usucapione
Ad avviso della Corte, i principi statuiti dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3925/2024 in materia di servitù di parcheggio conducono al rigetto dell'eccezione ora scrutinata.
Il giudice di legittimità ha chiarito che “Oltre al requisito dell'appartenenza dei fondi servente e dominante a soggetti diversi, il diritto di servitù esige che l'asservimento sia volto a procurare una utilità che deve essere inerente al fondo cosiddetto dominante, così come il peso deve essere inerente al fondo cosiddetto servente. La servitù prediale - che nel nostro ordinamento può costituirsi anche con l'apposizione di un termine finale
(servitù temporanea) - si distingue dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria (Cass. 29/08/1991, n. 9232). La realitas, che distingue il ius in re aliena dal diritto personale di godimento, implica dunque l'esistenza di un legame strumentale ed oggettivo, diretto ed immediato, tra il peso imposto al fondo servente ed il godimento del fondo dominante, nella sua concreta destinazione e conformazione, al fine di incrementarne l'utilizzazione, sì che
l'incremento di utilizzazione deve poter essere conseguito da chiunque sia proprietario del fondo dominante e non essere legato ad una attività personale del soggetto.”
In sintesi, la servitù deve soddisfare un'utilità specifica e quindi deve costituire un vantaggio diretto per il fondo dominante, uno strumento per migliorare l'utilizzazione di quest'ultimo.
Nel caso scrutinato, l' “utilitas” in favore delle singole proprietà dei condomini, alle quali - ad avviso dell'appellante - dovrebbe aversi riguardo censurando per tale motivo il rigetto dell'eccezione da parte del Tribunale, non è stata neppure allegata, non essendo esse state neppure identificate, né tanto meno provata, essendo emersa piuttosto la "commoditas" per i condomini di raggiungere la spiaggia per la via breve invece che percorrere un lungo percorso alternativo (vedasi note del 5 febbraio 2025).
A sostegno della presente decisione si richiama Cass., n. 10370/1997:
“Il concetto di "utilitas", intesa come elemento costitutivo di una servitù prediale, non può avere riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale svolta dal proprietario del fondo dominante, ma va correttamente ricondotto al solo fondamento obiettivo e
"reale" dell'utilità stessa, sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendo essa costituire un vantaggio diretto del fondo dominante come mezzo per la migliore utilizzazione di questo (nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito con la quale era stata esclusa la natura di servitù in relazione ad un passaggio sul fondo che si pretendeva servente esercitato da parte del proprietario del fondo finitimo al fine esclusivo di attingere acqua presso una fonte sita in altra località, di proprietà di terzi, e priva di qualsivoglia capacità irrigua o di destinazione all'approvvigionamento idrico del fondo predetto)”.
Non pare fuor d'opera ricordare che “L'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile "ad usucapionem", dei presupposti dell'apparenza e dell'"utilitas", sia con riferimento all'eventuale domanda di riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso, indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale, sia con riguardo all'eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare l'avversa azione negatoria del diritto reale”. (Cass., n. 8320/2023).
La riqualificazione della domanda quale actio negatoria servitutis ed il rigetto dell'eccezione di usucapione sollevata dal comporta il Parte_1
rigetto dei primi due motivi di appello e la conferma della statuizione di immediato rilascio in favore della società disposto dalla sentenza di primo grado, da interpretarsi nell'immediata cessazione dell'attività di passaggio sui terreni per cui è causa.
Deve invece essere accolto il terzo motivo di impugnazione relativo al capo delle spese.
Ad avviso della Corte, infatti, l'erronea qualificazione della domanda da parte dell'attrice, sulla quale essa ha insistito anche in tutti gli atti difensivi del presente giudizio, ed il rigetto della domanda risarcitoria da essa spiegata configurano quelle gravi ed eccezionali ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentono la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
In parziale accoglimento dell'appello avverso la statuizione sulle spese di CTU, dette spese sono poste a carico di ciascuna parte per la metà, essendo la stessa stata disposta nel comune interesse. All'accoglimento del terzo motivo di impugnazione per quanto di ragione, consegue l'accoglimento della domanda di restituzione delle spese di lite del giudizio di primo grado, poste dalla sentenza integralmente a carico dell'appellante e corrisposte alla controparte in sua esecuzione, come da essa riconosciuto nella comparsa di costituzione e comunque provato documentalmente, domanda proposta tempestivamente con l'atto di appello.
Su tale somma devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo (cfr. Cass., n. 9171/2018).
Con riguardo alle spese della CTU si evidenzia che allo stato il risulta aver già corrisposto esclusivamente la somma di euro Parte_1
559,82, pari alla metà del compenso liquidato all'ausiliario, metà posta a suo carico anche con la presente decisione.
La società ha eccepito l'improcedibilità dell'appello, non essendo stato chiamato in causa dall'appellante il litisconsorte Controparte_4
necessario.
Premesso che la conseguenza non sarebbe comunque la declaratoria di improcedibilità dell'appello, dovendo comunque trovare applicazione l'art. 102 c.p.c., la Corte ritiene, alla luce della presente decisione, superfluo disporre l'incombente, condividendo pienamente il principio sancito da
Cass., 12515/2018: “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt.
175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione
"prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per
l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.”
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma:
1) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di primo grado;
2) pone a carico di ciascuna parte per la metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come in atti;
3) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio;
CP_ 4) condanna la società alla restituzione al CP_1 [...]
della somma di euro 7006,82 oltre gli interessi legali Controparte_7
dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 13 giugno 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru